Art. 13. Termini per la conferma di ricercatori 1. Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la facolta' degli stessi di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle universita' per la relativa qualifica (( ovvero, entro il medesimo termine, presso le amministrazioni di inquadramento, ovvero le agenzie di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica.»: «Art. 31 (Conferma dei ricercatori universitari). - I ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline. La commissione valuta l'attivita' scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di facolta' o del dipartimento. Se il giudizio e' favorevole, il ricercatore e' immesso nella fascia dei ricercatori confermati, che e' compresa nella dotazione organica di cui al precedente art. 30. Se il giudizio e' sfavorevole, puo' essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio e' sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo. Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma possono avvalersi, a domanda, della facolta' di passaggio ad altra amministrazione, disciplinata dal successivo art. 120.». - Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 19 (Assunzioni di personale) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»: «15. Ai fini dello sviluppo e del potenziamento dell'attivita' di ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, nei limiti della spesa relativa alla dotazione del ruolo di cui all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, del Ministro delle finanze e con conseguente indisponibilita' di posti di professore, la medesima Scuola puo' assegnare incarichi di ricercatore, previo superamento di apposite procedure selettive svolte secondo la vigente normativa in materia universitaria.». - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 10 (Agenzie fiscali). - 1. Le agenzie fiscali sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del Capo II del Titolo V del presente decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalita' e nei termini ivi previsti.».