Art. 18. 1) Quando i vegetali, prodotti vegetali o le altre voci indicati nell'allegato V e menzionati anche nell'allegato IV, ad eccezione dei punti 1), 4b), 5b), 9 e 10) di quest'ultimo allegato, prima della loro introduzione nel territorio della Repubblica italiana sono stati immagazzinati in un Paese diverso da quello di origine o hanno subito una modificazione dei loro imballaggi, senza pero' essere stati esposti ad una contaminazione di organismi nocivi, essi devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di origine o da una copia conforme autenticata di questo certificato, nonche' di un certificato fitosanitario di riesportazione, rilasciato dal Paese di provenienza. 2) Gli altri vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V devono, nell'ipotesi prevista nel punto precedente, essere accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di origine o da una copia conforme autenticata di questo certificato, sia da un certificato di riesportazione rilasciato dal Paese di provenienza, oppure da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di provenienza.