Art. 14. Monitoraggio e valutazione 1. A livello nazionale, il ministero della pubblica istruzione, di concerto con il ministero del lavoro e della previdenza sociale, realizza un sistema di monitoraggio e di valutazione dei piani di intervento di cui all'art. 11, integrato con le attivita' svolte dalle regioni anche in relazione ai programmi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, secondo i criteri generali definiti con l'accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002. Alle relative spese si fa fronte con le risorse del fondo di cui all'art. 12, comma 1; vi concorrono anche eventuali risorse messe a disposizione dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al presente decreto. 2. A conclusione di ogni triennio, il ministero della pubblica istruzione, di concerto con il ministero del lavoro e della previdenza sociale e il ministero dello sviluppo economico e con l'assistenza tecnica dell'ANSAS e dell'ISFOL, presenta al Parlamento un rapporto sui risultati del monitoraggio e della valutazione dei piani di cui al capo IV.