Art. 18. 1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349 ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, e' autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi, per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente: a) interventi nelle aree di elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per l'annualita' 1988 della Tabella D della presente legge; b) finanziamento dei progetti e degli interventi di risanamento del bacino idrografico padano, nonche' dei progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli altri bacini; c) in attesa dell'approvazione della legge quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione con le procedure di cui all'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo Orosei, nonche' d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali; si applicano, per i parchi nazionali cosi' costituiti, in quanto compatibili, le nuove norme vigienti per il Parco Nazionale d'Abruzzo, in particolare per la redazione ed approvazione dei piani regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto e per l'amministrazione e gestione del parco; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi; d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno dell'ente Parco Nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco Nazionale d'Abruzzo; e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349 anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unita' sanitarie locali; nonche' completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1 lettera a) della legge 10 maggio 1976, n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi; f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle liste di collocamento che riguardano: 1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento del catasto degli iscarichi pubblici e privati in corpi idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento ai rifiuti tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di questi progetti e' affidata alle regioni ed agli enti locali coinvolti e interessati secondo le priorita' e articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile informazione e sulla base di una graduatoria, definita secondo i criteri ed i titoli previsti in ciascun progetto. Tale graduatoria verra' affissa agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle disponibilita' e' riservato a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218. La relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati; g) avvio di rilevamenti e delle altre attivita' strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica, la relativa autorizzazione di spesa e' fissata in lire 20 miliardi. 2. E' autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150 unita' nell'ambito della riorganizzazione prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; la relativa autorizzazione di spesa e' fissata in lire 11 miliardi per ciacuno degli anni 1988, 1989, 1990. 3. Il Ministro dell'ambiente sentite le commissioni parlamentari competenti, propone al CIPE, per l'approvazione, il programma annuale per l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e assicura l'attuazione, il CIPE definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri di priorita' territoriale e settoriale per la definizione e la selezione dei progetti. 4. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e) e g) del comma 1 sono finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti e' svolta, sulla base degli obiettivi e della priorita' fissati dal programma di salvaguardia, dalla commissione tecnico scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986 n. 41. 5. Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente nell'ambito del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, presieduta dal direttore generale competente, composta da 20 membri. Il relativo onere e' valutato in lire 2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri di selezione, per lo status giuridico e per i compensi dei membri della commissione si applicano le norme di cui all'articolo 3 e all'articolo 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.
Note all'art. 18, comma 1: Il testo delle disposizioni della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), alle quali il presente comma fa rinvio, e' il seguente: "Art. 2. - 1. Il Ministero esercita: a) le funzioni gia' attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici; b) le funzioni gia' attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; c) le funzioni gia' attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'articolo 102, numeri 1), 3), 4), 5), 7) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanita'; d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustili e dei carburanti, nonche' le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione. 3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2. 4. Il Ministro dell'ambiente e' membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA). 5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale. 6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque. 7. In particolare, fino alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il Ministro dell'ambiente le funzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonche' le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche. 8. Sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979. 9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di vincolo, delle riserve marine, di cui agli articoli 26, primo comma, e 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono adottati con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile. 10. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al comma terzo, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente: " i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente". 11. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma quarto e' sostituito dal seguente: "Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva puo' essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute". 12. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Il regolamento e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti". 13. L'articolo 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' soppresso. 14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', propone al Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, e' proposta al Presidente del Consiglio dei ministri dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 15. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore. 16. Sono adottati dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. 17. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515. 18. Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali e' previsto il suo concerto. 19. Il Ministro dell'ambiente, partecipa al concerto per la predisposizione del piano nazionale per la protezione civile. 20. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con i Ministri interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunita' europea". "Art. 3. - 1. Il Ministro dell'ambiente ed il Ministro per i beni culturali e ambientali assumono di intesa le iniziative necessarie per assicurare il coordinato esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza". "Art. 5. - 1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'articolo 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente. 2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali. 3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresi' al Consiglio dei ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione della aree protette di carattere regionale e locale". "Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale. 2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 85/337 del 27 giugno 1985. 3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu' diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale. 4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilita' ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. 5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione e' rimessa al Consiglio dei ministri. 6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilita' ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri. 7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza. 8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel caso previsto dall'articolo 1- bis, comma 2, del decreto- legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente. 9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi vigenti, puo' presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto". "Art. 7. - 1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicenti, caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, sono dichiarati "aree ad elevato rischio di crisi ambientale". 2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale e' deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate. 3. Con la deliberazione di cui al precedente comma 2 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento e le direttive per la formazione di un piano di disinquinamento. Il piano, predisposto d'intesa con le regioni interessate dal Ministro dell'ambiente, e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri. 4. Il piano, sulla base della ricognizione delle fonti inquinanti, dispone un programma, anche pluriennale, di misure dirette: a) alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento; b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento. 5. Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi previsti, il fabbisogno finanziario annuale cui si fara' fronte con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, determinati con le modalita' di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. 6. L'adozione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere in esso previste. 7. Ai fini dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri". "Art. 14. - 1. Il Ministro dell'ambiente assicura la piu' ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente. 2. Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per l'ambiente debbono essere motivati e, quando la loro conoscenza interessi la generalita' dei cittadini e risponda ad esigenze informative di carattere diffuso, vengono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, con la menzione del numero del Bollettino Ufficiale del Ministero dell'ambiente, che riporta il testo integrale degli atti stessi nonche' il processo verbale delle sedute. 3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformita' delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e puo' ottenere copia previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo e' stabilito con atto dell'amministrazione interessata". La lettera a) dell'art. 1 della legge n. 319/1976 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) prevede che la legge abbia per oggetto la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e ma- rine sia pubbliche che private, nonche' in fognature, sul suolo e nel sottosuolo; Per la commissione di cui all'art. 14 della legge n. 41/1986 si veda nelle note all'art. 17, comma 33. L'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 e' riportato nella nota all'art. 8, comma 31. Nota all'art. 18, comma 2: Il comma 1 dell'art. 2 della legge n. 59/1987 (Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente) prevede che: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso sulla proposta del Ministro dell'ambiente, fatta d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, nonche' con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla riorganizzazione del Servizio geologico, trasferito al Ministero dell'ambiente dall'articolo 17 della legge 8 luglio 1986, n. 349, attribuendo ad esso autonomia funzionale e scientifica e garantendo che di esso possano avvalersi direttamente le amministrazioni dello Stato con competenza sul territorio e l'ambiente nonche', sulla base di una convenzione-tipo, le regioni e che esso possa a sua volta avvalersi dell'attivita', della consulenza e di prestazioni di organismi tecnico-scientifici, anche privati". Nota all'art. 18, comma 4: Per la commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14 della legge n. 41/1986 si veda nelle note all'art. 17, comma 33. Note all'art. 18, comma 5: Per il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 si veda nelle note all'art. 18, comma 1. Il testo degli articoli 3 e 5 della legge n. 878/1986 (disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica) e' il seguente: "Art. 3. (Nomina e trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici). - 1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e' composto di 30 membri, di cui almeno 25 a tempo pieno, nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il Segretario generale della programmazione economica e previa valutazione favorevole del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica. Il Nucleo e' coordinato da un direttore nominato, nel suo ambito, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il CIPE. 2. I membri del Nucleo di valutazione sono scelti tra i professori ordinari ed associati e tra i ricercatori universitari, tra il personale civile e militare dello Stato, anche richiamato da posizione ausiliaria, tra il personale degli enti pubblici, anche economici, e delle societa' da questi controllate, nonche' tra esperti che abbiano particolare competenza e specifica esperienza professionale in una o piu' discipline attinenti all'attivita' istituzionale del Nucleo medesimo. 3. Ai membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli del personale universitario di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 4. I membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato sono collocati fuori ruolo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 5. I membri del Nucleo di valutazione provenienti da enti pubblici, anche economici, o da societa' da essi controllate, sono assegnati al Nucleo medesimo con provvedimento di comando o provvedimento ad esso corrispondente sulla base dei rispettivi ordinamenti. 6. L'incarico di membro del Nucleo di valutazione e' conferito per un quadriennio. Qualora per necessita' di elevata specializzazione si renda necessario il ricorso ad esperti per un tempo determinato, l'incarico e' ad essi conferito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Segretario generale della programmazione economica. 7. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, determina ogni due anni, sentito il CIPE, la remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione, tenendo conto dei livelli di responsabilita' ricoperti ed in armonia con i criteri e parametri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari qualifica professionale. 8. Il trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione, stabilito ai sensi del comma 7, non puo' comunque essere inferiore, al livello meno elevato, a quello previsto dall'art. 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146. 9. Ai fini della prima applicazione del comma 1, i membri del Nucleo di valutazione in servizio alla data del 30 giugno 1986 sono confermati per la durata dell'incarico originariamente prevista". "Art. 5. (Stato giuridico dei componenti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici). - 1. Ai membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici sono estese, in quanto applicabili, le norme sui diritti e sui doveri degli impiegati civili dello Stato. In particolare, i membri del Nucleo devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini entro il quinto grado, hanno interesse. 2. I membri del Nucleo di valutazione nominati a tempo pieno non possono assumere incarichi o consulenze da chiunque e a qualunque titolo retribuiti, salva formale ed esplicita autorizzazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica. 3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' causa di decadenza dall'incarico".