Art. 29. 
  1. Nella provincia di Bolzano gli atti  dello  stato  civile  e  le
iscrizioni  eseguite  negli  uffici   tavolari   e   catastali   sono
contestualmente formati, in doppio originale, in  lingua  italiana  e
tedesca. 
  2. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4,  gli  estratti  di  cui
all'art. 184 dell'ordinamento dello stato  civile  ed  i  certificati
relativi sono rilasciati nella lingua richiesta. 
 
          Nota all'art. 29:
             Il  testo  dell'art.  184  dell'ordinamento  dello stato
          civile, approvato con R.D. 9 luglio 1939, n.  1238,  e'  il
          seguente:
             "Art.  184. - Gli estratti degli atti dello stato civile
          sono rilasciati per riassunto, nel quale sono riportate  le
          indicazioni  contenute nell'atto originale e nelle relative
          annotazioni, con l'osservanza, quando l'atto riguarda figli
          naturali,  delle  norme  stabilite  nell'art. 186. Pero' se
          nell'originale sono state  fatte  annotazioni  o  apportate
          rettificazioni   che   modificano   o  integrano  il  testo
          dell'atto,  l'estratto  e'  formato  avuto  riguardo   alle
          annotazioni  e  alle  rettificazioni tralasciando qualsiasi
          riferimento a quelle parti dell'atto che devono  intendersi
          modificate   o   integrate   in  base  alle  annotazioni  o
          rettificazioni medesime.
             Se    sorgono    difficolta'    circa    la   formazione
          dell'estratto, il procuratore della Repubblica su richiesta
          dell'interessato o dell'ufficiale dello stato civile da' le
          opportune disposizioni.
             In  tutti  i casi in cui e' prescritta o viene richiesta
          da pubbliche autorita' la presentazione ad uffici  pubblici
          di   estratti  o  copie  di  atti  dello  stato  civile  e'
          sufficiente la presentazione di estratti formati secondo le
          disposizioni precedenti".