Art. 50
Determinazione del reddito di lavoro autonomo
1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e'
costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o
in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di
partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo
stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto
stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto
dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a
carico del soggetto che li corrisponde.
2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione
sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori
a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei
coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto
del Ministro delle finanze. E' tuttavia consentita la deduzione
integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle
spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non
sia superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni di
locazione finanziaria di beni mobili e' ammessa a condizione che la
durata del contratto non sia inferiore alla meta' del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto
decreto.
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti
promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso
personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o
deducibili se il costo unitario non e' superiore a 1 milione di lire,
nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i
canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese
relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati
promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento della
rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a
condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di
altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o
professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i
servizi relativi a tali immobili.
4. Non sono deducibili quote di ammortamento ne' canoni di
locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a navi o
imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture
con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con
motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici, ne'
spese relative all'impiego di tali beni.
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni
di alimenti e bevande in pubblici esercizi e le spese di
rappresentanza sono deducibili per un importo complessivamente non
superiore al 3 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel
periodo di imposta.
6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono
anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c) del comma
1 dell'articolo 16 maturate nel periodo di imposta.
7. Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta non
e' superiore a 18 milioni di lire, il reddito e' determinato, in
deroga alle disposizioni dei precedenti commi, nella misura del 70
per cento dell'ammontare fino a 10 milioni di lire, del 75 per cento
dell'ammontare superiore a 10 fino a 14 milioni di lire e dell'80 per
cento dell'ammontare superiore a 14 milioni di lire. Il contribuente
ha facolta', in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi
della presente disposizione.
8. Il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 e'
costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura
percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per
spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni
effettuate fuori del territorio comunale, ridotto del 10 per cento a
titolo di deduzione forfetaria delle altre spese; la riduzione non si
applica alle indennita' percepite per la cessazione del rapporto. I
redditi indicati alla lettera b) dello stesso comma sono costituiti
dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel
periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili,
ridotto del 30 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle
spese; le partecipazioni agli utili e le indennita' di cui alle
lettere c), d), ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare
percepito nel periodo di imposta.