Art. 17.
1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge
14 maggio 1981, n. 219, il fondo previsto dall'articolo 3 della
stessa legge e' incrementato della somma di lire 300 miliardi per
l'anno 1988, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.700
miliardi per l'anno 1990. Il fondo e' ripartito dal CIPE entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Si applica l'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n.
910.
2. Al fine dell'accelerazione delle procedure relative
all'affidamento degli appalti di opere pubbliche sono considerate
anomale, ai sensi dell'articolo 24, terzo comma, della legge 8 agosto
1977, n. 584, e sono escluse dalla gara, le offerte che presentano
una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali
delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non
inferiore al 5 per cento che deve essere indicato nel bando o
nell'avviso di gara.
3. Per le maggiori esigenze derivanti dal completamento del programma
abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219,
l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 6, comma 2, della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' incrementata di lire 1.000
miliardi nell'anno 1989 e di lire 1.500 miliardi nell'anno 1990.
4. Per il completamento del programma di acquisto di alloggi ed il
definitivo sgombero degli alloggi monoblocco ubicati negli appositi
campi della citta' di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980,
il fondo di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 3
aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, della legge 30
maggio 1985, n. 211, e' ulteriormente incrementato di lire 50
miliardi per l'anno 1988 e di lire 150 miliardi per l'anno 1989.
5. Per consentire il completamento degli interventi a carico dello
Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei
privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite
dal terremoto nel 1968, le autorizzazioni di spesa di cui
all'articolo 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 sono
incrementate ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981; n.
64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire
100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli
anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991
e 1992.
6. Ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n.
397, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n.
536 e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi, per
ciascuno degli anni 1989 e 1990, per il completamento dell'opera di
ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli
eventi sismici del 1981.
7. Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle
esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea,
valutato in lire 100 miliardi, nonche' per il completamento degli
interventi nelle zone terremotate dall'Italia centrale e meridionali
di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con
modificazione dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile
1980, n. 115, del decreto legge 2 aprile 1982, n. 129 convertito con
modificazioni dalla legge 29 maggio 1982, n. 303 valutato in lire 750
miliardi e di quelli connessi e movimenti franosi in atto ovvero e
grave dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1 del decreto-legge
26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 27
marzo 1987 n. 120, valutato in lire 150 miliardi il limite di
indebitamento di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legge 7
novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1983, n. 748, gia' elevato con l'articolo 6, comma 5, della
legge 22 dicembre 1986, n. 910 e' ulteriormente elevato di lire 1.000
miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante
dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal
secondo semestre dell'anno 1988, e' valutato in lire 110 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990.
8. Per consentire la esecuzione degli interventi di ripristino del
patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato dagli eventi
sismici dei mesi di aprile-maggio 1987 nei Castelli romani e nelle
province di Modena e Reggio Emilia e del 3 e 6 luglio 1987 nella
regione Marche, ed in provincia di Arezzo, valutati complessivamente
in lire 115 miliardi, il limite di indebitamento di cui al comma 7 e'
ulteriormente elevato di lire 115 miliardi.
L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei
relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre
dell'anno 1988, e' valutato in lire 15 miliardi per ciascuno degli
anni 1989 e 1990.
9. Per il completamento degli interventi di adeguamento del sistema
di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno
bradisismico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11,
diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e'
ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per l'anno 1989 e di lire
100 miliardi per l'anno 1990.
10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 6, della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' rideterminata in lire 50 miliardi
per l'anno 1988 in lire 85 miliardi per l'anno 1989, in lire 100
miliardi per l'anno 1990 e in lire 65 miliardi per l'anno 1991.
11. Limitatamente all'anno 1988, la dotazione del fondo di
solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre
1981, n. 590 e' aumentata di lire 100 miliardi.
12. Per il proseguimento degli interventi finalizzati in salvaguardia
di Venezia e al suo recupero archittetonico, urbanistico, ambientale
ed economico, l'autorizzazione di spesa, disposta con l'articolo 7,
comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' incrementata di
lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988,
di lire 300 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per
l'anno 1990, da ripartire tra i vari interventi secondo le modalita'
indicate nello stesso articolo, comprendendo tra gli enti beneficiari
la provincia di Venezia limitatamente al restauro ed al risanamento
conservativo del patrimonio di sua pertinenza nei centri storici di
Venezia e Chioggia. Delle predette autorizzazioni di spesa, una quota
pari a lire 5 miliardi per il 1988 ed a lire 15 miliardi per il 1989
e' attribuita al Ministro per il coordinamento delle iniziative per
la ricerca scientifica e tecnologica per lo svolgimento di ricerche,
studi complementari e verifiche, relativi alla esecuzione degli
interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, ed alla
salvaguardia ambientale della laguna di Venezia. Una ulteriore quote,
pari a lire 5 miliardi per il 1988, lire 8 miliardi per il 1989 e
lire 12 miliardi, per il 1990, e' attribuita all'Universita' degli
studi di Venezia per interventi di risanamento e restauro
conservativo ed adattamento di edifici siti nel centro storico,
destinati o da destinare alle attivita' didattiche e di ricerca od a
quelle di supporto.
Nell'ambito della predetta complessiva autorizzazione di spesa di
lire 800 miliardi, alla Procuratoria di San Marco e' demandata
l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
della relativa Basilica per un importo annuo non superiore a lire 1,5
miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 e 1990, previ accertamenti
di congruita' dei lavori da realizzare da parte del Genio Civile di
Venezia e presentazione della relativa documentazione.
13. Per le finalita' di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio
1983, n. 190 recante interventi a favore del Vajont, e' autorizzata
la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1988.
14. Ai fini del definitivo completamento delle opere di adduzione
collegate all'invaso di Ridracoli, realizzato ai sensi e per gli
effetti degli articoli 75 e seguenti del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, e finalizzate all'approvvigionamento idropotabile
delle zone a piu' alta intensita' turistica della costa adriatica, e'
autorizzata la concessione in favore della regione Emilia Romagna del
contributo speciale di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10
miliardi per l'anno 1988, di lire 20 miliardi per l'anno 1989 e di
lire 10 miliardi per l'anno 1990.
15. Per consentire il completamento degli interventi di preminente
interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845,
concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna del
fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa
del mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno
della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori
delle province di Ferrara e Rovigo, l'autorizzazione di spesa gia'
disposta con l'articolo 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n.
910, e' elevata di lire 200 miliardi di cui lire 50 miliardi, in
favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 60
miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli
anni 1990 e 1991.
16. Per le finalita' e con le modalita' previste dal comma 6-bis
dell'articolo 10 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 418, la Cassa
depositi e Prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni mutui
ventennali nel limite massimo di lire 20 miliardi con priorita' per
le opere di completamento di impianti gia' parzialmente finanziati ai
sensi del citato decreto-legge n. 318 del 1986. Le quote dei predetti
mutui non utilizzate nell'anno 1988 possono esserlo negli anni
successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui e' valutato in lire
2 miliardi annui ed e' iscritto nello stato di previsione del
Ministero del Tesoro.
17. A valere sulle somme assegnate all'ANAS ai sensi dell'articolo 7,
comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 l'Azienda stessa e'
autorizzata a eseguire, nel limite di lire 20 miliardi per l'anno
1988 e di lire 15 miliardi per l'anno 1989, le opere di collegamento
tra la Riva Traiana ed il Molo VII del Porto di Trieste.
18. Per l'anno 1988 la Cassa Depositi e Prestiti e' autorizzata a
concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per un importo
complessivo di lire 100 miliardi per l'adeguamento e il potenziamento
degli impianti di depurazione, per l'integrazione del sistema di
collettamento fognario, per il risanamento dei corpi idrici e debole
ricambio che interessano le aree urbane e che risultano collegati al
fiume Po. Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla
realizzazione degli impianti di cui sopra indicati ricadenti in
territori dichiarati dalle competenti autorita' "aree a rischio
ambientale", nonche' interessati dalla presenza di impianti di
installazione dei prodotti dell'agricoltura con carico inquinante
comparabile in abitanti equivalenti alla popolazione residente
nell'area interessata alla data del 31 dicembre 1987. L'onere di
ammortamento dei mutui sopra indicati, valutato in lire 11 miliardi
annui a decorrere dal 1989, e' assunto a carico del bilancio dello
Stato.
19. Per l'anno 1988 la Cassa Depositi e prestiti e prestiti e'
autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali
per un importo complessivo di lire 100 milardi per il potenziamento,
l'adeguamento e la ristrutturazione degli impianti di
potabilizzazione dell'acqua.
Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla realizzazione
degli impianti sopra indicati ricadenti in territori dichiarati dalle
competenti autorita' "aree a rischio ambientale" e che si
approvvigionano per il rifornimento idropotabile anche dalle acque di
superficie del fiume Po. L'onere di ammortamento dei mutui sopra
indicati, ammontante a lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1989,
e' assunto a carico del bilancio dello Stato.
20. Per conseguire la realizzazione di un programma di salvaguardia
dal litorale e delle retrostanti zone umide di interesse
internazionale (secondo la Convenzione di Ramsar) dall'area
metropolitana di Cagliari, e' autorizzata una spesa annua di lire 20,
50 e 50 miliardi di lire, rispettivamente per gli esercizi finanziari
1988, 1989 e 1990, da realizzare con interventi straordinari dal
Ministero dell'ambiente, di intesa con la regione Sardegna.
21. Per l'attuazione della legge 23 dicembre 1972, n. 920 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni e' autorizzata l'ulteriore spesa
di lire 22 miliardi per l'ano 1988, da destinare all'acquisto,
all'adattamento ed alla ristrutturazione dei complessi immobiliari
denominati "Badia Fiesolana" e "Villa Schifanoia", siti,
rispettivamente nei comuni di Fiesole e di Firenze, quale sede
dell'Istituto universitario europeo, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 25 della convenzione, firmata a Firenze il 19 aprile
1972. A valere sui predetti fondi dovra' provvedersi altresi'
all'acquisto e sistemazione dell'area di raccordo tra i suindicati
complessi immobiliari, nonche' alle spese di funzionamento della
commissione interministeriale di cui all'articolo 12 dell'indicata
legge 23 dicembre 1972, n. 920, ed alla eventuale acquisizione o
affitto di aree ed edifici per alloggio dei ricercatori, come
previsto dalla legge 13 novembre 1978, n. 726.
22. Per le finalita' e con le modalita' di cui all'articolo 19 della
legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui
con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988 fino ad un
complessivo importo di lire 580 miliardi. La quota del predetto
importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1988 puo' esserlo
negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato
in lire 64 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, e' assunto a
carico del bilancio dello Stato.
23. Per la realizzazione delle opere di edilizia carceraria e
giudiziaria, il Ministro di grazia e giustizia assegna, con proprio
decreto, al competente Provveditore regionale alle opere pubbliche i
fondi occorrenti, utilizzando lo stanziamento dell'apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.
Ai relativi rendiconti si applicano le disposizioni di cui all'ultimo
comma dell'articolo 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908.
24. Per il definitivo completamento del programma di alloggi di
servizio per il personale militare, l'autorizzazione di spesa di cui
alla legge 18 agosto 1978, n. 497, gia' incrementata con l'articolo
37, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e con
l'articolo 13 comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e'
ulteriormente aumentata di lire 10 miliardi per l'anno 1988, e di
lire 31 miliardi per l'anno 1989. Nella localizzazione dei predetti
alloggi devono essere osservate le prescrizioni degli strumenti
urbanistici adottati e dalle leggi in materia di tutela paesaggistica
e di protezione delle bellezze naturali.
25. E' autorizzato per l'anno 1989 un limite di impegno di lire 10
miliardi per la concessione alle cooperative costituite
esclusivamente tra gli appartenenti alle forze armate e di polizia,
in servizio ed in quiescenza, di contributi di cui all'articolo 7,
terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito,
con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive
modificazioni e per la concessione di un contributo integrativo
affinche' l'onere a carico del mutuatario non superi il cinque per
cento. Si applica l'ultimo periodo del comma 24.
26. Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza
dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri
maturati e maturandi, per la revisione dei prezzi contrattuali,
indennita' di espropriazione perizie di varianti e suppletive,
risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed
imposta sul valore aggiunto, e' autorizzata la spesa di lire 100
miliardi, di cui lire 10 miliardi e 500 milioni per la realizzazione
di opere paravalanghe sul tratto "Alpe Gallina" di Colle Isarco, nel
comune di Brennero, e di lire 10 miliardi per la cautela del
carattere monumentale e artistico della citta' di Siena, di cui alla
legge 9 marzo 1976, n. 75 da ripartirsi in ragione di lire 3 miliardi
per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 4 miliardi per il 1990.
Detta complessiva spesa e' iscritta nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi per
l'anno 1988 e di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e
1990.
27. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' integrata di ulteriori lire 1.000
miliardi.
28. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 14, comma 3, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevato a lire 2.500 miliardi.
L'onere derivante dall'ammortamento dei predetti mutui, da contrarre
a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1988, e' valutato in lire
200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
29. Sul complessivo importo di cui ai commi 27 e 28, lire 150
miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo per
l'ammodernamento dell'agricoltura, lire 450 miliardi, di cui il 50
per cento riservato al Mezzogiorno, alla realizzazione di interventi
organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali; e
rispettivamente lire 700 miliardi e lire 300 miliardi, alle finalita'
di cui alle lettere a) e b) del comma 5, dell'articolo 14 della legge
28 febbraio 1986, n. 41.
30. Sono soppressi i commi da 2 a 4 dell'articolo 5 della legge 22
dicembre 1986, n. 910.
31. Per le stesse finalita' di cui all'articolo 21 della legge 26
aprile 1983, n. 130, e' autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire
2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo.
Per le stesse finalita' e' autorizzato il ricorso alla Banca europea
degli investimenti (BEI) per la contrazione, nel secondo semestre
dello stesso anno, di appositi mutui fino a lire 1.500 miliardi il
cui rimborso valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1990, per la
quota capitale e di interessi, e' assunto a carico del bilancio dello
Stato. Si applicano le procedure di cui al citato articolo 21,
intendendosi stabilito in quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il termine indicato al secondo comma del
medesimo articolo 21 ed in novanta giorni quello indicato al
successivo terzo comma. Il CIPE delibera sui progetti di cui al
presente comma entro l'anno 1988.
32. Sul complessivo importo di cui al comma 31, lire 900 miliardi,
delle quali lire 200 miliardi per i progetti di risanamento e
prevenzione dell'inquinamento dei fiumi del bacino padano, e di lire
350 miliardi sono, rispettivamente, destinate alle finalita' di cui
alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, ferme restando per tali interventi le procedure
disciplinate dai commi 2 e 7 del predetto articolo 14; lire 150
miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo ed ammodernamento
dell'agricoltura, anche per favorire tecniche agronomiche non
inquinanti, un uso piu' razionale e sicura per la salute pubblica dei
fitofarmaci, la possibilita' di impiego di tecniche di lotta,
biologica e per lo sviluppo dell'agricoltura biologica; non meno di
lire 390 miliardi sono destinate alla realizzazione di interventi
organici finalizzati al recupero e restauro dei beni culturali, con
riguardo altresi' al barocco siciliano (Val di Noto) e a quello
leccese.
33. La commissione tecnico-scientifica, di cui all'articolo 14 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' integrata da nove membri scelti tra
le categorie indicate nel comma 2 dell'articolo 3 della legge 17
dicembre 1986, n. 878; si applicano le disposizioni dei commi 3, 4,
5, 6, 7 e 8, del citato articolo 3 nonche' dell'articolo 15 della
legge 3 marzo 1987, n. 59. Per le spese di funzionamento della
commissione e' autorizzata la spesa annua di lire 2 miliardi da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
34. Al fine di promuovere la tempestiva realizzazione di programmi
coordinati di investimento, il CIPE, su proposta del Ministero del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i ministri
interessati, puo' deliberare nella stessa seduta in cui approva
l'assegnazione dei fondi ai sensi dell'articolo 21 della legge 26
aprile 1983, n. 130, sugli altri progetti immediatamente eseguibili
giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione
degli investimenti pubblici, congiuntamente con la commissione
tecnico-sicentifica del Ministero dell'ambiente, per quelli di
protezione e risanamento ambientale, a valere sulle risorse
finanziarie recate dalle leggi di settore e dalla legge 1 marzo
1986, n. 64. Ai progetti finanziati ai sensi del presente comma si
applicano le norme sulle modalita' ed i tempi di esecuzione valide
per gli altri progetti immediatamente eseguibili.
35. In favore dei progetti approvati dal CIPE per le finalita' di cui
all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, le somme
occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi per detti
progetti dalla Banca europea per gli investimenti sono annualmente
iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica, in relazione
all'effettivo andamento dello stato di attuazione degli investimenti.
Tali somme sono determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1988 e in
lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. A decorrere
dall'anno 1989 detta somma puo' essere rideterminata con le modalita'
previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22
dicembre 1984, n. 887.
36. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del
decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni
dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, autorizzata, per l'anno
finanziario 1988, l'ulteriore spesa di lire 30 miliardi da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Si applicano
le procedure previste dal comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 667, del 1985.
37. Per le finalita' di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, la
Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare per l'anno
1988, con le proprie disponibilita' ed alle condizioni e modalita'
stabilite con il decreto del Ministro del tesoro 11 febbraio 1987, n.
25, ulteriori anticipazioni al fondo speciale di cui al comma 1
dell'articolo 3 della predetta legge n. 891 del 1986, fino alla
concorrenza dell'importo di lire 500 miliardi. Il comma 1
dell'articolo 1 della citata legge n. 891 del 1986 e' sostituito dal
seguente:
"1. Per l'acquisto, nonche' per l'acquisto ed il contestuale recupero
di un alloggio da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo
familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui
al comma 2 o loro cooperative di abitazione possono fruire di mutui
erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo
le disposizioni contenute nella presente legge".
38. E' autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per
cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per
l'esecuzione da parte delle regioni delle opere di costruzione,
ampliamento e sistemazione degli acquedotti non di competenza
statale, nonche' per le relative opere di adduzione. A tal fine,
nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la
Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con
oneri di ammortamento, valutato in lire 40 miliardi annui, a
decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato. Una quota non
inferiore al 50 per cento dei predetti mutui e' riservata agli
interventi da effettuare nelle regioni meridionali.
39. Per l'esecuzione di opere concernenti gli acquedotti aventi
carattere interregionale di competenza del Ministero dei lavori
pubblici, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 270 miliardi,
ripartita in ragione di lire 10 miliardi nel 1989, lire 60 miliardi
nel 1990 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. In
deroga alla disposizione di cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, a valere sui
predetti stanziamenti annuali il Ministro dei lavori pubblici e'
autorizzato a concedere contributi in conto capitale in misura non
superiore al 90 per cento della spesa riconosciuta necessaria.
40. Per la realizzazione di un programma organico di difesa
idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino
del Flumendosa, predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, e d'intesa con la regione
Sardegna, e' autorizzato il finanziamento di progetti straordinari e
urgenti, la cui attuazione e' demandata alla regione Sardegna, con
uno stanziamento di lire 20 miliardi per il 1988, di lire 50 miliardi
per il 1989 e lire 50 miliardi per il 1990. Il Ministro dei lavori
pubblici puo' a tal fine promuovere un accordo di programma con le
modalita' di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1 marzo 1986,
n. 64.
41. E' autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per
cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per
l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione,
ammodernamento e manutenzione straordinaria a fini di sicurezza e
riqualificazione, di strade classificate provinciali. A tal fine le
province sono autorizzate a contrarre con la Cassa depositi e
prestiti mutui fino ad un complessivo importo di lire 450 miliardi
per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con onere di ammortamento,
valutato in lire 50 miliardi nell'anno 1989 e lire 100 miliardi a
decorrere dal 1990, a carico del bilancio dello Stato.
42. Per gli interventi di cui ai commi 38 e 41 i relativi progetti
sono presentati dal Ministero dei lavori pubblici che autorizza la
concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Detti criteri dovranno in particolare prevedere la revoca
dell'autorizzazione predetta nel caso in cui le opere relative al
progetto finanziato, non risultassero avviate entro un anno dalla
data di concessione del mutuo.
43. In favore dell'Universita' degli studi della Calabria e'
autorizzato il contributo straordinario di lire 100 miliardi, in
ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per
la realizzazione di opere di edilizia universitaria, ivi compresa
quella residenziale, nonche' per l'acquisto di arredamenti e
attrezzature.
44. La lettera b) dell'articolo 4, secondo comma, della legge 29
settembre 1964, n. 847 come modificata ed integrata dalla legge 22
ottobre 1971, n. 865 e' sostituita dalla seguente:
"b) scuole dell'obbligo nonche' strutture e complessi per
l'istruzione superiore dell'obbligo".
45. Per la completa realizzazione del programma quadriennale di
potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle
capitanerie di porto e degli uffici dall'articolo 39 della legge 31
dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare,
e' autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore spesa di lire
150 miliardi in ragione di lire 50 miliardi annui.
46. Per gli interventi a tutela dell'ambiente marino, di cui alla
legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa
del mare, e' autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore spesa
complessiva di lire 150 miliardi in aggiunta agli stanziamenti gia'
recati dalla legge stessa, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno
1988, lire 50 miliardi per l'anno 1989 e lire 50 miliardi per l'anno
1990.
47. Per l'anno 1988 e' autorizzata la spesa di lire 645 miliardi da
destinare agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7
settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 449. Si applicano gli articoli 2 e 3 del decreto
medesimo e il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 decorre dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
48. I fondi ancora disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11
novembre 1982, n. 828, destinati agli investimenti nelle Marche, sono
utilizzati dall'INAIL, per la realizzazione di immobili socialmente
utili nella stessa regione. Il termine gia' previsto al comma 14
quinques dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e'
prorogato al 31 dicembre 1988.
49. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno
1988, invia al Parlamento una relazione sugli interventi previsti dal
presente articolo fino a tale data effettuati. Tale relazione deve
contenere una esposizione dettagliata delle somme stanziate, di
quelle impegnate e di quelle erogate, nonche' tutti gli elementi
utili a valutare gli interventi effettuati, con particolare
riferimento al numero, al tipo ed ai costi degli interventi stessi.
Le Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali
trasmettono alle competenti Commissioni parlamentari le informazioni
e i documenti e svolgono gli studi e le indagini da essi richiesti ai
fini della verifica dello stato di attuazione e delle analisi costi-
benefici degli interventi effettuati sulla base delle leggi
rifinanziate dal presente articolo, nonche' di quelli realizzati e da
realizzare con gli stanziamenti previsti dal medesimo.
Note all'art. 17, comma 1:
- La legge n. 219/1981, oltre a convertire in legge, con
l'art. 1, il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante
ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981,
reca provvedimenti organici per la ricostruzione e lo
sviluppo dei territori colpiti. Il testo dell'art. 3 di
detta legge e' il seguente:
"Art. 3. (Fondo per il risanamento e la ricostruzione).
- Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal
terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e'
destinata, nel triennio 1981-83, la complessiva somma di
lire 8.000 miliardi, costituita da apporti del bilancio
statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonche' da fondi
e finanziamenti comunitari.
Il predetto complessivo importo di lire 8.000 miliardi
e' destinato, fino ad un massimo di lire 700 miliardi, agli
interventi di cui al titolo II, capo II; fino ad un massimo
di lire 900 miliardi, agli interventi di cui agli articoli
21, 23, 24, 26 e 32; per lire 700 miliardi, alle Regioni
Basilicata, Campania e Puglia per gli interventi di cui al
titolo III; e per lire 5.700 miliardi, per gli interventi
di cui al titolo II, capo I ed ai titoli IV e VII della
presente legge.
Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e
della programmazione economica e' istituito un apposito
capitolo denominato "Fondo per il risanamento e la
ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del
novembre 1980 e del febbraio 1981", al quale confluiscono
le risorse di cui al precedente primo comma ad eccezione
dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle
amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti
stessi sono concessi in applicazione dell'art. 15- bis del
decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.
Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica,
sono stornate dal predetto fondo le somme destinate,
secondo le procedure di cui al successivo art. 4, alle
amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo
dello stato di previsione di ciascuna amministrazione
interessata. Con analoghi decreti sono versate, in appositi
conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria
centrale a favore delle Regioni Campania e Basilicata o in
apposite contabilita' speciali aperte presso le Sezioni di
tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri
enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli
interventi di competenza. Gli enti interessati
effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di
pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli
interventi stessi. Presso la Tesoreria centrale e' altresi'
aperto un conto corrente infruttifero intestato alla
Regione Puglia per gli interventi concernenti i comuni
della predetta regione indicati con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-
legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.
Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali,
comunali e degli altri enti locali si applica l'articolo
18, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ai fini
degli impegni da assumere a fronte della autorizzazione di
spesa di cui al precedente primo comma".
- Il comma 1 dell'art. 6 della legge n. 910/1986 (Legge
finanziaria 1987) prevede, fra l'altro, che: "Il fondo e'
ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge con criteri unitari
che tengano conto delle autorizzazioni di spesa relative al
medesimo periodo derivanti dalle precedenti disposizioni
legislative. Previa verifica dello stato di attuazione dei
programmi di intervento, il CIPE e' autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni compensative al predetto
riparto".
Nota all'art. 17, comma 2:
Il terzo comma dell'art. 24 della legge n. 584/1977
(Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti di lavori pubblici alle direttive della
Comunita' economica europea) prevede che: "Se, per un
determinato appalto, talune offerte risultano basse in modo
anomalo rispetto alla prestazione, il soggetto appaltante,
richieste all'offerente le necessarie giustificazioni,
segnalandogli eventualmente quelle ritenute inaccettabili,
verifica la composizione delle offerte e puo' escludere se
non le consideri valide; in tal caso, se l'appalto e'
bandito col criterio dell'aggiudicazione al prezzo piu'
basso, il soggetto appaltante e' tenuto a comunicare il
rigetto delle offerte, con la relativa motivazione, al
Ministero dei lavori pubblici il quale ne curera' la
trasmissione al comitato consultivo per gli appalti di
lavori pubblici della Comunita' economica europea, entro il
termine di cui al secondo comma dell'art. 6".
Note all'art. 17, comma 3:
- Il titolo VIII della legge n. 219/1981 (per il titolo
della legge si veda nelle note all'art. 17, comma 1) recano
norme sull'intervento statale per l'edilizia a Napoli.
- Il comma 2 dell'art. 6 della legge n. 910/1986 (Legge
finanziaria 1987) prevede, fra l'altro, che: "Per il
definitivo completamento del programma abitativo di cui al
titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.500 miliardi, in
ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1987, di lire 1.250
miliardi per l'anno 1988 e di lire 1.750 miliardi per
l'anno 1989".
Nota all'art. 17, comma 4:
Il comma 5- bis dell'art. 2 del D.L. n. 114/1985
(Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana
Etnea ed altre disposizioni in materia di calamita'
naturali), aggiunto dalla legge di conversione, prevede
che: "A valere sullo stanziamento di lire 800 miliardi
previsto dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 7 febbraio
1985, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1985, n. 118, e' assegnata la somma di lire
100 miliardi al sindaco di Napoli - Commissario
straordinario di Governo che ne dispone i poteri di cui
all'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per
l'acquisto di alloggi da destinare agli occupanti di
alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della
citta' di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980".
Nota all'art. 17, comma 5:
- Il comma 3 dell'art. 6 della legge n. 910/1986 (Legge
finanziaria 1987) prevede che: "Ai sensi dell'art. 36 della
legge 7 marzo 1981, n. 64, e' autorizzata l'ulteriore spesa
di lire 70 miliardi nell'anno 1987 e di lire 80 miliardi
per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per consentire il
completamento degli interventi a totale carico dello Stato
e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei
privati con il contributo dello Stato, nelle zone del
Belice colpite dal terremoto del 1968".
- Il testo dell'art. 36 della legge n. 64/1981
(Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle
zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968)
e' il seguente:
"Art. 36. - A decorrere dall'anno 1982 ulteriori
fabbisogni di spesa connessi al completamento delle opere a
totale carico dello Stato nonche' alla ricostruzione e
riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo
dello Stato, saranno finanziati mediante apposita norma da
inserire nella legge finanziaria.
Nota all'art. 17, comma 6:
Si trascrive il testo dell'art. 19- bis del decreto-legge
n. 397/1981 (Interventi in favore di alcune zone della
Sicilia occidentale colpite da eventi sismici), aggiunto
dalla legge di conversione (il testo di detto decreto,
coordinato con la legge di conversione e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 14 ottobre 1981):
"Art. 19-bis. - Per eventuali, ulteriori fabbisogni di
spesa connessi al completamento delle opere a totale carico
dello Stato nonche' alla ricostruzione e riparazione
edilizia da parte dei privati con il contributo dello
Stato, si provvede mediante apposita norma da inserire
nella legge finanziaria".
Note all'art. 17, comma 7:
- Il D.L. n. 159/1984 reca: "Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29
aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo,
Molise, Lazio e Campania" (il testo di detto decreto,
coordinato con la legge di conversione e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1984).
- La legge n. 115/1980 reca: "Ulteriori interventi dello
Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e
Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 luglio 1979 e
successivi".
- Il D.L. n. 129/1982 reca: "Interventi urgenti in favore
delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania
colpite dal terremoto del 21 marzo 1982" (il testo di tale
decreto, coordinato con la legge di conversione e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 giugno
1982).
- Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 8/1987 (Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise
ed in altri comuni interessati da dissesto dal territorio e
nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del
gennaio 1987, nonche' provvedimenti relativi a pubbliche
calamita') e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, fatte salve le competenze delle
provincie autonome di Trento e Bolzano, provvede agli
interventi urgenti nelle zone del territorio nazionale
nelle quali e' accertato, da parte del Gruppo nazionale per
la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, incombente
pericolo per la pubblica incolumita' dovuto a movimenti
franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico. A
tali fini e' autorizzata la complessiva spesa di lire 275
miliardi a carico del fondo per la protezione civile, in
ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1986, 110 miliardi
per l'anno 1987, 100 miliardi per l'anno 1988 e 40 miliardi
per l'anno 1989.
2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma
1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile
e' autorizzato ad adottare misure per l'assistenza alla
popolazione rimasta senza tetto per effetto dei movimenti
franosi, nonche' a realizzare programmi costruttivi per la
definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati.
Restano fermi gli interventi programmati o in corso di
realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e
straordinarie, nonche' regionali.
3. Il fondo per la protezione civile di cui al secondo
comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n.
829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1982, n. 938, e' integrato, per l'anno 1987, della somma di
lire 96 miliardi per gli interventi di emergenza o connessi
alle emergenze disposti dal Ministro per il coordinamento
della protezione civile.
4. Le somme assegnate per scopi determinati al fondo per
la protezione civile e non interamente utilizzate per detti
scopi possono essere impiegate, nei limiti delle quote non
utilizzate, per far fronte ad interventi di emergenza o
connessi alle emergenze di competenza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile.
5. Il Ministro per il coordinamento della protezione
civile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, e'
autorizzato, con le disponibilita' del fondo per la
protezione civile, a prestare la cooperazione ritenuta piu'
adeguata agli Stati esteri al verificarsi nel loro
territorio di calamita' o eventi straordinari di
particolare gravita'. Per tali esigenze e per far fronte
agli straordinari interventi di protezione civile causati
da eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso
dell'anno 1986, il fondo per la protezione civile e'
integrato di lire 48.400 milioni, in ragione di lire 20.300
milioni per l'anno 1986 e di lire 28.100 milioni per l'anno
1987".
- Il comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 623/1983
(Interventi urgenti per le zone colpite da bradisismo
dell'area flegrea e dal terremoto del 1980) aggiunge un
comma all'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982,
n. 187, recante: "Discipline per la gestione stralcio
dell'attivita' del commissario per le zone terremotate
della Campania e della Basilicata" (il testo di
quest'ultimo decreto, coordinato con la legge di
conversione, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 132 del 15 giugno 1982), che risulta pertanto cosi'
formulato:
"Art. 9. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e,
per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo
e di coordinamento di cui all'art. 4 della legge 14 maggio
1981, n. 219, provvedono a coordinare tutti gli interventi
degli organi statali, regionali degli enti locali e di ogni
altro soggetto pubblico, avvalendosi anche dei poteri
sostitutivi previsti dalla medesima legge. Tra i soggetti
utilizzabili per le finalita' di cui alla citata legge 14
maggio 1981, n. 219, si intendono anche quelli comunque
preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Fino al 31 dicembre 1983, all'attuazione coordinata
degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede, con le modalita' di
cui al titolo VIII della legge medesima, e successive
modificazioni e integrazioni, direttamente o a mezzo di
altri Ministri all'uopo designati, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, in deroga alle procedure previste
dagli stessi articoli 21 e 32 e a tutte le altre
disposizioni di legge vigenti, nel rispetto delle norme
della Costituzione, dei princi'pi generali dell'ordinamento
e nei limiti degli appositi stanziamenti.
Per la realizzazione di nuove iniziative industriali
nelle aree di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981,
n. 219, il contributo di cui all'art. 21 della medesima
legge puo' essere concesso fino ad un massimo di 24
miliardi di lire. Le relative domande devono essere
presentate entro il 31 dicembre 1982. Per l'attuazione
degli interventi previsti dall'art. 32 della predetta legge
si provvede con la somma complessiva di lire 500 miliardi a
valere sull'importo anche a tal fine destinato dall'art. 3,
secondo comma, della medesima legge. I finanziamenti
previsti all'art. 15- bis del decreto-legge 26 novembre
1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22
dicembre 1980, n. 874, sono estesi anche alla realizzazione
degli investimenti produttivi ed infrastrutturali nelle
aree di nuova industrializzazione di cui all'art. 32 della
citata legge 14 maggio 1981, n. 219.
Per tutte le esigenze di cui al presente articolo, il
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
puo' costituire uno speciale ufficio determinandone, con
proprio decreto, l'organizzazione, la dotazione di mezzi e
di personale e la individuazione degli oneri che fanno
carico al fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio
1981, n. 219, utilizzando, per quanto possibile, il
personale gia' alle dipendenze della Cassa per il
Mezzogiorno e degli enti collegati.
Ogni tre mesi il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno deve riferire al Parlamento
sull'attivita' di cui ai precedenti commi per una
valutazione sui risultati.
Il Ministro del tesoro puo' far ricorso, con le
modalita' di cui all'art. 15- bis del decreto-legge 26
novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella
legge 22 dicembre 1980, n. 874, anche ad altri prestiti
esteri nel limite massimo complessivo di lire 1.720
miliardi, le cui rate di ammortamento gravano per l'anno
1984 sul fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio
1981, n. 219, e per gli anni 1985 e 1986
sull'accantonamento predisposto, ai fini del bilancio
triennale 1984-86, sul cap. 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1984, alla voce 'Difesa
del suolo'".
Il limite di lire 1.720 miliardi, di cui all'ultimo comma
dell'articolo soprariportato, e' stato elevato, in
precedenza, prima a lire 2.220 miliardi dall'art. 84- bis
della legge n. 219/1981 (per il titolo della legge si veda
nelle note all'art. 17, comma 1), aggiunto dall'art. 11
della legge n. 80/1984 (poi a lire 2.520 miliardi dall'art.
16, comma 9, della legge n. 41/1986, quindi a lire 3.170
miliardi dall'art. 6, comma 5, della legge n. 910/1986.
Nota all'art. 17, comma 9:
Il diciottesimo comma dell'art. 11 della legge n.
887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che: "Per
consentire l'adeguamento del sistema di trasporto
intermodale nelle zone interessate dal fenomeno
bradisismico e' autorizzata la spesa di lire 130 miliardi
per l'anno 1985. Tale somma e' assegnata al presidente
della giunta regionale della Campania, commissario
straordinario di Governo, che provvede, con i poteri di cui
all'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulla base
di un apposito programma da approvarsi dal Consiglio
regionale".
Nota all'art. 17, comma 10:
L'art. 6, comma 6, della legge n. 910/1986 (Legge
finanziaria 1987) e' cosi' formulato: "6. L'autorizzazione
di spesa di cui all'art. 5, lettera d), della legge 18
aprile 1984, n. 80, in materia di proroga dei termini ed
accelerazione delle procedure per l'applicazione delle
norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, e'
incrementata di lire 150 miliardi per l'anno 1988 e di lire
200 miliardi per l'anno 1989. Al fondo previsto dal
predetto art. 5 affluiscono le quote assegnate alle regioni
Basilicata e Campania per i progetti regionali di sviluppo
nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'art. 1 della
legge 1 marzo 1986, n. 64".
L'art. 5 della legge n. 80/1984 istituisce un fondo per
il finanziamento dei piani regionali di sviluppo al quale
affluiscono, fra le altre, ai sensi della lettera d), la
somma di lire 500 miliardi per il triennio 1984-86.
Nota all'art. 17, comma 11:
Il testo dell'art. 1 della legge n. 590/1981 (Nuove
norme per il Fondo di solidarieta' nazionale) e' il
seguente:
"Art. 1. - Presso la Tesoreria centrale e' aperto un
conto corrente infruttifero denominato "Fondo di
solidarieta' nazionale" intestato al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, al quale viene attribuita
da parte del Ministero del tesoro la dotazione complessiva
di 275 miliardi per l'anno 1981, e di 400 miliardi per
ciascuno degli anni successivi.
Da tale conto sono prelevate le somme occorrenti per
consentire che le regioni in caso di calamita' naturali o
di avversita' atmosferiche di carattere eccezionale, i cui
effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano
compromesso i bilanci economici delle aziende agricole,
adottino le seguenti misure:
a) a titolo di pronto intervento:
1) erogazione di un contributo una tantum a parziale
copertura del danno, preferenzialmente a favore dei
coltivatori diretti singoli o associati, che abbiano
subi'to gravi danni e si trovino in particolari condizioni
di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende,
con particolare riguardo alle spese necessarie per
attenuare i danni ai prodotti in specie a quelle relative
al trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione;
2) l'anticipazione delle provvidenze previste dalla
presente legge;
b) la ricostituzione dei capitali di conduzione,
compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino
reintegrazione o compenso per effetto della perdita della
produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale,
mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato nei
limiti e con le modalita' dell'art. 2 del decreto-legge 30
agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre
1968, n. 1088, salva la erogazione, ai sensi dell'art. 2
precitato, di contributo fino a L. 1.500.000 a favore delle
aziende che abbiano subi'to danni non inferiori al 35 per
cento della produzione lorda globale, esclusa quella
zootecnica nonche' fino a lire 5 milioni a favore delle
aziende a coltura specializzata protetta;
c) la provvista dei capitali di esercizio ad
ammortamento quinquennale con le modalita' previste
dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso
agevolato del 4,50 per cento, riducibile al 4 per cento per
i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti,
singoli od associati, quando il danno non e' inferiore al
35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella
zootecnica;
d) la ricostruzione o ripristino delle strutture
fondiarie aziendali, mediante erogazione di contributi
previsti dall'art. 1, primo e ultimo comma, della legge 21
luglio 1960, n. 739;
e) il pagamento dei compensi integrativi per i
prodotti destinati alla distillazione.
Le regioni, compatibilmente con le finalita' primarie
della presente legge, possono adottare misure volte:
a) al ripristino delle strade interpoderali, delle
opere di approvvigionamento idrico nonche' delle reti
idrauliche e degli impianti irrigui, ancorche' non
ricadenti in comprensori di bonifica con onere della spesa
a totale carico del Fondo;
b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e
di bonifica montana, con onere della spesa a totale carico
del Fondo, ivi compresi i lavori diretti alla migliore
efficienza delle opere da ripristinare.
Le somme prelevate dal Fondo sono reintegrate dal
Ministero del tesoro per ciascuno degli anni successivi al
1981 fino a raggiungere la dotazione di 400 miliardi di
lire".
Nota all'art. 17, comma 12:
Il comma 1 dell'art. 7 della legge n. 910/1986 (Legge
finanziaria 1987) prevede che: "Per il proseguimento degli
interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al
suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed
economico, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi
ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'esercizio
finanziario 1987 e di lire 300 miliardi per ciascuno degli
esercizi finanziari 1988 e 1989. Alla ripartizione della
somma fra lo Stato, la regione ed i comuni per gli
interventi di rispettiva competenza, si provvede con
decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, sentito il comitato di cui all'art. 4
della citata legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto anche
conto dello stato di avanzamento delle opere".
Nota all'art. 17, comma 13:
Il testo dell'art. 3 della legge n. 190/1983 e' il
seguente:
"Art. 3. - Lo stanziamento previsto dall'art. 20, quinto
comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive
modificazioni e integrazioni, per la concessione dei
contributi di cui alla lettera a) dell'art. 19-quater della
legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni
e integrazioni, a favore delle imprese che si insediano
nelle aree determinate ai sensi dell'art. 19- bis della
legge 4 novembre 1963, n. 1457, come modificato dall'art.
11 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, e' ulteriormente
aumentato di lire 9.000 milioni.
L'importo di cui al primo comma e' iscritto nel bilancio
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in ragione di lire 1.500 milioni per
l'anno finanziario 1983 e di lire 2.500 milioni per
ciascuno degli anni finanziari 1984, 1985 e 1986".
Nota all'art. 17, comma 14:
Gli articoli 75 e seguenti (fino all'art. 91) del testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, unitamente agli
articoli 73 e 74, formano il capo III (Provvidenze speciali
per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali)
relativo al titolo I riguardante norme sulle derivazioni e
sulle utilizzazioni delle acque pubbliche.
Nota all'art. 17, comma 15:
Il comma 5 dell'art. 7 della legge n. 910/1986 (Legge
finanziaria 1987) prevede, fra l'altro, che: "Per
consentire il completamento degli interventi di preminente
interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n.
845, concernente la protezione del territorio del comune di
Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti
connessi alla difesa dal mare dei territori del delta del
Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa
delle acque di bonifica dei territori delle province di
Ferrara e Rovigo, e' autorizzata la complessiva spesa di
lire 250 miliardi, di cui lire 50 miliardi in favore del
territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 20
miliardi nell'anno 1987, di lire 50 miliardi nell'anno 1988
e di lire 60 miliardi in ciascuno degli anni 1989, 1990 e
1991".
Nota all'art. 17, comma 16:
Il comma 6- bis dell'art. 10 del D.L. n. 318/1986
(Provvedimenti urgenti per la finanza locale) prevede che:
"Limitatamente alla costruzione e al completamento di opere
volte alla protezione dell'ambiente, tra le quali
collettori ed impianti di depurazione, l'onere di
ammortamento non coperto da contributo regionale e' assunto
a carico del bilancio dello Stato nei comuni i cui
territori siano stati interamente vincolati con apposito
decreto ministeriale ai sensi della legge 29 giugno 1939,
n. 1497, modificata ed integrata dal decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431. La spesa e' finanziata con i
fondi detratti dalle somme trasferite ai sensi del comma 1,
lettera a), dell'articolo 6 sui mutui estinti".
Nota all'art. 17, comma 17:
Il comma 14 dell'art. 7 della legge n. 910/1986 (Legge
finanziaria 1987) assegna all'ANAS la somma di lire 230
miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 39
miliardi per l'anno 1987, di lire 97 miliardi per l'anno
1988, di lire 32 miliardi per l'anno 1989 e di lire 62
miliardi per l'anno 1990, per essere destinata, secondo gli
importi stabiliti con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro,
all'esecuzione da parte dell'Azienda stessa delle opere in-
dicate nell'art. 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 100 del 1978, o comunque direttamente
connesse ai traffici fra l'Italia e la Jugoslavia, nonche'
all'esecuzione delle opere di edilizia complementare ai
servizi confinari, compresi i locali da realizzare presso
l'autoporto di S. Andrea di Gorizia da adibire a scuola
della Guardia di finanza.
L'art. 3 del D.P.R. n. 100/1978. (Norme dirette ad
assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli
accordi italo-jugoslavi di Osimo dal 10 novembre 1975 ed a
consentire l'attuazione delle misure connesse),
sopracitato, e' cosi formulato:
"Art. 3. - L'Azienda nazionale autonoma delle strade
provvedera' alla realizzazione:
della strada di collegamento tra la regione jugoslava
del Collio e Salcano (strada del Monte Sabotino), secondo
il progetto elaborato dalla commissione mista italo-
jugoslava di cui all'art. 6 dell'accordo sulla promozione
economica, la cui spesa e' valutata in complessive lire
1.550 milioni;
del collegamento autostradale tra l'autostrada Venezia-
Trieste-Gorizia-Tarvisio ed il valico confinario di S.
Andrea (Gorizia), mediante il completamento dello svincolo
terminale con la strada statale 55 e con il valico
confinario di S. Andrea e la realizzazione di opere varie
conseguenti alla costruzione di tale svincolo e
dell'autoporto di S. Andrea, la cui spesa complessiva e'
valutata in lire 1.500 milioni.
L'Azienda nazionale autonoma delle strade provvedera'
inoltre, anche a mezzo di enti locali o loro consorzi,
oppure di societa' o consorzi a prevalente capitale
pubblico, tramite stipulazione di apposita convenzione,
alla realizzazione dei collegamenti autostradali, senza
pedaggio, fra l'autostrada Venezia-Trieste-Gorizia-Tarvisio
ed i valichi confinari di Fernetti (Trieste), di Pese
(Trieste) e di Rabuiese (Trieste) al cui scopo viene
destinato un contributo complessivo di lire 87.500 milioni.
A tale fine sono iscritte nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnate
all'A.N.A.S., le somme di lire 15.550 milioni nell'anno
1978 e di lire 25.000 milioni in ciascuno degli anni dal
1979 al 1981".
Note all'art. 17, comma 21:
- La legge n. 920/1972 reca: "Ratifica ed esecuzione
della convenzione relativa alla creazione di un Istituto
universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972,
con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunita' e
atti connessi". Si trascrive il relativo art. 12:
"Art. 12. - Sui fondi stanziati con l'art. 6 gravano
anche le spese di funzionamento della commissione nonche'
quelle per gli incarichi di cui all'art. 8, ultimo comma.
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria o
straordinaria del complesso edilizio si applica il disposto
dell'art. 25, secondo comma, della legge 24 luglio 1962, n.
1073".
- La legge n. 726/1978 reca: "Disposizioni per la
realizzazione in Firenze dell'Istituto universitario
europeo".
Nota all'art. 17, comma 22:
Il testo dell'art. 19 della legge n. 119/1981 (Legge
finanziaria 1981) e' il seguente:
"Art. 19. - Nell'ambito degli investimenti che possono
essere effettuati ai sensi della vigente normativa in
materia di finanza locale, gli enti locali possono
contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per
l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari
ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni,
completamenti, ampliamenti o restauri di edifici di
proprieta' comunale e delle amministrazioni provinciali,
destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari,
nonche' per l'acquisto, anche a trattativa privata, di
edifici in costruzione o gia' costruiti, anche se da
restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per
renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di
uffici giudiziari, con prioritario riferimento alle
maggiori esigenze connesse con la riforma della procedura
penale.
I mutui suddetti possono essere altresi' contratti per
fronteggiare le occorrenze relative agli edifici da
destinare all'attivita' del giudice conciliatore.
Gli enti locali possono, altresi', contrarre con la
Cassa depositi e prestiti mutui per maggiori oneri
derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni,
ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di
edifici destinati a casa mandamentale.
Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti
commi, gli enti locali devono allegare alla richiesta di
finanziamento l'attestazione, a firma del segretario
comunale o del segretario provinciale, che il progetto
esecutivo dei lavori ha riportato il parere favorevole del
Ministero di grazia e giustizia.
Il Ministero di grazia e giustizia provvede a
promuovere, anche con la collaborazione dell'ANCI, la
presentazione tempestiva dei progetti e a fornire, ove
occorra, l'assistenza tecnica necessaria affinche',
nell'ambito delle predette disponibilita', si possa
raggiungere nel 1981 un impiego di lire 700 miliardi.
Entro il 30 giugno 1981 il Ministro di grazia e
giustizia informa il Parlamento sul piano di massima
predisposto per gli interventi previsti dal primo e dal
terzo comma.
Gli enti locali possono assumere i mutui di cui al
presente articolo indipendentemente dal limite previsto dal
quarto comma dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre
1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1978, n. 43.
L'onere di ammortamento dei mutui di cui al presente
articolo e' assunto a carico del bilancio dello Stato".
Nota all'art. 17, comma 23:
Il testo dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge n.
908/1960 (Estensione alle amministrazioni periferiche dello
Stato della possibilita' di utilizzare talune forme di
pagamento gia' esclusive dell'amministrazione centrale) e'
il seguente: "Per tali rendiconti, le attribuzioni di
controllo spettanti alla Corte dei conti, in base alle
leggi vigenti, sono deferite agli uffici regionali di
controllo della Corte medesima".
Nota all'art. 17, comma 24:
La legge n. 497/1978 reca: "Autorizzazione di spesa per
la costruzione di alloggi di servizio per il personale
militare e disciplina delle relative concessioni".
Nota all'art. 17, comma 25:
Il terzo comma dell'art. 7 del D.L. n. 376/1975
(Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le
esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche), nel testo
di cui alla legge di conversione, prevede che: "E'
autorizzato, altresi', il limite di impegno di lire 3
miliardi per l'anno finanziario 1976 per la concessione di
contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e
successive modificazioni ed integrazioni, a cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, costituite esclusivamente
fra appartenenti alle forze armate e di polizia, che
abbiano i requisiti statutari previsti dall'art. 72 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni".
Nota all'art. 17, comma 26:
La legge n. 75/1976 reca: "Proroga della legge 3 gennaio
1963, n. 3, concernente la tutela del carattere
monumentale e artistico della citta' di Siena".
Nota all'art. 17, commi 27, 28 e 29:
Si riporta il testo dei primi cinque commi dell'art. 14
della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986):
"1. Per gli interventi di cui all'art. 21, primo comma,
della legge 26 aprile 1983, n. 130, e' autorizzata, per
l'anno 1986, la spesa di lire 1.520 miliardi, di cui 150
miliardi da destinare ad iniziative di sviluppo e
ammodernamento dell'agricoltura e almeno 100 miliardi di
lire per la realizzazione di interventi organici
finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali, di
cui almeno 30 per interventi nell'ambito del comune di
Roma.
2. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo,
terzo, quarto, ottavo e nono dell'art. 21 della legge
indicata al comma precedente. Con la stessa delibera di cui
al terzo comma del citato art. 21, il CIPE fissa le
modalita' per l'affidamento dei lavori da parte delle
Amministrazioni interessate.
3. Per i medesimi interventi di cui al comma 1 del
presente articolo, e' altresi' autorizzato il ricorso alla
Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione
di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di
lire 1.250 miliardi.
4. Con la delibera stessa di approvazione dei progetti,
la cui istruttoria non potra' svolgersi prima dell'entrata
in vigore della nuova disciplina legislativa del Nucleo di
valutazione degli investimenti pubblici, il CIPE autorizza
le Amministrazioni interessate a contrarre i mutui di cui
sopra a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1986,
fermo restando il limite globale di cui al comma
precedente. Si applica il comma settimo dell'art. 21 della
legge 26 aprile 1983, n. 130.
5. Dei 2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente
articolo, 970 miliardi sono destinati al finanziamento di
interventi di protezione e risanamento ambientale,
riservando:
a) 730 miliardi per l'esecuzione o il completamento di
opere o impianti per il disinquinamento delle acque, di
competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono
particolare interesse in relazione all'importanza sociale
ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravita'
delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;
b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento di
opere o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di
competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono
particolare importanza per il raggiungimento degli
obiettivi di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915".
Nota all'art. 17, comma 30:
Il testo dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 della legge n.
910/1986 (Legge finanziaria 1987) era il seguente:
"2. L'ammontare dei mutui di cui all'art. 14, comma 3,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevato a lire
2.000 miliardi. L'onere derivante dall'ammortamento dei
predetti mutui, da contrarre a decorrere dal secondo
semestre dell'anno 1987, e' valutato in lire 160 miliardi
per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
3. Sul complessivo importo di cui ai commi 1 e 2, lire
100 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo per
l'ammodernamento dell'agricoltura; lire 300 miliardi, di
cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, alla
realizzazione di interventi organici finalizzati al
recupero e al restauro di beni culturali; e,
rispettivamente, lire 400 miliardi e lire 200 miliardi,
alle finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 5
dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
4. Per le stesse finalita' e con le procedure di cui
all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e'
autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 1.500 miliardi
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del
bilancio e della programmazione economica per l'anno
medesimo. Per le stesse finalita' e autorizzato il ricorso
alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la
contrazione, nel secondo semestre dello stesso anno, di
appositi mutui fino a lire 1.500 miliardi il cui rimborso
per l'anno 1989, valutato in lire 120 miliardi per la quota
di capitale e di interessi, e' assunto a carico del bilanco
dello Stato. Le somme di cui al presente comma possono
essere impegnate a decorrere dal 1 marzo 1988".
Nota all'art. 17, comma 31:
Il testo dell'art. 21 della legge n. 130/1983 (Legge
finanziaria 1983) e' il seguente:
"Art. 21. - In apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero del bilancio e della
programmazione economica e' iscritta, per l'anno 1983, la
somma di lire 1.300 miliardi per il finanziamento di
progetti immediatamente eseguibili per interventi di
rilevante interesse economico sul territorio,
nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture
nonche' per la tutela di beni ambientali e culturali e per
le opere di edilizia scolastica e universitaria.
Nei venti giorni successivi alla data di pubblicazione
della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro del
bilancio e della programmazione economica, determina, con
delibera da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, i criteri di riparto tra amministrazioni
centrali e regionali e tra settori di intervento nonche' i
parametri di valutazione dei progetti.
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della
delibera di cui al precedente comma, le amministrazioni
interessate presentano per l'approvazione i rispettivi
progetti al CIPE, che delibera entro i successivi sessanta
giorni, tenuto conto del contributo di ciascun progetto
agli obiettivi del piano a medio termine.
Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le
modalita' e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa
depositi e prestiti, per le procedure di finanziamento
delle opere di competenza regionale.
In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo
comma, e' autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli
investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore
di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi
mutui per le finalita' del presente articolo.
Con la medesima delibera di cui al terzo comma, il CIPE
stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia
possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e
per ciascun progetto, la quota per la quale
l'amministrazione interessata e' autorizzata, a decorrere
dal secondo semestre dell'anno 1983, a contrarre i mutui
stessi.
L'onere dei suddetti mutui, per capitale e interessi, e'
assunto a carico del bilancio dello Stato mediante
iscrizione delle relative rate di ammortamento, per
capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro. La
direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla
base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle
rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo
complessivo e dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun
progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se
esistenti, e contenere indicatori quantitativi di
convenienza economica del progetto quali il saggio di
rendimento interno e il valore attuale netto stimato per
progetto, secondo la metodologia indicata dal Ministero del
bilancio e della programmazione economica.
La riserva del 40 per cento di cui all'art. 107, primo
comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinata
sulle disponibilita' nette complessive".
Nota all'art. 17, comma 32:
Per il testo dei commi 2 e 5 dell'art. 14 della legge n.
41/1986 si veda la nota all'art. 17, commi 27, 28 e 29. Il
comma 7 e' cosi' formulato:
"7. Le proposte delle regioni, sulla base delle
richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato
regionale di cui all'art. 4, comma quinto, della legge 24
dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al
Ministro del bilancio e della programmazione economica,
rispettivamente, per la lettera a) del comma 5 al Comitato
interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio
1976, n. 319, per la lettera b) al Comitato
interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; su
tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al
Parlamento entro centoventi giorni dalla loro
presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per
la formazione di un programma organico di politica
ambientale. Le proposte delle Amministrazioni devono
situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani
regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento
dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di
convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri
indicati nella delibera prevista dal secondo comma
dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sara'
proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della
programmazione economica d'intesa col Ministro per
l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto
dall'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini
del giudizio di proponibilita' e della indicazione delle
priorita' i relativi progetti sono valutati congiuntamente
dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del
Ministero del bilancio e della programmazione economica e
dalla Commissione tecnico-scientifica per la valutazione
dei progetti di protezione o risanamento ambientale del
Ministro per l'ecologia. I comitati interministeriali di
cui sopra deliberano con composizione integrata dal
Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il
Presidente dei comitati stessi trasmette al Ministro del
bilancio e della programmazione economica l'elenco dei
progetti da finanziare per il recepimento nella proposta
complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE
delibera sui progetti medesimi con composizione integrata
dal Ministro per l'ecologia".
Note all'art. 17, comma 33:
- Si trascrive il testo dei commi 10 e 12 dell'art. 14
della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986):
"10. E' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per
provvedere:
a) alla redazione di una relazione al Parlamento sullo
stato dell'ambiente;
b) agli studi relativi al piano generale di
risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera a),
della legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'esercizio delle
competenze statali di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
c) alla valutazione dei progetti di risanamento
ambientale ammissibili a finanziamento statale.
(Omissis).
12. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente
comma 10, il Ministro per l'ecologia e' autorizzato a
costituire commissioni scientifiche e tecniche, a stipulare
convenzioni con istituti ed a conferire incarichi
professionali a ditte specializzate o ad esperti".
- La legge n. 878/1986 reca: "Disciplina del Nucleo di
valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni rel-
ative al Ministero del bilancio e della programmazione
economica". Si trascrive il testo del relativo art. 3:
"Art. 3 (Nomina e trattamento economico dei membri del
Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici). - 1. Il
Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e'
composto di 30 membri, di cui almeno 25 a tempo pieno,
nominati con decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, sentito il Segretario generale
della programmazione economica e previa valutazione
favorevole del Consiglio tecnico-scientifico per la
programmazione economica. Il Nucleo e' coordinato da un
direttore nominato, nel suo ambito, con decreto del
Ministro del bilancio e della programmazione economica,
sentito il CIPE.
2. I membri del Nucleo di valutazione sono scelti tra i
professori ordinari ed associati e tra i ricercatori
universitari, tra il personale civile e militare dello
Stato, anche richiamato da posizione ausiliaria, tra il
personale degli enti pubblici, anche economici, e delle
societa' da questi controllate, nonche' tra esperti che
abbiano particolare competenza e specifica esperienza
professionale in una o piu' discipline attinenti
all'attivita' istituzionale del Nucleo medesimo.
3. Ai membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai
ruoli del personale universitario, di cui al comma 2, si
applicano le disposizioni dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
4. I membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai
ruoli delle amministrazioni dello Stato sono collocati
fuori ruolo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e
59 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
5. I membri del Nucleo di valutazione provenienti da
enti pubblici, anche economici, o da societa' da essi
controllate, sono assegnati al Nucleo medesimo con
provvedimento di comando o provvedimento ad esso
corrispondente sulla base dei rispettivi ordinamenti.
6. L'incarico di membro del Nucleo di valutazione e'
conferito per un quadriennio. Qualora per necessita' di
elevata specializzazione si renda necessario il ricorso ad
esperti per un tempo determinato, l'incarico e' ad essi
conferito con decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Segretario
generale della programmazione economica.
7. Il Ministro del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro del tesoro,
determina ogni due anni, sentito il CIPE, la remunerazione
dei membri del Nucleo di valutazione, tenendo conto dei
livelli di responsabilita' ricoperti ed in armonia con i
criteri e parametri correnti per la determinazione dei
compensi per attivita' di pari qualificazione
professionale.
8. Il trattamento economico dei membri del Nucleo di
valutazione, stabilito ai sensi del comma 7, non puo'
comunque essere inferiore, al livello meno elevato, a
quello previsto dall'art. 12 della legge 24 aprile 1980, n.
146.
9. Ai fini della prima applicazione del comma 1, i
membri del Nucleo di valutazione in servizio alla data del
30 giugno 1986 sono confermati per la durata dell'incarico
originariamente prevista".
- Il testo dell'art. 15 della legge n. 59/1987
(Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento
del Ministero dell'ambiente) e' il seguente:
"Art. 15. - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente di
concerto col Ministro del tesoro e' stabilita la misura del
compenso dei componenti della commissione tecnico-
scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e
risanamento ambientale, di cui al comma 7 dell'art. 14
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in analogia ai criteri
di cui all'art. 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986,
n. 878, commisurata alla portata e alla durata dei compiti
assegnati.
2. All'onere derivante dal comma 1 si fa fronte mediante
riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1987.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Note all'art. 17, comma 34:
- Per il testo dell'art. 21 della legge n. 130/1983 si
veda la nota all'art. 17, comma 31.
- La legge n. 64/1986 reca: "Disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".
Note all'art. 17, comma 35:
- Per il testo dell'art. 21 della legge n. 130/1983 si
veda la nota all'art. 17, comma 31.
- Il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della
legge n. 887/1984 e' riportato nella nota all'art. 1,
comma 6.
Nota all'art. 17, comma 36:
Il testo dei commi 1, 2 e 5 dell'art. 10 della legge n.
667/1985 (Provvedimenti urgenti per il contenimento dei
fenomeni di eutrofizzazione) e' il seguente:
"1. Le regioni possono concorrere a finanziare programmi
aventi le finalita' di cui al presente decreto nonche'
quelle previste dall'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n.
319.
2. In relazione alla situazione di emergenza determinata
dall'eutrofizzazione delle acque marine e lacustri, lo
Stato concorre per il solo anno 1985, nella misura massima
del 90 per cento, alle spese sostenute dalle regioni ai
sensi del comma 1. Le somme non utilizzate nel predetto
anno 1985 possono essere utilizzate nell'anno successivo.
(Omissis).
5. La determinazione delle regioni ammesse al
contributo, dei criteri, della misura massima e delle pro-
cedure per l'erogazione del contributo stesso viene
effettuata con delibera del Comitato di cui all'art. 3
della legge 10 maggio 1976, n. 319".
Note all'art. 17, comma 37:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 891/1986
(Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori
dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad
alta tensione abitativa), come modificato dalla presente
legge, e del comma 1 dell'art. 3 e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per l'acquisto, nonche' per l'acquisto ed
il contestuale recupero di un alloggio da adibire ad
abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i
lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al
comma 2 o loro cooperative di abitazione possono fruire di
mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo art.
3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge.
2. I lavoratori dipendenti possono beneficiare dei mutui
di cui alla presente legge a condizione che:
a) non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di
eta';
b) non abbiano fruito di agevolazioni, previste da
leggi statali o regionali o da provvedimenti di enti
locali, dirette all'acquisizione dell'abitazione, fatte
salve quelle di natura tributaria;
c) abbiano svolto continuativamente da almeno due anni
attivita' di lavoro dipendente;
d) non siano proprietari di altra abitazione adeguata
alle esigenze del nucleo familiare nei comuni di cui al
comma 1, nel cui ambito si intenda utilizzare il mutuo ai
sensi della presente legge.
3. Ai fini della presente legge si intende per nucleo
familiare quello costituito dal coniuge e dai figli
conviventi.
4. Ai fini della presente legge si intende non adeguata
alle esigenze del nucleo familiare l'abitazione che rientri
nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del n. 1) e
lettere a) e b) del n. 4) dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
5. I mutui possono essere richiesti, in nome e per conto
di propri associati, in possesso dei previsti requisiti, da
societa' cooperative anche per l'acquisto ed il contestuale
recupero di immobili ad uso residenziale".
"Art. 3, comma 1. - Per la concessione dei mutui
disciplinati dalla presente legge e' costituito presso la
Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione
autonoma e dotazione di lire 1.000 miliardi".
- Il D.M. 11 febbraio 1987, n. 25, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 14 febbraio
1987, approva il regolamento dei rapporti finanziari tra la
Cassa depositi e prestiti e il Fondo speciale con gestione
autonoma di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891,
recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori
dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad
alta tensione abitativa.
Nota all'art. 17, comma 39:
Il D.P.R. n. 1090/1968 reca: "Norme delegate previste
dall'art. 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129. (Piano
regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad
emanare le relative norme di attuazione)". Si trascrive il
testo del relativo art. 14:
"Art. 14. - Per la esecuzione delle opere di cui al
precedente art. 13 il Ministro per i lavori pubblici e'
autorizzato a concedere, nella spesa riconosciuta
necessaria, un contributo in capitale nella misura non
superiore al 70% della spesa stessa, che potra' comprendere
un'aliquota fino al 7% dell'ammontare dei lavori per spese
di progettazione, direzione, sorveglianza e collaudo delle
opere.
La formale concessione di detto contributo ha luogo dopo
che sia intervenuta l'approvazione, nelle forme stabilite
dalle leggi vigenti in materia dei progetti delle relative
opere, ed e' subordinata alla dimostrazione, da parte dei
comuni e degli enti di cui sopra, di disporre dei mezzi
finanziari occorrenti per far fronte alla quota di spesa a
loro carico.
Nella determinazione della misura percentuale del
contributo si terra' conto delle condizioni di bilancio
degli enti interessati.
La somministrazione del contributo si esegue
direttamente a favore dell'ente concessionario, con le
forme previste dalla legge e dal regolamento sulla
contabilita' generale dello Stato, ed avra' luogo, fino
alla concorrenza dei nove decimi del suo ammontare, in base
agli stati di avanzamento dei lavori, vistati dai
competenti uffici del genio civile. Al pagamento
dell'ultimo decimo si provvedera' dopo l'approvazione del
collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei
lavori eseguiti, e in rapporto alla spesa che in tale sede
sara' accertata e riconosciuta ammissibile al godimento del
beneficio assentito".
Nota all'art. 17, comma 40:
Il comma 3 dell'art. 7 della legge n. 64/1986
(Disciplina organica dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno) prevede che: "L'accordo e' approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. L'accordo approvato
produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto occorra, la
conseguente variazione degli strumenti urbanistici e
sostituendo, relativamente ai partecipanti, l'accertamento
di conformita' e le intese di cui al citato art. 81,
nonche' le concessioni edilizie. La variazione degli
strumenti urbanistici e la sostituzione della concessione
edilizia non si producono senza il consenso del comune
interessato nel caso in cui esso non abbia aderito
all'accordo".
Nota all'art. 17, comma 44:
Il testo dell'art. 4 della legge n. 847/1964
(Autorizzazione ai comuni e loro Consorzi a contrarre mutui
per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18
aprile 1962, n. 167), come modificato dall'art. 44 della
legge n. 865/1971 e dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4. - Le opere di cui all'art. 1, lettera b) sono
quelle di urbanizzazione primaria e cioe':
a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del
gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato.
Le opere di cui all'art. 1, lettera c), sono le seguenti:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo nonche' strutture e complessi
per l'istruzione superiore all'obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali e
sanitarie;
h) aree verdi di quartiere".
Nota all'art. 17, commi 45 e 46:
La legge n. 979/1982 reca disposizioni per la difesa del
mare. Si trascrive il testo del relativo art. 39:
"Art. 39. - Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della marina
mercantile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici
e del tesoro, e' approvato il programma quadriennale di
potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative
delle capitanerie di porto e degli altri uffici periferici
della marina mercantile al fine di adeguarli ai nuovi
compiti previsti dalla presente legge nonche' alle nuove
dotazioni di personale.
Il Ministro della marina mercantile si avvale, per la
realizzazione del suddetto programma, delle procedure di
cui all'art. 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15".
Nota all'art. 17, comma 47:
Il testo degli articoli 1, 2 e 3 del D.L. n. 371/1987
(Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale
di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e
provvedimenti urgenti a sostegno delle attivita' culturali)
e il seguente:
"Art. 1. - 1. E' autorizzata la spesa di lire 620
miliardi nell'anno 1987, di cui non meno del 50 per cento
da localizzare nel Mezzogiorno, per la realizzazione di un
programma di interventi urgenti volto a garantire:
a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli
immobili statali e di enti pubblici destinati a musei,
archivi e biblioteche, delle aree archeologiche e delle
altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali,
che puo' comprendere, ove necessario, l'installazione e
l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;
b) il restauro conservativo e il consolidamento degli
edifici in particolari condizioni di precarieta' statica e
funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e
di enti pubblici, nonche' il restauro dei beni mobili
connessi e del patrimonio archivistico e librario;
c) il restauro conservativo e il consolidamento di
edifici in particolari condizioni di precarieta' statica e
funzionale e il restauro dei beni mobili connessi, di
interesse artistico e storico, di proprieta' di privati,
fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute;
d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse
artistico e storico, anche mediante l'esproprio e
l'esercizio del diritto di prelazione;
e) la modernizzazione delle strutture e dei servizi
degli organi centrali, degli istituti centrali e degli
organi periferici del Ministero per i beni culturali e
ambientali, ivi compresa l'attivazione del Sistema
Bibliotecario Nazionale.
Art. 2. - 1. Il programma di cui all'art. 1 e'
finalizzato ad una migliore fruizione pubblica del
patrimonio culturale ed e' predisposto, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, dal Ministro per i beni
culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali. Il programma destina non
meno di lire 400 miliardi agli interventi di cui alle
lettere a) e b) dell'art. 1.
1-bis. Il programma, nei quindici giorni successivi, e'
trasmesso alla competente Commissione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. Decorsi trenta
giorni, il Ministro per i beni culturali e ambientali
adotta il programma con proprio decreto.
2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, in
sede di predisposizione del programma di cui al comma 1,
sulla base delle richieste degli enti pubblici e dei
privati interessati, determina agli interventi diretti
dello Stato e i contributi relativi ad immobili di
proprieta' non statale, tenuto conto delle esigenze di
tutela e di valorizzazione, della distribuzione
territoriale, della consistenza e della rilevanza del
patrimonio culturale interessato e dei tempi di
realizzazione.
3. I contributi relativi ad interventi su immobili di
proprieta' di privati non possono essere superiori al 50
per cento del costo complessivo degli interventi stessi.
4. Ai fini della predisposizione del programma, gli
interventi sui beni dello Stato, nonche' le richieste di
interventi e di contributi, debbono essere corredate dal
relativo progetto di massima, con l'indicazione dei tempi
di esecuzione delle opere. Quando trattasi di immobili di
interesse artistico e storico l'intervento diretto dello
Stato puo' riguardare l'intera opera.
Art. 3. - 1. Il parere del Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali, espresso ai sensi dell'art. 2,
comma 1, sostituisce i pareri previsti dalla legge 21
dicembre 1961, n. 1552. Per opere ed interventi di
particolare complessita' tecnica o entita' finanziaria il
Ministro per i beni culturali e ambientali richiede il
parere dei competenti comitati di settore.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti
nel programma di cui all'art. 1 possono essere superati i
limiti di spesa stabiliti dalla legge 1 marzo 1975, n. 44,
e dal regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 17 marzo 1978, n. 509. L'assegnazione dei
fondi ai funzionari delegati puo' essere effettuata anche
in deroga al limite previsto dall'art. 56 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e
integrazioni.
3. Agli interventi sui beni danneggiati dagli eventi
sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, ricompresi
nel programma di cui all'art. 1, in deroga alle
disposizioni della legge 14 maggio 1981, n. 219, si
applicano le disposizioni dei commi 1 e 2".
Note all'art. 17, comma 48:
- Il testo dell'art. 20 della legge n. 828/1982
(Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di
ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione
Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e
delle zone terremotate della regione Marche) e' il
seguente:
"Art. 20 - Per il biennio 1982-83 una quota pari al 10
per cento dei fondi disponibili dell'INAIL da destinare
agli investimenti immobiliari ai sensi dell'art. 5- bis,
primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982,
n. 94, e' utilizzata, di intesa con la regione Friuli-
Venezia Giulia e la regione Marche, a favore dei comuni
danneggiati dai terremoti del 1972, 1976, 1979.
Ferme restando le destinazioni stabilite dall'art.
5-bis, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.
9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo
1982, n. 94, la parte della quota di cui al precedente
comma destinabile ad usi non abitativi dovra' essere
utilizzata per la realizzazione di strutture a finalita'
sociali e di interesse pubblico.
Nella ipotesi di costruzione di immobili, per
l'esecuzione dei lavori l'INAIL e' autorizzato, in deroga
all'art. 53 e ai limiti stabiliti dall'art. 68 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, a
ricorrere al sistema dell'economia, con la forma del
cottimo fiduciario di cui all'art. 69, lettera b), del
citato decreto n. 696 del 1979".
- Il comma 14-quinquies dell'art. 6 del D.L. n. 8/1987
(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di
Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del
territorio e nelle zone colpite dalle avversita'
atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti
relativi a pubbliche calamita'), aggiunto dalla legge di
conversione, fissa al 31 dicembre 1987 il termine entro il
quale possono essere utilizzati per taluni interventi i
fondi ancora disponibili dell'INAIL.