ART. 39. (Personale amministrativo dei commissariati del Governo nelle regioni) 1. Il personale amministrativo in servizio presso i commissariati del Governo alla data di entrata in vigore della presente legge e' inquadrato, a domanda, nel ruolo di cui all'allegata tabella C secondo i criteri e le modalita' previsti dai comuni 1, 3, 6 e 7 dell'articolo 38. Al predetto personale si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi 8, 10 e 11 del medesimo articolo. 2. Con provvedimenti appositi saranno dettate le necessarie disposizioni per il personale in servizio presso i commissariati del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Restano ferme le disposizioni relative al ruolo speciale ad esaurimento per la regione Friuli-Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 15 febbraio 1975.
Nota all'art. 39: Il D.P.C.M. 29 dicembre 1974 reca: Determinazione del contingente del personale da utilizzare nell'ufficio del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia".