Art. 31 
 
  1. Per ottenere l'assegnazione  di  una  sede  nella  provincia  di
Bolzano al notaio e' richiesta la conoscenza della lingua italiana  e
di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni  di  cui  al
titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, e successive modifiche. 
 
          Nota all'art. 31:
             Il  titolo  I  del  D.P.R.  n.  752/1976  comprende  gli
          articoli da 1 a 7. Il testo dell'art. 1 e' riportato  nella
          nota  all'art.  11  e quello dell'art. 4 e' riportato nelle
          note all'art. 19.