Art. 20.
  Quando   i  vegetali,  prodotti  vegetali  o  altre  voci  indicati
nell'allegato V, sono stati introdotti, prima della loro importazione
in  Italia,  successivamente  in  piu' Stati e se, in tale occasione,
sono  stati  rilasciati  piu'  certificati  fitosanitari, essi devono
essere accompagnati dai seguenti documenti:
    a)  certificato  fitosanitario  rilasciato dal Paese di origine o
sua  copia conforme autenticata, quando si tratta di una importazione
di  vegetali, prodotti vegetali o altre voci visti all'art. 18, punto
1);
    b)   ultimo   certificato  fitosanitario  o  sua  copia  conforme
autenticata;
    c) ultimo certificato di riesportazione;
    d)   certificati   fitosanitari  e  certificati  fitosanitari  di
riesportazione,  rilasciati  nei Paesi diversi da quello di origine o
loro copie conformi autenticate.