ART. 29. 1. Le norme contenute nel Titolo I, II, III e V della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le norme contenute nel Titolo IV della presente legge entrano in vigore dal 1 giugno 1989 e si applicano alle violazioni accertate da tale data. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 marzo 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri FERRI, Ministro dei lavori pubblici TOGNOLI, Ministro per i problemi delle aree urbane Visto, il Guardasigilli: VASSALLI