Art. 20. Quando i vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V, sono stati introdotti, prima della loro importazione in Italia, successivamente in piu' Stati e se, in tale occasione, sono stati rilasciati piu' certificati fitosanitari, essi devono essere accompagnati dai seguenti documenti: a) certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di origine o sua copia conforme autenticata, quando si tratta di una importazione di vegetali, prodotti vegetali o altre voci visti all'art. 18, punto 1); b) ultimo certificato fitosanitario o sua copia conforme autenticata; c) ultimo certificato di riesportazione; d) certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, rilasciati nei Paesi diversi da quello di origine o loro copie conformi autenticate.