ART. 26. 
 
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 150 miliardi per l'anno 1989, in lire 250 miliardi per l'anno
1990 ed in lire 350 miliardi per l'anno 1991,  si  provvede  mediante
utilizzo delle proiezioni per gli anni  medesimi  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo  9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno  1989,
all'uopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento:   "Progetti
integrati per l'avvio di  un  piano  pluriennale  di  infrastrutture,
impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane". 
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,  con  proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.