Art. 14.

                     Monitoraggio e valutazione

  1.  A livello nazionale, il ministero della pubblica istruzione, di
concerto  con  il  ministero  del  lavoro e della previdenza sociale,
realizza  un  sistema  di  monitoraggio e di valutazione dei piani di
intervento  di  cui  all'art.  11,  integrato con le attivita' svolte
dalle  regioni  anche  in relazione ai programmi finanziati dal Fondo
Sociale Europeo, secondo i criteri generali definiti con l'accordo in
sede  di  conferenza unificata 1° agosto 2002. Alle relative spese si
fa  fronte  con  le risorse del fondo di cui all'art. 12, comma 1; vi
concorrono anche eventuali risorse messe a disposizione dal ministero
del  lavoro  e  della previdenza sociale, con particolare riferimento
alla  valutazione  degli  esiti  occupazionali dei percorsi di cui al
presente decreto.
  2.  A  conclusione  di  ogni  triennio, il ministero della pubblica
istruzione,   di  concerto  con  il  ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  e  il  ministero  dello sviluppo economico e con
l'assistenza  tecnica dell'ANSAS e dell'ISFOL, presenta al Parlamento
un  rapporto  sui  risultati del monitoraggio e della valutazione dei
piani di cui al capo IV.