Art. 18.
  1)  Quando  i  vegetali, prodotti vegetali o le altre voci indicati
nell'allegato V e menzionati anche nell'allegato IV, ad eccezione dei
punti  1),  4b),  5b),  9 e 10) di quest'ultimo allegato, prima della
loro introduzione nel territorio della Repubblica italiana sono stati
immagazzinati in un Paese diverso da quello di origine o hanno subito
una  modificazione  dei  loro  imballaggi,  senza  pero' essere stati
esposti ad una contaminazione di organismi nocivi, essi devono essere
accompagnati  da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di
origine  o  da  una copia conforme autenticata di questo certificato,
nonche' di un certificato fitosanitario di riesportazione, rilasciato
dal Paese di provenienza.
  2)  Gli  altri  vegetali,  prodotti  vegetali o altre voci indicati
nell'allegato  V  devono, nell'ipotesi prevista nel punto precedente,
essere  accompagnati  da  un certificato fitosanitario rilasciato dal
Paese  di  origine  o  da  una  copia  conforme autenticata di questo
certificato,  sia  da un certificato di riesportazione rilasciato dal
Paese   di   provenienza,  oppure  da  un  certificato  fitosanitario
rilasciato dal Paese di provenienza.