Art. 30. 
  1. Nella provincia di Bolzano gli atti notarili in genere e quelli,
ad essi equiparati,  di  qualunque  contenuto  e  forma  comprese  le
autentiche ed inclusi quelli soggetti a pubblicita', sono  redatti  a
scelta delle parti in lingua italiana o in lingua tedesca. 
  2. Qualora le parti ne facciano richiesta, gli atti sono redatti in
ambedue le lingue, uno di seguito  all'altro  oppure  uno  di  fianco
all'altro, e le sottoscrizioni sono apposte una volta sola  in  calce
ai due testi. 
  3. I  documenti  di  qualsiasi  genere  provenienti  dall'estero  e
redatti in una delle due  lingue  italiana  o  tedesca,  ove  vengano
allegati ad uno degli atti di  cui  al  comma  1  non  sono  tradotti
nell'altra lingua, salvo diversa volonta' delle parti. 
  4. Gli atti redatti nella sola lingua tedesca dei quali deve essere
fatto uso in altre parti del territorio nazionale e fuori  del  campo
di applicazione dell'art. 1 sono  accompagnati  dalla  traduzione  in
lingua italiana, dichiarata conforme dal notaio o da  altro  pubblico
ufficiale abilitato a ricevere gli atti stessi.