ART. 27 
 
1. Per l'esercizio delle competenze di cui  alla  presente  legge  il
Ministro  per  i  problemi  delle  aree  urbane  si  avvale  di   una
commissione, nominata con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane  e
composta da nove membri scelti fra il  personale  civile  e  militare
delo Stato e  delle  altre  amministrazioni  pubbliche  collocati  in
posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri
- Ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane per tutta  la
durata dell'incarico.. 
2. Possono essere chiamati a far parte della commissione in  qualita'
di esperti anche soggetti estranei alla Pubblica  amministrazione  in
numero non superiore a tre unita'.