Art. 12.
           Abrogazione della revoca delle concessioni TAV
    1.  All'articolo  13  del  decreto-legge  31  gennaio 2007, n. 7,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.
40, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  il  comma  8-sexiesdecies  e'  sostituito  dal seguente: « ((
8-sexiesdecies.  Per  effetto  ))  delle  revoche  di  cui  al  comma
8-quinquiesdecies  i  rapporti  convenzionali stipulati da TAV S.p.A.
con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo
1992 continuano senza soluzione di continuita', con RFI S.p.A. (( e i
relativi  ))  atti  integrativi prevedono la quota di lavori che deve
essere  affidata  dai contraenti generali ai terzi mediante procedura
concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie.»;
    b) i commi 8-septiesdecies ed 8-undevices sono abrogati.
    (( 1-bis. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.
241,  e'  aggiunto,  in  fine,  a  decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il seguente comma:
  «1-ter.  Ove  la  revoca  di  un  atto  amministrativo ad efficacia
durevole  o  istantanea  incida  su  rapporti negoziali, l'indennizzo
liquidato  dall'amministrazione  agli  interessati  e' parametrato al
solo  danno  emergente  e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o
conoscibilita'  da  parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo   oggetto   di   revoca  all'interesse  pubblico,  sia
dell'eventuale   concorso   dei   contraenti   o  di  altri  soggetti
all'erronea   valutazione  della  compatibilita'  di  tale  atto  con
l'interesse pubblico.» )).
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 31
          gennaio  2007,  n.  7  (Misure  urgenti  per  la tutela dei
          consumatori,  la  promozione della concorrenza, lo sviluppo
          di  attivita'  economiche,  la nascita di nuove imprese, la
          valorizzazione  dell'istruzione  tecnico-professionale e la
          rottamazione  di  autoveicoli),  convertito  in  legge, con
          modificazioni  dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.   13.   (Disposizioni   urgenti   in  materia  di
          istruzione   tecnico-professionale   e   di  valorizzazione
          dell'autonomia    scolastica.    Misure   in   materia   di
          rottamazione    di    autoveicoli.    Semplificazione   del
          procedimento  di  cancellazione  dell'ipoteca  per  i mutui
          immobiliari.  Revoca delle concessioni per la progettazione
          e  la  costruzione  di  linee  ad  alta  velocita'  e nuova
          disciplina  degli  affidamenti contrattuali nella revoca di
          atti  amministrativi.  Clausola di salvaguardia. Entrata in
          vigore). - 1-8-quinquiesdecies. (Omissis).
                8-sexiesdecies.  Per  effetto delle revoche di cui al
          comma  8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati
          da  TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre
          1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di
          continuita',  con  RFI S.p.A. e i relativi atti integrativi
          prevedono  la  quota di lavori che deve essere affidata dai
          contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale
          conforme alle previsioni delle direttive comunitarie.
              8-septiesdecies. [Abrogato].
              8-duodevicies.  All'art.  21-quinquies  della  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  dopo  il  comma  1  e' aggiunto il
          seguente:
                "1-bis  Ove  la  revoca  di un atto amministrativo ad
          efficacia   durevole   o   istantanea  incida  su  rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati  e' parametrato al solo danno emergente e tiene
          conto  sia  dell'eventuale  conoscenza  o conoscibilita' da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo  oggetto  di  revoca all'interesse pubblico,
          sia  dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di altri
          soggetti  all'erronea  valutazione  della compatibilita' di
          tale atto con l'interesse pubblico".
              8-undevicies. [Abrogato].
              8-vicies.  Le  disposizioni  del  presente decreto sono
          applicabili  nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano compatibilmente
          con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
          anche  con riferimento alle disposizioni del titolo V della
          parte  seconda  della  Costituzione  per  le  parti  in cui
          prevedono  forme  di autonomia piu' ampie rispetto a quelle
          gia' attribuite.
              8-vicies  semel. 1. Il presente decreto entra in vigore
          il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
          Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  sara'
          presentato alle Camere per la conversione in legge.».
              - Si riporta il testo dell'art. 21-quinquies della gia'
          citata  legge  n. 241 del 1990, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «21-quinquies  (Revoca  del  provvedimento).  -  1. Per
          sopravvenuti  motivi  di pubblico interesse ovvero nel caso
          di   mutamento   della  situazione  di  fatto  o  di  nuova
          valutazione    dell'interesse   pubblico   originario,   il
          provvedimento  amministrativo  ad  efficacia  durevole puo'
          essere  revocato  da  parte  dell'organo  che lo ha emanato
          ovvero  da  altro  organo  previsto  dalla legge. La revoca
          determina  la  inidoneita'  del  provvedimento  revocato  a
          produrre   ulteriori   effetti.   Se   la  revoca  comporta
          pregiudizi  in danno dei soggetti direttamente interessati,
          l'amministrazione   ha  l'obbligo  di  provvedere  al  loro
          indennizzo.  Le controversie in materia di determinazione e
          corresponsione   dell'indennizzo   sono   attribuite   alla
          giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
                1-bis.  Ove  la  revoca  di un atto amministrativo ad
          efficacia   durevole   o   istantanea  incida  su  rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati  e' parametrato al solo danno emergente e tiene
          conto  sia  dell'eventuale  conoscenza  o conoscibilita' da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo  oggetto  di  revoca all'interesse pubblico,
          sia  dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di altri
          soggetti  all'erronea  valutazione  della compatibilita' di
          tale atto con l'interesse pubblico.».