Art. 50 
            Determinazione del reddito di lavoro autonomo 
 
  1. Il reddito derivante dall'esercizio di  arti  e  professioni  e'
costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro  o
in natura percepiti nel periodo di  imposta,  anche  sotto  forma  di
partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo
stesso nell'esercizio dell'arte o  della  professione,  salvo  quanto
stabilito nei successivi commi. I compensi sono  computati  al  netto
dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge  a
carico del soggetto che li corrisponde. 
  2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte  o  professione
sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori
a  quelle  risultanti  dall'applicazione  al  costo  dei   beni   dei
coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei,  con  decreto
del Ministro delle  finanze.  E'  tuttavia  consentita  la  deduzione
integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute,  delle
spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo  unitario  non
sia superiore a 1  milione  di  lire.  La  deduzione  dei  canoni  di
locazione finanziaria di beni mobili e' ammessa a condizione  che  la
durata del contratto non sia inferiore  alla  meta'  del  periodo  di
ammortamento corrispondente al coefficiente  stabilito  nel  predetto
decreto. 
  3.  Le  spese  relative  all'acquisto  di   beni   mobili   adibiti
promiscuamente  all'esercizio  dell'arte  o  professione  e   all'uso
personale  o  familiare  del  contribuente  sono  ammortizzabili,   o
deducibili se il costo unitario non e' superiore a 1 milione di lire,
nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili  i
canoni di locazione anche  finanziaria  e  di  noleggio  e  le  spese
relativi all'impiego  di  tali  beni.  Per  gli  immobili  utilizzati
promiscuamente e' deducibile una somma pari al  50  per  cento  della
rendita catastale o del canone di  locazione,  anche  finanziaria,  a
condizione che il contribuente non disponga nel  medesimo  comune  di
altro  immobile  adibito  esclusivamente  all'esercizio  dell'arte  o
professione. Nella stessa misura  sono  deducibili  le  spese  per  i
servizi relativi a tali immobili. 
  4.  Non  sono  deducibili  quote  di  ammortamento  ne'  canoni  di
locazione  anche  finanziaria  o  di  noleggio  relativi  a  navi   o
imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo  e  ad  autovetture
con motore di cilindrata superiore a 2000  centimetri  cubici  o  con
motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri  cubici,  ne'
spese relative all'impiego di tali beni. 
  5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni
di  alimenti  e  bevande  in  pubblici  esercizi  e   le   spese   di
rappresentanza sono deducibili per un  importo  complessivamente  non
superiore al 3 per cento dell'ammontare dei  compensi  percepiti  nel
periodo di imposta. 
  6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono
anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c) del comma
1 dell'articolo 16 maturate nel periodo di imposta. 
  7. Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta non
e' superiore a 18 milioni di lire,  il  reddito  e'  determinato,  in
deroga alle disposizioni dei precedenti commi, nella  misura  del  70
per cento dell'ammontare fino a 10 milioni di lire, del 75 per  cento
dell'ammontare superiore a 10 fino a 14 milioni di lire e dell'80 per
cento dell'ammontare superiore a 14 milioni di lire. Il  contribuente
ha facolta', in sede di dichiarazione dei redditi, di  non  avvalersi
della presente disposizione. 
  8. Il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo  49  e'
costituito  dall'ammontare  dei  compensi  in  denaro  o  in   natura
percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, con esclusione delle somme documentate e  rimborsate  per
spese  di  viaggio,  alloggio  e  vitto  relative  alle   prestazioni
effettuate fuori del territorio comunale, ridotto del 10 per cento  a
titolo di deduzione forfetaria delle altre spese; la riduzione non si
applica alle indennita' percepite per la cessazione del  rapporto.  I
redditi indicati alla lettera b) dello stesso comma  sono  costituiti
dall'ammontare dei proventi in  denaro  o  in  natura  percepiti  nel
periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione  agli  utili,
ridotto del 30 per cento  a  titolo  di  deduzione  forfetaria  delle
spese; le partecipazioni agli utili  e  le  indennita'  di  cui  alle
lettere c), d), ed e) costituiscono reddito  per  l'intero  ammontare
percepito nel periodo di imposta.