Art. 18. 
1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349 ed in attesa della
nuova disciplina relativa  al  programma  triennale  di  salvaguardia
ambientale, e' autorizzata, per l'anno 1988, la  spesa  di  lire  870
miliardi, per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso,
di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente: 
a) interventi nelle aree di elevato rischio di crisi  ambientale,  di
cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349,  per  lire  160
miliardi, secondo quanto previsto per l'annualita' 1988 della Tabella
D della presente legge; 
b) finanziamento dei progetti e degli interventi di  risanamento  del
bacino idrografico padano, nonche' dei progetti  relativi  ai  bacini
idrografici  interregionali  e  dei   maggiori   bacini   idrografici
regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in  lire
300 miliardi per il bacino padano  ed  in  lire  25  miliardi  per  i
progetti relativi agli altri bacini; 
c)  in  attesa  dell'approvazione  della  legge  quadro  sui   parchi
nazionali e le riserve naturali, istituzione con le procedure di  cui
all'articolo 5  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  dei  parchi
nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini,
e d'intesa con la  regione  Sardegna,  del  parco  marino  del  Golfo
Orosei, nonche' d'intesa con le regioni interessate, di altri  parchi
nazionali o interregionali; si  applicano,  per  i  parchi  nazionali
cosi' costituiti, in quanto compatibili, le nuove norme vigienti  per
il Parco Nazionale d'Abruzzo, in  particolare  per  la  redazione  ed
approvazione dei piani regolatori, per la redazione  ed  approvazione
dello statuto e  per  l'amministrazione  e  gestione  del  parco;  la
relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi; 
d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi  ciascuno
dell'ente  Parco  Nazionale  del  Gran  Paradiso  e  all'ente   Parco
Nazionale d'Abruzzo; 
e)  progettazione  ed  avvio  della  realizzazione  di   un   sistema
informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato  alla  redazione
della relazione sullo stato dell'ambiente ed al  perseguimento  degli
obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della  legge
8 luglio 1986, n.  349  anche  attraverso  il  coordinamento  a  fini
ambientali dei sistemi informativi  delle  altre  amministrazioni  ed
enti statali,  delle  regioni,  degli  enti  locali  e  delle  unita'
sanitarie  locali;  nonche'  completamento  del  piano  generale   di
risanamento delle acque di cui all'articolo 1 lettera a) della  legge
10 maggio 1976, n. 319; la relativa  autorizzazione  di  spesa  viene
fissata in lire 75 miliardi; 
f) finanziamento, previa valutazione da parte  della  commissione  di
cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, integrata  da
due  rappresentanti  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  di  progetti   di   occupazione   aggiuntiva   di   giovani
disoccupati, iscritti alle liste di collocamento che  riguardano:  1)
la salvaguardia  e  valorizzazione  ambientale  dei  parchi  e  delle
riserve naturali nazionali  e  regionali;  2)  il  completamento  del
catasto degli iscarichi pubblici e privati in  corpi  idrici;  3)  il
rilevamento delle discariche di rifiuti  esistenti,  con  particolare
riferimento  ai  rifiuti  tossici  e  nocivi.  Questi  tre   progetti
nazionali sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte
provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei  parchi  e
sentite le competenti Commissioni parlamentari. La  realizzazione  di
questi  progetti  e'  affidata  alle  regioni  ed  agli  enti  locali
coinvolti e interessati secondo  le  priorita'  e  articolazioni  ivi
contenute. L'assunzione a termine  di  giovani  disoccupati  iscritti
alle liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali
liste, su domanda presentata dai giovani interessati contenente  ogni
utile informazione e sulla base di una graduatoria, definita  secondo
i criteri ed i titoli previsti in ciascun progetto. 
Tale  graduatoria  verra'  affissa  agli  albi  comunali  dei  comuni
interessati. Almeno il 50 per cento delle disponibilita' e' riservato
a  iniziative  localizzate   nei   territori   meridionali   di   cui
all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218. La relativa  autorizzazione  di
spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre  1988,
il  Ministro  dell'ambiente  presenta  alle  competenti   Commissioni
parlamentari  una  relazione  dettagliata  sui  progetti  finanziati,
sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, i criteri
impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati; 
g) avvio di rilevamenti e  delle  altre  attivita'  strumentali  alla
formazione e all'aggiornamento  della  carta  geologica  nazionale  e
della relativa restituzione cartografica, la relativa  autorizzazione
di spesa e' fissata in lire 20 miliardi. 
2. E' autorizzato un aumento di organico per le  specifiche  esigenze
del  Servizio  geologico,  pari  a  150  unita'   nell'ambito   della
riorganizzazione prevista dall'articolo 2, comma  1,  della  legge  3
marzo 1987, n. 59; la relativa autorizzazione di spesa e' fissata  in
lire 11 miliardi per ciacuno degli anni 1988, 1989, 1990. 
3. Il Ministro  dell'ambiente  sentite  le  commissioni  parlamentari
competenti, propone al CIPE, per l'approvazione, il programma annuale
per l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e  assicura  l'attuazione,  il
CIPE definisce, in sede di approvazione del programma, i  criteri  di
priorita' territoriale e settoriale per la definizione e la selezione
dei progetti. 
4. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e) e g) del comma 1 sono
finanziati  sulla  base   di   progetti   elaborati   dal   Ministero
dell'ambiente  ovvero  presentati  da  amministrazioni  statali,   da
regioni, da enti locali o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da
enti pubblici non economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione
dei progetti e' svolta, sulla base degli obiettivi e della  priorita'
fissati dal programma  di  salvaguardia,  dalla  commissione  tecnico
scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28  febbraio  1986  n.
41. 
5. Ai  fini  dell'applicazione  della  disciplina  transitoria  sulla
valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge
8 luglio 1986, n. 349 e' istituita, con decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente
nell'ambito  del  Servizio   valutazione   dell'impatto   ambientale,
presieduta dal direttore generale competente, composta da 20  membri.
Il relativo onere e' valutato in lire 2 miliardi annui,  a  decorrere
dal 1988. Per i criteri di selezione, per lo status giuridico e per i
compensi dei membri della commissione si applicano le  norme  di  cui
all'articolo 3 e all'articolo 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. 
 
          Note all'art. 18, comma 1:
             Il testo delle  disposizioni  della  legge  n.  349/1986
          (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
          di  danno  ambientale),  alle  quali  il  presente comma fa
          rinvio, e' il seguente:
             "Art. 2. - 1. Il Ministero esercita:
               a)   le   funzioni   gia'   attribuite   al   Comitato
          interministeriale  previsto  dall'articolo 3 della legge 10
          maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge
          e dalle successive modifiche ed integrazioni  al  Ministero
          dei lavori pubblici;
               b)   le   funzioni   gia'   attribuite   al   Comitato
          interministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
               c)  le funzioni gia' attribuite allo Stato, in materia
          di  inquinamento  atmosferico  ed  acustico,  salvo  quelle
          previste dall'articolo 102, numeri 1), 3), 4), 5), 7) e 10)
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n.  616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro
          della sanita';
               d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie
          di cui all'articolo 82 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616, in materia di cave e
          torbiere,  da  esercitarsi  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
             2.   Con   decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,   di
          concerto  con  il  Ministro  della  sanita'  e  sentito  il
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone
          particolari  dello stesso le caratteristiche merceologiche,
          aventi rilievo ai fini dell'inquinamento  atmosferico,  dei
          combustili  e  dei  carburanti,  nonche' le caratteristiche
          tecnologiche degli impianti di combustione.
             3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13
          luglio  1966,  n.  615,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni,  restano in vigore fino alle date che saranno
          indicate nei decreti di cui al precedente comma 2.
             4. Il Ministro  dell'ambiente  e'  membro  del  Comitato
          interministeriale  per  la programmazione economica (CIPE),
          del  Comitato  di  Ministri  per  il  coordinamento   della
          politica     industriale     (CIPI)    e    del    Comitato
          interministeriale per la  politica  agricola  e  alimentare
          (CIPAA).
             5.   Il   Ministro   dell'ambiente  interviene,  per  il
          concerto, nella predisposizione  dei  piani  di  settore  a
          carattere   nazionale  che  abbiano  rilevanza  di  impatto
          ambientale.
             6. Il Ministro dell'ambiente  adotta,  d'intesa  con  il
          Ministro  dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per
          assicurare   il   coordinamento,   ad   ogni   livello   di
          pianificazione,  delle  funzioni di tutela dell'ambiente di
          cui  alla  presente  legge con gli interventi per la difesa
          del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.
             7.     In     particolare,     fino     alla     riforma
          dell'Amministrazione  dei  lavori pubblici, sono esercitate
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  le  funzioni  di
          cui  alla  lettera  a) del primo comma dell'articolo 81 del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.
          616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del
          territorio  nazionale  ed alla difesa del suolo, nonche' le
          funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso  decreto
          relativamente    alla    programmazione   nazionale   della
          destinazione delle risorse idriche.
             8.  Sono  adottati   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente  i  provvedimenti  di competenza ministeriale
          relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste
          marine di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre  1982,
          n. 979.
             9.  I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di
          vincolo, delle riserve marine, di  cui  agli  articoli  26,
          primo  comma,  e  27  della legge 31 dicembre 1982, n. 979,
          sono adottati con decreti del  Ministro  dell'ambiente,  di
          concerto con il Ministro della marina mercantile.
             10.  Nell'articolo  28  della legge 31 dicembre 1982, n.
          979, al comma terzo, dopo la lettera  h),  e'  aggiunta  la
          seguente:
              " i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente".
             11.  Nell'articolo  28  della legge 31 dicembre 1982, n.
          979, il comma quarto e' sostituito dal seguente:
              "Con apposita convenzione da stipularsi  da  parte  del
          Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il Ministro della
          marina mercantile, la gestione della  riserva  puo'  essere
          concessa   ad   enti  pubblici,  istituzioni  scientifiche,
          associazioni riconosciute".
             12. Nell'articolo 28 della legge 31  dicembre  1982,  n.
          979, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
              "Il  regolamento  e' approvato con decreto del Ministro
          dell'ambiente, di concerto con  il  Ministro  della  marina
          mercantile,  sentita  la  Consulta  per  la difesa del mare
          dagli inquinamenti".
             13. L'articolo 29 della legge 31 dicembre 1982, n.  979,
          e' soppresso.
             14.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita', propone al Presidente del Consiglio
          dei  ministri  la  fissazione   dei   limiti   massimi   di
          accettabilita'  delle  concentrazioni e i limiti massimi di
          esposizione relativi ad  inquinamenti  di  natura  chimica,
          fisica  e  biologica e delle emissioni sonore relativamente
          all'ambiente esterno e  abitativo  di  cui  all'articolo  4
          della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali
          limiti,  ove  gli  stessi  siano  relativi agli ambienti di
          lavoro,  e'  proposta  al  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri  dal  Ministro  della  sanita', di concerto con il
          Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale.
             15. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla
          legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  relativi  a  funzioni
          trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di  poteri
          relativi  a  funzioni  delegate  alle  regioni  stesse sono
          adottati di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  ove
          riferiti   ad   inquinamenti  di  natura  chimica,  fisica,
          biologica o da emissioni sonore.
             16.  Sono  adottati  dal  Ministro  della  sanita',   di
          concerto  con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di
          competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto
          del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.
             17. Il  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il
          Ministro   dei   lavori   pubblici   e   con   il  Ministro
          dell'ambiente,  adotta  i   provvedimenti   di   competenza
          ministeriale   relativi   all'attuazione  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515.
             18.   Il   Ministro   dell'ambiente,    apprezzate    le
          circostanze,   promuove   le   iniziative   necessarie  per
          l'adozione degli atti  per  i  quali  e'  previsto  il  suo
          concerto.
             19. Il Ministro dell'ambiente, partecipa al concerto per
          la  predisposizione  del  piano nazionale per la protezione
          civile.
             20.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
          Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative  per la
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  con   i   Ministri
          interessati,  predispone  i  piani  nazionali di ricerca in
          materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai
          programmi di ricerca ambientale  definiti  dalla  Comunita'
          europea".
             "Art.  3.  - 1. Il Ministro dell'ambiente ed il Ministro
          per i beni culturali e ambientali  assumono  di  intesa  le
          iniziative   necessarie   per   assicurare   il  coordinato
          esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza".
             "Art. 5. - 1. I territori nei  quali  istituire  riserve
          naturali   e   parchi   di  carattere  interregionale  sono
          individuati, a norma dell'articolo 83,  comma  quarto,  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616, su proposta del Ministro dell'ambiente.
             2.  Sono  trasferite  al  Ministero   dell'ambiente   le
          competenze  esercitate,  ai  sensi delle leggi vigenti, dal
          Ministero dell'agricoltura e delle foreste  in  materia  di
          parchi   nazionali   e  di  individuazione  delle  zone  di
          importanza   naturalistica   nazionale   e   internazionale
          promuovendo  in  esse  la  costituzione di parchi e riserve
          naturali.
             3.  Il  Ministro  dell'ambiente  impartisce  agli   enti
          autonomi  e  agli  altri  organismi  di gestione dei parchi
          nazionali e delle riserve  naturali  statali  le  direttive
          necessarie  al  raggiungimento degli obiettivi scientifici,
          educativi  e  di  protezione  naturalistica,  verificandone
          l'osservanza.  Propone  altresi'  al Consiglio dei ministri
          norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione
          della aree protette di carattere regionale e locale".
             "Art.  6.  -  1.  Entro  sei mesi dall'entrata in vigore
          della presente legge il Governo presenta al  Parlamento  il
          disegno  di  legge  relativo all'attuazione delle direttive
          comunitarie in materia di impatto ambientale.
             2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive
          comunitarie in materia  di  impatto  ambientale,  le  norme
          tecniche  e  le  categorie  di  opere  in grado di produrre
          rilevanti modificazioni  dell'ambiente  ed  alle  quali  si
          applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
          5,   sono   individuate  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, previa deliberazione del  Consiglio
          dei   ministri,   adottata   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico  di  cui  al
          successivo  articolo  11,  conformemente alla direttiva del
          Consiglio delle Comunita' europee n. 85/337 del  27  giugno
          1985.
             3.  I  progetti delle opere di cui al precedente comma 2
          sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
          dell'ambiente,  al  Ministro  per  i   beni   culturali   e
          ambientali  e alla regione territorialmente interessata, ai
          fini  della  valutazione  dell'impatto  sull'ambiente.   La
          comunicazione  contiene  l'indicazione della localizzazione
          dell'intervento, la specificazione dei  rifiuti  liquidi  e
          solidi,    delle   emissioni   ed   immissioni   inquinanti
          nell'atmosfera   e   delle   emissioni   sonore    prodotte
          dall'opera,  la descrizione dei dispositivi di eliminazione
          o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
          dei  danni  all'ambiente  e  di  monitoraggio   ambientale.
          L'annuncio    dell'avvenuta   comunicazione   deve   essere
          pubblicato, a cura del  committente,  sul  quotidiano  piu'
          diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
          su un quotidiano a diffusione nazionale.
             4.   Il   Ministro  dell'ambiente,  sentita  la  regione
          interessata,  di  concerto  con  il  Ministro  per  i  beni
          culturali  e  ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'
          ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi  i  quali
          la  procedura  di approvazione del progetto riprende il suo
          corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei  ministri
          in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
          aree   sottoposte   a   vincolo   di   tutela  culturale  o
          paesaggistica,  il  Ministro  dell'ambiente   provvede   di
          concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
             5.   Ove   il  Ministro  competente  alla  realizzazione
          dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione  del
          Ministro   dell'ambiente,   la   questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei ministri.
             6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al  comma
          3,   il   Ministro   dell'ambiente   ravvisi  comportamenti
          contrastanti con il parere sulla compatibilita'  ambientale
          espresso   ai  sensi  del  comma  4,  o  comunque  tali  da
          compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
          e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
          questione al Consiglio dei ministri.
             7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni
          culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
             8.  Il  Ministro  per i beni culturali e ambientali, nel
          caso previsto dall'articolo 1- bis, comma 2,  del  decreto-
          legge   27   giugno   1985,   n.   312,   convertito,   con
          modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431,  esercita
          i  poteri  di  cui  agli  articoli  4  e 82 del decreto del
          Presidente della Repubblica 24  luglio  1977,  n.  616,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente.
             9.  Qualsiasi  cittadino,  in  conformita'  delle  leggi
          vigenti, puo' presentare, in forma  scritta,  al  Ministero
          dell'ambiente,   al   Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
          o pareri  sull'opera  soggetta  a  valutazione  di  impatto
          ambientale,  nel  termine  di  trenta  giorni dall'annuncio
          della comunicazione del progetto".
             "Art. 7. - 1. Gli ambiti territoriali  e  gli  eventuali
          tratti   marittimi  prospicenti,  caratterizzati  da  gravi
          alterazioni degli equilibri  ecologici  nei  corpi  idrici,
          nell'atmosfera  o  nel  suolo,  sono  dichiarati  "aree  ad
          elevato rischio di crisi ambientale".
             2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di  crisi
          ambientale  e'  deliberata  dal  Consiglio dei ministri, su
          proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  d'intesa  con   le
          regioni interessate.
             3.  Con  la  deliberazione  di cui al precedente comma 2
          sono  individuati  gli  obiettivi  per  gli  interventi  di
          risanamento e le direttive per la formazione di un piano di
          disinquinamento.  Il  piano,  predisposto  d'intesa  con le
          regioni  interessate   dal   Ministro   dell'ambiente,   e'
          approvato  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
             4. Il piano, sulla base della ricognizione  delle  fonti
          inquinanti,  dispone  un  programma,  anche pluriennale, di
          misure dirette:
               a) alla realizzazione e all'impiego, anche  agevolati,
          di   impianti   ed   apparati   per   eliminare  o  ridurre
          l'inquinamento;
               b) alla vigilanza sui tipi  e  modi  di  produzione  e
          sulla  utilizzazione  dei  dispositivi  di  eliminazione  o
          riduzione dell'inquinamento.
             5. Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi
          previsti, il fabbisogno finanziario annuale  cui  si  fara'
          fronte  con  appositi  stanziamenti iscritti nello stato di
          previsione del Ministero dell'ambiente, determinati con  le
          modalita'  di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19
          della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
             6. L'adozione del piano ha effetto di  dichiarazione  di
          pubblica  utilita'  e  di urgenza ed indifferibilita' delle
          opere in esso previste.
             7.  Ai  fini  dell'attuazione  del  piano,  il  Ministro
          dell'ambiente,  nei casi di accertata inadempienza da parte
          delle regioni di obblighi espressamente  previsti,  sentita
          la  regione  interessata,  assegna  un  congruo termine per
          provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su
          conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri".
             "Art.  14.  -  1.  Il Ministro dell'ambiente assicura la
          piu' ampia  divulgazione  delle  informazioni  sullo  stato
          dell'ambiente.
             2.   Gli  atti  adottati  dal  Consiglio  nazionale  per
          l'ambiente  debbono  essere  motivati  e,  quando  la  loro
          conoscenza   interessi   la  generalita'  dei  cittadini  e
          risponda ad  esigenze  informative  di  carattere  diffuso,
          vengono  pubblicati  per  estratto nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana ai sensi  dell'articolo  3  della
          legge  11 dicembre 1984, n. 839, con la menzione del numero
          del Bollettino Ufficiale del Ministero  dell'ambiente,  che
          riporta  il  testo  integrale  degli atti stessi nonche' il
          processo verbale delle sedute.
             3.  Qualsiasi  cittadino  ha  diritto  di  accesso  alle
          informazioni  sullo  stato  dell'ambiente  disponibili,  in
          conformita' delle leggi vigenti, presso  gli  uffici  della
          pubblica  amministrazione,  e  puo'  ottenere  copia previo
          rimborso  delle  spese  di  riproduzione  e   delle   spese
          effettive  di  ufficio il cui importo e' stabilito con atto
          dell'amministrazione interessata".
             La lettera a) dell'art. 1 della legge n. 319/1976 (Norme
          per la tutela delle acque dall'inquinamento) prevede che la
          legge abbia per oggetto la  disciplina  degli  scarichi  di
          qualsiasi  tipo,  pubblici e privati, diretti ed indiretti,
          in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e ma-
          rine sia pubbliche che private, nonche' in  fognature,  sul
          suolo e nel sottosuolo;
             Per  la  commissione  di  cui all'art. 14 della legge n.
          41/1986 si veda nelle note all'art. 17, comma 33.
             L'art.  1  del  testo  unico  approvato  con  D.P.R.  n.
          218/1978 e' riportato nella nota all'art. 8, comma 31.
          Nota all'art. 18, comma 2:
             Il   comma   1   dell'art.  2  della  legge  n.  59/1987
          (Disposizioni transitorie ed urgenti per  il  funzionamento
          del  Ministero dell'ambiente) prevede che: "Con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del  Consiglio   stesso   sulla   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente,  fatta  d'intesa  con  i Ministri dei lavori
          pubblici e del tesoro,  nonche'  con  il  Ministro  per  la
          funzione  pubblica,  si  provvede alla riorganizzazione del
          Servizio geologico, trasferito al  Ministero  dell'ambiente
          dall'articolo  17  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,
          attribuendo ad esso autonomia funzionale  e  scientifica  e
          garantendo  che  di  esso possano avvalersi direttamente le
          amministrazioni dello Stato con competenza sul territorio e
          l'ambiente nonche', sulla base di una convenzione-tipo,  le
          regioni   e   che   esso   possa   a  sua  volta  avvalersi
          dell'attivita',  della  consulenza  e  di  prestazioni   di
          organismi tecnico-scientifici, anche privati".
          Nota all'art. 18, comma 4:
             Per  la  commissione tecnico-scientifica di cui all'art.
          14 della legge n. 41/1986 si veda nelle note  all'art.  17,
          comma 33.
          Note all'art. 18, comma 5:
             Per il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 si veda
          nelle note all'art. 18, comma 1.
             Il  testo  degli  articoli 3 e 5 della legge n. 878/1986
          (disciplina del Nucleo di  valutazione  degli  investimenti
          pubblici  e disposizioni relative al Ministero del bilancio
          e della programmazione economica) e' il seguente:
             "Art. 3. (Nomina e trattamento economico dei membri  del
          Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici). - 1. Il
          Nucleo   di  valutazione  degli  investimenti  pubblici  e'
          composto di 30 membri, di cui  almeno  25  a  tempo  pieno,
          nominati  con  decreto  del  Ministro  del bilancio e della
          programmazione economica, sentito  il  Segretario  generale
          della   programmazione   economica   e  previa  valutazione
          favorevole  del  Consiglio   tecnico-scientifico   per   la
          programmazione  economica.  Il  Nucleo  e' coordinato da un
          direttore  nominato,  nel  suo  ambito,  con  decreto   del
          Ministro  del  bilancio  e  della programmazione economica,
          sentito il CIPE.
             2. I membri del Nucleo di valutazione sono scelti tra  i
          professori  ordinari  ed  associati  e  tra  i  ricercatori
          universitari, tra il  personale  civile  e  militare  dello
          Stato,  anche  richiamato  da  posizione ausiliaria, tra il
          personale degli enti pubblici,  anche  economici,  e  delle
          societa'  da  questi  controllate,  nonche' tra esperti che
          abbiano  particolare  competenza  e  specifica   esperienza
          professionale   in   una   o   piu'   discipline  attinenti
          all'attivita' istituzionale del Nucleo medesimo.
             3. Ai membri del Nucleo di valutazione  appartenenti  ai
          ruoli  del  personale  universitario  di cui al comma 2, si
          applicano le disposizioni  dell'art.  13  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
             4.  I  membri  del Nucleo di valutazione appartenenti ai
          ruoli delle  amministrazioni  dello  Stato  sono  collocati
          fuori ruolo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e
          59  del  testo  unico  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
             5. I membri del Nucleo  di  valutazione  provenienti  da
          enti  pubblici,  anche  economici,  o  da  societa' da essi
          controllate,  sono  assegnati  al   Nucleo   medesimo   con
          provvedimento   di   comando   o   provvedimento   ad  esso
          corrispondente sulla base dei rispettivi ordinamenti.
             6. L'incarico di membro del  Nucleo  di  valutazione  e'
          conferito  per  un  quadriennio.  Qualora per necessita' di
          elevata specializzazione si renda necessario il ricorso  ad
          esperti  per  un  tempo  determinato, l'incarico e' ad essi
          conferito con decreto del Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione   economica,   su  proposta  del  Segretario
          generale della programmazione economica.
             7.  Il  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
          economica,  di  concerto  con  il  Ministro   del   tesoro,
          determina  ogni due anni, sentito il CIPE, la remunerazione
          dei membri del Nucleo di  valutazione,  tenendo  conto  dei
          livelli  di  responsabilita'  ricoperti ed in armonia con i
          criteri e parametri  correnti  per  la  determinazione  dei
          compensi per attivita' di pari qualifica professionale.
             8.  Il  trattamento  economico  dei membri del Nucleo di
          valutazione, stabilito ai  sensi  del  comma  7,  non  puo'
          comunque  essere  inferiore,  al  livello  meno  elevato, a
          quello previsto dall'art. 12 della legge 24 aprile 1980, n.
          146.
             9. Ai fini della  prima  applicazione  del  comma  1,  i
          membri  del Nucleo di valutazione in servizio alla data del
          30 giugno 1986 sono confermati per la durata  dell'incarico
          originariamente prevista".
             "Art.  5.  (Stato giuridico dei componenti del Nucleo di
          valutazione degli investimenti pubblici). -  1.  Ai  membri
          del  Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici sono
          estese, in quanto applicabili, le norme sui diritti  e  sui
          doveri  degli impiegati civili dello Stato. In particolare,
          i membri del Nucleo devono osservare il  segreto  d'ufficio
          ed  astenersi  dalla  trattazione  di affari nei quali essi
          stessi, o loro parenti ed affini  entro  il  quinto  grado,
          hanno interesse.
             2.  I  membri del Nucleo di valutazione nominati a tempo
          pieno  non  possono  assumere  incarichi  o  consulenze  da
          chiunque  e a qualunque titolo retribuiti, salva formale ed
          esplicita autorizzazione del Ministro del bilancio e  della
          programmazione economica.
             3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e
          2 e' causa di decadenza dall'incarico".