Art. 18.
1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349 ed in attesa della
nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia
ambientale, e' autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870
miliardi, per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso,
di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:
a) interventi nelle aree di elevato rischio di crisi ambientale, di
cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per lire 160
miliardi, secondo quanto previsto per l'annualita' 1988 della Tabella
D della presente legge;
b) finanziamento dei progetti e degli interventi di risanamento del
bacino idrografico padano, nonche' dei progetti relativi ai bacini
idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici
regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire
300 miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i
progetti relativi agli altri bacini;
c) in attesa dell'approvazione della legge quadro sui parchi
nazionali e le riserve naturali, istituzione con le procedure di cui
all'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi
nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini,
e d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo
Orosei, nonche' d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi
nazionali o interregionali; si applicano, per i parchi nazionali
cosi' costituiti, in quanto compatibili, le nuove norme vigienti per
il Parco Nazionale d'Abruzzo, in particolare per la redazione ed
approvazione dei piani regolatori, per la redazione ed approvazione
dello statuto e per l'amministrazione e gestione del parco; la
relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;
d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno
dell'ente Parco Nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco
Nazionale d'Abruzzo;
e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema
informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione
della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli
obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge
8 luglio 1986, n. 349 anche attraverso il coordinamento a fini
ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed
enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unita'
sanitarie locali; nonche' completamento del piano generale di
risanamento delle acque di cui all'articolo 1 lettera a) della legge
10 maggio 1976, n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene
fissata in lire 75 miliardi;
f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di
cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, integrata da
due rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani
disoccupati, iscritti alle liste di collocamento che riguardano: 1)
la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle
riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento del
catasto degli iscarichi pubblici e privati in corpi idrici; 3) il
rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare
riferimento ai rifiuti tossici e nocivi. Questi tre progetti
nazionali sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte
provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e
sentite le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di
questi progetti e' affidata alle regioni ed agli enti locali
coinvolti e interessati secondo le priorita' e articolazioni ivi
contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti
alle liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali
liste, su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni
utile informazione e sulla base di una graduatoria, definita secondo
i criteri ed i titoli previsti in ciascun progetto.
Tale graduatoria verra' affissa agli albi comunali dei comuni
interessati. Almeno il 50 per cento delle disponibilita' e' riservato
a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui
all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218. La relativa autorizzazione di
spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre 1988,
il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti Commissioni
parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati,
sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, i criteri
impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati;
g) avvio di rilevamenti e delle altre attivita' strumentali alla
formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e
della relativa restituzione cartografica, la relativa autorizzazione
di spesa e' fissata in lire 20 miliardi.
2. E' autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze
del Servizio geologico, pari a 150 unita' nell'ambito della
riorganizzazione prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 3
marzo 1987, n. 59; la relativa autorizzazione di spesa e' fissata in
lire 11 miliardi per ciacuno degli anni 1988, 1989, 1990.
3. Il Ministro dell'ambiente sentite le commissioni parlamentari
competenti, propone al CIPE, per l'approvazione, il programma annuale
per l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e assicura l'attuazione, il
CIPE definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri di
priorita' territoriale e settoriale per la definizione e la selezione
dei progetti.
4. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e) e g) del comma 1 sono
finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero
dell'ambiente ovvero presentati da amministrazioni statali, da
regioni, da enti locali o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da
enti pubblici non economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione
dei progetti e' svolta, sulla base degli obiettivi e della priorita'
fissati dal programma di salvaguardia, dalla commissione tecnico
scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986 n.
41.
5. Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria sulla
valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge
8 luglio 1986, n. 349 e' istituita, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente
nell'ambito del Servizio valutazione dell'impatto ambientale,
presieduta dal direttore generale competente, composta da 20 membri.
Il relativo onere e' valutato in lire 2 miliardi annui, a decorrere
dal 1988. Per i criteri di selezione, per lo status giuridico e per i
compensi dei membri della commissione si applicano le norme di cui
all'articolo 3 e all'articolo 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.
Note all'art. 18, comma 1:
Il testo delle disposizioni della legge n. 349/1986
(Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
di danno ambientale), alle quali il presente comma fa
rinvio, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Il Ministero esercita:
a) le funzioni gia' attribuite al Comitato
interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10
maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge
e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero
dei lavori pubblici;
b) le funzioni gia' attribuite al Comitato
interministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
c) le funzioni gia' attribuite allo Stato, in materia
di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle
previste dall'articolo 102, numeri 1), 3), 4), 5), 7) e 10)
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro
della sanita';
d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie
di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e
torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanita' e sentito il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone
particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche,
aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei
combustili e dei carburanti, nonche' le caratteristiche
tecnologiche degli impianti di combustione.
3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13
luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed
integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno
indicate nei decreti di cui al precedente comma 2.
4. Il Ministro dell'ambiente e' membro del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
del Comitato di Ministri per il coordinamento della
politica industriale (CIPI) e del Comitato
interministeriale per la politica agricola e alimentare
(CIPAA).
5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il
concerto, nella predisposizione dei piani di settore a
carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto
ambientale.
6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il
Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per
assicurare il coordinamento, ad ogni livello di
pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di
cui alla presente legge con gli interventi per la difesa
del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.
7. In particolare, fino alla riforma
dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate
di concerto con il Ministro dell'ambiente le funzioni di
cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 81 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del
territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonche' le
funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto
relativamente alla programmazione nazionale della
destinazione delle risorse idriche.
8. Sono adottati di concerto con il Ministro
dell'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale
relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste
marine di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979.
9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di
vincolo, delle riserve marine, di cui agli articoli 26,
primo comma, e 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979,
sono adottati con decreti del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della marina mercantile.
10. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n.
979, al comma terzo, dopo la lettera h), e' aggiunta la
seguente:
" i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente".
11. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n.
979, il comma quarto e' sostituito dal seguente:
"Con apposita convenzione da stipularsi da parte del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
marina mercantile, la gestione della riserva puo' essere
concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche,
associazioni riconosciute".
12. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n.
979, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Il regolamento e' approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina
mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare
dagli inquinamenti".
13. L'articolo 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979,
e' soppresso.
14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita', propone al Presidente del Consiglio
dei ministri la fissazione dei limiti massimi di
accettabilita' delle concentrazioni e i limiti massimi di
esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica,
fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente
all'ambiente esterno e abitativo di cui all'articolo 4
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali
limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di
lavoro, e' proposta al Presidente del Consiglio dei
ministri dal Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
15. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla
legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni
trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri
relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono
adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente ove
riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica,
biologica o da emissioni sonore.
16. Sono adottati dal Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di
competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.
17. Il Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro
dell'ambiente, adotta i provvedimenti di competenza
ministeriale relativi all'attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515.
18. Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le
circostanze, promuove le iniziative necessarie per
l'adozione degli atti per i quali e' previsto il suo
concerto.
19. Il Ministro dell'ambiente, partecipa al concerto per
la predisposizione del piano nazionale per la protezione
civile.
20. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica e con i Ministri
interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in
materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai
programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunita'
europea".
"Art. 3. - 1. Il Ministro dell'ambiente ed il Ministro
per i beni culturali e ambientali assumono di intesa le
iniziative necessarie per assicurare il coordinato
esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza".
"Art. 5. - 1. I territori nei quali istituire riserve
naturali e parchi di carattere interregionale sono
individuati, a norma dell'articolo 83, comma quarto, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, su proposta del Ministro dell'ambiente.
2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le
competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di
parchi nazionali e di individuazione delle zone di
importanza naturalistica nazionale e internazionale
promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve
naturali.
3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti
autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi
nazionali e delle riserve naturali statali le direttive
necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici,
educativi e di protezione naturalistica, verificandone
l'osservanza. Propone altresi' al Consiglio dei ministri
norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione
della aree protette di carattere regionale e locale".
"Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge il Governo presenta al Parlamento il
disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme
tecniche e le categorie di opere in grado di produrre
rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si
applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
5, sono individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, adottata su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al
successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del
Consiglio delle Comunita' europee n. 85/337 del 27 giugno
1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2
sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e
ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai
fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La
comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione
dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e
solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti
nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte
dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione
o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere
pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu'
diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione
interessata, di concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'
ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali
la procedura di approvazione del progetto riprende il suo
corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri
in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o
paesaggistica, il Ministro dell'ambiente provvede di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione
dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del
Ministro dell'ambiente, la questione e' rimessa al
Consiglio dei ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma
3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti
contrastanti con il parere sulla compatibilita' ambientale
espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da
compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
questione al Consiglio dei ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni
culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel
caso previsto dall'articolo 1- bis, comma 2, del decreto-
legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita
i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di
concerto con il Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi
vigenti, puo' presentare, in forma scritta, al Ministero
dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e
ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto
ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio
della comunicazione del progetto".
"Art. 7. - 1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali
tratti marittimi prospicenti, caratterizzati da gravi
alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici,
nell'atmosfera o nel suolo, sono dichiarati "aree ad
elevato rischio di crisi ambientale".
2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi
ambientale e' deliberata dal Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le
regioni interessate.
3. Con la deliberazione di cui al precedente comma 2
sono individuati gli obiettivi per gli interventi di
risanamento e le direttive per la formazione di un piano di
disinquinamento. Il piano, predisposto d'intesa con le
regioni interessate dal Ministro dell'ambiente, e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
4. Il piano, sulla base della ricognizione delle fonti
inquinanti, dispone un programma, anche pluriennale, di
misure dirette:
a) alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati,
di impianti ed apparati per eliminare o ridurre
l'inquinamento;
b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e
sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o
riduzione dell'inquinamento.
5. Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi
previsti, il fabbisogno finanziario annuale cui si fara'
fronte con appositi stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente, determinati con le
modalita' di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19
della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
6. L'adozione del piano ha effetto di dichiarazione di
pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle
opere in esso previste.
7. Ai fini dell'attuazione del piano, il Ministro
dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte
delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita
la regione interessata, assegna un congruo termine per
provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su
conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri".
"Art. 14. - 1. Il Ministro dell'ambiente assicura la
piu' ampia divulgazione delle informazioni sullo stato
dell'ambiente.
2. Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per
l'ambiente debbono essere motivati e, quando la loro
conoscenza interessi la generalita' dei cittadini e
risponda ad esigenze informative di carattere diffuso,
vengono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 3 della
legge 11 dicembre 1984, n. 839, con la menzione del numero
del Bollettino Ufficiale del Ministero dell'ambiente, che
riporta il testo integrale degli atti stessi nonche' il
processo verbale delle sedute.
3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle
informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in
conformita' delle leggi vigenti, presso gli uffici della
pubblica amministrazione, e puo' ottenere copia previo
rimborso delle spese di riproduzione e delle spese
effettive di ufficio il cui importo e' stabilito con atto
dell'amministrazione interessata".
La lettera a) dell'art. 1 della legge n. 319/1976 (Norme
per la tutela delle acque dall'inquinamento) prevede che la
legge abbia per oggetto la disciplina degli scarichi di
qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti,
in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e ma-
rine sia pubbliche che private, nonche' in fognature, sul
suolo e nel sottosuolo;
Per la commissione di cui all'art. 14 della legge n.
41/1986 si veda nelle note all'art. 17, comma 33.
L'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. n.
218/1978 e' riportato nella nota all'art. 8, comma 31.
Nota all'art. 18, comma 2:
Il comma 1 dell'art. 2 della legge n. 59/1987
(Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento
del Ministero dell'ambiente) prevede che: "Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio stesso sulla proposta del Ministro
dell'ambiente, fatta d'intesa con i Ministri dei lavori
pubblici e del tesoro, nonche' con il Ministro per la
funzione pubblica, si provvede alla riorganizzazione del
Servizio geologico, trasferito al Ministero dell'ambiente
dall'articolo 17 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
attribuendo ad esso autonomia funzionale e scientifica e
garantendo che di esso possano avvalersi direttamente le
amministrazioni dello Stato con competenza sul territorio e
l'ambiente nonche', sulla base di una convenzione-tipo, le
regioni e che esso possa a sua volta avvalersi
dell'attivita', della consulenza e di prestazioni di
organismi tecnico-scientifici, anche privati".
Nota all'art. 18, comma 4:
Per la commissione tecnico-scientifica di cui all'art.
14 della legge n. 41/1986 si veda nelle note all'art. 17,
comma 33.
Note all'art. 18, comma 5:
Per il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 si veda
nelle note all'art. 18, comma 1.
Il testo degli articoli 3 e 5 della legge n. 878/1986
(disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti
pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio
e della programmazione economica) e' il seguente:
"Art. 3. (Nomina e trattamento economico dei membri del
Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici). - 1. Il
Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e'
composto di 30 membri, di cui almeno 25 a tempo pieno,
nominati con decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, sentito il Segretario generale
della programmazione economica e previa valutazione
favorevole del Consiglio tecnico-scientifico per la
programmazione economica. Il Nucleo e' coordinato da un
direttore nominato, nel suo ambito, con decreto del
Ministro del bilancio e della programmazione economica,
sentito il CIPE.
2. I membri del Nucleo di valutazione sono scelti tra i
professori ordinari ed associati e tra i ricercatori
universitari, tra il personale civile e militare dello
Stato, anche richiamato da posizione ausiliaria, tra il
personale degli enti pubblici, anche economici, e delle
societa' da questi controllate, nonche' tra esperti che
abbiano particolare competenza e specifica esperienza
professionale in una o piu' discipline attinenti
all'attivita' istituzionale del Nucleo medesimo.
3. Ai membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai
ruoli del personale universitario di cui al comma 2, si
applicano le disposizioni dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
4. I membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai
ruoli delle amministrazioni dello Stato sono collocati
fuori ruolo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e
59 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
5. I membri del Nucleo di valutazione provenienti da
enti pubblici, anche economici, o da societa' da essi
controllate, sono assegnati al Nucleo medesimo con
provvedimento di comando o provvedimento ad esso
corrispondente sulla base dei rispettivi ordinamenti.
6. L'incarico di membro del Nucleo di valutazione e'
conferito per un quadriennio. Qualora per necessita' di
elevata specializzazione si renda necessario il ricorso ad
esperti per un tempo determinato, l'incarico e' ad essi
conferito con decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Segretario
generale della programmazione economica.
7. Il Ministro del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro del tesoro,
determina ogni due anni, sentito il CIPE, la remunerazione
dei membri del Nucleo di valutazione, tenendo conto dei
livelli di responsabilita' ricoperti ed in armonia con i
criteri e parametri correnti per la determinazione dei
compensi per attivita' di pari qualifica professionale.
8. Il trattamento economico dei membri del Nucleo di
valutazione, stabilito ai sensi del comma 7, non puo'
comunque essere inferiore, al livello meno elevato, a
quello previsto dall'art. 12 della legge 24 aprile 1980, n.
146.
9. Ai fini della prima applicazione del comma 1, i
membri del Nucleo di valutazione in servizio alla data del
30 giugno 1986 sono confermati per la durata dell'incarico
originariamente prevista".
"Art. 5. (Stato giuridico dei componenti del Nucleo di
valutazione degli investimenti pubblici). - 1. Ai membri
del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici sono
estese, in quanto applicabili, le norme sui diritti e sui
doveri degli impiegati civili dello Stato. In particolare,
i membri del Nucleo devono osservare il segreto d'ufficio
ed astenersi dalla trattazione di affari nei quali essi
stessi, o loro parenti ed affini entro il quinto grado,
hanno interesse.
2. I membri del Nucleo di valutazione nominati a tempo
pieno non possono assumere incarichi o consulenze da
chiunque e a qualunque titolo retribuiti, salva formale ed
esplicita autorizzazione del Ministro del bilancio e della
programmazione economica.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2 e' causa di decadenza dall'incarico".