Art. 17. 1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo previsto dall'articolo 3 della stessa legge e' incrementato della somma di lire 300 miliardi per l'anno 1988, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.700 miliardi per l'anno 1990. Il fondo e' ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica l'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. 2. Al fine dell'accelerazione delle procedure relative all'affidamento degli appalti di opere pubbliche sono considerate anomale, ai sensi dell'articolo 24, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e sono escluse dalla gara, le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non inferiore al 5 per cento che deve essere indicato nel bando o nell'avviso di gara. 3. Per le maggiori esigenze derivanti dal completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 6, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' incrementata di lire 1.000 miliardi nell'anno 1989 e di lire 1.500 miliardi nell'anno 1990. 4. Per il completamento del programma di acquisto di alloggi ed il definitivo sgombero degli alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della citta' di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980, il fondo di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, della legge 30 maggio 1985, n. 211, e' ulteriormente incrementato di lire 50 miliardi per l'anno 1988 e di lire 150 miliardi per l'anno 1989. 5. Per consentire il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto nel 1968, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 sono incrementate ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981; n. 64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. 6. Ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 536 e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981. 7. Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 100 miliardi, nonche' per il completamento degli interventi nelle zone terremotate dall'Italia centrale e meridionali di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazione dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile 1980, n. 115, del decreto legge 2 aprile 1982, n. 129 convertito con modificazioni dalla legge 29 maggio 1982, n. 303 valutato in lire 750 miliardi e di quelli connessi e movimenti franosi in atto ovvero e grave dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987 n. 120, valutato in lire 150 miliardi il limite di indebitamento di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, gia' elevato con l'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e' ulteriormente elevato di lire 1.000 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1988, e' valutato in lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 8. Per consentire la esecuzione degli interventi di ripristino del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato dagli eventi sismici dei mesi di aprile-maggio 1987 nei Castelli romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia e del 3 e 6 luglio 1987 nella regione Marche, ed in provincia di Arezzo, valutati complessivamente in lire 115 miliardi, il limite di indebitamento di cui al comma 7 e' ulteriormente elevato di lire 115 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1988, e' valutato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 9. Per il completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per l'anno 1989 e di lire 100 miliardi per l'anno 1990. 10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' rideterminata in lire 50 miliardi per l'anno 1988 in lire 85 miliardi per l'anno 1989, in lire 100 miliardi per l'anno 1990 e in lire 65 miliardi per l'anno 1991. 11. Limitatamente all'anno 1988, la dotazione del fondo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e' aumentata di lire 100 miliardi. 12. Per il proseguimento degli interventi finalizzati in salvaguardia di Venezia e al suo recupero archittetonico, urbanistico, ambientale ed economico, l'autorizzazione di spesa, disposta con l'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' incrementata di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, da ripartire tra i vari interventi secondo le modalita' indicate nello stesso articolo, comprendendo tra gli enti beneficiari la provincia di Venezia limitatamente al restauro ed al risanamento conservativo del patrimonio di sua pertinenza nei centri storici di Venezia e Chioggia. Delle predette autorizzazioni di spesa, una quota pari a lire 5 miliardi per il 1988 ed a lire 15 miliardi per il 1989 e' attribuita al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per lo svolgimento di ricerche, studi complementari e verifiche, relativi alla esecuzione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, ed alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia. Una ulteriore quote, pari a lire 5 miliardi per il 1988, lire 8 miliardi per il 1989 e lire 12 miliardi, per il 1990, e' attribuita all'Universita' degli studi di Venezia per interventi di risanamento e restauro conservativo ed adattamento di edifici siti nel centro storico, destinati o da destinare alle attivita' didattiche e di ricerca od a quelle di supporto. Nell'ambito della predetta complessiva autorizzazione di spesa di lire 800 miliardi, alla Procuratoria di San Marco e' demandata l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa Basilica per un importo annuo non superiore a lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 e 1990, previ accertamenti di congruita' dei lavori da realizzare da parte del Genio Civile di Venezia e presentazione della relativa documentazione. 13. Per le finalita' di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 190 recante interventi a favore del Vajont, e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1988. 14. Ai fini del definitivo completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli, realizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e finalizzate all'approvvigionamento idropotabile delle zone a piu' alta intensita' turistica della costa adriatica, e' autorizzata la concessione in favore della regione Emilia Romagna del contributo speciale di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 20 miliardi per l'anno 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990. 15. Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna del fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa del mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo, l'autorizzazione di spesa gia' disposta con l'articolo 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' elevata di lire 200 miliardi di cui lire 50 miliardi, in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991. 16. Per le finalita' e con le modalita' previste dal comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 418, la Cassa depositi e Prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni mutui ventennali nel limite massimo di lire 20 miliardi con priorita' per le opere di completamento di impianti gia' parzialmente finanziati ai sensi del citato decreto-legge n. 318 del 1986. Le quote dei predetti mutui non utilizzate nell'anno 1988 possono esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui e' valutato in lire 2 miliardi annui ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del Tesoro. 17. A valere sulle somme assegnate all'ANAS ai sensi dell'articolo 7, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 l'Azienda stessa e' autorizzata a eseguire, nel limite di lire 20 miliardi per l'anno 1988 e di lire 15 miliardi per l'anno 1989, le opere di collegamento tra la Riva Traiana ed il Molo VII del Porto di Trieste. 18. Per l'anno 1988 la Cassa Depositi e Prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per un importo complessivo di lire 100 miliardi per l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione, per l'integrazione del sistema di collettamento fognario, per il risanamento dei corpi idrici e debole ricambio che interessano le aree urbane e che risultano collegati al fiume Po. Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla realizzazione degli impianti di cui sopra indicati ricadenti in territori dichiarati dalle competenti autorita' "aree a rischio ambientale", nonche' interessati dalla presenza di impianti di installazione dei prodotti dell'agricoltura con carico inquinante comparabile in abitanti equivalenti alla popolazione residente nell'area interessata alla data del 31 dicembre 1987. L'onere di ammortamento dei mutui sopra indicati, valutato in lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1989, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. 19. Per l'anno 1988 la Cassa Depositi e prestiti e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per un importo complessivo di lire 100 milardi per il potenziamento, l'adeguamento e la ristrutturazione degli impianti di potabilizzazione dell'acqua. Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla realizzazione degli impianti sopra indicati ricadenti in territori dichiarati dalle competenti autorita' "aree a rischio ambientale" e che si approvvigionano per il rifornimento idropotabile anche dalle acque di superficie del fiume Po. L'onere di ammortamento dei mutui sopra indicati, ammontante a lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1989, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. 20. Per conseguire la realizzazione di un programma di salvaguardia dal litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale (secondo la Convenzione di Ramsar) dall'area metropolitana di Cagliari, e' autorizzata una spesa annua di lire 20, 50 e 50 miliardi di lire, rispettivamente per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, da realizzare con interventi straordinari dal Ministero dell'ambiente, di intesa con la regione Sardegna. 21. Per l'attuazione della legge 23 dicembre 1972, n. 920 e succes- sive modificazioni ed integrazioni e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 22 miliardi per l'ano 1988, da destinare all'acquisto, all'adattamento ed alla ristrutturazione dei complessi immobiliari denominati "Badia Fiesolana" e "Villa Schifanoia", siti, rispettivamente nei comuni di Fiesole e di Firenze, quale sede dell'Istituto universitario europeo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della convenzione, firmata a Firenze il 19 aprile 1972. A valere sui predetti fondi dovra' provvedersi altresi' all'acquisto e sistemazione dell'area di raccordo tra i suindicati complessi immobiliari, nonche' alle spese di funzionamento della commissione interministeriale di cui all'articolo 12 dell'indicata legge 23 dicembre 1972, n. 920, ed alla eventuale acquisizione o affitto di aree ed edifici per alloggio dei ricercatori, come previsto dalla legge 13 novembre 1978, n. 726. 22. Per le finalita' e con le modalita' di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988 fino ad un complessivo importo di lire 580 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1988 puo' esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 64 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. 23. Per la realizzazione delle opere di edilizia carceraria e giudiziaria, il Ministro di grazia e giustizia assegna, con proprio decreto, al competente Provveditore regionale alle opere pubbliche i fondi occorrenti, utilizzando lo stanziamento dell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. Ai relativi rendiconti si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908. 24. Per il definitivo completamento del programma di alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, gia' incrementata con l'articolo 37, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e con l'articolo 13 comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' ulteriormente aumentata di lire 10 miliardi per l'anno 1988, e di lire 31 miliardi per l'anno 1989. Nella localizzazione dei predetti alloggi devono essere osservate le prescrizioni degli strumenti urbanistici adottati e dalle leggi in materia di tutela paesaggistica e di protezione delle bellezze naturali. 25. E' autorizzato per l'anno 1989 un limite di impegno di lire 10 miliardi per la concessione alle cooperative costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle forze armate e di polizia, in servizio ed in quiescenza, di contributi di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni e per la concessione di un contributo integrativo affinche' l'onere a carico del mutuatario non superi il cinque per cento. Si applica l'ultimo periodo del comma 24. 26. Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi, per la revisione dei prezzi contrattuali, indennita' di espropriazione perizie di varianti e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, di cui lire 10 miliardi e 500 milioni per la realizzazione di opere paravalanghe sul tratto "Alpe Gallina" di Colle Isarco, nel comune di Brennero, e di lire 10 miliardi per la cautela del carattere monumentale e artistico della citta' di Siena, di cui alla legge 9 marzo 1976, n. 75 da ripartirsi in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 4 miliardi per il 1990. Detta complessiva spesa e' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 27. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' integrata di ulteriori lire 1.000 miliardi. 28. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevato a lire 2.500 miliardi. L'onere derivante dall'ammortamento dei predetti mutui, da contrarre a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1988, e' valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 29. Sul complessivo importo di cui ai commi 27 e 28, lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo per l'ammodernamento dell'agricoltura, lire 450 miliardi, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali; e rispettivamente lire 700 miliardi e lire 300 miliardi, alle finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 5, dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 30. Sono soppressi i commi da 2 a 4 dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910. 31. Per le stesse finalita' di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e' autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo. Per le stesse finalita' e' autorizzato il ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione, nel secondo semestre dello stesso anno, di appositi mutui fino a lire 1.500 miliardi il cui rimborso valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1990, per la quota capitale e di interessi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. Si applicano le procedure di cui al citato articolo 21, intendendosi stabilito in quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine indicato al secondo comma del medesimo articolo 21 ed in novanta giorni quello indicato al successivo terzo comma. Il CIPE delibera sui progetti di cui al presente comma entro l'anno 1988. 32. Sul complessivo importo di cui al comma 31, lire 900 miliardi, delle quali lire 200 miliardi per i progetti di risanamento e prevenzione dell'inquinamento dei fiumi del bacino padano, e di lire 350 miliardi sono, rispettivamente, destinate alle finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ferme restando per tali interventi le procedure disciplinate dai commi 2 e 7 del predetto articolo 14; lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura, anche per favorire tecniche agronomiche non inquinanti, un uso piu' razionale e sicura per la salute pubblica dei fitofarmaci, la possibilita' di impiego di tecniche di lotta, biologica e per lo sviluppo dell'agricoltura biologica; non meno di lire 390 miliardi sono destinate alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e restauro dei beni culturali, con riguardo altresi' al barocco siciliano (Val di Noto) e a quello leccese. 33. La commissione tecnico-scientifica, di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' integrata da nove membri scelti tra le categorie indicate nel comma 2 dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 878; si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del citato articolo 3 nonche' dell'articolo 15 della legge 3 marzo 1987, n. 59. Per le spese di funzionamento della commissione e' autorizzata la spesa annua di lire 2 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. 34. Al fine di promuovere la tempestiva realizzazione di programmi coordinati di investimento, il CIPE, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i ministri interessati, puo' deliberare nella stessa seduta in cui approva l'assegnazione dei fondi ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sugli altri progetti immediatamente eseguibili giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, congiuntamente con la commissione tecnico-sicentifica del Ministero dell'ambiente, per quelli di protezione e risanamento ambientale, a valere sulle risorse finanziarie recate dalle leggi di settore e dalla legge 1 marzo 1986, n. 64. Ai progetti finanziati ai sensi del presente comma si applicano le norme sulle modalita' ed i tempi di esecuzione valide per gli altri progetti immediatamente eseguibili. 35. In favore dei progetti approvati dal CIPE per le finalita' di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, le somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi per detti progetti dalla Banca europea per gli investimenti sono annualmente iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo andamento dello stato di attuazione degli investimenti. Tali somme sono determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1988 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. A decorrere dall'anno 1989 detta somma puo' essere rideterminata con le modalita' previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. 36. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, autorizzata, per l'anno finanziario 1988, l'ulteriore spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Si applicano le procedure previste dal comma 5 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 667, del 1985. 37. Per le finalita' di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare per l'anno 1988, con le proprie disponibilita' ed alle condizioni e modalita' stabilite con il decreto del Ministro del tesoro 11 febbraio 1987, n. 25, ulteriori anticipazioni al fondo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge n. 891 del 1986, fino alla concorrenza dell'importo di lire 500 miliardi. Il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 891 del 1986 e' sostituito dal seguente: "1. Per l'acquisto, nonche' per l'acquisto ed il contestuale recupero di un alloggio da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 o loro cooperative di abitazione possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge". 38. E' autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni delle opere di costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti non di competenza statale, nonche' per le relative opere di adduzione. A tal fine, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutato in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento dei predetti mutui e' riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali. 39. Per l'esecuzione di opere concernenti gli acquedotti aventi carattere interregionale di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 270 miliardi, ripartita in ragione di lire 10 miliardi nel 1989, lire 60 miliardi nel 1990 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, a valere sui predetti stanziamenti annuali il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere contributi in conto capitale in misura non superiore al 90 per cento della spesa riconosciuta necessaria. 40. Per la realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa, predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, e d'intesa con la regione Sardegna, e' autorizzato il finanziamento di progetti straordinari e urgenti, la cui attuazione e' demandata alla regione Sardegna, con uno stanziamento di lire 20 miliardi per il 1988, di lire 50 miliardi per il 1989 e lire 50 miliardi per il 1990. Il Ministro dei lavori pubblici puo' a tal fine promuovere un accordo di programma con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1 marzo 1986, n. 64. 41. E' autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria a fini di sicurezza e riqualificazione, di strade classificate provinciali. A tal fine le province sono autorizzate a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui fino ad un complessivo importo di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con onere di ammortamento, valutato in lire 50 miliardi nell'anno 1989 e lire 100 miliardi a decorrere dal 1990, a carico del bilancio dello Stato. 42. Per gli interventi di cui ai commi 38 e 41 i relativi progetti sono presentati dal Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detti criteri dovranno in particolare prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato, non risultassero avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo. 43. In favore dell'Universita' degli studi della Calabria e' autorizzato il contributo straordinario di lire 100 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per la realizzazione di opere di edilizia universitaria, ivi compresa quella residenziale, nonche' per l'acquisto di arredamenti e attrezzature. 44. La lettera b) dell'articolo 4, secondo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847 come modificata ed integrata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e' sostituita dalla seguente: "b) scuole dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione superiore dell'obbligo". 45. Per la completa realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli uffici dall'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, e' autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore spesa di lire 150 miliardi in ragione di lire 50 miliardi annui. 46. Per gli interventi a tutela dell'ambiente marino, di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, e' autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore spesa complessiva di lire 150 miliardi in aggiunta agli stanziamenti gia' recati dalla legge stessa, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1988, lire 50 miliardi per l'anno 1989 e lire 50 miliardi per l'anno 1990. 47. Per l'anno 1988 e' autorizzata la spesa di lire 645 miliardi da destinare agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449. Si applicano gli articoli 2 e 3 del decreto medesimo e il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 48. I fondi ancora disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, destinati agli investimenti nelle Marche, sono utilizzati dall'INAIL, per la realizzazione di immobili socialmente utili nella stessa regione. Il termine gia' previsto al comma 14 quinques dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e' prorogato al 31 dicembre 1988. 49. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno 1988, invia al Parlamento una relazione sugli interventi previsti dal presente articolo fino a tale data effettuati. Tale relazione deve contenere una esposizione dettagliata delle somme stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate, nonche' tutti gli elementi utili a valutare gli interventi effettuati, con particolare riferimento al numero, al tipo ed ai costi degli interventi stessi. Le Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali trasmettono alle competenti Commissioni parlamentari le informazioni e i documenti e svolgono gli studi e le indagini da essi richiesti ai fini della verifica dello stato di attuazione e delle analisi costi- benefici degli interventi effettuati sulla base delle leggi rifinanziate dal presente articolo, nonche' di quelli realizzati e da realizzare con gli stanziamenti previsti dal medesimo.
Note all'art. 17, comma 1: - La legge n. 219/1981, oltre a convertire in legge, con l'art. 1, il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, reca provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti. Il testo dell'art. 3 di detta legge e' il seguente: "Art. 3. (Fondo per il risanamento e la ricostruzione). - Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e' destinata, nel triennio 1981-83, la complessiva somma di lire 8.000 miliardi, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonche' da fondi e finanziamenti comunitari. Il predetto complessivo importo di lire 8.000 miliardi e' destinato, fino ad un massimo di lire 700 miliardi, agli interventi di cui al titolo II, capo II; fino ad un massimo di lire 900 miliardi, agli interventi di cui agli articoli 21, 23, 24, 26 e 32; per lire 700 miliardi, alle Regioni Basilicata, Campania e Puglia per gli interventi di cui al titolo III; e per lire 5.700 miliardi, per gli interventi di cui al titolo II, capo I ed ai titoli IV e VII della presente legge. Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito un apposito capitolo denominato "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981", al quale confluiscono le risorse di cui al precedente primo comma ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione dell'art. 15- bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui al successivo art. 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata. Con analoghi decreti sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale a favore delle Regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilita' speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza. Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi. Presso la Tesoreria centrale e' altresi' aperto un conto corrente infruttifero intestato alla Regione Puglia per gli interventi concernenti i comuni della predetta regione indicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto- legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128. Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali e degli altri enti locali si applica l'articolo 18, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ai fini degli impegni da assumere a fronte della autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma". - Il comma 1 dell'art. 6 della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) prevede, fra l'altro, che: "Il fondo e' ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con criteri unitari che tengano conto delle autorizzazioni di spesa relative al medesimo periodo derivanti dalle precedenti disposizioni legislative. Previa verifica dello stato di attuazione dei programmi di intervento, il CIPE e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni compensative al predetto riparto". Nota all'art. 17, comma 2: Il terzo comma dell'art. 24 della legge n. 584/1977 (Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunita' economica europea) prevede che: "Se, per un determinato appalto, talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, il soggetto appaltante, richieste all'offerente le necessarie giustificazioni, segnalandogli eventualmente quelle ritenute inaccettabili, verifica la composizione delle offerte e puo' escludere se non le consideri valide; in tal caso, se l'appalto e' bandito col criterio dell'aggiudicazione al prezzo piu' basso, il soggetto appaltante e' tenuto a comunicare il rigetto delle offerte, con la relativa motivazione, al Ministero dei lavori pubblici il quale ne curera' la trasmissione al comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici della Comunita' economica europea, entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 6". Note all'art. 17, comma 3: - Il titolo VIII della legge n. 219/1981 (per il titolo della legge si veda nelle note all'art. 17, comma 1) recano norme sull'intervento statale per l'edilizia a Napoli. - Il comma 2 dell'art. 6 della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) prevede, fra l'altro, che: "Per il definitivo completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.500 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1987, di lire 1.250 miliardi per l'anno 1988 e di lire 1.750 miliardi per l'anno 1989". Nota all'art. 17, comma 4: Il comma 5- bis dell'art. 2 del D.L. n. 114/1985 (Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamita' naturali), aggiunto dalla legge di conversione, prevede che: "A valere sullo stanziamento di lire 800 miliardi previsto dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e' assegnata la somma di lire 100 miliardi al sindaco di Napoli - Commissario straordinario di Governo che ne dispone i poteri di cui all'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'acquisto di alloggi da destinare agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della citta' di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980". Nota all'art. 17, comma 5: - Il comma 3 dell'art. 6 della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) prevede che: "Ai sensi dell'art. 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 70 miliardi nell'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per consentire il completamento degli interventi a totale carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968". - Il testo dell'art. 36 della legge n. 64/1981 (Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968) e' il seguente: "Art. 36. - A decorrere dall'anno 1982 ulteriori fabbisogni di spesa connessi al completamento delle opere a totale carico dello Stato nonche' alla ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, saranno finanziati mediante apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Nota all'art. 17, comma 6: Si trascrive il testo dell'art. 19- bis del decreto-legge n. 397/1981 (Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici), aggiunto dalla legge di conversione (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 14 ottobre 1981): "Art. 19-bis. - Per eventuali, ulteriori fabbisogni di spesa connessi al completamento delle opere a totale carico dello Stato nonche' alla ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, si provvede mediante apposita norma da inserire nella legge finanziaria". Note all'art. 17, comma 7: - Il D.L. n. 159/1984 reca: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania" (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1984). - La legge n. 115/1980 reca: "Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 luglio 1979 e successivi". - Il D.L. n. 129/1982 reca: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982" (il testo di tale decreto, coordinato con la legge di conversione e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 giugno 1982). - Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 8/1987 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto dal territorio e nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti relativi a pubbliche calamita') e' il seguente: "Art. 1. - 1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, fatte salve le competenze delle provincie autonome di Trento e Bolzano, provvede agli interventi urgenti nelle zone del territorio nazionale nelle quali e' accertato, da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, incombente pericolo per la pubblica incolumita' dovuto a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico. A tali fini e' autorizzata la complessiva spesa di lire 275 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1986, 110 miliardi per l'anno 1987, 100 miliardi per l'anno 1988 e 40 miliardi per l'anno 1989. 2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' autorizzato ad adottare misure per l'assistenza alla popolazione rimasta senza tetto per effetto dei movimenti franosi, nonche' a realizzare programmi costruttivi per la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati. Restano fermi gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonche' regionali. 3. Il fondo per la protezione civile di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, e' integrato, per l'anno 1987, della somma di lire 96 miliardi per gli interventi di emergenza o connessi alle emergenze disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. 4. Le somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente utilizzate per detti scopi possono essere impiegate, nei limiti delle quote non utilizzate, per far fronte ad interventi di emergenza o connessi alle emergenze di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile. 5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, e' autorizzato, con le disponibilita' del fondo per la protezione civile, a prestare la cooperazione ritenuta piu' adeguata agli Stati esteri al verificarsi nel loro territorio di calamita' o eventi straordinari di particolare gravita'. Per tali esigenze e per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati da eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 1986, il fondo per la protezione civile e' integrato di lire 48.400 milioni, in ragione di lire 20.300 milioni per l'anno 1986 e di lire 28.100 milioni per l'anno 1987". - Il comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 623/1983 (Interventi urgenti per le zone colpite da bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980) aggiunge un comma all'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, recante: "Discipline per la gestione stralcio dell'attivita' del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata" (il testo di quest'ultimo decreto, coordinato con la legge di conversione, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 15 giugno 1982), che risulta pertanto cosi' formulato: "Art. 9. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvedono a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, avvalendosi anche dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima legge. Tra i soggetti utilizzabili per le finalita' di cui alla citata legge 14 maggio 1981, n. 219, si intendono anche quelli comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno. Fino al 31 dicembre 1983, all'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede, con le modalita' di cui al titolo VIII della legge medesima, e successive modificazioni e integrazioni, direttamente o a mezzo di altri Ministri all'uopo designati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alle procedure previste dagli stessi articoli 21 e 32 e a tutte le altre disposizioni di legge vigenti, nel rispetto delle norme della Costituzione, dei princi'pi generali dell'ordinamento e nei limiti degli appositi stanziamenti. Per la realizzazione di nuove iniziative industriali nelle aree di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il contributo di cui all'art. 21 della medesima legge puo' essere concesso fino ad un massimo di 24 miliardi di lire. Le relative domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1982. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 32 della predetta legge si provvede con la somma complessiva di lire 500 miliardi a valere sull'importo anche a tal fine destinato dall'art. 3, secondo comma, della medesima legge. I finanziamenti previsti all'art. 15- bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono estesi anche alla realizzazione degli investimenti produttivi ed infrastrutturali nelle aree di nuova industrializzazione di cui all'art. 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219. Per tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' costituire uno speciale ufficio determinandone, con proprio decreto, l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e la individuazione degli oneri che fanno carico al fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, utilizzando, per quanto possibile, il personale gia' alle dipendenze della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati. Ogni tre mesi il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno deve riferire al Parlamento sull'attivita' di cui ai precedenti commi per una valutazione sui risultati. Il Ministro del tesoro puo' far ricorso, con le modalita' di cui all'art. 15- bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, anche ad altri prestiti esteri nel limite massimo complessivo di lire 1.720 miliardi, le cui rate di ammortamento gravano per l'anno 1984 sul fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e per gli anni 1985 e 1986 sull'accantonamento predisposto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, sul cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, alla voce 'Difesa del suolo'". Il limite di lire 1.720 miliardi, di cui all'ultimo comma dell'articolo soprariportato, e' stato elevato, in precedenza, prima a lire 2.220 miliardi dall'art. 84- bis della legge n. 219/1981 (per il titolo della legge si veda nelle note all'art. 17, comma 1), aggiunto dall'art. 11 della legge n. 80/1984 (poi a lire 2.520 miliardi dall'art. 16, comma 9, della legge n. 41/1986, quindi a lire 3.170 miliardi dall'art. 6, comma 5, della legge n. 910/1986. Nota all'art. 17, comma 9: Il diciottesimo comma dell'art. 11 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che: "Per consentire l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico e' autorizzata la spesa di lire 130 miliardi per l'anno 1985. Tale somma e' assegnata al presidente della giunta regionale della Campania, commissario straordinario di Governo, che provvede, con i poteri di cui all'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulla base di un apposito programma da approvarsi dal Consiglio regionale". Nota all'art. 17, comma 10: L'art. 6, comma 6, della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) e' cosi' formulato: "6. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, lettera d), della legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, e' incrementata di lire 150 miliardi per l'anno 1988 e di lire 200 miliardi per l'anno 1989. Al fondo previsto dal predetto art. 5 affluiscono le quote assegnate alle regioni Basilicata e Campania per i progetti regionali di sviluppo nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'art. 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64". L'art. 5 della legge n. 80/1984 istituisce un fondo per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo al quale affluiscono, fra le altre, ai sensi della lettera d), la somma di lire 500 miliardi per il triennio 1984-86. Nota all'art. 17, comma 11: Il testo dell'art. 1 della legge n. 590/1981 (Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale) e' il seguente: "Art. 1. - Presso la Tesoreria centrale e' aperto un conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarieta' nazionale" intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale viene attribuita da parte del Ministero del tesoro la dotazione complessiva di 275 miliardi per l'anno 1981, e di 400 miliardi per ciascuno degli anni successivi. Da tale conto sono prelevate le somme occorrenti per consentire che le regioni in caso di calamita' naturali o di avversita' atmosferiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole, adottino le seguenti misure: a) a titolo di pronto intervento: 1) erogazione di un contributo una tantum a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei coltivatori diretti singoli o associati, che abbiano subi'to gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, con particolare riguardo alle spese necessarie per attenuare i danni ai prodotti in specie a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione; 2) l'anticipazione delle provvidenze previste dalla presente legge; b) la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalita' dell'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, salva la erogazione, ai sensi dell'art. 2 precitato, di contributo fino a L. 1.500.000 a favore delle aziende che abbiano subi'to danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica nonche' fino a lire 5 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata protetta; c) la provvista dei capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale con le modalita' previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 4,50 per cento, riducibile al 4 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati, quando il danno non e' inferiore al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica; d) la ricostruzione o ripristino delle strutture fondiarie aziendali, mediante erogazione di contributi previsti dall'art. 1, primo e ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739; e) il pagamento dei compensi integrativi per i prodotti destinati alla distillazione. Le regioni, compatibilmente con le finalita' primarie della presente legge, possono adottare misure volte: a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonche' delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorche' non ricadenti in comprensori di bonifica con onere della spesa a totale carico del Fondo; b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con onere della spesa a totale carico del Fondo, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare. Le somme prelevate dal Fondo sono reintegrate dal Ministero del tesoro per ciascuno degli anni successivi al 1981 fino a raggiungere la dotazione di 400 miliardi di lire". Nota all'art. 17, comma 12: Il comma 1 dell'art. 7 della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) prevede che: "Per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1987 e di lire 300 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989. Alla ripartizione della somma fra lo Stato, la regione ed i comuni per gli interventi di rispettiva competenza, si provvede con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il comitato di cui all'art. 4 della citata legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto anche conto dello stato di avanzamento delle opere". Nota all'art. 17, comma 13: Il testo dell'art. 3 della legge n. 190/1983 e' il seguente: "Art. 3. - Lo stanziamento previsto dall'art. 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni e integrazioni, per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni e integrazioni, a favore delle imprese che si insediano nelle aree determinate ai sensi dell'art. 19- bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come modificato dall'art. 11 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, e' ulteriormente aumentato di lire 9.000 milioni. L'importo di cui al primo comma e' iscritto nel bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1983 e di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1984, 1985 e 1986". Nota all'art. 17, comma 14: Gli articoli 75 e seguenti (fino all'art. 91) del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, unitamente agli articoli 73 e 74, formano il capo III (Provvidenze speciali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali) relativo al titolo I riguardante norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche. Nota all'art. 17, comma 15: Il comma 5 dell'art. 7 della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) prevede, fra l'altro, che: "Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa delle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi, di cui lire 50 miliardi in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1987, di lire 50 miliardi nell'anno 1988 e di lire 60 miliardi in ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991". Nota all'art. 17, comma 16: Il comma 6- bis dell'art. 10 del D.L. n. 318/1986 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) prevede che: "Limitatamente alla costruzione e al completamento di opere volte alla protezione dell'ambiente, tra le quali collettori ed impianti di depurazione, l'onere di ammortamento non coperto da contributo regionale e' assunto a carico del bilancio dello Stato nei comuni i cui territori siano stati interamente vincolati con apposito decreto ministeriale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificata ed integrata dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. La spesa e' finanziata con i fondi detratti dalle somme trasferite ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 6 sui mutui estinti". Nota all'art. 17, comma 17: Il comma 14 dell'art. 7 della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) assegna all'ANAS la somma di lire 230 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 39 miliardi per l'anno 1987, di lire 97 miliardi per l'anno 1988, di lire 32 miliardi per l'anno 1989 e di lire 62 miliardi per l'anno 1990, per essere destinata, secondo gli importi stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, all'esecuzione da parte dell'Azienda stessa delle opere in- dicate nell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 1978, o comunque direttamente connesse ai traffici fra l'Italia e la Jugoslavia, nonche' all'esecuzione delle opere di edilizia complementare ai servizi confinari, compresi i locali da realizzare presso l'autoporto di S. Andrea di Gorizia da adibire a scuola della Guardia di finanza. L'art. 3 del D.P.R. n. 100/1978. (Norme dirette ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli accordi italo-jugoslavi di Osimo dal 10 novembre 1975 ed a consentire l'attuazione delle misure connesse), sopracitato, e' cosi formulato: "Art. 3. - L'Azienda nazionale autonoma delle strade provvedera' alla realizzazione: della strada di collegamento tra la regione jugoslava del Collio e Salcano (strada del Monte Sabotino), secondo il progetto elaborato dalla commissione mista italo- jugoslava di cui all'art. 6 dell'accordo sulla promozione economica, la cui spesa e' valutata in complessive lire 1.550 milioni; del collegamento autostradale tra l'autostrada Venezia- Trieste-Gorizia-Tarvisio ed il valico confinario di S. Andrea (Gorizia), mediante il completamento dello svincolo terminale con la strada statale 55 e con il valico confinario di S. Andrea e la realizzazione di opere varie conseguenti alla costruzione di tale svincolo e dell'autoporto di S. Andrea, la cui spesa complessiva e' valutata in lire 1.500 milioni. L'Azienda nazionale autonoma delle strade provvedera' inoltre, anche a mezzo di enti locali o loro consorzi, oppure di societa' o consorzi a prevalente capitale pubblico, tramite stipulazione di apposita convenzione, alla realizzazione dei collegamenti autostradali, senza pedaggio, fra l'autostrada Venezia-Trieste-Gorizia-Tarvisio ed i valichi confinari di Fernetti (Trieste), di Pese (Trieste) e di Rabuiese (Trieste) al cui scopo viene destinato un contributo complessivo di lire 87.500 milioni. A tale fine sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnate all'A.N.A.S., le somme di lire 15.550 milioni nell'anno 1978 e di lire 25.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1979 al 1981". Note all'art. 17, comma 21: - La legge n. 920/1972 reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunita' e atti connessi". Si trascrive il relativo art. 12: "Art. 12. - Sui fondi stanziati con l'art. 6 gravano anche le spese di funzionamento della commissione nonche' quelle per gli incarichi di cui all'art. 8, ultimo comma. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria o straordinaria del complesso edilizio si applica il disposto dell'art. 25, secondo comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073". - La legge n. 726/1978 reca: "Disposizioni per la realizzazione in Firenze dell'Istituto universitario europeo". Nota all'art. 17, comma 22: Il testo dell'art. 19 della legge n. 119/1981 (Legge finanziaria 1981) e' il seguente: "Art. 19. - Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, gli enti locali possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici di proprieta' comunale e delle amministrazioni provinciali, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonche' per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o gia' costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari, con prioritario riferimento alle maggiori esigenze connesse con la riforma della procedura penale. I mutui suddetti possono essere altresi' contratti per fronteggiare le occorrenze relative agli edifici da destinare all'attivita' del giudice conciliatore. Gli enti locali possono, altresi', contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale. Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti commi, gli enti locali devono allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del segretario comunale o del segretario provinciale, che il progetto esecutivo dei lavori ha riportato il parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia. Il Ministero di grazia e giustizia provvede a promuovere, anche con la collaborazione dell'ANCI, la presentazione tempestiva dei progetti e a fornire, ove occorra, l'assistenza tecnica necessaria affinche', nell'ambito delle predette disponibilita', si possa raggiungere nel 1981 un impiego di lire 700 miliardi. Entro il 30 giugno 1981 il Ministro di grazia e giustizia informa il Parlamento sul piano di massima predisposto per gli interventi previsti dal primo e dal terzo comma. Gli enti locali possono assumere i mutui di cui al presente articolo indipendentemente dal limite previsto dal quarto comma dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43. L'onere di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo e' assunto a carico del bilancio dello Stato". Nota all'art. 17, comma 23: Il testo dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 908/1960 (Estensione alle amministrazioni periferiche dello Stato della possibilita' di utilizzare talune forme di pagamento gia' esclusive dell'amministrazione centrale) e' il seguente: "Per tali rendiconti, le attribuzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti, in base alle leggi vigenti, sono deferite agli uffici regionali di controllo della Corte medesima". Nota all'art. 17, comma 24: La legge n. 497/1978 reca: "Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni". Nota all'art. 17, comma 25: Il terzo comma dell'art. 7 del D.L. n. 376/1975 (Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche), nel testo di cui alla legge di conversione, prevede che: "E' autorizzato, altresi', il limite di impegno di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle forze armate e di polizia, che abbiano i requisiti statutari previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni". Nota all'art. 17, comma 26: La legge n. 75/1976 reca: "Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della citta' di Siena". Nota all'art. 17, commi 27, 28 e 29: Si riporta il testo dei primi cinque commi dell'art. 14 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986): "1. Per gli interventi di cui all'art. 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, e' autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 1.520 miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e almeno 100 miliardi di lire per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali, di cui almeno 30 per interventi nell'ambito del comune di Roma. 2. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'art. 21 della legge indicata al comma precedente. Con la stessa delibera di cui al terzo comma del citato art. 21, il CIPE fissa le modalita' per l'affidamento dei lavori da parte delle Amministrazioni interessate. 3. Per i medesimi interventi di cui al comma 1 del presente articolo, e' altresi' autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.250 miliardi. 4. Con la delibera stessa di approvazione dei progetti, la cui istruttoria non potra' svolgersi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, il CIPE autorizza le Amministrazioni interessate a contrarre i mutui di cui sopra a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1986, fermo restando il limite globale di cui al comma precedente. Si applica il comma settimo dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130. 5. Dei 2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, 970 miliardi sono destinati al finanziamento di interventi di protezione e risanamento ambientale, riservando: a) 730 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per il disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravita' delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi; b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono particolare importanza per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915". Nota all'art. 17, comma 30: Il testo dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) era il seguente: "2. L'ammontare dei mutui di cui all'art. 14, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevato a lire 2.000 miliardi. L'onere derivante dall'ammortamento dei predetti mutui, da contrarre a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1987, e' valutato in lire 160 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. 3. Sul complessivo importo di cui ai commi 1 e 2, lire 100 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo per l'ammodernamento dell'agricoltura; lire 300 miliardi, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali; e, rispettivamente, lire 400 miliardi e lire 200 miliardi, alle finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 4. Per le stesse finalita' e con le procedure di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e' autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 1.500 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo. Per le stesse finalita' e autorizzato il ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione, nel secondo semestre dello stesso anno, di appositi mutui fino a lire 1.500 miliardi il cui rimborso per l'anno 1989, valutato in lire 120 miliardi per la quota di capitale e di interessi, e' assunto a carico del bilanco dello Stato. Le somme di cui al presente comma possono essere impegnate a decorrere dal 1 marzo 1988". Nota all'art. 17, comma 31: Il testo dell'art. 21 della legge n. 130/1983 (Legge finanziaria 1983) e' il seguente: "Art. 21. - In apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' iscritta, per l'anno 1983, la somma di lire 1.300 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture nonche' per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria. Nei venti giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, determina, con delibera da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i criteri di riparto tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento nonche' i parametri di valutazione dei progetti. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui al precedente comma, le amministrazioni interessate presentano per l'approvazione i rispettivi progetti al CIPE, che delibera entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine. Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalita' e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti, per le procedure di finanziamento delle opere di competenza regionale. In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, e' autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per le finalita' del presente articolo. Con la medesima delibera di cui al terzo comma, il CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e per ciascun progetto, la quota per la quale l'amministrazione interessata e' autorizzata, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1983, a contrarre i mutui stessi. L'onere dei suddetti mutui, per capitale e interessi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti, e contenere indicatori quantitativi di convenienza economica del progetto quali il saggio di rendimento interno e il valore attuale netto stimato per progetto, secondo la metodologia indicata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica. La riserva del 40 per cento di cui all'art. 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinata sulle disponibilita' nette complessive". Nota all'art. 17, comma 32: Per il testo dei commi 2 e 5 dell'art. 14 della legge n. 41/1986 si veda la nota all'art. 17, commi 27, 28 e 29. Il comma 7 e' cosi' formulato: "7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'art. 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera a) del comma 5 al Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera b) al Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro centoventi giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle Amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sara' proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilita' e della indicazione delle priorita' i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente dei comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia". Note all'art. 17, comma 33: - Si trascrive il testo dei commi 10 e 12 dell'art. 14 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986): "10. E' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per provvedere: a) alla redazione di una relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente; b) agli studi relativi al piano generale di risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'esercizio delle competenze statali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; c) alla valutazione dei progetti di risanamento ambientale ammissibili a finanziamento statale. (Omissis). 12. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 10, il Ministro per l'ecologia e' autorizzato a costituire commissioni scientifiche e tecniche, a stipulare convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti". - La legge n. 878/1986 reca: "Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni rel- ative al Ministero del bilancio e della programmazione economica". Si trascrive il testo del relativo art. 3: "Art. 3 (Nomina e trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici). - 1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e' composto di 30 membri, di cui almeno 25 a tempo pieno, nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il Segretario generale della programmazione economica e previa valutazione favorevole del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica. Il Nucleo e' coordinato da un direttore nominato, nel suo ambito, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il CIPE. 2. I membri del Nucleo di valutazione sono scelti tra i professori ordinari ed associati e tra i ricercatori universitari, tra il personale civile e militare dello Stato, anche richiamato da posizione ausiliaria, tra il personale degli enti pubblici, anche economici, e delle societa' da questi controllate, nonche' tra esperti che abbiano particolare competenza e specifica esperienza professionale in una o piu' discipline attinenti all'attivita' istituzionale del Nucleo medesimo. 3. Ai membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli del personale universitario, di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 4. I membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato sono collocati fuori ruolo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 5. I membri del Nucleo di valutazione provenienti da enti pubblici, anche economici, o da societa' da essi controllate, sono assegnati al Nucleo medesimo con provvedimento di comando o provvedimento ad esso corrispondente sulla base dei rispettivi ordinamenti. 6. L'incarico di membro del Nucleo di valutazione e' conferito per un quadriennio. Qualora per necessita' di elevata specializzazione si renda necessario il ricorso ad esperti per un tempo determinato, l'incarico e' ad essi conferito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Segretario generale della programmazione economica. 7. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, determina ogni due anni, sentito il CIPE, la remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione, tenendo conto dei livelli di responsabilita' ricoperti ed in armonia con i criteri e parametri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari qualificazione professionale. 8. Il trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione, stabilito ai sensi del comma 7, non puo' comunque essere inferiore, al livello meno elevato, a quello previsto dall'art. 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146. 9. Ai fini della prima applicazione del comma 1, i membri del Nucleo di valutazione in servizio alla data del 30 giugno 1986 sono confermati per la durata dell'incarico originariamente prevista". - Il testo dell'art. 15 della legge n. 59/1987 (Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente) e' il seguente: "Art. 15. - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto col Ministro del tesoro e' stabilita la misura del compenso dei componenti della commissione tecnico- scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale, di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in analogia ai criteri di cui all'art. 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, commisurata alla portata e alla durata dei compiti assegnati. 2. All'onere derivante dal comma 1 si fa fronte mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1987. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Note all'art. 17, comma 34: - Per il testo dell'art. 21 della legge n. 130/1983 si veda la nota all'art. 17, comma 31. - La legge n. 64/1986 reca: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno". Note all'art. 17, comma 35: - Per il testo dell'art. 21 della legge n. 130/1983 si veda la nota all'art. 17, comma 31. - Il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 e' riportato nella nota all'art. 1, comma 6. Nota all'art. 17, comma 36: Il testo dei commi 1, 2 e 5 dell'art. 10 della legge n. 667/1985 (Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione) e' il seguente: "1. Le regioni possono concorrere a finanziare programmi aventi le finalita' di cui al presente decreto nonche' quelle previste dall'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319. 2. In relazione alla situazione di emergenza determinata dall'eutrofizzazione delle acque marine e lacustri, lo Stato concorre per il solo anno 1985, nella misura massima del 90 per cento, alle spese sostenute dalle regioni ai sensi del comma 1. Le somme non utilizzate nel predetto anno 1985 possono essere utilizzate nell'anno successivo. (Omissis). 5. La determinazione delle regioni ammesse al contributo, dei criteri, della misura massima e delle pro- cedure per l'erogazione del contributo stesso viene effettuata con delibera del Comitato di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319". Note all'art. 17, comma 37: - Il testo dell'art. 1 della legge n. 891/1986 (Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa), come modificato dalla presente legge, e del comma 1 dell'art. 3 e' il seguente: "Art. 1. - 1. Per l'acquisto, nonche' per l'acquisto ed il contestuale recupero di un alloggio da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 o loro cooperative di abitazione possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo art. 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge. 2. I lavoratori dipendenti possono beneficiare dei mutui di cui alla presente legge a condizione che: a) non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta'; b) non abbiano fruito di agevolazioni, previste da leggi statali o regionali o da provvedimenti di enti locali, dirette all'acquisizione dell'abitazione, fatte salve quelle di natura tributaria; c) abbiano svolto continuativamente da almeno due anni attivita' di lavoro dipendente; d) non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nei comuni di cui al comma 1, nel cui ambito si intenda utilizzare il mutuo ai sensi della presente legge. 3. Ai fini della presente legge si intende per nucleo familiare quello costituito dal coniuge e dai figli conviventi. 4. Ai fini della presente legge si intende non adeguata alle esigenze del nucleo familiare l'abitazione che rientri nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del n. 1) e lettere a) e b) del n. 4) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. 5. I mutui possono essere richiesti, in nome e per conto di propri associati, in possesso dei previsti requisiti, da societa' cooperative anche per l'acquisto ed il contestuale recupero di immobili ad uso residenziale". "Art. 3, comma 1. - Per la concessione dei mutui disciplinati dalla presente legge e' costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di lire 1.000 miliardi". - Il D.M. 11 febbraio 1987, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 1987, approva il regolamento dei rapporti finanziari tra la Cassa depositi e prestiti e il Fondo speciale con gestione autonoma di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa. Nota all'art. 17, comma 39: Il D.P.R. n. 1090/1968 reca: "Norme delegate previste dall'art. 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129. (Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione)". Si trascrive il testo del relativo art. 14: "Art. 14. - Per la esecuzione delle opere di cui al precedente art. 13 il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere, nella spesa riconosciuta necessaria, un contributo in capitale nella misura non superiore al 70% della spesa stessa, che potra' comprendere un'aliquota fino al 7% dell'ammontare dei lavori per spese di progettazione, direzione, sorveglianza e collaudo delle opere. La formale concessione di detto contributo ha luogo dopo che sia intervenuta l'approvazione, nelle forme stabilite dalle leggi vigenti in materia dei progetti delle relative opere, ed e' subordinata alla dimostrazione, da parte dei comuni e degli enti di cui sopra, di disporre dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alla quota di spesa a loro carico. Nella determinazione della misura percentuale del contributo si terra' conto delle condizioni di bilancio degli enti interessati. La somministrazione del contributo si esegue direttamente a favore dell'ente concessionario, con le forme previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilita' generale dello Stato, ed avra' luogo, fino alla concorrenza dei nove decimi del suo ammontare, in base agli stati di avanzamento dei lavori, vistati dai competenti uffici del genio civile. Al pagamento dell'ultimo decimo si provvedera' dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti, e in rapporto alla spesa che in tale sede sara' accertata e riconosciuta ammissibile al godimento del beneficio assentito". Nota all'art. 17, comma 40: Il comma 3 dell'art. 7 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) prevede che: "L'accordo e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'accordo approvato produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai partecipanti, l'accertamento di conformita' e le intese di cui al citato art. 81, nonche' le concessioni edilizie. La variazione degli strumenti urbanistici e la sostituzione della concessione edilizia non si producono senza il consenso del comune interessato nel caso in cui esso non abbia aderito all'accordo". Nota all'art. 17, comma 44: Il testo dell'art. 4 della legge n. 847/1964 (Autorizzazione ai comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167), come modificato dall'art. 44 della legge n. 865/1971 e dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 4. - Le opere di cui all'art. 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioe': a) strade residenziali; b) spazi di sosta o di parcheggio; c) fognature; d) rete idrica; e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; f) pubblica illuminazione; g) spazi di verde attrezzato. Le opere di cui all'art. 1, lettera c), sono le seguenti: a) asili nido e scuole materne; b) scuole dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo; c) mercati di quartiere; d) delegazioni comunali; e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; f) impianti sportivi di quartiere; g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; h) aree verdi di quartiere". Nota all'art. 17, commi 45 e 46: La legge n. 979/1982 reca disposizioni per la difesa del mare. Si trascrive il testo del relativo art. 39: "Art. 39. - Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, e' approvato il programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli altri uffici periferici della marina mercantile al fine di adeguarli ai nuovi compiti previsti dalla presente legge nonche' alle nuove dotazioni di personale. Il Ministro della marina mercantile si avvale, per la realizzazione del suddetto programma, delle procedure di cui all'art. 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15". Nota all'art. 17, comma 47: Il testo degli articoli 1, 2 e 3 del D.L. n. 371/1987 (Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attivita' culturali) e il seguente: "Art. 1. - 1. E' autorizzata la spesa di lire 620 miliardi nell'anno 1987, di cui non meno del 50 per cento da localizzare nel Mezzogiorno, per la realizzazione di un programma di interventi urgenti volto a garantire: a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche, delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che puo' comprendere, ove necessario, l'installazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza; b) il restauro conservativo e il consolidamento degli edifici in particolari condizioni di precarieta' statica e funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonche' il restauro dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e librario; c) il restauro conservativo e il consolidamento di edifici in particolari condizioni di precarieta' statica e funzionale e il restauro dei beni mobili connessi, di interesse artistico e storico, di proprieta' di privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute; d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione; e) la modernizzazione delle strutture e dei servizi degli organi centrali, degli istituti centrali e degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, ivi compresa l'attivazione del Sistema Bibliotecario Nazionale. Art. 2. - 1. Il programma di cui all'art. 1 e' finalizzato ad una migliore fruizione pubblica del patrimonio culturale ed e' predisposto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Il programma destina non meno di lire 400 miliardi agli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1. 1-bis. Il programma, nei quindici giorni successivi, e' trasmesso alla competente Commissione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni, il Ministro per i beni culturali e ambientali adotta il programma con proprio decreto. 2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, in sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, sulla base delle richieste degli enti pubblici e dei privati interessati, determina agli interventi diretti dello Stato e i contributi relativi ad immobili di proprieta' non statale, tenuto conto delle esigenze di tutela e di valorizzazione, della distribuzione territoriale, della consistenza e della rilevanza del patrimonio culturale interessato e dei tempi di realizzazione. 3. I contributi relativi ad interventi su immobili di proprieta' di privati non possono essere superiori al 50 per cento del costo complessivo degli interventi stessi. 4. Ai fini della predisposizione del programma, gli interventi sui beni dello Stato, nonche' le richieste di interventi e di contributi, debbono essere corredate dal relativo progetto di massima, con l'indicazione dei tempi di esecuzione delle opere. Quando trattasi di immobili di interesse artistico e storico l'intervento diretto dello Stato puo' riguardare l'intera opera. Art. 3. - 1. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso ai sensi dell'art. 2, comma 1, sostituisce i pareri previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552. Per opere ed interventi di particolare complessita' tecnica o entita' finanziaria il Ministro per i beni culturali e ambientali richiede il parere dei competenti comitati di settore. 2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma di cui all'art. 1 possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1978, n. 509. L'assegnazione dei fondi ai funzionari delegati puo' essere effettuata anche in deroga al limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Agli interventi sui beni danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, ricompresi nel programma di cui all'art. 1, in deroga alle disposizioni della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2". Note all'art. 17, comma 48: - Il testo dell'art. 20 della legge n. 828/1982 (Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche) e' il seguente: "Art. 20 - Per il biennio 1982-83 una quota pari al 10 per cento dei fondi disponibili dell'INAIL da destinare agli investimenti immobiliari ai sensi dell'art. 5- bis, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e' utilizzata, di intesa con la regione Friuli- Venezia Giulia e la regione Marche, a favore dei comuni danneggiati dai terremoti del 1972, 1976, 1979. Ferme restando le destinazioni stabilite dall'art. 5-bis, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, la parte della quota di cui al precedente comma destinabile ad usi non abitativi dovra' essere utilizzata per la realizzazione di strutture a finalita' sociali e di interesse pubblico. Nella ipotesi di costruzione di immobili, per l'esecuzione dei lavori l'INAIL e' autorizzato, in deroga all'art. 53 e ai limiti stabiliti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, a ricorrere al sistema dell'economia, con la forma del cottimo fiduciario di cui all'art. 69, lettera b), del citato decreto n. 696 del 1979". - Il comma 14-quinquies dell'art. 6 del D.L. n. 8/1987 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti relativi a pubbliche calamita'), aggiunto dalla legge di conversione, fissa al 31 dicembre 1987 il termine entro il quale possono essere utilizzati per taluni interventi i fondi ancora disponibili dell'INAIL.