Art. 17. 
  I  vegetali,  i  prodotti  vegetali  o  le  altre   voci   elencate
nell'allegato  V,  per  essere  introdotti   nel   territorio   della
Repubblica italiana, devono essere  accompagnati  da  un  certificato
fitosanitario, rilasciato dai competenti  servizi  ufficiali  per  la
protezione dei vegetali del Paese d'origine. 
  I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci  di  cui  al  primo
comma del precedente articolo, nonche' i loro imballaggi e i mezzi di
trasporto devono essere, da parte dei  competenti  servizi  ufficiali
fitosanitari  del  Paese  di  origine,   minuziosamente   ispezionati
ufficialmente, totalmente o su campione rappresentativo, al  fine  di
accertare, per quanto possibile: 
    a) che non siano contaminati dagli organismi  nocivi  specificati
nell'allegato I; 
    b)  per  quanto  riguarda  i  vegetali  e  i  prodotti   vegetali
specificati nell'allegato II, che non siano contaminati da  organismi
nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato; 
    c) per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o le altre
voci  specificati  nell'allegato  IV,  che  essi  siano  conformi  ai
requisiti particolari che li riguardano, indicati in  tale  parte  di
allegato. 
  Sui  certificati  fitopatologici  che  accompagnano   i   vegetali,
prodotti vegetali ed altre voci, di cui all'allegato IV, originari di
Paesi terzi, deve essere riportata, a  cura  dei  competenti  servizi
ufficiali per la protezione dei vegetali  dei  Paesi  di  origine  la
dichiarazione  supplementare  che  i  requisiti  particolari  che  li
riguardano  e   specificati   nell'allegato   medesimo   sono   stati
rispettati.