Art. 11.
                          (( Piano Casa ))
    ((  1.  Al  fine  di garantire su tutto il territorio nazionale i
livelli  minimi  essenziali  di  fabbisogno  abitativo  per  il pieno
sviluppo della persona umana, e' approvato con decreto del Presidente
del   Consiglio   dei   Ministri,   previa   delibera   del  Comitato
interministeriale  per  la programmazione economica (CIPE) e d'intesa
con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del decreto
legislativo  28  agosto  1997, n. 281, e successive modificazioni, su
proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  un  piano nazionale di edilizia
abitativa. ))
     ((   2.  Il  piano  e'  rivolto  all'incremento  del  patrimonio
immobiliare  ad  uso  abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di
edilizia  residenziale,  da  realizzare  nel  rispetto dei criteri di
efficienza  energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con
il   coinvolgimento   di   capitali  pubblici  e  privati,  destinate
prioritariamente a prima casa per: ))
      ((  a)  nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o
monoreddito;
     b) giovani coppie a basso reddito;
     c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
     d) studenti fuori sede;
     e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
      f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo
1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
     g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci
anni  nel  territorio  nazionale  ovvero  da almeno cinque anni nella
medesima regione. ))
    ((  3.  Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la
costruzione  di  nuove  abitazioni  e  la  realizzazione di misure di
recupero  del  patrimonio abitativo esistente ed e' articolato, sulla
base  di  criteri  oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno
abitativo  presente  nelle diverse realta' territoriali, attraverso i
seguenti interventi: ))
       ((   a)  costituzione  di  fondi  immobiliari  destinati  alla
valorizzazione  e  all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla
promozione  di  strumenti  finanziari immobiliari innovativi e con la
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche
in  un  sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la
realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale; ))
      ((  b)  incremento  del patrimonio abitativo di edilizia con le
risorse  anche  derivanti  dall'alienazione  di  alloggi  di edilizia
pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le
modalita' previste dall'articolo 13; ))
      ((  c)  promozione  da  parte di privati di interventi anche ai
sensi  della  parte II, titolo III, Capo III del codice dei contratti
pubblici  relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; ))
       ((   d)  agevolazioni,  anche  amministrative,  in  favore  di
cooperative  edilizie  costituite  tra  i  soggetti destinatari degli
interventi,    potendosi    anche   prevedere   termini   di   durata
predeterminati   per   la   partecipazione   di   ciascun  socio,  in
considerazione   del   carattere   solo   transitorio   dell'esigenza
abitativa; ))
      ((  e)  realizzazione  di  programmi integrati di promozione di
edilizia residenziale anche sociale. ))
    ((  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove
la  stipulazione  di  appositi  accordi  di  programma, approvati con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, previa delibera
del  CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni,  al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva
richiesta  abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione
fisica  e  demografica  del  territorio di riferimento, attraverso la
realizzazione  di  programmi  integrati  di  promozione  di  edilizia
residenziale  e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati
livelli  di qualita' in termini di vivibilita', salubrita', sicurezza
e  sostenibilita'  ambientale  ed  energetica,  anche  attraverso  la
risoluzione  dei problemi di mobilita', promuovendo e valorizzando la
partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni
senza  che  sia  stata  raggiunta  la predetta intesa, gli accordi di
programma possono essere comunque approvati. ))
    ((  5.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  4 sono attuati anche
attraverso  le  disposizioni  di  cui alla parte II, titolo III, Capo
III,  del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, mediante: ))
      ((  a)  il  trasferimento  di diritti edificatori in favore dei
promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo; ))
      ((  b)  incrementi  premiali di diritti edificatori finalizzati
alla  dotazione  di  servizi, spazi pubblici e di miglioramento della
qualita'  urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici
minime  di  spazi  pubblici  o riservati alle attivita' collettive, a
verde  pubblico  o  a  parcheggi  di  cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; ))
      ((  c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale
di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione; ))
      ((  d)  la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3,
lettera  a) con la possibilita' di prevedere altresi' il conferimento
al  fondo  dei  canoni di locazione, al netto delle spese di gestione
degli immobili. ))
    e)  ((  la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori
come  corrispettivo per la realizzazione anche di unita' abitative di
proprieta'  pubblica  da destinare alla locazione a canone agevolato,
ovvero  da  destinare  alla  alienazione  in  favore  delle categorie
sociali svantaggiate di cui al comma 2. ))
    (( 6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare
e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia,
l'abitabilita',  in  particolare,  nelle  zone  caratterizzate  da un
diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano. ))
   (( 7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma
3,  lettera  e)  l'alloggio  sociale,  in  quanto  servizio economico
generale,  e' identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della
notifica  degli  aiuti  di  Stato,  di  cui agli articoli 87 e 88 del
Trattato che istituisce la Comunita' Europea, come parte essenziale e
integrante  della  piu'  complessiva offerta di edilizia residenziale
sociale,   che   costituisce   nel  suo  insieme  servizio  abitativo
finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie. ))
    (( 8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono
appositamente  disciplinati  le modalita' e i termini per la verifica
periodica   delle  fasi  di  realizzazione  del  piano,  in  base  al
cronoprogramma  approvato  e  alle  esigenze  finanziarie,  potendosi
conseguentemente   disporre,  in  caso  di  scostamenti,  la  diversa
allocazione  delle  risorse  finanziarie pubbliche verso modalita' di
attuazione  piu'  efficienti.  Le  abitazioni  realizzate  o alienate
nell'ambito  delle  procedure  di  cui  al  presente articolo possono
essere   oggetto   di   successiva  alienazione  decorsi  dieci  anni
dall'acquisto originario. ))
    (( 9. L'attuazione del piano nazionale puo' essere realizzata, in
alternativa  alle  previsioni  di  cui  al  comma 4, con le modalita'
approvative  di  cui  alla  parte II, titolo III, capo IV, del citato
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. ))
     ((  10.  Una  quota  del  patrimonio  immobiliare  del  demanio,
costituita  da  aree  ed  edifici  non  piu'  utilizzati, puo' essere
destinata  alla  realizzazione degli interventi previsti dal presente
articolo,  sulla  base  di  accordi  tra  l'Agenzia  del  demanio, il
Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, il Ministero della
difesa  in  caso  di  aree  ed  edifici  non  piu'  utilizzati a fini
militari, le regioni e gli enti locali. ))
    (( 11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le
province  possono  associarsi  ai  sensi di quanto previsto dal testo
unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali, di cui al
decreto   legislativo   18   agosto   2000,   n.  267,  e  successive
modificazioni.   I  programmi  integrati  di  cui  al  comma  4  sono
dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si
provvede   con   l'applicazione  dell'articolo  81  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977, n. 616, e successive
modificazioni. ))
((    12.  Per  l'attuazione  degli  interventi previsti dal presente
articolo  e'  istituito  un  fondo  nello  stato  di  previsione  del
Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,  nel  quale
confluiscono  le  risorse  finanziarie  di  cui all'articolo 1, comma
1154,  della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, nonche' di cui agli
articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle gia' iscritte nei bilanci
degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre
2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti
adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo
periodo  del  presente comma, incompatibili con il presente articolo,
restano  privi  di  effetti.  A  tale  scopo  le  risorse di cui agli
articoli  21,  21-bis  e  41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte
sul fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli
effetti  in  termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno
in  sede  di  iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui
alle indicate autorizzazioni di spesa. ))
((    13.  Ai  fini  del  riparto del Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso  alle  abitazioni  in  locazione,  di cui all'articolo 11
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per
beneficiare  dei  contributi  integrativi  come definiti ai sensi del
comma  4  del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il
possesso  del  certificato  storico di residenza da almeno dieci anni
nel  territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima
regione )).
 
          Riferimenti normativi:
              - Per  il  riferimento al testo dell'art. 8 del decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n. 281 vedasi i riferimenti
          normativi all'art. 6-quinquies.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 della gia' citata
          legge n. 9 del 2007:
              «Art.  1  (Sospensione  delle  procedure  esecutive  di
          rilascio). - 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e
          di  favorire  il  passaggio  da casa a casa per particolari
          categorie   sociali,  soggette  a  procedure  esecutive  di
          rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso
          di   abitazioni   e  residenti  nei  comuni  capoluoghi  di
          provincia,  nei  comuni con essi confinanti con popolazione
          superiore  a  10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione
          abitativa  di  cui  alla  delibera  CIPE  n.  87103  del 13
          novembre  2003,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 40
          del  18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data
          di entrata in vigore della presente legge per un periodo di
          otto  mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per
          finita   locazione   degli   immobili  adibiti  ad  uso  di
          abitazioni,  nei  confronti di conduttori con reddito annuo
          lordo  complessivo  familiare  inferiore a 27.000 euro, che
          siano  o  abbiano  nel  proprio  nucleo  familiare  persone
          ultrasessantacinquenni,  malati  terminali  o  portatori di
          handicap con invalidita' superiore al 66 per cento, purche'
          non  siano  in  possesso  di  altra  abitazione adeguata al
          nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione
          si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che
          abbiano,  nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a
          carico.
              2.  La  sussistenza  dei  requisiti  per la sospensione
          della  procedura esecutiva di rilascio di cui ai comuni 1 e
          3  del  presente  articolo  e' autocertificata dai soggetti
          interessati  con  dichiarazione  resa  nelle  forme  di cui
          all'art.   21  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, e
          comunicata  al  locatore ai sensi dell'art. 4, comma 5, del
          decreto-legge  27  maggio  2005,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  luglio  2005,  n. 148. La
          sussistenza  di  tali  requisiti puo' essere contestata dal
          locatore  nelle  forme  di  cui  all'art.  1,  comma 2, del
          decreto-legge  20  giugno  2002,  n.  122,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
              3.  Per  i  conduttori  di  immobili  ad  uso abitativo
          concessi  in  locazione  dai  soggetti indicati all'art. 1,
          comma  1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104,
          e  all'art.  3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  come  da  ultimo  modificato  dall'art. 43, comma 18,
          della   legge   23   dicembre   2000,   n.  388,  da  casse
          professionali    e    previdenziali,    da   compagnie   di
          assicurazione,  da  istituti bancari, da societa' possedute
          dai  soggetti  citati,  ovvero che, per conto dei medesimi,
          anche  indirettamente, svolgono l'attivita' di gestione dei
          relativi  patrimoni  immobiliari, il termine di sospensione
          di  cui  al  comma  1  del  presente articolo e' fissato in
          diciotto  mesi  a decorrere dalla data di entrata in vigore
          della presente legge.
              4.  Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione
          ai  sensi  dei  commi  1  e  3  del  presente  articolo  il
          conduttore   corrisponde   al   locatore  la  maggiorazione
          prevista dall'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998,
          n. 431.
              5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione
          dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei
          limiti  indicati dall'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n.
          392,  salva  l'applicazione  dell'art.  55  della  medesima
          legge.
              6.  La  sospensione non opera in danno del locatore che
          dimostri,  nelle  forme di cui al comma 2, secondo periodo,
          di  trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere
          la  sospensione  medesima  o nelle condizioni di necessita'
          sopraggiunta   dell'abitazione.   A   tutte   le  procedure
          esecutive  per  finita  locazione  attivate  in relazione a
          contratti  stipulati  ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
          n. 431, e successive modificazioni, con i conduttori di cui
          ai  commi  1  e  3  del presente articolo si applica quanto
          previsto  dall'art. 6, comma 4, della medesima legge n. 431
          del 1998.».
              - Il  Capo  III,  Titolo III della Parte II del decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163 recante «Codice dei
          contratti  pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture
          in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE»,
          reca:
              «Promotore   finanziario,   societa'   di   progetto  e
          disciplina della locazione finanziaria per i lavori».
              - Il  decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
          1968,  n.  1444  recante  «Limiti  inderogabili di densita'
          edilizia,  di  altezza,  di  distanza  fra  i  fabbricati e
          rapporti  massimi  tra  spazi  destinati  agli insediamenti
          residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
          attivita'  collettive,  al  verde pubblico o a parcheggi da
          osservare  ai  fini  della  formazione  dei nuovi strumenti
          urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
          dell'art.  17  della  legge  6  agosto  1967,  n.  765»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97.
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  87  e 88 del
          Trattato che istituisce la Comunita' europea:
              «Art.  87.  - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente
          trattato,  sono  incompatibili con il mercato comune, nella
          misura  in  cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli
          aiuti   concessi   dagli  Stati,  ovvero  mediante  risorse
          statali,   sotto  qualsiasi  forma  che,  favorendo  talune
          imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare
          la concorrenza.
              2. Sono compatibili con il mercato comune:
                a)  gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
          consumatori,   a   condizione  che  siano  accordati  senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
                b)  gli  aiuti  destinati a ovviare ai danni arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali;
                c)  gli  aiuti  concessi  all'economia di determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della  divisione  della  Germania, nella misura in cui sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione.
              3.  Possono  considerarsi  compatibili  con  il mercato
          comune:
                a)   gli  aiuti  destinati  a  favorire  lo  sviluppo
          economico   delle   regioni  ove  il  tenore  di  vita  sia
          anormalmente  basso,  oppure  si  abbia  una grave forma di
          sottoccupazione;
                b)  gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
          di  un  importante  progetto  di  comune  interesse europeo
          oppure  a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
          di uno Stato membro;
                c)  gli  aiuti  destinati ad agevolare lo sviluppo di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse;
                d)  gli  aiuti destinati a promuovere la cultura e la
          conservazione   del  patrimonio,  quando  non  alterino  le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
          in misura contraria all'interesse comune;
                e)  le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate con
          decisione   del   Consiglio,  che  delibera  a  maggioranza
          qualificata su proposta della Commissione.».
              «Art.  88.  -  1.  La Commissione procede con gli Stati
          membri  all'esame  permanente dei regimi di aiuti esistenti
          in  questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
          misure  richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
          del mercato comune.
              2.  Qualora  la  Commissione,  dopo  aver intimato agli
          interessati  di  presentare  le loro osservazioni, constati
          che  un  aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o mediante fondi
          statali,  non  e' compatibile con il mercato comune a norma
          dell'art.  87,  oppure  che  tale  aiuto e' attuato in modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato.
              Qualora  lo  Stato  in  causa  non  si  conformi a tale
          decisione  entro  il  termine  stabilito,  la Commissione o
          qualsiasi  altro  Stato interessato puo' adire direttamente
          la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
              A   richiesta   di  uno  Stato  membro,  il  Consiglio,
          deliberando  all'unanimita',  puo'  decidere  che un aiuto,
          istituito  o  da  istituirsi da parte di questo Stato, deve
          considerarsi  compatibile  con il mercato comune, in deroga
          alle  disposizioni  dell'art.  87  o  ai regolamenti di cui
          all'art.  89,  quando circostanze eccezionali giustifichino
          tale  decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
          riguardi  di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
          paragrafo,   primo   comma,   la   richiesta   dello  Stato
          interessato  rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo.
              Tuttavia,  se  il Consiglio non si e' pronunciato entro
          tre   mesi  dalla  data  della  richiesta,  la  Commissione
          delibera.
              3.  Alla  Commissione  sono  comunicati, in tempo utile
          perche'  presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
          istituire  o  modificare  aiuti. Se ritiene che un progetto
          non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
          87,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la  procedura
          prevista   dal   paragrafo   precedente.  Lo  Stato  membro
          interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
          prima  che  tale  procedura  abbia condotto a una decisione
          finale.».
              - Il  Capo IV , Titolo III, parte II del citato decreto
          legislativo  n.  163  del  2006,  reca:  «Lavori relativi a
          infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi».
              - Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante
          «testo   unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
          2000, n. 227, supplemento ordinario.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  81 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616 e
          successive  modificazioni  (Attuazione  della delega di cui
          all'art. 1 della lege 22 luglio 1975, n. 382):
              «Art. 81 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
          dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
                a);
                b)  la  formazione  e  l'aggiornamento  degli elenchi
          delle   zone   dichiarate  sismiche  e  l'emanazione  delle
          relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
              Se  l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla
          data di ricevimento da parte delle regioni del programma di
          intervento,  e  il  Consiglio  dei  Ministri ritiene che si
          debba  procedere  in  difformita'  dalla  previsione  degli
          strumenti  urbanistici,  si provvede sentita la commissione
          interparlamentare  per  le  questioni regionali con decreto
          del  Presidente  della  Repubblica previa deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro o dei
          Ministri competenti per materia.
              I  progetti  di  investimento  di cui all'art. 14 della
          legge  6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione
          nel  cui  territorio  essi  devono  essere  realizzati.  Le
          regioni  hanno  la  facolta' di promuovere la deliberazione
          del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.
              Resta  fermo  quanto  previsto  dalla legge 18 dicembre
          1973,  n. 880, concernente la localizzazione degli impianti
          per  la  produzione  di  energia  elettrica e dalla legge 2
          agosto  1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione
          delle   centrali   elettronucleari  e  sulla  produzione  e
          sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre
          1976, n. 898, per le servitu' militari.».
              - Si  riporta il testo del comma 1154 dell'art. 1 della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2007):
              «1154.  Per  la realizzazione di un piano straordinario
          di   edilizia   residenziale   pubblica   sovvenzionata  e'
          autorizzata  la  spesa  di  30 milioni di euro per ciascuno
          degli  anni  2008  e  2009.  Con decreto del Ministro delle
          infrastrutture,   previa   intesa  in  sede  di  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
          modalita'    di    applicazione   e   di   erogazione   dei
          finanziamenti.».
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 21, 21-bis e 41
          del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159 (Interventi
          urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
          l'equita' sociale), convertito in legge, con modificazioni,
          dall'art. 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222:
              «Art.   21   (Programma   straordinario   di   edilizia
          residenziale  pubblica.  Risorse per opere di ricostruzione
          delle  zone  del Molise e della provincia di Foggia colpite
          da  eventi  sismici).  -  1.  Nei comuni di cui all'art. 1,
          comma  1,  della  legge  8  febbraio 2007, n. 9, al fine di
          garantire  il  passaggio  da  casa  a  casa delle categorie
          sociali  ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in
          locazione  a  canone  sociale per coloro che sono utilmente
          collocati   nelle  graduatorie  approvate  dai  comuni,  e'
          finanziato,  nel  limite  di 550 milioni di euro per l'anno
          2007,  un  programma straordinario di edilizia residenziale
          pubblica   finalizzato   prioritariamente   al  recupero  e
          all'adattamento  funzionale  di alloggi di proprieta' degli
          ex  IACP o dei comuni, non assegnati, nonche' all'acquisto,
          alla  locazione  di  alloggi e all'eventuale costruzione di
          alloggi da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti
          a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti
          di  cui  all'art.  1  della  citata  legge  n. 9 del 2007 e
          diretto   a  soddisfare  il  fabbisogno  alloggiativo,  con
          particolare   attenzione   alle  coppie  a  basso  reddito,
          individuato  dalle  regioni e province autonome, sulla base
          di   elenchi  di  interventi  prioritari  e  immediatamente
          realizzabili,   con   particolare   riferimento   a  quelli
          ricompresi  nei  piani straordinari di cui all'art. 3 della
          stessa  legge  e  in  relazione alle priorita' definite nel
          tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative.
          Le  graduatorie  sono  revisionate annualmente e a tal fine
          viene  considerato  l'intero reddito familiare del soggetto
          richiedente, nonche' la disponibilita' di altri immobili da
          parte   del   richiedente.   L'amministrazione  finanziaria
          provvede   ad   effettuare  periodicamente  accertamenti  a
          campione  su  tali soggetti. In ottemperanza alla normativa
          comunitaria  e  nazionale relativa al rendimento energetico
          in   edilizia,   il  programma  straordinario  di  edilizia
          residenziale  pubblica di cui al presente comma deve essere
          attuato  in  modo  da  garantire il rispetto dei criteri di
          efficienza   energetica,   di   riduzione  delle  emissioni
          inquinanti,  di  contenimento  dei  consumi energetici e di
          sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.
              2.  Entro  venti giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente decreto, le regioni e le province autonome di
          Trento   e   di  Bolzano  trasmettono  al  Ministero  delle
          infrastrutture  e  al  Ministero della solidarieta' sociale
          gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.
              3.  Con  decreto  del Ministro delle infrastrutture, di
          concerto  con il Ministro della solidarieta' sociale, entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  sono  individuati  gli  interventi  prioritari  e
          immediatamente  realizzabili,  sulla  base degli elenchi di
          cui  comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  e  successive modificazioni. Col medesimo decreto
          sono  definite  le  modalita'  di  erogazione  dei relativi
          stanziamenti  che possono essere trasferiti direttamente ai
          comuni  ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono
          essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e
          prestiti,  previa attivazione di apposita convenzione per i
          medesimi  fini.  La  ripartizione  dei  finanziamenti  deve
          assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando
          che  in  ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti
          per  una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1,
          secondo  parametri  che  saranno  definiti  d'intesa con le
          regioni e le province autonome.
              4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 e'
          destinato    alla    costituzione   ed   al   funzionamento
          dell'Osservatorio  nazionale  e degli Osservatori regionali
          sulle   politiche  abitative,  al  fine  di  assicurare  la
          formazione,   l'implementazione  e  la  condivisione  delle
          banche   dati   necessarie   per  la  programmazione  degli
          interventi  di edilizia residenziale con finalita' sociali,
          nonche'  al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione
          senza titolo degli alloggi di proprieta' dell'ex IACP o dei
          comuni.  Il  Ministro delle infrastrutture, di concerto con
          il  Ministro  della  solidarieta'  sociale,  con decreto da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente decreto tenuto
          conto  della  concertazione istituzionale di cui al comma 1
          dell'art.  4  della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sentita la
          Conferenza    unificata,    definisce    la   composizione,
          l'organizzazione  e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai
          fini  del  collegamento con le esperienze e gli osservatori
          realizzati anche a livello regionale.
              4-bis   Tutti   i   soggetti   gestori  del  patrimonio
          immobiliare   di   edilizia   residenziale  pubblica  hanno
          l'obbligo,   nel   rispetto  dei  principi  di  efficienza,
          flessibilita'  e  trasparenza, di assicurare, attraverso un
          sistema  di banche dati consultabile via internet, tutte le
          informazioni   necessarie   al   pubblico,  permettendo  al
          contempo un controllo incrociato dei dati nell'ambito di un
          sistema  integrato gestito dall'amministrazione finanziaria
          competente. Dall'attuazione della presente norma non devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
              4-ter  Per  l'anno  2007  e'  stanziata  la somma di 50
          milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui
          all'art.  1,  comma  1008, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,  da  realizzare limitatamente alle opere pubbliche, ai
          sensi  degli  articoli  163 e seguenti del citato codice di
          cui  al  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche
          attraverso  la rimodulazione dei singoli interventi in base
          alle esigenze accertate.».
              «Art.  21-bis (Rifinanziamento dei programmi innovativi
          in  ambito  urbano  "Contratti di quartiere II"). - 1. Alla
          scadenza  del termine del 31 dicembre 2007, di cui all'art.
          4,  comma  150,  della  legge  24  dicembre 2003, n. 350, e
          successive  modificazioni,  ed  all'art.  13,  comma 2, del
          decreto-legge  30  dicembre  2005,  n. 273, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23  febbraio  2006, n. 51, le
          risorse  originariamente destinate ai programmi costruttivi
          di  cui  all'art.  18  del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
          152,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio
          1991,  n.  203, non assegnate a seguito di mancata ratifica
          degli accordi di programma, sono destinate al finanziamento
          delle  proposte  gia'  ritenute  idonee  e  non  ammesse al
          precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei
          decreti  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          27  dicembre  2001,  30  dicembre  2002 e 21 novembre 2003,
          pubblicati  rispettivamente  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  162  del  12  luglio  2002,  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  94  del  23  aprile  2003  e nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 21 del 27 gennaio 2004, concernenti
          il   programma   innovativo  in  ambito  urbano  denominato
          «Contratti  di  quartiere  II».  Nell'ambito delle predette
          risorse  una  quota  fino  a 60 milioni di euro e' altresi'
          destinata   alla   prosecuzione  degli  interventi  di  cui
          all'art.  1,  comma  1008, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,  da  realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti
          del  citato  codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
          2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli
          interventi in base alle esigenze accertate.
              2.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          ripartizione  delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  primo
          periodo, nonche' la quota di cofinanziamento regionale e le
          modalita'  di  individuazione delle proposte da ammettere a
          finanziamento.
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          proposta  del Ministro delle infrastrutture, e' autorizzato
          ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per
          ciascun  anno in termini di indebitamento netto, le risorse
          di  cui  al  comma  1,  previo  versamento  all'entrata del
          bilancio  dello  Stato delle risorse finanziarie depositate
          sui  conti  correnti  di  tesoreria  n.  20126  e  n. 20127
          intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, in un
          fondo   dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture,  ai fini del finanziamento delle iniziative
          di cui al medesimo comma 1.
              4.  Le  regioni  che  hanno finanziato con propri fondi
          tutte  le  proposte  di  «Contratti  di  quartiere II» gia'
          ritenute  idonee  in  attuazione dei richiamati decreti del
          Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre
          2001,   30   dicembre  2002  e  21  novembre  2003  possono
          utilizzare  le  risorse  di  cui  al comma 3 per finanziare
          nuovi  programmi  aventi  caratteristiche analoghe a quelle
          dei "Contratti di quartiere II" che saranno individuati con
          il decreto di cui al comma 2.».
              «Art.   41   (Incremento   del  patrimonio  immobiliare
          destinato  alla  locazione  di edilizia abitativa). - 1. Ai
          fini  dell'incremento  del patrimonio immobiliare destinato
          alla  locazione  di  edilizia  abitativa,  con  particolare
          riguardo  a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti
          a  fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa,
          il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
          i   Ministri  delle  infrastrutture  e  della  solidarieta'
          sociale,  costituisce,  tramite  l'Agenzia del demanio, una
          apposita  societa' di scopo per promuovere la formazione di
          strumenti   finanziari  immobiliari  a  totale  o  parziale
          partecipazione  pubblica,  per l'acquisizione, il recupero,
          la  ristrutturazione,  la  realizzazione di immobili ad uso
          abitativo  anche  con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e
          gli  enti  locali,  di  beni di proprieta' dello Stato o di
          altri  soggetti  pubblici.  Per  le  finalita'  di  cui  al
          presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa
          massima di 100 milioni di euro.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  della  legge 9
          dicembre  1998,  n.  431  (Disciplina delle locazioni e del
          rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo):
              «Art.  11  (Fondo  nazionale). - 1. Presso il Ministero
          dei  lavori pubblici e' istituito il Fondo nazionale per il
          sostegno  all'accesso  alle abitazioni in locazione, la cui
          dotazione  annua e' determinata dalla legge finanziaria, ai
          sensi  dell'art.  11,  comma  3, lettera d) , della legge 5
          agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
              2.  Per  ottenere  i  contributi  di  cui  al comma 3 i
          conduttori    devono    dichiarare    sotto    la   propria
          responsabilita'  che  il  contratto  di  locazione e' stato
          registrato.
              3.  Le  somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
          utilizzate  per  la  concessione,  ai  conduttori  aventi i
          requisiti  minimi  individuati  con  le modalita' di cui al
          comma  4,  di  contributi  integrativi per il pagamento dei
          canoni  di  locazione dovuti ai proprietari degli immobili,
          di proprieta' sia pubblica sia privata, nonche', qualora le
          disponibilita'  del  Fondo  lo consentano, per sostenere le
          iniziative   intraprese  dai  comuni  anche  attraverso  la
          costituzione  di  agenzie  o  istituti  per  la locazione o
          attraverso  attivita'  di  promozione  in  convenzione  con
          cooperative  edilizie  per la locazione, tese a favorire la
          mobilita'   nel   settore  della  locazione  attraverso  il
          reperimento  di  alloggi  da  concedere  in  locazione  per
          periodi  determinati.  I comuni possono, con delibera della
          propria  giunta,  prevedere  che  i  contributi integrativi
          destinati  ai  conduttori  vengano,  in  caso di morosita',
          erogati al locatore interessato a sanatoria della morosita'
          medesima,  anche  tramite  l'associazione  della proprieta'
          edilizia  dallo stesso locatore per iscritto designata, che
          attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta
          anche dal locatore.
              4.  Il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  definisce,  con proprio decreto, i
          requisiti  minimi  necessari per beneficiare dei contributi
          integrativi   di  cui  al  comma  3  e  i  criteri  per  la
          determinazione   dell'entita'   dei  contributi  stessi  in
          relazione  al reddito familiare e all'incidenza sul reddito
          medesimo del canone di locazione.
              5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
          ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e
          le  province  autonome  di Trento e di Bolzano. A decorrere
          dall'anno  2005  la ripartizione e' effettuata dal Ministro
          delle  infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          sulla  base  dei  criteri  fissati con apposito decreto del
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa
          medesima  intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe
          a  disposizione  dalle singole regioni e province autonome,
          ai sensi del comma 6.
              6.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano   possono   concorrere   al   finanziamento   degli
          interventi  di  cui al comma 3 con proprie risorse iscritte
          nei rispettivi bilanci.
              7.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  provvedono  alla  ripartizione  fra i comuni delle
          risorse  di  cui  al  comma  6  nonche'  di  quelle ad esse
          attribuite  ai  sensi  del comma 5, sulla base di parametri
          che premino anche la disponibilita' dei comuni a concorrere
          con  proprie risorse alla realizzazione degli interventi di
          cui  al  comma  3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non
          siano   trasferite   ai   comuni   entro   novanta   giorni
          dall'effettiva  attribuzione  delle  stesse  alle regioni e
          alle  province  autonome,  il  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro dei lavori pubblici,
          previa  diffida  alla  regione  o  alla  provincia autonoma
          inadempiente,  nomina  un  commissario  ad  acta; gli oneri
          connessi  alla  nomina  ed all'attivita' del commissario ad
          acta sono posti a carico dell'ente inadempiente.
              8.  I  comuni  definiscono  l'entita' e le modalita' di
          erogazione  dei  contributi di cui al comma 3, individuando
          con  appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che
          possono  beneficiarne,  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei
          requisiti minimi di cui al comma 4.
              9.  Per  gli  anni  1999,  2000  e  2001, ai fini della
          concessione  dei  contributi integrativi di cui al comma 3,
          e'  assegnata  al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi
          per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di
          cui  alla  legge  14  febbraio  1963,  n. 60, relative alle
          annualita'  1996,  1997  e  1998.  Tali disponibilita' sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  ad apposita
          unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
          Ministero   dei   lavori  pubblici.  Le  predette  risorse,
          accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non
          sono   trasferite   ai   sensi  dell'art.  61  del  decreto
          legislativo   31  marzo  1998,  n.  112,  e  restano  nella
          disponibilita'  della Sezione autonoma della Cassa depositi
          e prestiti per il predetto versamento.
              10.  Il  Ministero  dei  lavori pubblici provvedera', a
          valere  sulle  risorse  del  Fondo  di  cui  al comma 1, ad
          effettuare  il  versamento  all'entrata  del bilancio dello
          Stato   nell'anno   2003  delle  somme  occorrenti  per  la
          copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale
          esercizio,  dall'applicazione  dell'art. 8, commi da 1 a 4,
          pari  a  lire  67,5  miliardi,  intendendosi ridotta per un
          importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno
          medesimo  determinata  ai  sensi  del  comma 1 del presente
          articolo.
              11.  Le  disponibilita' del Fondo sociale, istituito ai
          sensi dell'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnate  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della programmazione economica al Fondo di cui
          al comma 1.».