Art. 45
                   (Comunicazioni e notificazioni)

  1.  La  comunicazione  per  via telematica di documenti informatici
dall'ufficio  giudiziario  ad  un  soggetto abilitato esterno avviene
mediante   inoltro  del  documento  dal  gestore  locale  al  gestore
centrale, che lo invia alla CPECPT del destinatario.
  2.   La  notificazione  telematica  di  documenti  informatici  tra
difensori  avviene, ove sussistano i presupposti di cui alla legge 21
gennaio  1994,  n.  53,  mediante  inoltro del documento dal punto di
accesso  del  mittente  alla CPECPT del destinatario. A tale scopo il
punto   di  accesso  trasmette  il  messaggio  con  il  documento  da
notificare al gestore centrale che, a sua volta, inoltra il messaggio
ricevuto al punto di accesso di destinazione.
  3.  Le richieste di un'attivita' di notifica telematica da parte di
un  ufficio  giudiziario  sono  inoltrate,  mediante  SPC, al sistema
informatico  dell'UNEP.  Le  richieste  dei  difensori sono inoltrate
all'UNEP  per  il  tramite  del  punto  di accesso del mittente e del
gestore   centrale,   nel   rispetto   dei  requisiti  dei  documenti
informatici  provenienti  dall'esterno. La notificazione di documenti
informatici  da parte dell'UNEP rispetta i requisiti richiesti per la
comunicazione   da   ufficio  giudiziario  verso  soggetti  abilitati
esterni.
  4.   Il   sistema  informatico  dell'UNEP,  eseguita  la  notifica,
trasmette  per  via  telematica,  a  chi ha richiesto il servizio, il
documento  informatico  con  la  relata di notifica, costituita dalla
ricevuta  elettronica,  sottoscritta  dall'ufficiale  giudiziario con
firma digitale.
  5.  Nell'ipotesi  di  cui  all'articolo 6, comma 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  13  febbraio  2001 n. 123, l'ufficiale
giudiziario   provvede   a  notificare  il  duplicato  del  documento
informatico, su supporto ottico non riscrivibile.
  6.  La  consegna del documento informatico alla CPECPT del soggetto
abilitato esterno e' assicurata dai punti di accesso mediante l'invio
al mittente di una ricevuta di avvenuta consegna breve.
  7. Il gestore centrale, nella trasmissione di documenti informatici
dall'ufficio  giudiziario  ad  un soggetto abilitato esterno, associa
automaticamente  ad  ogni  ricevuta  breve  di  avvenuta consegna una
attestazione  temporale contenente data, ora e minuti della ricezione
che  inoltra  al  gestore  locale  per  l'inserimento  nel  fascicolo
informatico.
  8. Nelle notifiche tra difensori, il gestore centrale, ricevuto dal
mittente  il messaggio da notificare, associa automaticamente ad esso
una  prima  attestazione temporale, che viene spedita alla CPECPT del
mittente e, unitamente al messaggio, alla CPECPT del destinatario. La
CPECPT  del  destinatario,  ricevuto  il  messaggio, invia al gestore
centrale  la ricevuta breve di avvenuta consegna; il gestore centrale
associa  a quest'ultima una seconda attestazione temporale, che viene
spedita  alla  CPECPT del destinatario e, unitamente alla ricevuta di
avvenuta consegna breve, alla CPECPT del mittente.