Art. 22.

  1.  Il  Ministro  della  difesa e' autorizzato ad emanare norme che
regolano  la partecipazione ai concorsi, previsti dalle leggi vigenti
per  l'immissione  in  servizio  permanente  dei  sergenti,  sergenti
maggiori   e   marescialli  di  complemento  e  gradi  corrispondenti
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di
finanza,  in  servizio  alla data di entrata in vigore della legge 10
maggio 1983, n. 212.
 
          Nota all'art. 22:
            La  legge  n.  212/1983, reca norme sul reclutamento, gli
          organici  e  l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito,
          della  Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.
          Detta  legge  ha  trovato  applicazione  retroattiva  dal 1
          gennaio 1983, come previsto dall'art. 78 della medesima.