Art. 13.
               Termini per la conferma di ricercatori
  1.  Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del decreto del
Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche
ai   ricercatori   di  cui  all'articolo 19,  comma 15,  della  legge
28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  ferma  restando  la facolta' degli stessi di
partecipare  alle  procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle
universita'  per  la  relativa qualifica (( ovvero, entro il medesimo
termine,  presso  le  amministrazioni  di  inquadramento,  ovvero  le
agenzie  di  cui  all'articolo 10  del  decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  31 del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante
          «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
          di   formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa  e
          didattica.»:
              «Art.  31  (Conferma dei ricercatori universitari). - I
          ricercatori  universitari, dopo tre anni dall'immissione in
          ruolo,  sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte
          di   una   commissione   nazionale   composta,   per   ogni
          raggruppamento  di  discipline, da tre professori di ruolo,
          di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un
          numero   triplo   di   docenti   designati   dal  Consiglio
          universitario  nazionale,  tra  i  docenti  del  gruppo  di
          discipline.
              La   commissione   valuta   l'attivita'  scientifica  e
          didattica  integrativa  svolta dal ricercatore nel triennio
          anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di
          facolta' o del dipartimento.
              Se il giudizio e' favorevole, il ricercatore e' immesso
          nella  fascia  dei  ricercatori confermati, che e' compresa
          nella  dotazione  organica di cui al precedente art. 30. Se
          il  giudizio  e' sfavorevole, puo' essere ripetuto una sola
          volta  dopo  un  biennio.  Se  anche il secondo giudizio e'
          sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.
              Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma
          possono  avvalersi,  a domanda, della facolta' di passaggio
          ad  altra amministrazione, disciplinata dal successivo art.
          120.».
              - Si   riporta  il  testo  del  comma 15  dell'art.  19
          (Assunzioni  di personale) della legge 28 dicembre 2001, n.
          448,  recante  «Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
          2002)»:
              «15.   Ai  fini  dello  sviluppo  e  del  potenziamento
          dell'attivita'    di   ricerca   della   Scuola   superiore
          dell'economia  e  delle  finanze,  nei  limiti  della spesa
          relativa  alla  dotazione  del  ruolo  di  cui  all'art. 5,
          comma 5,  del  regolamento  di  cui al decreto ministeriale
          28 settembre 2000, n. 301, del Ministro delle finanze e con
          conseguente  indisponibilita'  di  posti  di professore, la
          medesima  Scuola  puo'  assegnare incarichi di ricercatore,
          previo  superamento  di apposite procedure selettive svolte
          secondo la vigente normativa in materia universitaria.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  recante  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59»:
              «Art.  10  (Agenzie  fiscali).  - 1. Le agenzie fiscali
          sono  disciplinate,  anche  in  deroga agli articoli 8 e 9,
          dalle  disposizioni  del  Capo II del Titolo V del presente
          decreto  legislativo  ed  alla loro istituzione si provvede
          secondo le modalita' e nei termini ivi previsti.».