Art. 31 1. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano al notaio e' richiesta la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.
Nota all'art. 31: Il titolo I del D.P.R. n. 752/1976 comprende gli articoli da 1 a 7. Il testo dell'art. 1 e' riportato nella nota all'art. 11 e quello dell'art. 4 e' riportato nelle note all'art. 19.