Art. 29. 1. Nella provincia di Bolzano gli atti dello stato civile e le iscrizioni eseguite negli uffici tavolari e catastali sono contestualmente formati, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca. 2. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, gli estratti di cui all'art. 184 dell'ordinamento dello stato civile ed i certificati relativi sono rilasciati nella lingua richiesta.
Nota all'art. 29: Il testo dell'art. 184 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, e' il seguente: "Art. 184. - Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, nel quale sono riportate le indicazioni contenute nell'atto originale e nelle relative annotazioni, con l'osservanza, quando l'atto riguarda figli naturali, delle norme stabilite nell'art. 186. Pero' se nell'originale sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni che modificano o integrano il testo dell'atto, l'estratto e' formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell'atto che devono intendersi modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni medesime. Se sorgono difficolta' circa la formazione dell'estratto, il procuratore della Repubblica su richiesta dell'interessato o dell'ufficiale dello stato civile da' le opportune disposizioni. In tutti i casi in cui e' prescritta o viene richiesta da pubbliche autorita' la presentazione ad uffici pubblici di estratti o copie di atti dello stato civile e' sufficiente la presentazione di estratti formati secondo le disposizioni precedenti".