ART. 32. 
(Trattamento economico del personale della Presidenza  del  Consiglio
                            dei ministri) 
 
  1. L'indennita' di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n.
455, spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio  dei
ministri. 
  2. I dipendenti da amministrazioni  diverse  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ed in servizio presso di essa in posizione  di
comando  o  fuori   ruolo   conservano   il   trattamento   economico
dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene  attribuita  una
indennita'  mensile  non  pensionabile  stabilita  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con  il  ministro  del
tesoro ai fini di perequazione del rispettivo  trattamento  economico
complessivo con quello spettante al personale di  qualifica  pari  od
equiparata di cui al comma 1. Tale  indennita',  spettante  anche  al
personale dei Gabinetti e delle segreterie particolari  dei  ministri
senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato presso la  Presidenza
del Consiglio dei ministri  non  puo'  comunque  superare  il  limite
massimo previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985,
n. 455, e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e  3
del medesimo articolo. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina  con  proprio
decreto, di concerto con il ministro del  tesoro,  gli  uffici  ed  i
dipartimenti della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  cui  si
applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario di
cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734. 
  4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a  tempo  parziale  e
del personale incaricato di cui alle tabelle A  e  B,  allegate  alla
presente  legge,  nonche'  dei  componenti  del   comitato   di   cui
all'articolo 21, comma 1, e' determinato con decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro. 
 
          Note all'art. 32: 
            -  Il  testo  dell'art.  8  della   legge   n.   455/1985
          (Disposizioni  relative  al  personale  dei   ruoli   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: 
            "Art. 8. - Al personale civile  e  militare  comunque  in
          servizio presso la presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          attribuita'  una  indennita'   mensile   non   pensionabile
          stabilita per ciascuna qualifica con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri d'intesa  con  il  Ministro  del
          tesoro. Tale  indennita'  e'  fissata  in  una  misura  non
          superiore  all'importo  massimo  delle  indennita'  erogate
          dalle amministrazioni dello Stato al  personale  dipendente
          in base alle norme vigenti. 
            2. L'indennita' di cui al  precedente  comma  sostituisce
          ogni  altra  indennita'  o  compenso  dovuti  in  relazione
          all'espletamento delle effettive prestazioni  ordinarie  di
          servizio o comunque connessi all'espletamento di compiti di
          istituto. 
            3.  E'  fatta  salva  la  facolta'  di  opzione  per   le
          indennita' o compensi spettanti presso l'amministrazione di
          appartenenza". 
            -  Il  testo  dell'art.  19  della  legge   n.   734/1973
          (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili
          dello Stato e soppressione di indennita' particolari) e' il
          seguente: 
            Art. 19. - Le autorizzazioni  ad  affettuare  prestazioni
          straordinarie per il personale indicato nell'art. 22  della
          legge 28 luglio 1971, n. 585,  nell'art.  8,  comma  terzo,
          della legge 12 agosto 1962, n. 1289,  nell'art.  19,  comma
          quarto della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e  nell'art.  1
          della legge 3 maggio 1971, n.  318,  sono  limitate  ad  un
          massimo individuale complessivo di 70 ore mensili. 
            Il   limite   massimo    individuale    di    prestazioni
          straordinarie che il  personale  della  direzione  generale
          della Cassa depositi e prestiti e quello di cui all'art. 26
          della legge 4 febbraio 1958, n. 87, e successive  proroghe,
          possono essere autorizzati  ad  effettuare  mensilmente  e'
          fissato in 80 ore complessive. 
            Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con   i
          Ministri    per     l'organizzazione     della     pubblica
          amministrazione e per il tesoro, sentito il  Consiglio  dei
          ministri, sono determinati gli uffici  aventi  funzioni  di
          diretta collaborazione all'opera del ministro e  come  tali
          tenuti in via ordinaria e continuativa all'osservanza di un
          orario di servizio eccedente  quello  d'obbligo  ed  esteso
          anche alle ore  pomeridiane,  nonche'  il  contingente  del
          personale dipendente dello Stato ivi applicato con  formale
          provvedimento che, in relazione  alle  esigenze  funzionali
          degli  uffici  stessi,  e'  tenuto  a  tali   straordinarie
          prestazioni di lavoro.  Al  predetto  personale,  anche  in
          deroga  alle  norme  vigenti,  possono  essere   attribuiti
          compensi per lavoro straordinario effettivamente  prestato,
          nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno  1946,
          numero  19,  e  successive  modificazioni,  per  un  numero
          mensile individuale di ore  non  superiore  a  80.  Per  il
          personale  di  cui   all'art.   1,   secondo   comma,   del
          decreto-legge  10  luglio  1924,  n.  1100,  e   successive
          modificazioni, ove  ricorrano  circostanze  di  particolare
          impegno, il numero delle ore di lavoro  straordinario  puo'
          essere maggiorato con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri in relazione  alle  effettive  prestazioni  di
          servizio. 
            Per il periodo da 1 gennaio 1973 alla data di entrata  in
          vigore  della  presente  legge  i  compensi   eventualmente
          corrisposti in eccedenza ai  limiti  sopraindicati  saranno
          recuperati  all'atto  della   corresponsione   dell'assegno
          perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo". 
            Si  trascrive  il  titolo  dei  provvedimenti  richiamati
          nell'artocolo soprariportato: 
            la legge n. 585/1971 reca: "Nuove provvidenze in  materia
          di pensioni di guerra". 
            la legge n. 1289/1962 reca: "Riordinamento dei ruoli  del
          personale dell'Amministrazione centrale del tesoro": 
            la legge n. 1290/1962  reca:  "Integrazioni  e  modifiche
          alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero  del
          tesoro e  riordinamento  delle  Direzioni  provinciali  del
          tesoro"; 
            la legge n. 318/1971 reca: "Applicazione di  norme  delle
          leggi 12 agosto  1962,  n.  1289  e  1290,  riguardanti  il
          personale  dell'Amministrazione  del   tesoro,   a   talune
          categorie di personale addetto a funzioni  di  vigilanza  e
          controllo "; 
            la legge n. 87/1958 reca:  "Riforma  del  trattamento  di
          quiescenza della  Cassa  per  le  pensioni  ai  sanitari  e
          modifiche agli ordinamenti  degli  Istituti  di  previdenza
          presso il Ministero del tesoro"; 
            il D.L.L.  n.  19/1946  reca:  "Compensi  per  il  lavoro
          straordinario e premio di presenza ai dipendenti statali"; 
            il R.D.L. n. 1100/1924, convertito nella legge  21  marzo
          1926, n. 597, reca:"Norme sulla costituzione dei  gabinetti
          dei   Ministri   e   delle   segreterie   particolari   dei
          Sottosegretari di Stato".