Art. 49
Redditi di lavoro autonomo
1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano
dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e
professioni si intende l'esercizio per professione abituale,
ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da
quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma
associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o
revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza
personalita' giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e
da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si
considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di
attivita', non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione
esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo
contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza
vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi
organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte
dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti
industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad
esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera del comma 1
dell'articolo 41 quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla
prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci
fondatori di societa' per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilita' limitata;
e) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia.
3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di
contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91,
si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla
lettera a) del comma 2.
Nota all'art. 49:
Per il titolo della legge 23 marzo 1981, n. 91, si veda
la nota all'art. 16.