ART. 30. 
       (Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri) 
 
  1. Per l'espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio
dei ministri si avvale, nei  limiti  numerici  di  cui  alle  tabelle
allegate alla presente legge,  di  personale  dei  propri  ruoli,  di
personale dello Stato, compreso quello dei due rami  del  Parlamento,
di personale di altre amministrazioni pubbliche e  di  enti  pubblici
anche economici, di personale scelto tra persone anche estranee  alla
pubblica amministrazione.