ART. 36. 
(Stato giuridico del personale amministrativo  della  Presidenza  del
                       Consiglio dei ministri) 
 
  1. Per quanto non diversamente disposto dalla  presente  legge,  al
personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei  ministri
si applicano le norme relative ai dipendenti civili dello Stato. 
  2. Al predetto personale, proveniente da amministrazioni  pubbliche
non statali e da enti pubblici anche economici, e' data  facolta'  di
optare  per  il  mantenimento  della  posizione   assicurativa   gia'
costituita  nell'ambito  dell'assicurazione  generale   obbligatoria,
delle forme sostitutive o  esclusive  dell'amministrazione  stessa  e
degli   eventuali   fondi   di   previdenza   esistenti   presso   le
amministrazioni di provenienza.