Art. 13.
     Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico
  1.  Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il
patrimonio  degli  Istituti  autonomi  per le case popolari, comunque
denominati,   e   di   favorire  il  soddisfacimento  dei  fabbisogni
abitativi,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto il Ministro delle infrastrutture (( e dei trasporti
))  ed  il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede
di   Conferenza   unificata,   di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, la conclusione di accordi con
regioni  ed  enti  locali  aventi ad oggetto la semplificazione delle
procedure  di  alienazione  degli immobili di proprieta' dei predetti
Istituti.
    2.  Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si
tiene conto dei seguenti criteri:
    a)  determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliari
in proporzione al canone di locazione;
    b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, (( purche'
i  soggetti  interessati non siano proprietari di un'altra abitazione
))  ,  in  favore  dell'assegnatario  (( non moroso nel pagamento del
canone  di locazione o degli oneri accessori )) unitamente al proprio
coniuge,  qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in
caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in
regime  di  separazione  dei beni, o, gradatamente, del convivente ((
more  uxorio  ))  , purche' la convivenza duri da almeno cinque anni,
dei figli conviventi, dei figli non conviventi;
    c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione
di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.
  3.  Nei  medesimi  accordi,  fermo quanto disposto dall'articolo 1,
comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001, n. 410, puo' essere
prevista  la  facolta'  per  le amministrazioni regionali e locali di
stipulare  convenzioni  con  societa'  di  settore per lo svolgimento
delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.
    (( 3-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a
finanziamenti  agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto
della  prima  casa,  a  partire  dal  1° settembre 2008 e' istituito,
presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
gioventu',  un  Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima
casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con
figli minori, con priorita' per quelli i cui componenti non risultano
occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva
dotazione  del  Fondo  di cui al primo periodo e' pari a 4 milioni di
euro  per  l'anno  2008  e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009  e  2010.  Con decreto del Ministro della gioventu', di concerto
con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita'  operative  di  funzionamento  del  Fondo  di  cui al primo
periodo )).
    ((  3-ter.  Gli  alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto
1954, n. 640, non trasferiti ai Comuni alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge
23  dicembre  2000,  n. 388, possono essere ceduti in proprieta' agli
aventi  diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre
1993,  n.  560,  a  prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla
predetta legge n. 640 del 1954 )).
    (( 3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito  il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello
sviluppo  del  territorio.  La dotazione del fondo e' stabilita in 60
milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e
30  milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo
sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti
destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero
dell'ambiente  e  lo  sviluppo  economico  dei territori stessi. Alla
ripartizione   delle   risorse   e   all'individuazione   degli  enti
beneficiari  si  provvede  con  decreto  del Ministro dell'economia e
delle  finanze  in  coerenza  con  apposito  atto  di indirizzo delle
Commissioni  parlamentari  competenti  per  i  profili finanziari. Al
relativo  onere  si  provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno
2009,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni, per il
medesimo  anno,  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  conto
capitale   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale  2008-2010,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2008,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero  e,  quanto  a  30  milioni di euro per ciascuno degli anni
2009,  2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione
del  fondo  per  interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
)).
 
          Riferimenti normativi:
              - Per  il  riferimento al testo dell'art. 8 del decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n. 281 vedasi i riferimenti
          normativi all'art. 6-quinquies.
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  6 dell'art. 1 del
          decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351  (Disposizioni
          urgenti  in materia di privatizzazione e valorizzazione del
          patrimonio  immobiliare  pubblico  e  di sviluppo dei fondi
          comuni   di   investimento  immobiliare),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 400:
              «6.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo si
          applicano  ai  beni  di  regioni, province, comuni ed altri
          enti  locali  che  ne  facciano  richiesta, nonche' ai beni
          utilizzati  per  uso  pubblico,  ininterrottamente da oltre
          venti anni, con il consenso dei proprietari.».
              - La legge 9 agosto 1954, n. 640 recante «Provvedimenti
          per  l'eliminazione delle abitazioni malsane» e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1954, n. 186.
              - La   legge   23   dicembre   2000,   n.  388  recante
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale   dello  Stato  (legge  finanziaria  2001)»  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
          302, S.O.
              - La  legge  24 dicembre 1993, n. 560 recante «Norme in
          materia   di   alienazione   degli   alloggi   di  edilizia
          residenziale   pubblica»   e'   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 1993, n. 306.
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 10 del
          decreto-legge   29  novembre  2004,  n.  282  (Disposizioni
          urgenti   in   materia  fiscale  e  di  finanza  pubblica),
          convertito,  con  modififazioni,  dalla  legge  27 dicembre
          2004, n. 307):
              «5.   Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».