Art. 17. 
1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla  legge
14 maggio 1981, n. 219,  il  fondo  previsto  dall'articolo  3  della
stessa legge e' incrementato della somma di  lire  300  miliardi  per
l'anno 1988, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  3.700
miliardi per l'anno 1990.  Il  fondo  e'  ripartito  dal  CIPE  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
Si applica l'articolo 6, comma 1, della legge 22  dicembre  1986,  n.
910. 
2.   Al   fine   dell'accelerazione    delle    procedure    relative
all'affidamento degli appalti di  opere  pubbliche  sono  considerate
anomale, ai sensi dell'articolo 24, terzo comma, della legge 8 agosto
1977, n. 584, e sono escluse dalla gara, le  offerte  che  presentano
una percentuale di ribasso superiore  alla  media  delle  percentuali
delle offerte ammesse, incrementata  di  un  valore  percentuale  non
inferiore al 5 per  cento  che  deve  essere  indicato  nel  bando  o
nell'avviso di gara. 
3. Per le maggiori esigenze derivanti dal completamento del programma
abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981,  n.  219,
l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 6, comma  2,  della
legge 22 dicembre  1986,  n.  910,  e'  incrementata  di  lire  1.000
miliardi nell'anno 1989 e di lire 1.500 miliardi nell'anno 1990. 
4. Per il completamento del programma di acquisto di  alloggi  ed  il
definitivo sgombero degli alloggi monoblocco ubicati  negli  appositi
campi della citta' di Napoli a seguito del sisma del  novembre  1980,
il fondo di cui all'articolo 2, comma  5-bis,  del  decreto  legge  3
aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni,  della  legge  30
maggio 1985,  n.  211,  e'  ulteriormente  incrementato  di  lire  50
miliardi per l'anno 1988 e di lire 150 miliardi per l'anno 1989. 
5. Per consentire il completamento degli interventi  a  carico  dello
Stato e per la ricostruzione e  riparazione  edilizia  da  parte  dei
privati con il contributo dello Stato nelle zone del  Belice  colpite
dal  terremoto  nel  1968,  le  autorizzazioni  di   spesa   di   cui
all'articolo 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1986,  n.  910  sono
incrementate ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo  1981;  n.
64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di  lire
100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno  degli
anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni  1991
e 1992. 
6. Ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 
397, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre  1981,  n.
536 e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  lire  20  miliardi,  per
ciascuno degli anni 1989 e 1990, per il completamento  dell'opera  di
ricostruzione delle zone  della  Sicilia  occidentale  colpite  dagli
eventi sismici del 1981. 
7. Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle
esigenze conseguenti al fenomeno del  bradisismo  dell'area  flegrea,
valutato in lire 100 miliardi, nonche'  per  il  completamento  degli
interventi nelle zone terremotate dall'Italia centrale e  meridionali
di cui al decreto-legge 26  maggio  1984,  n.  159,  convertito,  con
modificazione dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile
1980, n. 115, del decreto legge 2 aprile 1982, n. 129 convertito  con
modificazioni dalla legge 29 maggio 1982, n. 303 valutato in lire 750
miliardi e di quelli connessi e movimenti franosi in  atto  ovvero  e
grave dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni  dalla  legge  27
marzo 1987 n. 120,  valutato  in  lire  150  miliardi  il  limite  di
indebitamento di cui all'articolo 5, comma  1  del  decreto  legge  7
novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
dicembre 1983, n. 748, gia' elevato con l'articolo 6, comma 5,  della
legge 22 dicembre 1986, n. 910 e' ulteriormente elevato di lire 1.000
miliardi.   L'onere   per    capitale    ed    interessi    derivante
dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a  partire  dal
secondo semestre dell'anno 1988, e' valutato in lire 110 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. 
8. Per consentire la esecuzione degli interventi  di  ripristino  del
patrimonio edilizio  pubblico  e  privato  danneggiato  dagli  eventi
sismici dei mesi di aprile-maggio 1987 nei Castelli  romani  e  nelle
province di Modena e Reggio Emilia e del 3  e  6  luglio  1987  nella
regione Marche, ed in provincia di Arezzo, valutati  complessivamente
in lire 115 miliardi, il limite di indebitamento di cui al comma 7 e'
ulteriormente elevato di lire 115 miliardi. 
L'onere per capitale ed  interessi  derivante  dall'ammortamento  dei
relativi prestiti,  da  contrarre  a  partire  dal  secondo  semestre
dell'anno 1988, e' valutato in lire 15 miliardi  per  ciascuno  degli
anni 1989 e 1990. 
9. Per il completamento degli interventi di adeguamento  del  sistema
di  trasporto  intermodale  nelle  zone  interessate   dal   fenomeno
bradisismico, l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  11,
diciottesimo  comma,  della  legge  22  dicembre  1984,  n.  887,  e'
ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per l'anno 1989 e di lire
100 miliardi per l'anno 1990. 
10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma  6,  della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' rideterminata in lire 50  miliardi
per l'anno 1988 in lire 85 miliardi per  l'anno  1989,  in  lire  100
miliardi per l'anno 1990 e in lire 65 miliardi per l'anno 1991. 
11.  Limitatamente  all'anno  1988,  la  dotazione   del   fondo   di
solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 15  ottobre
1981, n. 590 e' aumentata di lire 100 miliardi. 
12. Per il proseguimento degli interventi finalizzati in salvaguardia
di Venezia e al suo recupero archittetonico, urbanistico,  ambientale
ed economico, l'autorizzazione di spesa, disposta con  l'articolo  7,
comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n.  910,  e'  incrementata  di
lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per  l'anno  1988,
di lire 300 miliardi per l'anno 1989  e  di  lire  400  miliardi  per
l'anno 1990, da ripartire tra i vari interventi secondo le  modalita'
indicate nello stesso articolo, comprendendo tra gli enti beneficiari
la provincia di Venezia limitatamente al restauro ed  al  risanamento
conservativo del patrimonio di sua pertinenza nei centri  storici  di
Venezia e Chioggia. Delle predette autorizzazioni di spesa, una quota
pari a lire 5 miliardi per il 1988 ed a lire 15 miliardi per il  1989
e' attribuita al Ministro per il coordinamento delle  iniziative  per
la ricerca scientifica e tecnologica per lo svolgimento di  ricerche,
studi complementari  e  verifiche,  relativi  alla  esecuzione  degli
interventi  finalizzati  al  riequilibrio  idrogeologico,   ed   alla
salvaguardia ambientale della laguna di Venezia. Una ulteriore quote,
pari a lire 5 miliardi per il 1988, lire 8 miliardi  per  il  1989  e
lire 12 miliardi, per il 1990, e'  attribuita  all'Universita'  degli
studi  di  Venezia  per  interventi   di   risanamento   e   restauro
conservativo ed adattamento  di  edifici  siti  nel  centro  storico,
destinati o da destinare alle attivita' didattiche e di ricerca od  a
quelle di supporto. 
Nell'ambito della predetta complessiva  autorizzazione  di  spesa  di
lire 800 miliardi,  alla  Procuratoria  di  San  Marco  e'  demandata
l'esecuzione dei lavori di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria
della relativa Basilica per un importo annuo non superiore a lire 1,5
miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 e 1990, previ  accertamenti
di congruita' dei lavori da realizzare da parte del Genio  Civile  di
Venezia e presentazione della relativa documentazione. 
13. Per le finalita' di cui all'articolo  3  della  legge  10  maggio
1983, n. 190 recante interventi a favore del Vajont,  e'  autorizzata
la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1988. 
14. Ai fini del definitivo completamento  delle  opere  di  adduzione
collegate all'invaso di Ridracoli, realizzato  ai  sensi  e  per  gli
effetti degli articoli 75 e seguenti del regio  decreto  11  dicembre
1933, n.  1775,  e  finalizzate  all'approvvigionamento  idropotabile
delle zone a piu' alta intensita' turistica della costa adriatica, e'
autorizzata la concessione in favore della regione Emilia Romagna del
contributo speciale di lire  40  miliardi,  in  ragione  di  lire  10
miliardi per l'anno 1988, di lire 20 miliardi per l'anno  1989  e  di
lire 10 miliardi per l'anno 1990. 
15. Per consentire il completamento degli  interventi  di  preminente
interesse nazionale di cui alla  legge  10  dicembre  1980,  n.  845,
concernente la protezione del territorio del comune  di  Ravenna  del
fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi  alla  difesa
del mare dei territori del delta  del  Po  interessati  dal  fenomeno
della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei  territori
delle province di Ferrara e Rovigo, l'autorizzazione  di  spesa  gia'
disposta con l'articolo 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986,  n.
910, e' elevata di lire 200 miliardi di  cui  lire  50  miliardi,  in
favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire  60
miliardi per l'anno 1989 e di lire 70  miliardi  per  ciascuno  degli
anni 1990 e 1991. 
16. Per le finalita' e con le  modalita'  previste  dal  comma  6-bis
dell'articolo 10 del decreto-legge 1› luglio 1986, n. 318, convertito
con modificazioni, dalla legge  9  agosto  1986,  n.  418,  la  Cassa
depositi e Prestiti  e'  autorizzata  a  concedere  ai  comuni  mutui
ventennali nel limite massimo di lire 20 miliardi con  priorita'  per
le opere di completamento di impianti gia' parzialmente finanziati ai
sensi del citato decreto-legge n. 318 del 1986. Le quote dei predetti
mutui non  utilizzate  nell'anno  1988  possono  esserlo  negli  anni
successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui e' valutato in  lire
2 miliardi annui  ed  e'  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del Tesoro. 
17. A valere sulle somme assegnate all'ANAS ai sensi dell'articolo 7,
comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910  l'Azienda  stessa  e'
autorizzata a eseguire, nel limite di lire  20  miliardi  per  l'anno
1988 e di lire 15 miliardi per l'anno 1989, le opere di  collegamento
tra la Riva Traiana ed il Molo VII del Porto di Trieste. 
18. Per l'anno 1988 la Cassa Depositi e  Prestiti  e'  autorizzata  a
concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per  un  importo
complessivo di lire 100 miliardi per l'adeguamento e il potenziamento
degli impianti di depurazione,  per  l'integrazione  del  sistema  di
collettamento fognario, per il risanamento dei corpi idrici e  debole
ricambio che interessano le aree urbane e che risultano collegati  al
fiume Po. Detti  finanziamenti  sono  esclusivamente  destinati  alla
realizzazione degli impianti  di  cui  sopra  indicati  ricadenti  in
territori dichiarati  dalle  competenti  autorita'  "aree  a  rischio
ambientale",  nonche'  interessati  dalla  presenza  di  impianti  di
installazione dei prodotti  dell'agricoltura  con  carico  inquinante
comparabile  in  abitanti  equivalenti  alla  popolazione   residente
nell'area interessata alla data del  31  dicembre  1987.  L'onere  di
ammortamento dei mutui sopra indicati, valutato in lire  11  miliardi
annui a decorrere dal 1989, e' assunto a carico  del  bilancio  dello
Stato. 
19. Per l'anno 1988 la  Cassa  Depositi  e  prestiti  e  prestiti  e'
autorizzata a concedere ai comuni e loro  consorzi  mutui  ventennali
per un importo complessivo di lire 100 milardi per il  potenziamento,
l'adeguamento   e   la    ristrutturazione    degli    impianti    di
potabilizzazione dell'acqua. 
Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla  realizzazione
degli impianti sopra indicati ricadenti in territori dichiarati dalle
competenti  autorita'  "aree  a  rischio   ambientale"   e   che   si
approvvigionano per il rifornimento idropotabile anche dalle acque di
superficie del fiume Po. L'onere  di  ammortamento  dei  mutui  sopra
indicati, ammontante a lire 11 miliardi annui a decorrere  dal  1989,
e' assunto a carico del bilancio dello Stato. 
20. Per conseguire la realizzazione di un programma  di  salvaguardia
dal  litorale  e  delle   retrostanti   zone   umide   di   interesse
internazionale  (secondo  la   Convenzione   di   Ramsar)   dall'area
metropolitana di Cagliari, e' autorizzata una spesa annua di lire 20,
50 e 50 miliardi di lire, rispettivamente per gli esercizi finanziari
1988, 1989 e 1990, da  realizzare  con  interventi  straordinari  dal
Ministero dell'ambiente, di intesa con la regione Sardegna. 
21. Per l'attuazione della legge 23 dicembre 1972, n. 920  e  succes-
sive modificazioni ed integrazioni e' autorizzata  l'ulteriore  spesa
di lire 22  miliardi  per  l'ano  1988,  da  destinare  all'acquisto,
all'adattamento ed alla ristrutturazione  dei  complessi  immobiliari
denominati   "Badia   Fiesolana"   e   "Villa   Schifanoia",    siti,
rispettivamente nei comuni  di  Fiesole  e  di  Firenze,  quale  sede
dell'Istituto universitario europeo,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 25 della convenzione, firmata a Firenze  il  19  aprile
1972.  A  valere  sui  predetti  fondi  dovra'  provvedersi  altresi'
all'acquisto e sistemazione dell'area di raccordo  tra  i  suindicati
complessi immobiliari, nonche'  alle  spese  di  funzionamento  della
commissione interministeriale di cui  all'articolo  12  dell'indicata
legge 23 dicembre 1972, n. 920,  ed  alla  eventuale  acquisizione  o
affitto di  aree  ed  edifici  per  alloggio  dei  ricercatori,  come
previsto dalla legge 13 novembre 1978, n. 726. 
22. Per le finalita' e con le modalita' di cui all'articolo 19  della
legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre  mutui
con  la  Cassa  depositi  e  prestiti  nell'anno  1988  fino  ad   un
complessivo importo di lire  580  miliardi.  La  quota  del  predetto
importo eventualmente non  utilizzata  nell'anno  1988  puo'  esserlo
negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato
in lire 64 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989,  e'  assunto  a
carico del bilancio dello Stato. 
23. Per  la  realizzazione  delle  opere  di  edilizia  carceraria  e
giudiziaria, il Ministro di grazia e giustizia assegna,  con  proprio
decreto, al competente Provveditore regionale alle opere pubbliche  i
fondi occorrenti, utilizzando lo stanziamento dell'apposito  capitolo
dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. 
Ai relativi rendiconti si applicano le disposizioni di cui all'ultimo
comma dell'articolo 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908. 
24. Per il definitivo  completamento  del  programma  di  alloggi  di
servizio per il personale militare, l'autorizzazione di spesa di  cui
alla legge 18 agosto 1978, n. 497, gia' incrementata  con  l'articolo
37, settimo comma, della legge  27  dicembre  1983,  n.  730,  e  con
l'articolo 13 comma 5, della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41,  e'
ulteriormente aumentata di lire 10 miliardi per  l'anno  1988,  e  di
lire 31 miliardi per l'anno 1989. Nella localizzazione  dei  predetti
alloggi devono  essere  osservate  le  prescrizioni  degli  strumenti
urbanistici adottati e dalle leggi in materia di tutela paesaggistica
e di protezione delle bellezze naturali. 
25. E' autorizzato per l'anno 1989 un limite di impegno  di  lire  10
miliardi   per   la   concessione   alle    cooperative    costituite
esclusivamente tra gli appartenenti alle forze armate e  di  polizia,
in servizio ed in quiescenza, di contributi di  cui  all'articolo  7,
terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975,  n.  376,  convertito,
con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492,  e  successive
modificazioni e per  la  concessione  di  un  contributo  integrativo
affinche' l'onere a carico del mutuatario non superi  il  cinque  per
cento. Si applica l'ultimo periodo del comma 24. 
26. Per provvedere al completamento di opere in corso, di  competenza
dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi  gli  oneri
maturati e maturandi,  per  la  revisione  dei  prezzi  contrattuali,
indennita'  di  espropriazione  perizie  di  varianti  e  suppletive,
risoluzione di vertenze in via amministrativa  o  giurisdizionale  ed
imposta sul valore aggiunto, e' autorizzata  la  spesa  di  lire  100
miliardi, di cui lire 10 miliardi e 500 milioni per la  realizzazione
di opere paravalanghe sul tratto "Alpe Gallina" di Colle Isarco,  nel
comune di Brennero,  e  di  lire  10  miliardi  per  la  cautela  del
carattere monumentale e artistico della citta' di Siena, di cui  alla
legge 9 marzo 1976, n. 75 da ripartirsi in ragione di lire 3 miliardi
per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 4 miliardi per il 1990. 
Detta complessiva spesa e' iscritta nello  stato  di  previsione  del
Ministero dei lavori pubblici in ragione  di  lire  30  miliardi  per
l'anno 1988 e di lire 35 miliardi per  ciascuno  degli  anni  1989  e
1990. 
27. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1,  della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' integrata di ulteriori  lire  1.000
miliardi. 
28. L'ammontare dei mutui di cui  all'articolo  14,  comma  3,  della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e'  elevato  a  lire  2.500  miliardi.
L'onere derivante dall'ammortamento dei predetti mutui, da  contrarre
a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1988, e' valutato in  lire
200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 
29. Sul complessivo importo di  cui  ai  commi  27  e  28,  lire  150
miliardi   sono   destinate   ad   iniziative   di    sviluppo    per
l'ammodernamento dell'agricoltura, lire 450 miliardi, di  cui  il  50
per cento riservato al Mezzogiorno, alla realizzazione di  interventi
organici finalizzati al recupero e al restauro di beni  culturali;  e
rispettivamente lire 700 miliardi e lire 300 miliardi, alle finalita'
di cui alle lettere a) e b) del comma 5, dell'articolo 14 della legge
28 febbraio 1986, n. 41. 
30. Sono soppressi i commi da 2 a 4 dell'articolo 5  della  legge  22
dicembre 1986, n. 910. 
31. Per le stesse finalita' di cui all'articolo  21  della  legge  26
aprile 1983, n. 130, e' autorizzata per l'anno 1989 la spesa di  lire
2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione  del  Ministero
del bilancio e della programmazione economica  per  l'anno  medesimo.
Per le stesse finalita' e' autorizzato il ricorso alla Banca  europea
degli investimenti (BEI) per la  contrazione,  nel  secondo  semestre
dello stesso anno, di appositi mutui fino a lire  1.500  miliardi  il
cui rimborso valutato in lire 120 miliardi per l'anno  1990,  per  la
quota capitale e di interessi, e' assunto a carico del bilancio dello
Stato. Si applicano le  procedure  di  cui  al  citato  articolo  21,
intendendosi stabilito in quindici giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge il termine indicato al secondo comma  del
medesimo  articolo  21  ed  in  novanta  giorni  quello  indicato  al
successivo terzo comma. Il CIPE  delibera  sui  progetti  di  cui  al
presente comma entro l'anno 1988. 
32. Sul complessivo importo di cui al comma 31,  lire  900  miliardi,
delle quali lire  200  miliardi  per  i  progetti  di  risanamento  e
prevenzione dell'inquinamento dei fiumi del bacino padano, e di  lire
350 miliardi sono, rispettivamente, destinate alle finalita'  di  cui
alle lettere a) e b) del comma 5  dell'articolo  14  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41, ferme restando per tali interventi le procedure
disciplinate dai commi 2 e 7  del  predetto  articolo  14;  lire  150
miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo  ed  ammodernamento
dell'agricoltura,  anche  per  favorire  tecniche   agronomiche   non
inquinanti, un uso piu' razionale e sicura per la salute pubblica dei
fitofarmaci,  la  possibilita'  di  impiego  di  tecniche  di  lotta,
biologica e per lo sviluppo dell'agricoltura biologica; non  meno  di
lire 390 miliardi sono destinate  alla  realizzazione  di  interventi
organici finalizzati al recupero e restauro dei beni  culturali,  con
riguardo altresi' al barocco siciliano  (Val  di  Noto)  e  a  quello
leccese. 
33. La commissione tecnico-scientifica, di cui all'articolo 14  della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' integrata da nove membri scelti tra
le categorie indicate nel comma 2  dell'articolo  3  della  legge  17
dicembre 1986, n. 878; si applicano le disposizioni dei commi  3,  4,
5, 6, 7 e 8, del citato articolo 3  nonche'  dell'articolo  15  della
legge 3 marzo 1987, n.  59.  Per  le  spese  di  funzionamento  della
commissione e' autorizzata la spesa  annua  di  lire  2  miliardi  da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. 
34. Al fine di promuovere la tempestiva  realizzazione  di  programmi
coordinati di investimento, il CIPE, su proposta  del  Ministero  del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa  con  i  ministri
interessati, puo' deliberare  nella  stessa  seduta  in  cui  approva
l'assegnazione dei fondi ai sensi dell'articolo  21  della  legge  26
aprile 1983, n. 130, sugli altri progetti  immediatamente  eseguibili
giudicati ammissibili al  finanziamento  dal  Nucleo  di  valutazione
degli  investimenti  pubblici,  congiuntamente  con  la   commissione
tecnico-sicentifica  del  Ministero  dell'ambiente,  per  quelli   di
protezione  e  risanamento  ambientale,  a   valere   sulle   risorse
finanziarie recate dalle leggi di settore  e  dalla  legge  1›  marzo
1986, n. 64. Ai progetti finanziati ai sensi del  presente  comma  si
applicano le norme sulle modalita' ed i tempi  di  esecuzione  valide
per gli altri progetti immediatamente eseguibili. 
35. In favore dei progetti approvati dal CIPE per le finalita' di cui
all'articolo 21  della  legge  26  aprile  1983,  n.  130,  le  somme
occorrenti per sopperire ai minori  finanziamenti  decisi  per  detti
progetti dalla Banca europea per gli  investimenti  sono  annualmente
iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del  bilancio  e  della  programmazione   economica,   in   relazione
all'effettivo andamento dello stato di attuazione degli investimenti. 
Tali somme sono determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1988 e in
lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e  1990.  A  decorrere
dall'anno 1989 detta somma puo' essere rideterminata con le modalita'
previste dall'articolo 19,  quattordicesimo  comma,  della  legge  22
dicembre 1984, n. 887. 
36. Per gli interventi di cui ai commi 1 e  2  dell'articolo  10  del
decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni
dalla  legge  24  gennaio  1986,  n.  7,  autorizzata,   per   l'anno
finanziario 1988, l'ulteriore spesa di lire 30 miliardi da  iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.  Si  applicano
le procedure  previste  dal  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
decreto-legge n. 667, del 1985. 
37. Per le finalita' di cui alla legge 18 dicembre 1986, n.  891,  la
Cassa depositi e prestiti e' autorizzata  ad  effettuare  per  l'anno
1988, con le proprie disponibilita' ed alle  condizioni  e  modalita'
stabilite con il decreto del Ministro del tesoro 11 febbraio 1987, n. 
25, ulteriori anticipazioni al fondo  speciale  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 3 della predetta legge  n.  891  del  1986,  fino  alla
concorrenza  dell'importo  di  lire  500   miliardi.   Il   comma   1
dell'articolo 1 della citata legge n. 891 del 1986 e' sostituito  dal
seguente: 
"1. Per l'acquisto, nonche' per l'acquisto ed il contestuale recupero
di un alloggio da adibire ad abitazione propria o del proprio  nucleo
familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti  di  cui
al comma 2 o loro cooperative di abitazione possono fruire  di  mutui
erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo  3,  secondo
le disposizioni contenute nella presente legge". 
38. E' autorizzato il concorso dello Stato nella misura  del  90  per
cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per
l'esecuzione da parte  delle  regioni  delle  opere  di  costruzione,
ampliamento  e  sistemazione  degli  acquedotti  non  di   competenza
statale, nonche' per le relative opere  di  adduzione.  A  tal  fine,
nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con  la
Cassa depositi e prestiti per  complessive  lire  360  miliardi,  con
oneri  di  ammortamento,  valutato  in  lire  40  miliardi  annui,  a
decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato. Una quota  non
inferiore al 50 per  cento  dei  predetti  mutui  e'  riservata  agli
interventi da effettuare nelle regioni meridionali. 
39. Per l'esecuzione  di  opere  concernenti  gli  acquedotti  aventi
carattere interregionale  di  competenza  del  Ministero  dei  lavori
pubblici, e' autorizzata la complessiva spesa di lire  270  miliardi,
ripartita in ragione di lire 10 miliardi nel 1989, lire  60  miliardi
nel 1990 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.  In
deroga alla disposizione di  cui  all'articolo  14  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 marzo 1968,  n.  1090,  a  valere  sui
predetti stanziamenti annuali il  Ministro  dei  lavori  pubblici  e'
autorizzato a concedere contributi in conto capitale  in  misura  non
superiore al 90 per cento della spesa riconosciuta necessaria. 
40.  Per  la  realizzazione  di  un  programma  organico  di   difesa
idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico  del  bacino
del Flumendosa, predisposto dal  Ministro  dei  lavori  pubblici,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente, e  d'intesa  con  la  regione
Sardegna, e' autorizzato il finanziamento di progetti straordinari  e
urgenti, la cui attuazione e' demandata alla  regione  Sardegna,  con
uno stanziamento di lire 20 miliardi per il 1988, di lire 50 miliardi
per il 1989 e lire 50 miliardi per il 1990. Il  Ministro  dei  lavori
pubblici puo' a tal fine promuovere un accordo di  programma  con  le
modalita' di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1› marzo  1986,
n. 64. 
41. E' autorizzato il concorso dello Stato nella misura  del  90  per
cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per
l'esecuzione da  parte  delle  province  di  opere  di  sistemazione,
ammodernamento e manutenzione straordinaria a  fini  di  sicurezza  e
riqualificazione, di strade classificate provinciali. A tal  fine  le
province sono  autorizzate  a  contrarre  con  la  Cassa  depositi  e
prestiti mutui fino ad un complessivo importo di  lire  450  miliardi
per ciascuno degli anni 1988  e  1989,  con  onere  di  ammortamento,
valutato in lire 50 miliardi nell'anno 1989 e  lire  100  miliardi  a
decorrere dal 1990, a carico del bilancio dello Stato. 
42. Per gli interventi di cui ai commi 38 e 41  i  relativi  progetti
sono presentati dal Ministero dei lavori pubblici  che  autorizza  la
concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.
Detti  criteri  dovranno   in   particolare   prevedere   la   revoca
dell'autorizzazione predetta nel caso in cui  le  opere  relative  al
progetto finanziato, non risultassero avviate  entro  un  anno  dalla
data di concessione del mutuo. 
43.  In  favore  dell'Universita'  degli  studi  della  Calabria   e'
autorizzato il contributo straordinario  di  lire  100  miliardi,  in
ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989,  per
la realizzazione di opere di  edilizia  universitaria,  ivi  compresa
quella  residenziale,  nonche'  per  l'acquisto  di   arredamenti   e
attrezzature. 
44. La lettera b) dell'articolo 4,  secondo  comma,  della  legge  29
settembre 1964, n. 847 come modificata ed integrata  dalla  legge  22
ottobre 1971, n. 865 e' sostituita dalla seguente: 
"b)  scuole  dell'obbligo   nonche'   strutture   e   complessi   per
l'istruzione superiore dell'obbligo". 
45. Per la  completa  realizzazione  del  programma  quadriennale  di
potenziamento delle  infrastrutture  logistiche  ed  operative  delle
capitanerie di porto e degli uffici dall'articolo 39 della  legge  31
dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa  del  mare,
e' autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore  spesa  di  lire
150 miliardi in ragione di lire 50 miliardi annui. 
46. Per gli interventi a tutela dell'ambiente  marino,  di  cui  alla
legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni  per  la  difesa
del mare, e' autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore  spesa
complessiva di lire 150 miliardi in aggiunta agli  stanziamenti  gia'
recati dalla legge stessa, in ragione di lire 50 miliardi per  l'anno
1988, lire 50 miliardi per l'anno 1989 e lire 50 miliardi per  l'anno
1990. 
47. Per l'anno 1988 e' autorizzata la spesa di lire 645  miliardi  da
destinare agli interventi di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  7
settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 449. Si applicano gli articoli 2  e  3  del  decreto
medesimo e il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 decorre dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
48. I fondi ancora disponibili di cui all'articolo 20 della legge  11
novembre 1982, n. 828, destinati agli investimenti nelle Marche, sono
utilizzati dall'INAIL, per la realizzazione di  immobili  socialmente
utili nella stessa regione. Il termine  gia'  previsto  al  comma  14
quinques dell'articolo 6 del decreto-legge 26  gennaio  1987,  n.  8,
convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987,  n.  120,  e'
prorogato al 31 dicembre 1988. 
49. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri,  entro  il  30  giugno
1988, invia al Parlamento una relazione sugli interventi previsti dal
presente articolo fino a tale data effettuati.  Tale  relazione  deve
contenere una  esposizione  dettagliata  delle  somme  stanziate,  di
quelle impegnate e di quelle  erogate,  nonche'  tutti  gli  elementi
utili  a  valutare  gli  interventi   effettuati,   con   particolare
riferimento al numero, al tipo ed ai costi degli  interventi  stessi.
Le  Amministrazioni  dello  Stato,  le  regioni  e  gli  enti  locali
trasmettono alle competenti Commissioni parlamentari le  informazioni
e i documenti e svolgono gli studi e le indagini da essi richiesti ai
fini della verifica dello stato di attuazione e delle analisi  costi-
benefici  degli  interventi  effettuati  sulla   base   delle   leggi
rifinanziate dal presente articolo, nonche' di quelli realizzati e da
realizzare con gli stanziamenti previsti dal medesimo. 
 
          Note all'art. 17, comma 1:
             - La legge n. 219/1981, oltre a convertire in legge, con
          l'art.  1,  il  decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante
          ulteriori interventi in favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981,
          reca  provvedimenti  organici  per  la  ricostruzione  e lo
          sviluppo dei territori colpiti. Il testo dell'art.    3  di
          detta legge e' il seguente:
             "Art.  3. (Fondo per il risanamento e la ricostruzione).
          - Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal
          terremoto  del  novembre  1980  e  del  febbraio  1981   e'
          destinata,  nel  triennio  1981-83, la complessiva somma di
          lire  8.000  miliardi,  costituita  da apporti del bilancio
          statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonche' da fondi
          e finanziamenti comunitari.
             Il predetto complessivo importo di lire  8.000  miliardi
          e' destinato, fino ad un massimo di lire 700 miliardi, agli
          interventi di cui al titolo II, capo II; fino ad un massimo
          di  lire 900 miliardi, agli interventi di cui agli articoli
          21, 23, 24, 26 e 32; per lire 700  miliardi,  alle  Regioni
          Basilicata,  Campania e Puglia per gli interventi di cui al
          titolo III; e per lire 5.700 miliardi, per  gli  interventi
          di  cui  al  titolo  II, capo I ed ai titoli IV e VII della
          presente legge.
             Nello stato di previsione del Ministero del  bilancio  e
          della  programmazione  economica  e'  istituito un apposito
          capitolo  denominato  "Fondo  per  il  risanamento   e   la
          ricostruzione  dei  territori  colpiti  dal  terremoto  del
          novembre 1980 e del febbraio 1981", al  quale  confluiscono
          le  risorse  di  cui al precedente primo comma ad eccezione
          dei finanziamenti comunitari, che restano  attribuiti  alle
          amministrazioni  ed  agli  enti  ai  quali  i finanziamenti
          stessi sono concessi in applicazione dell'art. 15- bis  del
          decreto-legge  26  novembre  1980,  n. 776, convertito, con
          modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.
             Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con  il
          Ministro  del  bilancio  e  della programmazione economica,
          sono  stornate  dal  predetto  fondo  le  somme  destinate,
          secondo  le  procedure  di  cui  al successivo art. 4, alle
          amministrazioni statali ed iscritte  in  apposito  capitolo
          dello  stato  di  previsione  di  ciascuna  amministrazione
          interessata. Con analoghi decreti sono versate, in appositi
          conti correnti  infruttiferi  aperti  presso  la  Tesoreria
          centrale  a favore delle Regioni Campania e Basilicata o in
          apposite contabilita' speciali aperte presso le Sezioni  di
          tesoreria  provinciale  a  favore  dei comuni e degli altri
          enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli
          interventi   di   competenza.      Gli   enti   interessati
          effettueranno  prelevamenti  in  relazione ai fabbisogni di
          pagamento connessi con  lo  stato  di  realizzazione  degli
          interventi stessi. Presso la Tesoreria centrale e' altresi'
          aperto   un  conto  corrente  infruttifero  intestato  alla
          Regione Puglia per  gli  interventi  concernenti  i  comuni
          della   predetta   regione  indicati  con  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  al  decreto-
          legge   13   febbraio   1981,   n.   19,   convertito,  con
          modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.
             Nei confronti delle amministrazioni statali,  regionali,
          comunali  e  degli  altri enti locali si applica l'articolo
          18, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ai fini
          degli impegni da assumere a fronte della autorizzazione  di
          spesa di cui al precedente primo comma".
             -  Il comma 1 dell'art. 6 della legge n. 910/1986 (Legge
          finanziaria 1987) prevede, fra l'altro, che: "Il  fondo  e'
          ripartito  dal  CIPE  entro  sessanta  giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge con criteri  unitari
          che tengano conto delle autorizzazioni di spesa relative al
          medesimo  periodo  derivanti  dalle precedenti disposizioni
          legislative. Previa verifica dello stato di attuazione  dei
          programmi   di   intervento,  il  CIPE  e'  autorizzato  ad
          apportare le occorrenti variazioni compensative al predetto
          riparto".
          Nota all'art. 17, comma 2:
             Il terzo comma dell'art.  24  della  legge  n.  584/1977
          (Norme  di  adeguamento  delle  procedure di aggiudicazione
          degli appalti  di  lavori  pubblici  alle  direttive  della
          Comunita'  economica  europea)  prevede  che:  "Se,  per un
          determinato appalto, talune offerte risultano basse in modo
          anomalo rispetto alla prestazione, il soggetto  appaltante,
          richieste   all'offerente  le  necessarie  giustificazioni,
          segnalandogli eventualmente quelle ritenute  inaccettabili,
          verifica  la composizione delle offerte e puo' escludere se
          non le consideri valide;  in  tal  caso,  se  l'appalto  e'
          bandito  col  criterio  dell'aggiudicazione  al prezzo piu'
          basso, il soggetto appaltante e'  tenuto  a  comunicare  il
          rigetto  delle  offerte,  con  la  relativa motivazione, al
          Ministero dei  lavori  pubblici  il  quale  ne  curera'  la
          trasmissione  al  comitato  consultivo  per  gli appalti di
          lavori pubblici della Comunita' economica europea, entro il
          termine di cui al secondo comma dell'art.  6".
          Note all'art. 17, comma 3:
             - Il titolo VIII della legge n. 219/1981 (per il  titolo
          della legge si veda nelle note all'art. 17, comma 1) recano
          norme sull'intervento statale per l'edilizia a Napoli.
             -  Il comma 2 dell'art. 6 della legge n. 910/1986 (Legge
          finanziaria  1987)  prevede,  fra  l'altro,  che:  "Per  il
          definitivo  completamento del programma abitativo di cui al
          titolo  VIII  della  legge  14  maggio  1981,  n.  219,  e'
          autorizzata  l'ulteriore  spesa  di lire 3.500 miliardi, in
          ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1987, di lire 1.250
          miliardi per l'anno 1988  e  di  lire  1.750  miliardi  per
          l'anno 1989".
          Nota all'art. 17, comma 4:
            Il  comma  5-  bis  dell'art.  2  del  D.L.  n.  114/1985
          (Provvedimenti in favore  della  popolazione  di  Zafferana
          Etnea   ed  altre  disposizioni  in  materia  di  calamita'
          naturali), aggiunto dalla  legge  di  conversione,  prevede
          che:  "A  valere  sullo  stanziamento  di lire 800 miliardi
          previsto dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 7 febbraio
          1985, n.  12, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge 5 aprile 1985, n. 118, e' assegnata la somma di  lire
          100   miliardi   al   sindaco   di   Napoli  -  Commissario
          straordinario di Governo che ne dispone  i  poteri  di  cui
          all'art.  84  della  legge  14  maggio  1981,  n.  219, per
          l'acquisto  di  alloggi  da  destinare  agli  occupanti  di
          alloggi  monoblocco  ubicati  negli  appositi  campi  della
          citta' di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980".
          Nota all'art. 17, comma 5:
             -  Il comma 3 dell'art. 6 della legge n. 910/1986 (Legge
          finanziaria 1987) prevede che: "Ai sensi dell'art. 36 della
          legge 7 marzo 1981, n. 64, e' autorizzata l'ulteriore spesa
          di lire 70 miliardi nell'anno 1987 e di  lire  80  miliardi
          per  ciascuno  degli  anni  1988  e 1989, per consentire il
          completamento degli interventi a totale carico dello  Stato
          e  per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei
          privati con il  contributo  dello  Stato,  nelle  zone  del
          Belice colpite dal terremoto del 1968".
             -   Il   testo  dell'art.  36  della  legge  n.  64/1981
          (Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle
          zone del Belice distrutte dal terremoto del  gennaio  1968)
          e' il seguente:
             "Art.   36.  -  A  decorrere  dall'anno  1982  ulteriori
          fabbisogni di spesa connessi al completamento delle opere a
          totale carico dello  Stato  nonche'  alla  ricostruzione  e
          riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo
          dello  Stato, saranno finanziati mediante apposita norma da
          inserire nella legge finanziaria.
          Nota all'art. 17, comma 6:
            Si trascrive il testo dell'art. 19- bis del decreto-legge
          n.  397/1981 (Interventi in favore  di  alcune  zone  della
          Sicilia  occidentale  colpite  da eventi sismici), aggiunto
          dalla legge di conversione  (il  testo  di  detto  decreto,
          coordinato  con la legge di conversione e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 14 ottobre 1981):
             "Art. 19-bis. - Per eventuali, ulteriori  fabbisogni  di
          spesa connessi al completamento delle opere a totale carico
          dello   Stato  nonche'  alla  ricostruzione  e  riparazione
          edilizia da parte  dei  privati  con  il  contributo  dello
          Stato,  si  provvede  mediante  apposita  norma da inserire
          nella legge finanziaria".
          Note all'art. 17, comma 7:
            - Il D.L. n. 159/1984 reca: "Interventi urgenti in favore
          delle popolazioni colpite  dai  movimenti  sismici  del  29
          aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo,
          Molise,  Lazio  e  Campania"  (il  testo  di detto decreto,
          coordinato con la legge di conversione e' stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1984).
             - La legge n. 115/1980 reca: "Ulteriori interventi dello
          Stato  in  favore  delle  popolazioni dell'Umbria, Marche e
          Lazio colpite dagli eventi sismici del  19  luglio  1979  e
          successivi".
            - Il D.L. n. 129/1982 reca: "Interventi urgenti in favore
          delle  popolazioni  della  Basilicata,  Calabria e Campania
          colpite dal terremoto del 21 marzo 1982" (il testo di  tale
          decreto,  coordinato  con  la legge di conversione e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159  dell'11  giugno
          1982).
             -  Il  testo  dell'art.  1  del  D.L.  n. 8/1987 (Misure
          urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune  di  Senise
          ed in altri comuni interessati da dissesto dal territorio e
          nelle   zone  colpite  dalle  avversita'  atmosferiche  del
          gennaio 1987, nonche' provvedimenti  relativi  a  pubbliche
          calamita') e' il seguente:
             "Art.  1.  -  1.  Il Ministro per il coordinamento della
          protezione  civile,  fatte  salve   le   competenze   delle
          provincie  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  provvede agli
          interventi urgenti  nelle  zone  del  territorio  nazionale
          nelle quali e' accertato, da parte del Gruppo nazionale per
          la   difesa  dalle  catastrofi  idrogeologiche,  incombente
          pericolo per la pubblica  incolumita'  dovuto  a  movimenti
          franosi  in  atto  ovvero a grave dissesto idrogeologico. A
          tali fini e' autorizzata la complessiva spesa di  lire  275
          miliardi  a  carico  del fondo per la protezione civile, in
          ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1986,  110  miliardi
          per l'anno 1987, 100 miliardi per l'anno 1988 e 40 miliardi
          per l'anno 1989.
             2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma
          1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile
          e'  autorizzato  ad  adottare  misure per l'assistenza alla
          popolazione rimasta senza tetto per effetto  dei  movimenti
          franosi,  nonche' a realizzare programmi costruttivi per la
          definitiva sistemazione dei  nuclei  familiari  sgomberati.
          Restano  fermi  gli  interventi  programmati  o in corso di
          realizzazione delle amministrazioni  statali,  ordinarie  e
          straordinarie, nonche' regionali.
             3.  Il  fondo per la protezione civile di cui al secondo
          comma dell'art. 1 del decreto-legge 12  novembre  1982,  n.
          829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
          1982, n. 938, e' integrato, per l'anno 1987, della somma di
          lire 96 miliardi per gli interventi di emergenza o connessi
          alle  emergenze  disposti dal Ministro per il coordinamento
          della protezione civile.
             4. Le somme assegnate per scopi determinati al fondo per
          la protezione civile e non interamente utilizzate per detti
          scopi possono essere impiegate, nei limiti delle quote  non
          utilizzate,  per  far  fronte  ad interventi di emergenza o
          connessi alle emergenze di competenza del Ministro  per  il
          coordinamento della protezione civile.
             5.  Il  Ministro  per  il coordinamento della protezione
          civile, d'intesa con il Ministro degli  affari  esteri,  e'
          autorizzato,   con  le  disponibilita'  del  fondo  per  la
          protezione civile, a prestare la cooperazione ritenuta piu'
          adeguata  agli  Stati  esteri  al  verificarsi   nel   loro
          territorio   di   calamita'   o   eventi   straordinari  di
          particolare gravita'. Per tali esigenze e  per  far  fronte
          agli  straordinari  interventi di protezione civile causati
          da eccezionali eventi  calamitosi  verificatisi  nel  corso
          dell'anno  1986,  il  fondo  per  la  protezione  civile e'
          integrato di lire 48.400 milioni, in ragione di lire 20.300
          milioni per l'anno 1986 e di lire 28.100 milioni per l'anno
          1987".
             -  Il  comma  1  dell'art.  5  del  D.L.   n.   623/1983
          (Interventi  urgenti  per  le  zone  colpite  da bradisismo
          dell'area flegrea e dal terremoto  del  1980)  aggiunge  un
          comma all'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982,
          n.  187,  recante:  "Discipline  per  la  gestione stralcio
          dell'attivita' del  commissario  per  le  zone  terremotate
          della   Campania   e   della   Basilicata"   (il  testo  di
          quest'ultimo  decreto,   coordinato   con   la   legge   di
          conversione,  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 132 del 15 giugno  1982),  che  risulta  pertanto  cosi'
          formulato:
             "Art.  9.  - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e,
          per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari
          nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di  indirizzo
          e  di coordinamento di cui all'art. 4 della legge 14 maggio
          1981, n. 219, provvedono a coordinare tutti gli  interventi
          degli organi statali, regionali degli enti locali e di ogni
          altro  soggetto  pubblico,  avvalendosi  anche  dei  poteri
          sostitutivi previsti dalla medesima legge. Tra  i  soggetti
          utilizzabili  per  le finalita' di cui alla citata legge 14
          maggio 1981, n. 219, si  intendono  anche  quelli  comunque
          preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno.
             Fino  al  31  dicembre  1983,  all'attuazione coordinata
          degli interventi previsti dagli  articoli  21  e  32  della
          legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede, con le modalita' di
          cui  al  titolo  VIII  della  legge  medesima, e successive
          modificazioni e integrazioni, direttamente  o  a  mezzo  di
          altri   Ministri  all'uopo  designati,  il  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, in deroga alle  procedure  previste
          dagli   stessi  articoli  21  e  32  e  a  tutte  le  altre
          disposizioni di legge vigenti,  nel  rispetto  delle  norme
          della Costituzione, dei princi'pi generali dell'ordinamento
          e nei limiti degli appositi stanziamenti.
             Per  la  realizzazione  di  nuove iniziative industriali
          nelle aree di cui all'art. 32 della legge 14  maggio  1981,
          n.  219,  il  contributo  di cui all'art. 21 della medesima
          legge puo'  essere  concesso  fino  ad  un  massimo  di  24
          miliardi   di  lire.  Le  relative  domande  devono  essere
          presentate entro il  31  dicembre  1982.  Per  l'attuazione
          degli interventi previsti dall'art. 32 della predetta legge
          si provvede con la somma complessiva di lire 500 miliardi a
          valere sull'importo anche a tal fine destinato dall'art. 3,
          secondo   comma,  della  medesima  legge.  I  finanziamenti
          previsti all'art. 15- bis  del  decreto-legge  26  novembre
          1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22
          dicembre 1980, n. 874, sono estesi anche alla realizzazione
          degli  investimenti  produttivi  ed  infrastrutturali nelle
          aree di nuova industrializzazione di cui all'art. 32  della
          citata legge 14 maggio 1981, n. 219.
             Per  tutte  le  esigenze di cui al presente articolo, il
          Ministro per gli interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno
          puo'  costituire  uno  speciale ufficio determinandone, con
          proprio decreto, l'organizzazione, la dotazione di mezzi  e
          di  personale  e  la  individuazione  degli oneri che fanno
          carico al fondo di cui all'art.   3 della legge  14  maggio
          1981,   n.  219,  utilizzando,  per  quanto  possibile,  il
          personale  gia'  alle  dipendenze  della   Cassa   per   il
          Mezzogiorno e degli enti collegati.
             Ogni   tre   mesi   il   Ministro   per  gli  interventi
          straordinari nel Mezzogiorno deve  riferire  al  Parlamento
          sull'attivita'   di   cui   ai  precedenti  commi  per  una
          valutazione sui risultati.
             Il  Ministro  del  tesoro  puo'  far  ricorso,  con   le
          modalita'  di  cui  all'art.  15-  bis del decreto-legge 26
          novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella
          legge 22 dicembre 1980, n. 874,  anche  ad  altri  prestiti
          esteri   nel  limite  massimo  complessivo  di  lire  1.720
          miliardi, le cui rate di ammortamento  gravano  per  l'anno
          1984  sul  fondo  di  cui  all'art. 3 della legge 14 maggio
          1981,   n.   219,   e   per   gli   anni   1985   e    1986
          sull'accantonamento   predisposto,  ai  fini  del  bilancio
          triennale 1984-86, sul cap. 9001 dello stato di  previsione
          del Ministero del tesoro per l'anno 1984, alla voce 'Difesa
          del suolo'".
            Il limite di lire 1.720 miliardi, di cui all'ultimo comma
          dell'articolo   soprariportato,   e'   stato   elevato,  in
          precedenza, prima a lire 2.220 miliardi dall'art.  84-  bis
          della  legge n. 219/1981 (per il titolo della legge si veda
          nelle note all'art. 17, comma  1),  aggiunto  dall'art.  11
          della legge n. 80/1984 (poi a lire 2.520 miliardi dall'art.
          16,  comma  9,  della legge n. 41/1986, quindi a lire 3.170
          miliardi dall'art. 6, comma 5, della legge n. 910/1986.
          Nota all'art. 17, comma 9:
             Il  diciottesimo  comma  dell'art.  11  della  legge  n.
          887/1984   (Legge   finanziaria  1985)  prevede  che:  "Per
          consentire   l'adeguamento   del   sistema   di   trasporto
          intermodale    nelle    zone   interessate   dal   fenomeno
          bradisismico e' autorizzata la spesa di lire  130  miliardi
          per  l'anno  1985.  Tale  somma  e' assegnata al presidente
          della  giunta   regionale   della   Campania,   commissario
          straordinario di Governo, che provvede, con i poteri di cui
          all'art.  84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulla base
          di  un  apposito  programma  da  approvarsi  dal  Consiglio
          regionale".
          Nota all'art. 17, comma 10:
            L'art.  6,  comma  6,  della  legge  n.  910/1986  (Legge
          finanziaria 1987) e' cosi' formulato: "6.  L'autorizzazione
          di  spesa  di  cui  all'art.  5, lettera d), della legge 18
          aprile 1984, n. 80, in materia di proroga  dei  termini  ed
          accelerazione  delle  procedure  per  l'applicazione  delle
          norme in favore  delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici   del   novembre  1980  e  del  febbraio  1981,  e'
          incrementata di lire 150 miliardi per l'anno 1988 e di lire
          200  miliardi  per  l'anno  1989.  Al  fondo  previsto  dal
          predetto art. 5 affluiscono le quote assegnate alle regioni
          Basilicata  e Campania per i progetti regionali di sviluppo
          nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'art.  1  della
          legge 1› marzo 1986, n. 64".
            L'art.  5  della legge n. 80/1984 istituisce un fondo per
          il finanziamento dei piani regionali di sviluppo  al  quale
          affluiscono,  fra  le  altre, ai sensi della lettera d), la
          somma di lire 500 miliardi per il triennio 1984-86.
          Nota all'art. 17, comma 11:
             Il  testo  dell'art.  1  della  legge n. 590/1981 (Nuove
          norme  per  il  Fondo  di  solidarieta'  nazionale)  e'  il
          seguente:
             "Art.  1.  -  Presso  la Tesoreria centrale e' aperto un
          conto   corrente   infruttifero   denominato   "Fondo    di
          solidarieta'     nazionale"    intestato    al    Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste, al quale viene attribuita
          da parte del Ministero del tesoro la dotazione  complessiva
          di  275  miliardi  per  l'anno  1981, e di 400 miliardi per
          ciascuno degli anni successivi.
             Da tale conto sono prelevate  le  somme  occorrenti  per
          consentire  che  le regioni in caso di calamita' naturali o
          di avversita' atmosferiche di carattere eccezionale, i  cui
          effetti   abbiano   inciso   sulle   strutture   o  abbiano
          compromesso i bilanci  economici  delle  aziende  agricole,
          adottino le seguenti misure:
               a) a titolo di pronto intervento:
               1)  erogazione  di un contributo una tantum a parziale
          copertura  del  danno,  preferenzialmente  a   favore   dei
          coltivatori   diretti  singoli  o  associati,  che  abbiano
          subi'to gravi danni e si trovino in particolari  condizioni
          di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende,
          con   particolare   riguardo   alle  spese  necessarie  per
          attenuare i danni ai prodotti in specie a  quelle  relative
          al trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione;
               2)  l'anticipazione  delle  provvidenze previste dalla
          presente legge;
               b)  la  ricostituzione  dei  capitali  di  conduzione,
          compreso   il  lavoro  del  coltivatore,  che  non  trovino
          reintegrazione o compenso per effetto della  perdita  della
          produzione,  riferita  a  qualsiasi  ordinamento colturale,
          mediante abbuono di quota parte del  capitale  mutuato  nei
          limiti  e con le modalita' dell'art. 2 del decreto-legge 30
          agosto 1968, n. 917,  convertito  nella  legge  21  ottobre
          1968,  n.   1088, salva la erogazione, ai sensi dell'art. 2
          precitato, di contributo fino a L. 1.500.000 a favore delle
          aziende che abbiano subi'to danni non inferiori al  35  per
          cento   della  produzione  lorda  globale,  esclusa  quella
          zootecnica nonche' fino a lire 5  milioni  a  favore  delle
          aziende a coltura specializzata protetta;
               c)   la   provvista   dei  capitali  di  esercizio  ad
          ammortamento  quinquennale  con   le   modalita'   previste
          dall'art.  2  della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso
          agevolato del 4,50 per cento, riducibile al 4 per cento per
          i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e  compartecipanti,
          singoli  od  associati, quando il danno non e' inferiore al
          35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella
          zootecnica;
               d)  la  ricostruzione  o  ripristino  delle  strutture
          fondiarie  aziendali,  mediante  erogazione  di  contributi
          previsti dall'art. 1, primo e ultimo comma, della legge  21
          luglio 1960, n. 739;
               e)   il  pagamento  dei  compensi  integrativi  per  i
          prodotti destinati alla distillazione.
             Le regioni, compatibilmente con  le  finalita'  primarie
          della presente legge, possono adottare misure volte:
               a)  al  ripristino  delle  strade interpoderali, delle
          opere  di  approvvigionamento  idrico  nonche'  delle  reti
          idrauliche   e   degli   impianti  irrigui,  ancorche'  non
          ricadenti in comprensori di bonifica con onere della  spesa
          a totale carico del Fondo;
               b)  al  ripristino delle opere pubbliche di bonifica e
          di bonifica montana, con onere della spesa a totale  carico
          del  Fondo,  ivi  compresi  i  lavori diretti alla migliore
          efficienza delle opere da ripristinare.
             Le  somme  prelevate  dal  Fondo  sono  reintegrate  dal
          Ministero  del tesoro per ciascuno degli anni successivi al
          1981 fino a raggiungere la dotazione  di  400  miliardi  di
          lire".
          Nota all'art. 17, comma 12:
             Il  comma  1  dell'art. 7 della legge n. 910/1986 (Legge
          finanziaria 1987) prevede che: "Per il proseguimento  degli
          interventi  finalizzati  alla  salvaguardia di Venezia e al
          suo recupero  architettonico,  urbanistico,  ambientale  ed
          economico,  di  cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e'
          autorizzata  l'ulteriore  spesa  di   lire   700   miliardi
          ripartita  in  ragione di lire 100 miliardi per l'esercizio
          finanziario 1987 e di lire 300 miliardi per ciascuno  degli
          esercizi  finanziari  1988  e 1989. Alla ripartizione della
          somma fra  lo  Stato,  la  regione  ed  i  comuni  per  gli
          interventi   di  rispettiva  competenza,  si  provvede  con
          decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro
          dei lavori pubblici, sentito il comitato di cui all'art.  4
          della  citata legge 29 novembre 1984, n.  798, tenuto anche
          conto dello stato di avanzamento delle opere".
          Nota all'art. 17, comma 13:
             Il testo dell'art. 3  della  legge  n.  190/1983  e'  il
          seguente:
             "Art. 3. - Lo stanziamento previsto dall'art. 20, quinto
          comma,  della  legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive
          modificazioni  e  integrazioni,  per  la  concessione   dei
          contributi di cui alla lettera a) dell'art. 19-quater della
          legge  4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni
          e integrazioni, a favore delle  imprese  che  si  insediano
          nelle  aree  determinate  ai  sensi dell'art. 19- bis della
          legge 4 novembre 1963, n. 1457, come  modificato  dall'art.
          11  della  legge 19 dicembre 1973, n. 837, e' ulteriormente
          aumentato di lire 9.000 milioni.
             L'importo di cui al primo comma e' iscritto nel bilancio
          del   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato  in  ragione  di  lire  1.500  milioni per
          l'anno  finanziario  1983  e  di  lire  2.500  milioni  per
          ciascuno degli anni finanziari 1984, 1985 e 1986".
          Nota all'art. 17, comma 14:
             Gli  articoli 75 e seguenti (fino all'art. 91) del testo
          unico delle disposizioni di legge sulle  acque  e  impianti
          elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, unitamente agli
          articoli 73 e 74, formano il capo III (Provvidenze speciali
          per   la  costruzione  di  serbatoi  e  laghi  artificiali)
          relativo al titolo I riguardante norme sulle derivazioni  e
          sulle utilizzazioni delle acque pubbliche.
          Nota all'art. 17, comma 15:
             Il  comma  5  dell'art. 7 della legge n. 910/1986 (Legge
          finanziaria  1987)  prevede,   fra   l'altro,   che:   "Per
          consentire  il completamento degli interventi di preminente
          interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980,  n.
          845, concernente la protezione del territorio del comune di
          Ravenna  dal fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti
          connessi alla difesa dal mare dei territori del  delta  del
          Po  interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa
          delle acque di bonifica dei  territori  delle  province  di
          Ferrara  e  Rovigo,  e' autorizzata la complessiva spesa di
          lire 250 miliardi, di cui lire 50 miliardi  in  favore  del
          territorio  di  Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 20
          miliardi nell'anno 1987, di lire 50 miliardi nell'anno 1988
          e di lire 60 miliardi in ciascuno degli anni 1989,  1990  e
          1991".
          Nota all'art. 17, comma 16:
            Il  comma  6-  bis  dell'art.  10  del  D.L.  n. 318/1986
          (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) prevede  che:
          "Limitatamente alla costruzione e al completamento di opere
          volte   alla   protezione   dell'ambiente,   tra  le  quali
          collettori  ed  impianti   di   depurazione,   l'onere   di
          ammortamento non coperto da contributo regionale e' assunto
          a  carico  del  bilancio  dello  Stato  nei  comuni  i  cui
          territori siano stati interamente  vincolati  con  apposito
          decreto  ministeriale  ai sensi della legge 29 giugno 1939,
          n. 1497,  modificata  ed  integrata  dal  decreto-legge  27
          giugno  1985,  n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 8 agosto 1985, n. 431. La spesa e' finanziata  con  i
          fondi detratti dalle somme trasferite ai sensi del comma 1,
          lettera a), dell'articolo 6 sui mutui estinti".
          Nota all'art. 17, comma 17:
             Il  comma  14 dell'art. 7 della legge n. 910/1986 (Legge
          finanziaria 1987) assegna all'ANAS la  somma  di  lire  230
          miliardi,  da  iscrivere  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dei  lavori  pubblici,  in  ragione  di  lire  39
          miliardi  per  l'anno  1987, di lire 97 miliardi per l'anno
          1988, di lire 32 miliardi per l'anno  1989  e  di  lire  62
          miliardi per l'anno 1990, per essere destinata, secondo gli
          importi  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  dei lavori
          pubblici,  di  concerto  con  il   Ministro   del   tesoro,
          all'esecuzione da parte dell'Azienda stessa delle opere in-
          dicate  nell'art. 3 del citato decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  100  del  1978,  o  comunque   direttamente
          connesse  ai traffici fra l'Italia e la Jugoslavia, nonche'
          all'esecuzione delle opere  di  edilizia  complementare  ai
          servizi  confinari,  compresi i locali da realizzare presso
          l'autoporto  di  S.   Andrea di Gorizia da adibire a scuola
          della Guardia di finanza.
             L'art. 3 del  D.P.R.  n.  100/1978.  (Norme  dirette  ad
          assicurare  l'esecuzione  degli  obblighi  derivanti  dagli
          accordi italo-jugoslavi di Osimo dal 10 novembre 1975 ed  a
          consentire    l'attuazione    delle    misure    connesse),
          sopracitato, e' cosi formulato:
             "Art. 3. - L'Azienda  nazionale  autonoma  delle  strade
          provvedera' alla realizzazione:
              della  strada  di collegamento tra la regione jugoslava
          del Collio e Salcano (strada del Monte  Sabotino),  secondo
          il   progetto  elaborato  dalla  commissione  mista  italo-
          jugoslava di cui all'art. 6 dell'accordo  sulla  promozione
          economica,  la  cui  spesa  e' valutata in complessive lire
          1.550 milioni;
              del collegamento autostradale tra l'autostrada Venezia-
          Trieste-Gorizia-Tarvisio ed  il  valico  confinario  di  S.
          Andrea  (Gorizia), mediante il completamento dello svincolo
          terminale  con  la  strada  statale  55  e  con  il  valico
          confinario  di  S. Andrea e la realizzazione di opere varie
          conseguenti   alla   costruzione   di   tale   svincolo   e
          dell'autoporto  di  S.  Andrea, la cui spesa complessiva e'
          valutata in lire 1.500 milioni.
             L'Azienda nazionale autonoma  delle  strade  provvedera'
          inoltre,  anche  a  mezzo  di  enti locali o loro consorzi,
          oppure  di  societa'  o  consorzi  a  prevalente   capitale
          pubblico,  tramite  stipulazione  di  apposita convenzione,
          alla realizzazione  dei  collegamenti  autostradali,  senza
          pedaggio, fra l'autostrada Venezia-Trieste-Gorizia-Tarvisio
          ed  i  valichi  confinari  di  Fernetti  (Trieste), di Pese
          (Trieste) e  di  Rabuiese  (Trieste)  al  cui  scopo  viene
          destinato un contributo complessivo di lire 87.500 milioni.
             A  tale fine sono iscritte nello stato di previsione del
          Ministero  dei  lavori  pubblici,  per   essere   assegnate
          all'A.N.A.S.,  le  somme  di  lire 15.550 milioni nell'anno
          1978 e di lire 25.000 milioni in ciascuno  degli  anni  dal
          1979 al 1981".
          Note all'art. 17, comma 21:
             -  La  legge  n.  920/1972 reca: "Ratifica ed esecuzione
          della convenzione relativa alla creazione  di  un  Istituto
          universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972,
          con  allegato  protocollo sui privilegi e sulle immunita' e
          atti connessi". Si trascrive il relativo art. 12:
             "Art. 12. - Sui fondi stanziati  con  l'art.  6  gravano
          anche  le  spese di funzionamento della commissione nonche'
          quelle per gli incarichi di cui all'art. 8, ultimo comma.
             Per  quanto  riguarda  la   manutenzione   ordinaria   o
          straordinaria del complesso edilizio si applica il disposto
          dell'art. 25, secondo comma, della legge 24 luglio 1962, n.
          1073".
             -  La  legge  n.  726/1978  reca:  "Disposizioni  per la
          realizzazione  in   Firenze   dell'Istituto   universitario
          europeo".
          Nota all'art. 17, comma 22:
             Il  testo  dell'art.  19  della legge n. 119/1981 (Legge
          finanziaria 1981) e' il seguente:
             "Art. 19. - Nell'ambito degli investimenti  che  possono
          essere  effettuati  ai  sensi  della  vigente  normativa in
          materia  di  finanza  locale,  gli  enti   locali   possono
          contrarre  con  la  Cassa  depositi  e  prestiti  mutui per
          l'esecuzione di costruzioni  di  nuovi  edifici  giudiziari
          ovvero  ricostruzioni,  ristrutturazioni,  sopraelevazioni,
          completamenti,  ampliamenti  o  restauri  di   edifici   di
          proprieta'  comunale  e  delle amministrazioni provinciali,
          destinati o da  destinare  a  sede  di  uffici  giudiziari,
          nonche'  per  l'acquisto,  anche  a  trattativa privata, di
          edifici in  costruzione  o  gia'  costruiti,  anche  se  da
          restaurare,   ristrutturare,   completare  o  ampliare  per
          renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a  sedi  di
          uffici   giudiziari,   con   prioritario  riferimento  alle
          maggiori esigenze connesse con la riforma  della  procedura
          penale.
             I  mutui  suddetti possono essere altresi' contratti per
          fronteggiare  le  occorrenze  relative  agli   edifici   da
          destinare all'attivita' del giudice conciliatore.
             Gli  enti  locali  possono,  altresi',  contrarre con la
          Cassa  depositi  e  prestiti  mutui  per   maggiori   oneri
          derivanti  da  costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni,
          ampliamenti,  restauri  o  manutenzione  straordinaria   di
          edifici destinati a casa mandamentale.
             Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti
          commi,  gli  enti  locali devono allegare alla richiesta di
          finanziamento  l'attestazione,  a  firma   del   segretario
          comunale  o  del  segretario  provinciale,  che il progetto
          esecutivo dei lavori ha riportato il parere favorevole  del
          Ministero di grazia e giustizia.
             Il   Ministero   di   grazia   e  giustizia  provvede  a
          promuovere,  anche  con  la  collaborazione  dell'ANCI,  la
          presentazione  tempestiva  dei  progetti  e  a fornire, ove
          occorra,   l'assistenza   tecnica   necessaria   affinche',
          nell'ambito   delle   predette   disponibilita',  si  possa
          raggiungere nel 1981 un impiego di lire 700 miliardi.
             Entro  il  30  giugno  1981  il  Ministro  di  grazia  e
          giustizia  informa  il  Parlamento  sul  piano  di  massima
          predisposto per gli interventi previsti  dal  primo  e  dal
          terzo comma.
             Gli  enti  locali  possono  assumere  i  mutui di cui al
          presente articolo indipendentemente dal limite previsto dal
          quarto comma dell'art.  1  del  decreto-legge  29  dicembre
          1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 1978, n. 43.
             L'onere  di  ammortamento  dei  mutui di cui al presente
          articolo e' assunto a carico del bilancio dello Stato".
          Nota all'art. 17, comma 23:
             Il testo dell'ultimo comma dell'art. 4  della  legge  n.
          908/1960 (Estensione alle amministrazioni periferiche dello
          Stato  della  possibilita'  di  utilizzare  talune forme di
          pagamento gia' esclusive dell'amministrazione centrale)  e'
          il  seguente:  "Per  tali  rendiconti,  le  attribuzioni di
          controllo spettanti alla Corte  dei  conti,  in  base  alle
          leggi  vigenti,  sono  deferite  agli  uffici  regionali di
          controllo della Corte medesima".
          Nota all'art. 17, comma 24:
             La legge n. 497/1978 reca: "Autorizzazione di spesa  per
          la  costruzione  di  alloggi  di  servizio per il personale
          militare e disciplina delle relative concessioni".
          Nota all'art. 17, comma 25:
             Il  terzo  comma  dell'art.  7  del  D.L.  n.   376/1975
          (Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le
          esportazioni,  l'edilizia  e le opere pubbliche), nel testo
          di  cui  alla  legge  di  conversione,  prevede  che:   "E'
          autorizzato,  altresi',  il  limite  di  impegno  di lire 3
          miliardi per l'anno finanziario 1976 per la concessione  di
          contributi,  ai  sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e
          successive modificazioni  ed  integrazioni,  a  cooperative
          edilizie  a  proprieta' indivisa, costituite esclusivamente
          fra appartenenti  alle  forze  armate  e  di  polizia,  che
          abbiano  i  requisiti statutari previsti dall'art. 72 della
          legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni".
          Nota all'art. 17, comma 26:
             La legge n. 75/1976 reca: "Proroga della legge 3 gennaio
          1963,  n.    3,  concernente  la   tutela   del   carattere
          monumentale e artistico della citta' di Siena".
          Nota all'art. 17, commi 27, 28 e 29:
             Si  riporta il testo dei primi cinque commi dell'art. 14
          della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986):
             "1. Per gli interventi di cui all'art. 21, primo  comma,
          della  legge  26  aprile  1983, n. 130, e' autorizzata, per
          l'anno 1986, la spesa di lire 1.520 miliardi,  di  cui  150
          miliardi   da   destinare   ad  iniziative  di  sviluppo  e
          ammodernamento dell'agricoltura e almeno  100  miliardi  di
          lire   per   la   realizzazione   di   interventi  organici
          finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali, di
          cui almeno 30 per  interventi  nell'ambito  del  comune  di
          Roma.
             2.  Si  applicano  le procedure di cui ai commi secondo,
          terzo, quarto, ottavo  e  nono  dell'art.  21  della  legge
          indicata al comma precedente. Con la stessa delibera di cui
          al  terzo  comma  del  citato  art.  21,  il  CIPE fissa le
          modalita' per  l'affidamento  dei  lavori  da  parte  delle
          Amministrazioni interessate.
             3.  Per  i  medesimi  interventi  di  cui al comma 1 del
          presente articolo, e' altresi' autorizzato il ricorso  alla
          Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione
          di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di
          lire 1.250 miliardi.
             4.  Con la delibera stessa di approvazione dei progetti,
          la cui istruttoria non potra' svolgersi prima  dell'entrata
          in  vigore della nuova disciplina legislativa del Nucleo di
          valutazione degli investimenti pubblici, il CIPE  autorizza
          le  Amministrazioni  interessate a contrarre i mutui di cui
          sopra  a  decorrere  dal  secondo  semestre dell'anno 1986,
          fermo  restando  il  limite  globale  di   cui   al   comma
          precedente.  Si applica il comma settimo dell'art. 21 della
          legge 26 aprile 1983, n. 130.
             5. Dei 2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente
          articolo, 970 miliardi sono destinati al  finanziamento  di
          interventi   di   protezione   e   risanamento  ambientale,
          riservando:
               a) 730 miliardi per l'esecuzione o il completamento di
          opere o impianti per il  disinquinamento  delle  acque,  di
          competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono
          particolare  interesse  in relazione all'importanza sociale
          ed economica dei corpi idrici  e  alla  natura  e  gravita'
          delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;
               b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento di
          opere  o  impianti  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti,  di
          competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono
          particolare  importanza   per   il   raggiungimento   degli
          obiettivi  di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 1
          del decreto del Presidente della  Repubblica  10  settembre
          1982, n. 915".
          Nota all'art. 17, comma 30:
             Il  testo  dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 della legge n.
          910/1986 (Legge finanziaria 1987) era il seguente:
             "2. L'ammontare dei mutui di cui all'art. 14,  comma  3,
          della  legge  28  febbraio  1986,  n. 41, e' elevato a lire
          2.000 miliardi.  L'onere  derivante  dall'ammortamento  dei
          predetti  mutui,  da  contrarre  a  decorrere  dal  secondo
          semestre dell'anno 1987, e' valutato in lire  160  miliardi
          per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
             3.  Sul  complessivo importo di cui ai commi 1 e 2, lire
          100 miliardi sono destinate ad iniziative di  sviluppo  per
          l'ammodernamento  dell'agricoltura;  lire  300 miliardi, di
          cui  il  50  per  cento  riservato  al  Mezzogiorno,   alla
          realizzazione   di   interventi   organici  finalizzati  al
          recupero   e   al   restauro   di   beni   culturali;    e,
          rispettivamente,  lire  400  miliardi  e lire 200 miliardi,
          alle finalita' di cui alle lettere a)  e  b)  del  comma  5
          dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
             4.  Per  le  stesse  finalita' e con le procedure di cui
          all'art.  21  della  legge  26  aprile  1983,  n.  130,  e'
          autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 1.500 miliardi
          da  iscrivere  nello  stato di previsione del Ministero del
          bilancio  e  della  programmazione  economica  per   l'anno
          medesimo.  Per le stesse finalita' e autorizzato il ricorso
          alla  Banca  europea  degli  investimenti  (BEI)   per   la
          contrazione,  nel  secondo  semestre  dello stesso anno, di
          appositi mutui fino a lire 1.500 miliardi il  cui  rimborso
          per l'anno 1989, valutato in lire 120 miliardi per la quota
          di capitale e di interessi, e' assunto a carico del bilanco
          dello  Stato.  Le  somme  di  cui al presente comma possono
          essere impegnate a decorrere dal 1› marzo 1988".
          Nota all'art. 17, comma 31:
             Il  testo  dell'art.  21  della legge n. 130/1983 (Legge
          finanziaria 1983) e' il seguente:
             "Art.  21.  -  In  apposito  capitolo  dello  stato   di
          previsione  della  spesa del Ministero del bilancio e della
          programmazione economica e' iscritta, per l'anno  1983,  la
          somma  di  lire  1.300  miliardi  per  il  finanziamento di
          progetti  immediatamente  eseguibili  per   interventi   di
          rilevante     interesse     economico    sul    territorio,
          nell'agricoltura,  nell'edilizia  e  nelle   infrastrutture
          nonche'  per la tutela di beni ambientali e culturali e per
          le opere di edilizia scolastica e universitaria.
             Nei venti giorni successivi alla data  di  pubblicazione
          della  presente legge il CIPE, su proposta del Ministro del
          bilancio e della programmazione economica,  determina,  con
          delibera  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica,  i  criteri  di  riparto  tra   amministrazioni
          centrali  e regionali e tra settori di intervento nonche' i
          parametri di valutazione dei progetti.
             Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione  della
          delibera  di  cui  al  precedente comma, le amministrazioni
          interessate  presentano  per  l'approvazione  i  rispettivi
          progetti  al CIPE, che delibera entro i successivi sessanta
          giorni, tenuto conto del  contributo  di  ciascun  progetto
          agli obiettivi del piano a medio termine.
             Con  la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le
          modalita' e i tempi di erogazione, avvalendosi della  Cassa
          depositi  e  prestiti,  per  le  procedure di finanziamento
          delle opere di competenza regionale.
             In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al  primo
          comma, e' autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli
          investimenti  (BEI), fino alla concorrenza del controvalore
          di lire 1.000 miliardi,  per  la  contrazione  di  appositi
          mutui per le finalita' del presente articolo.
             Con  la medesima delibera di cui al terzo comma, il CIPE
          stabilisce, in  relazione  ai  progetti  per  i  quali  sia
          possibile  il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e
          per   ciascun   progetto,   la   quota   per    la    quale
          l'amministrazione  interessata  e' autorizzata, a decorrere
          dal secondo semestre dell'anno 1983, a  contrarre  i  mutui
          stessi.
             L'onere dei suddetti mutui, per capitale e interessi, e'
          assunto   a   carico  del  bilancio  dello  Stato  mediante
          iscrizione  delle  relative  rate  di   ammortamento,   per
          capitale  ed interessi, in appositi capitoli dello stato di
          previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro.   La
          direzione  generale  del  tesoro provvede al rimborso sulla
          base di un elenco riepilogativo che,  alla  scadenza  delle
          rate,   la  BEI  comunica  con  l'indicazione  dell'importo
          complessivo e dei mutui cui si riferisce. Il  Ministro  del
          tesoro  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio.
             Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun
          progetto nel contesto dei rispettivi piani  settoriali,  se
          esistenti,   e   contenere   indicatori   quantitativi   di
          convenienza economica  del  progetto  quali  il  saggio  di
          rendimento  interno  e  il valore attuale netto stimato per
          progetto, secondo la metodologia indicata dal Ministero del
          bilancio e della programmazione economica.
             La riserva del 40 per cento di cui all'art.  107,  primo
          comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  6  marzo 1978, n. 218, viene determinata
          sulle disponibilita' nette complessive".
          Nota all'art. 17, comma 32:
             Per il testo dei commi 2 e 5 dell'art. 14 della legge n.
          41/1986 si veda la nota all'art. 17, commi 27, 28 e 29.  Il
          comma 7 e' cosi' formulato:
             "7.   Le   proposte  delle  regioni,  sulla  base  delle
          richieste degli enti interessati, corredate  dall'attestato
          regionale  di cui all'art.  4, comma quinto, della legge 24
          dicembre 1979,  n.  650,  sono  presentate,  oltre  che  al
          Ministro  del  bilancio  e  della programmazione economica,
          rispettivamente, per la lettera a) del comma 5 al  Comitato
          interministeriale  di  cui all'art. 3 della legge 10 maggio
          1976,  n.     319,  per   la   lettera   b)   al   Comitato
          interministeriale  di  cui  all'art.    5  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.  915;  su
          tali  proposte  il  Ministro  per  l'ecologia  riferisce al
          Parlamento   entro    centoventi    giorni    dalla    loro
          presentazione,  al  fine di acquisire valutazioni utili per
          la  formazione  di  un  programma  organico   di   politica
          ambientale.   Le   proposte  delle  Amministrazioni  devono
          situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi  piani
          regionali  di  risanamento delle acque e per lo smaltimento
          dei  rifiuti  e  contenere   indicatori   quantitativi   di
          convenienza  ambientale  ed  economica,  secondo  i criteri
          indicati  nella  delibera  prevista   dal   secondo   comma
          dell'art.  21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sara'
          proposta  al  CIPE  dal  Ministro  del  bilancio  e   della
          programmazione   economica   d'intesa   col   Ministro  per
          l'ecologia.  A  parziale  modifica   di   quanto   previsto
          dall'art.  21  della  legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini
          del giudizio di proponibilita' e  della  indicazione  delle
          priorita'  i relativi progetti sono valutati congiuntamente
          dal Nucleo di valutazione degli investimenti  pubblici  del
          Ministero  del  bilancio e della programmazione economica e
          dalla Commissione tecnico-scientifica  per  la  valutazione
          dei  progetti  di  protezione  o risanamento ambientale del
          Ministro per l'ecologia. I  comitati  interministeriali  di
          cui   sopra   deliberano  con  composizione  integrata  dal
          Ministro del bilancio e della programmazione economica.  Il
          Presidente dei comitati stessi trasmette  al  Ministro  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica  l'elenco dei
          progetti da finanziare per il  recepimento  nella  proposta
          complessiva  da  sottoporre  al  CIPE.   A tal fine il CIPE
          delibera sui progetti medesimi con  composizione  integrata
          dal Ministro per l'ecologia".
          Note all'art. 17, comma 33:
             -  Si  trascrive il testo dei commi 10 e 12 dell'art. 14
          della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986):
             "10. E' autorizzata la spesa di lire 8.000  milioni  per
          provvedere:
               a) alla redazione di una relazione al Parlamento sullo
          stato dell'ambiente;
               b)   agli   studi   relativi   al  piano  generale  di
          risanamento delle acque di  cui  all'art.  1,  lettera  a),
          della  legge 10 maggio 1976, n.  319, e all'esercizio delle
          competenze statali  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
               c)   alla  valutazione  dei  progetti  di  risanamento
          ambientale ammissibili a finanziamento statale.
            (Omissis).
             12. Per l'attuazione di quanto  previsto  al  precedente
          comma  10,  il  Ministro  per  l'ecologia  e' autorizzato a
          costituire commissioni scientifiche e tecniche, a stipulare
          convenzioni  con  istituti   ed   a   conferire   incarichi
          professionali a ditte specializzate o ad esperti".
             -  La  legge n. 878/1986 reca: "Disciplina del Nucleo di
          valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni rel-
          ative al Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
          economica". Si trascrive il testo del relativo art. 3:
             "Art.  3  (Nomina e trattamento economico dei membri del
          Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici). - 1. Il
          Nucleo  di  valutazione  degli  investimenti  pubblici   e'
          composto  di  30  membri,  di  cui almeno 25 a tempo pieno,
          nominati con decreto del  Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  sentito  il Segretario generale
          della  programmazione  economica   e   previa   valutazione
          favorevole   del   Consiglio   tecnico-scientifico  per  la
          programmazione economica. Il Nucleo  e'  coordinato  da  un
          direttore   nominato,  nel  suo  ambito,  con  decreto  del
          Ministro del bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sentito il CIPE.
             2.  I membri del Nucleo di valutazione sono scelti tra i
          professori  ordinari  ed  associati  e  tra  i  ricercatori
          universitari,  tra  il  personale  civile  e militare dello
          Stato, anche richiamato da  posizione  ausiliaria,  tra  il
          personale  degli  enti  pubblici,  anche economici, e delle
          societa' da questi controllate,  nonche'  tra  esperti  che
          abbiano   particolare  competenza  e  specifica  esperienza
          professionale  in   una   o   piu'   discipline   attinenti
          all'attivita' istituzionale del Nucleo medesimo.
             3.  Ai  membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai
          ruoli del personale universitario, di cui al  comma  2,  si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  13  del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
             4. I membri del Nucleo di  valutazione  appartenenti  ai
          ruoli  delle  amministrazioni  dello  Stato  sono collocati
          fuori ruolo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e
          59 del testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
             5.  I  membri  del  Nucleo di valutazione provenienti da
          enti pubblici, anche  economici,  o  da  societa'  da  essi
          controllate,   sono   assegnati   al  Nucleo  medesimo  con
          provvedimento  di   comando   o   provvedimento   ad   esso
          corrispondente sulla base dei rispettivi ordinamenti.
             6.  L'incarico  di  membro  del Nucleo di valutazione e'
          conferito per un quadriennio.  Qualora  per  necessita'  di
          elevata  specializzazione si renda necessario il ricorso ad
          esperti per un tempo determinato,  l'incarico  e'  ad  essi
          conferito  con  decreto  del  Ministro del bilancio e della
          programmazione  economica,  su  proposta   del   Segretario
          generale della programmazione economica.
             7.  Il  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
          economica,  di  concerto  con  il  Ministro   del   tesoro,
          determina  ogni due anni, sentito il CIPE, la remunerazione
          dei membri del Nucleo di  valutazione,  tenendo  conto  dei
          livelli  di  responsabilita'  ricoperti ed in armonia con i
          criteri e parametri  correnti  per  la  determinazione  dei
          compensi    per    attivita'    di    pari   qualificazione
          professionale.
             8. Il trattamento economico dei  membri  del  Nucleo  di
          valutazione,  stabilito  ai  sensi  del  comma  7, non puo'
          comunque essere  inferiore,  al  livello  meno  elevato,  a
          quello previsto dall'art. 12 della legge 24 aprile 1980, n.
          146.
             9.  Ai  fini  della  prima  applicazione  del comma 1, i
          membri del Nucleo di valutazione in servizio alla data  del
          30  giugno 1986 sono confermati per la durata dell'incarico
          originariamente prevista".
             -  Il  testo  dell'art.  15  della  legge   n.   59/1987
          (Disposizioni  transitorie  ed urgenti per il funzionamento
          del Ministero dell'ambiente) e' il seguente:
             "Art. 15. - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente di
          concerto col Ministro del tesoro e' stabilita la misura del
          compenso  dei   componenti   della   commissione   tecnico-
          scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e
          risanamento  ambientale,  di  cui  al  comma 7 dell'art. 14
          della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in analogia ai criteri
          di cui all'art. 3, comma 8, della legge 17  dicembre  1986,
          n.  878, commisurata alla portata e alla durata dei compiti
          assegnati.
             2. All'onere derivante dal comma 1 si fa fronte mediante
          riduzione  del  capitolo 1142 dello stato di previsione del
          Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1987.
             3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
          Note all'art. 17, comma 34:
             -  Per  il testo dell'art. 21 della legge n. 130/1983 si
          veda la nota all'art. 17, comma 31.
             -  La  legge  n.  64/1986  reca:  "Disciplina   organica
          dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".
          Note all'art. 17, comma 35:
             -  Per  il testo dell'art. 21 della legge n. 130/1983 si
          veda la nota all'art. 17, comma 31.
             -  Il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della
          legge n.   887/1984 e' riportato  nella  nota  all'art.  1,
          comma 6.
          Nota all'art. 17, comma 36:
             Il testo dei commi 1, 2 e 5 dell'art. 10 della legge  n.
          667/1985  (Provvedimenti  urgenti  per  il contenimento dei
          fenomeni di eutrofizzazione) e' il seguente:
             "1. Le regioni possono concorrere a finanziare programmi
          aventi le finalita' di  cui  al  presente  decreto  nonche'
          quelle  previste dall'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n.
          319.
             2. In relazione alla situazione di emergenza determinata
          dall'eutrofizzazione delle  acque  marine  e  lacustri,  lo
          Stato  concorre per il solo anno 1985, nella misura massima
          del 90 per cento, alle spese  sostenute  dalle  regioni  ai
          sensi  del  comma  1.  Le somme non utilizzate nel predetto
          anno 1985 possono essere utilizzate nell'anno successivo.
            (Omissis).
             5.  La   determinazione   delle   regioni   ammesse   al
          contributo,  dei criteri, della misura massima e delle pro-
          cedure  per  l'erogazione  del  contributo   stesso   viene
          effettuata  con  delibera  del  Comitato  di cui all'art. 3
          della legge 10 maggio 1976, n. 319".
          Note all'art. 17, comma 37:
             -  Il  testo  dell'art.  1  della  legge   n.   891/1986
          (Disposizioni   per  l'acquisto  da  parte  dei  lavoratori
          dipendenti della prima casa di  abitazione  nelle  aree  ad
          alta  tensione  abitativa),  come modificato dalla presente
          legge, e del comma 1 dell'art. 3 e' il seguente:
             "Art. 1. - 1. Per l'acquisto, nonche' per l'acquisto  ed
          il  contestuale  recupero  di  un  alloggio  da  adibire ad
          abitazione  propria  o  del  proprio  nucleo  familiare,  i
          lavoratori  dipendenti  in possesso dei requisiti di cui al
          comma 2 o loro cooperative di abitazione possono fruire  di
          mutui  erogati a carico del fondo di cui al successivo art.
          3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge.
             2. I lavoratori dipendenti possono beneficiare dei mutui
          di cui alla presente legge a condizione che:
               a) non abbiano superato il quarantacinquesimo anno  di
          eta';
               b)  non  abbiano  fruito  di agevolazioni, previste da
          leggi statali  o  regionali  o  da  provvedimenti  di  enti
          locali,  dirette  all'acquisizione  dell'abitazione,  fatte
          salve quelle di natura tributaria;
               c) abbiano svolto continuativamente da almeno due anni
          attivita' di lavoro dipendente;
               d) non siano proprietari di altra abitazione  adeguata
          alle  esigenze  del  nucleo  familiare nei comuni di cui al
          comma 1, nel cui ambito si intenda utilizzare il  mutuo  ai
          sensi della presente legge.
             3.  Ai  fini  della presente legge si intende per nucleo
          familiare  quello  costituito  dal  coniuge  e  dai   figli
          conviventi.
             4.  Ai fini della presente legge si intende non adeguata
          alle esigenze del nucleo familiare l'abitazione che rientri
          nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del  n.  1)  e
          lettere  a)  e  b)  del  n.  4) dell'art. 7 del decreto del
          Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
             5. I mutui possono essere richiesti, in nome e per conto
          di propri associati, in possesso dei previsti requisiti, da
          societa' cooperative anche per l'acquisto ed il contestuale
          recupero di immobili ad uso residenziale".
             "Art. 3,  comma  1.  -  Per  la  concessione  dei  mutui
          disciplinati  dalla  presente legge e' costituito presso la
          Cassa depositi e prestiti un fondo  speciale  con  gestione
          autonoma e dotazione di lire 1.000 miliardi".
             -  Il  D.M.  11  febbraio  1987, n. 25, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 14 febbraio
          1987, approva il regolamento dei rapporti finanziari tra la
          Cassa depositi e prestiti e il Fondo speciale con  gestione
          autonoma  di  cui  alla  legge  18  dicembre  1986, n. 891,
          recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori
          dipendenti della prima casa di  abitazione  nelle  aree  ad
          alta tensione abitativa.
          Nota all'art. 17, comma 39:
             Il  D.P.R.  n.  1090/1968 reca: "Norme delegate previste
          dall'art. 5 della legge 4 febbraio  1963,  n.  129.  (Piano
          regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad
          emanare  le relative norme di attuazione)". Si trascrive il
          testo del relativo art. 14:
             "Art. 14. - Per la esecuzione  delle  opere  di  cui  al
          precedente  art.  13  il  Ministro per i lavori pubblici e'
          autorizzato   a   concedere,   nella   spesa   riconosciuta
          necessaria,  un  contributo  in  capitale  nella misura non
          superiore al 70% della spesa stessa, che potra' comprendere
          un'aliquota fino al 7% dell'ammontare dei lavori per  spese
          di  progettazione, direzione, sorveglianza e collaudo delle
          opere.
             La formale concessione di detto contributo ha luogo dopo
          che sia intervenuta l'approvazione, nelle  forme  stabilite
          dalle  leggi vigenti in materia dei progetti delle relative
          opere, ed e' subordinata alla dimostrazione, da  parte  dei
          comuni  e  degli  enti  di cui sopra, di disporre dei mezzi
          finanziari occorrenti per far fronte alla quota di spesa  a
          loro carico.
             Nella   determinazione   della  misura  percentuale  del
          contributo si terra' conto  delle  condizioni  di  bilancio
          degli enti interessati.
             La    somministrazione    del   contributo   si   esegue
          direttamente a  favore  dell'ente  concessionario,  con  le
          forme   previste   dalla  legge  e  dal  regolamento  sulla
          contabilita' generale dello Stato,  ed  avra'  luogo,  fino
          alla concorrenza dei nove decimi del suo ammontare, in base
          agli   stati   di   avanzamento  dei  lavori,  vistati  dai
          competenti  uffici   del   genio   civile.   Al   pagamento
          dell'ultimo  decimo  si provvedera' dopo l'approvazione del
          collaudo o  del  certificato  di  regolare  esecuzione  dei
          lavori  eseguiti, e in rapporto alla spesa che in tale sede
          sara' accertata e riconosciuta ammissibile al godimento del
          beneficio assentito".
          Nota all'art. 17, comma 40:
             Il  comma  3  dell'art.  7  della   legge   n.   64/1986
          (Disciplina   organica  dell'intervento  straordinario  nel
          Mezzogiorno) prevede che:    "L'accordo  e'  approvato  con
          decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
          delibera  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  per  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
          Il decreto  e  l'accordo  sono  pubblicati  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana. L'accordo approvato
          produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81,  terzo
          comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24
          luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto  occorra,  la
          conseguente   variazione   degli  strumenti  urbanistici  e
          sostituendo, relativamente ai partecipanti,  l'accertamento
          di  conformita'  e  le  intese  di  cui  al citato art. 81,
          nonche'  le  concessioni  edilizie.  La  variazione   degli
          strumenti  urbanistici  e la sostituzione della concessione
          edilizia non si producono  senza  il  consenso  del  comune
          interessato   nel  caso  in  cui  esso  non  abbia  aderito
          all'accordo".
          Nota all'art. 17, comma 44:
             Il  testo  dell'art.   4   della   legge   n.   847/1964
          (Autorizzazione ai comuni e loro Consorzi a contrarre mutui
          per  l'acquisizione  delle  aree  ai  sensi  della legge 18
          aprile 1962, n. 167), come modificato  dall'art.  44  della
          legge n. 865/1971 e dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  4.  - Le opere di cui all'art. 1, lettera b) sono
          quelle di urbanizzazione primaria e cioe':
               a) strade residenziali;
               b) spazi di sosta o di parcheggio;
               c) fognature;
               d) rete idrica;
               e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e  del
          gas;
               f) pubblica illuminazione;
               g) spazi di verde attrezzato.
            Le opere di cui all'art. 1, lettera c), sono le seguenti:
               a) asili nido e scuole materne;
               b)  scuole  dell'obbligo nonche' strutture e complessi
          per l'istruzione superiore all'obbligo;
               c) mercati di quartiere;
               d) delegazioni comunali;
               e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
               f) impianti sportivi di quartiere;
               g)  centri  sociali   e   attrezzature   culturali   e
          sanitarie;
               h) aree verdi di quartiere".
          Nota all'art. 17, commi 45 e 46:
             La legge n. 979/1982 reca disposizioni per la difesa del
          mare. Si trascrive il testo del relativo art. 39:
             "Art.  39. - Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
          presente legge,  con  decreto  del  Ministro  della  marina
          mercantile,  di concerto con i Ministri dei lavori pubblici
          e del tesoro, e' approvato  il  programma  quadriennale  di
          potenziamento  delle infrastrutture logistiche ed operative
          delle capitanerie di porto e degli altri uffici  periferici
          della  marina  mercantile  al  fine  di  adeguarli ai nuovi
          compiti previsti dalla presente legge  nonche'  alle  nuove
          dotazioni di personale.
             Il  Ministro  della  marina mercantile si avvale, per la
          realizzazione del suddetto programma,  delle  procedure  di
          cui all'art.  7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15".
          Nota all'art. 17, comma 47:
             Il  testo  degli  articoli 1, 2 e 3 del D.L. n. 371/1987
          (Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale
          di immobili destinati a  musei,  archivi  e  biblioteche  e
          provvedimenti urgenti a sostegno delle attivita' culturali)
          e il seguente:
             "Art.  1.  -  1.  E'  autorizzata  la  spesa di lire 620
          miliardi nell'anno 1987, di cui non meno del 50  per  cento
          da  localizzare nel Mezzogiorno, per la realizzazione di un
          programma di interventi urgenti volto a garantire:
               a)  l'adeguamento  strutturale  e   funzionale   degli
          immobili  statali  e  di  enti  pubblici destinati a musei,
          archivi e biblioteche, delle  aree  archeologiche  e  delle
          altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali,
          che  puo'  comprendere,  ove  necessario, l'installazione e
          l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;
               b) il restauro conservativo e il consolidamento  degli
          edifici  in particolari condizioni di precarieta' statica e
          funzionale di interesse artistico e storico dello  Stato  e
          di  enti  pubblici,  nonche'  il  restauro  dei beni mobili
          connessi e del patrimonio archivistico e librario;
               c) il restauro conservativo  e  il  consolidamento  di
          edifici  in particolari condizioni di precarieta' statica e
          funzionale e il  restauro  dei  beni  mobili  connessi,  di
          interesse  artistico  e  storico, di proprieta' di privati,
          fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute;
               d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di  interesse
          artistico   e   storico,   anche   mediante  l'esproprio  e
          l'esercizio del diritto di prelazione;
               e) la modernizzazione delle strutture  e  dei  servizi
          degli  organi  centrali,  degli  istituti  centrali e degli
          organi periferici del Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,   ivi   compresa   l'attivazione   del  Sistema
          Bibliotecario Nazionale.
            Art.  2.  -  1.  Il  programma  di  cui  all'art.  1   e'
          finalizzato   ad   una   migliore  fruizione  pubblica  del
          patrimonio culturale  ed  e'  predisposto,  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione del presente decreto, dal Ministro per  i  beni
          culturali  e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per
          i beni culturali e ambientali.  Il  programma  destina  non
          meno  di  lire  400  miliardi  agli  interventi di cui alle
          lettere a) e b) dell'art. 1.
             1-bis. Il programma, nei quindici giorni successivi,  e'
          trasmesso  alla  competente  Commissione  della  Camera dei
          deputati e del  Senato  della  Repubblica.  Decorsi  trenta
          giorni,  il  Ministro  per  i  beni  culturali e ambientali
          adotta il programma con proprio decreto.
             2. Il Ministro per i beni  culturali  e  ambientali,  in
          sede  di  predisposizione  del programma di cui al comma 1,
          sulla base  delle  richieste  degli  enti  pubblici  e  dei
          privati  interessati,  determina  agli  interventi  diretti
          dello  Stato  e  i  contributi  relativi  ad  immobili   di
          proprieta'  non  statale,  tenuto  conto  delle esigenze di
          tutela   e   di   valorizzazione,    della    distribuzione
          territoriale,  della  consistenza  e  della  rilevanza  del
          patrimonio   culturale   interessato   e   dei   tempi   di
          realizzazione.
             3.  I  contributi  relativi ad interventi su immobili di
          proprieta' di privati non possono essere  superiori  al  50
          per cento del costo complessivo degli interventi stessi.
             4.  Ai  fini  della  predisposizione  del programma, gli
          interventi sui beni dello Stato, nonche'  le  richieste  di
          interventi  e  di  contributi, debbono essere corredate dal
          relativo progetto di massima, con l'indicazione  dei  tempi
          di  esecuzione  delle opere. Quando trattasi di immobili di
          interesse artistico e storico  l'intervento  diretto  dello
          Stato puo' riguardare l'intera opera.
             Art.  3.  -  1.  Il parere del Consiglio nazionale per i
          beni culturali e ambientali, espresso ai sensi dell'art. 2,
          comma 1, sostituisce  i  pareri  previsti  dalla  legge  21
          dicembre  1961,  n.  1552.    Per  opere  ed  interventi di
          particolare complessita' tecnica o entita'  finanziaria  il
          Ministro  per  i  beni  culturali  e ambientali richiede il
          parere dei competenti comitati di settore.
             2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti
          nel programma di cui all'art. 1 possono essere  superati  i
          limiti di spesa stabiliti dalla legge 1› marzo 1975, n. 44,
          e  dal  regolamento  approvato  con  decreto del Presidente
          della Repubblica 17 marzo 1978, n. 509. L'assegnazione  dei
          fondi  ai  funzionari delegati puo' essere effettuata anche
          in deroga al limite previsto dall'art. 56 del regio decreto
          18 novembre 1923, n. 2440,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni.
             3.  Agli  interventi  sui  beni danneggiati dagli eventi
          sismici del novembre 1980 e del febbraio  1981,  ricompresi
          nel   programma   di   cui   all'art.  1,  in  deroga  alle
          disposizioni  della  legge  14  maggio  1981,  n.  219,  si
          applicano le disposizioni dei commi 1 e 2".
          Note all'art. 17, comma 48:
             -  Il  testo  dell'art.  20  della  legge  n.   828/1982
          (Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di
          ricostruzione  e  di  sviluppo  delle  zone  della  regione
          Friuli-Venezia Giulia, colpite dal  terremoto  del  1976  e
          delle   zone   terremotate  della  regione  Marche)  e'  il
          seguente:
             "Art. 20 - Per il biennio 1982-83 una quota pari  al  10
          per  cento  dei  fondi  disponibili dell'INAIL da destinare
          agli investimenti immobiliari ai sensi  dell'art.  5-  bis,
          primo  comma,  del  decreto-legge  23  gennaio  1982, n. 9,
          convertito, con modificazioni, nella legge 25  marzo  1982,
          n.  94,  e'  utilizzata,  di  intesa con la regione Friuli-
          Venezia Giulia e la regione Marche,  a  favore  dei  comuni
          danneggiati dai terremoti del 1972, 1976, 1979.
             Ferme   restando  le  destinazioni  stabilite  dall'art.
          5-bis, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.
          9, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  25  marzo
          1982,  n.  94,  la  parte  della quota di cui al precedente
          comma  destinabile  ad  usi  non  abitativi  dovra'  essere
          utilizzata  per  la  realizzazione di strutture a finalita'
          sociali e di interesse pubblico.
             Nella  ipotesi   di   costruzione   di   immobili,   per
          l'esecuzione  dei  lavori l'INAIL e' autorizzato, in deroga
          all'art. 53 e ai limiti stabiliti dall'art. 68 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, a
          ricorrere  al  sistema  dell'economia,  con  la  forma  del
          cottimo fiduciario di cui  all'art.  69,  lettera  b),  del
          citato decreto n. 696 del 1979".
             -  Il  comma 14-quinquies dell'art. 6 del D.L. n. 8/1987
          (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune  di
          Senise  ed  in  altri  comuni  interessati  da dissesto del
          territorio  e   nelle   zone   colpite   dalle   avversita'
          atmosferiche   del   gennaio  1987,  nonche'  provvedimenti
          relativi a pubbliche calamita'), aggiunto  dalla  legge  di
          conversione,  fissa al 31 dicembre 1987 il termine entro il
          quale possono essere utilizzati  per  taluni  interventi  i
          fondi ancora disponibili dell'INAIL.