Art. 17. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencate nell'allegato V, per essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, rilasciato dai competenti servizi ufficiali per la protezione dei vegetali del Paese d'origine. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui al primo comma del precedente articolo, nonche' i loro imballaggi e i mezzi di trasporto devono essere, da parte dei competenti servizi ufficiali fitosanitari del Paese di origine, minuziosamente ispezionati ufficialmente, totalmente o su campione rappresentativo, al fine di accertare, per quanto possibile: a) che non siano contaminati dagli organismi nocivi specificati nell'allegato I; b) per quanto riguarda i vegetali e i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, che non siano contaminati da organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato; c) per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci specificati nell'allegato IV, che essi siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale parte di allegato. Sui certificati fitopatologici che accompagnano i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, di cui all'allegato IV, originari di Paesi terzi, deve essere riportata, a cura dei competenti servizi ufficiali per la protezione dei vegetali dei Paesi di origine la dichiarazione supplementare che i requisiti particolari che li riguardano e specificati nell'allegato medesimo sono stati rispettati.