Art. 14-bis.
                    (( Infrastrutture militari ))
   (( 1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 13-ter:
        1)  le  parole:  «31  ottobre  2008»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2008»;
        2) le parole: «entro il 31 dicembre, nonche' altre strutture,
per  un  valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «ad avvenuto completamento delle procedure
di  riallocazione  concernenti  i  programmi di cui ai commi 13-ter e
13-ter.1»;
    b)  al comma 13-ter.2, dopo le parole: «a procedure negoziate con
enti   territoriali»   sono  inserite  le  seguenti:  «,  societa'  a
partecipazione pubblica e soggetti privati»;
    c)   al  comma  13-ter.2,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti:  «Per  consentire  la riallocazione delle predette funzioni
nonche'   per   le   piu'   generali   esigenze   di   funzionamento,
ammodernamento  e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei
materiali  e  delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa
l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del
Ministero  della  difesa,  un fondo in conto capitale ed uno di parte
corrente,  le  cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria
in  relazione  alle esigenze di realizzazione del programma di cui al
comma  13-ter.1.  Al  fondo  in  conto  capitale  concorrono  anche i
proventi  derivanti  dalle  attivita'  di  valorizzazione  effettuate
dall'Agenzia  del  demanio con riguardo alle infrastrutture militari,
ancora  in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma.
Alla  ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o piu'
decreti  del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze.»;
    d) dopo il comma 13-ter.2, e' inserito il seguente:
      «13-ter.3.  Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica
l'articolo  2,  comma  615,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed
essi  sono  riassegnati  allo stato di previsione del Ministero della
difesa  integralmente nella misura percentuale di cui al citato comma
13-ter.2.».
    2.  All'art 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n.  410,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    a)  al primo periodo, le parole: «con gli enti territoriali» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «di  beni  e  di  servizi  con gli enti
territoriali,  con  le  societa'  a  partecipazione  pubblica e con i
soggetti privati»;
    b)  il  secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le procedure
di  permuta  sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con
l'Agenzia   del   demanio,   nel   rispetto   dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico-contabile.».
   3. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del
demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia
del  demanio,  individua  con apposito decreto gli immobili militari,
non  ricompresi  negli  elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter,
del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo
modificato  dal comma 1 del presente articolo, da alienare secondo le
seguenti procedure:
    a)  le  alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni,
che  possono  essere  effettuate  anche ai sensi dell'articolo 58 del
presente  decreto,  in  deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e
successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17
giugno  1909,  n. 454, e successive modificazioni, nonche' alle norme
della  contabilita'  generale  dello Stato, fermi restando i principi
generali   dell'ordinamento   giuridico-contabile,   sono  effettuate
direttamente  dal  Ministero  della  difesa  - Direzione generale dei
lavori    e   del   demanio   che   puo'   avvalersi   del   supporto
tecnico-operativo   di  una  societa'  pubblica  o  a  partecipazione
pubblica  con  particolare qualificazione professionale ed esperienza
commerciale nel settore immobiliare;
    b)  la  determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta
e'  decretata  dal  Ministero  della  difesa - Direzione generale dei
lavori  e  del  demanio,  previo  parere  di congruita' emesso da una
commissione   appositamente  nominata,  dal  Ministro  della  difesa,
presieduta  da  un  magistrato  amministrativo o da un avvocato dello
Stato  e  composta  da  rappresentanti  dei  Ministeri della difesa e
dell'economia  e  delle finanze, nonche' da un esperto in possesso di
comprovata  professionalita'  nella  materia.  Dall'istituzione della
Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza  pubblica  e  ai  componenti  della  stessa  non spetta alcun
compenso o rimborso spese;
    c)  i  contratti  di trasferimento di ciascun bene sono approvati
dal  Ministero  della  difesa.  L'approvazione puo' essere negata per
sopravvenute   esigenze   di  carattere  istituzionale  dello  stesso
Ministero;
    d) i proventi derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) ((
possono  essere  destinati,  con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze  e  con  il  Ministro  della Difesa, al soddisfacimento delle
esigenze funzionali del Ministero della difesa, previa verifica della
compatibilita'  finanziaria  e  dedotta  la  quota  che  puo'  essere
destinata agli enti territoriali interessati;
    e)  le  alienazioni e permute dei beni individuati possono essere
effettuate  a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene,
determinato   ai   sensi   della   lettera   b)   sia   inferiore   a
quattrocentomila euro;
    f)  ai  fini  delle permute e delle alienazioni degli immobili da
dismettere,  con  cessazione  del  carattere  demaniale, il Ministero
della  difesa  comunica,  insieme  alle  schede  descrittive  di  cui
all'articolo  12,  comma  3,  del  codice  dei  beni  culturali e del
paesaggio,  di  cui  al  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
l'elenco  di  tali  immobili  al  Ministero per i beni e le attivita'
culturali   che   si   pronuncia,  entro  il  termine  perentorio  di
quarantacinque  giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine
alla  verifica  dell'interesse storico-artistico e individua, in caso
positivo,  le  parti  degli  immobili  stessi  soggette a tutela, con
riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,
comma  2,  del  citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004.   Per  i  beni  riconosciuti  di  interesse  storico-artistico,
l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi   dell'articolo   13  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  n.  42  del  2004.  Le  approvazioni e le autorizzazioni
previste  dal  citato  codice di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004  sono  rilasciate  o negate entro novanta giorni dalla ricezione
della  istanza.  Le  disposizioni del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche
dopo la dismissione.
    4.  Ferme  restando  le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle
alienazioni  di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  sono  integralmente  riassegnati  al  fondo di parte
corrente  istituito  nello  stato  di  previsione del Ministero della
difesa,  in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di
cui al comma 13-ter.2 dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto-legge 30
          settembre  2003,  n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
          lo  sviluppo  e  per la correzione dell'andamento dei conti
          pubblici),  convertito,  con  modificazioni  dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.   27   (Verifica   dell'interesse  culturale  del
          patrimonio immobiliare pubblico). - 1.-12. (Omissis).
              13.   Le  procedure  di  valorizzazione  e  dismissione
          previste dai commi 15 e 17 dell'art. 3 del decreto-legge 25
          settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla
          legge  23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal 3 al
          5  dell'art.  80  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
          applicano  anche  ai  beni  immobili  di cui al comma 3 del
          presente  articolo,  nonche'  a quelli individuati ai sensi
          del  comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'art. 44
          della  legge  23  dicembre  1998, n. 448. All'art. 44 della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
          sono soppressi i commi 1-bis e 3.
              13-bis  Il  Ministero  della  difesa,  con  decreti  da
          adottare  d'intesa con l'Agenzia del demanio individua beni
          immobili  in  uso all'amministrazione della difesa non piu'
          utili  ai  fini istituzionali da consegnare all'Agenzia del
          demanio  per  essere inseriti in programmi di dismissione e
          valorizzazione  ai  sensi  delle  norme vigenti in materia.
          Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali,
          si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli
          effetti  di quanto disposto dall'art. 34 del testo unico di
          cui   al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.
          Nell'ambito degli accordi di programma puo' essere previsto
          il  riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota
          del  maggior  valore degli immobili determinato per effetto
          delle valorizzazioni assentite.
              13-ter  In  sede  di  prima applicazione dei commi 13 e
          13-bis  con  decreti  adottati  ai sensi del medesimo comma
          13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni
          immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di
          euro,  da  consegnare  all'Agenzia  del demanio entro il 30
          giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per
          un  valore  complessivo  pari  a  1.000 milioni di euro, da
          consegnare  all'Agenzia  del  demanio  entro il 31 dicembre
          2007.  Entro  il  31 luglio 2008 il Ministero della difesa,
          sentita  l'Agenzia  del  demanio,  adotta  un  programma di
          razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento
          del  patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il
          processo   di  pianificazione  territoriale  e  urbanistica
          previsto  dalla  legislazione  nazionale  e regionale, allo
          scopo  di  favorirne  la riallocazione in aree maggiormente
          funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti,
          e  individua  entro  il  31  dicembre  2008,  con le stesse
          modalita'  indicate  nel  primo  periodo, immobili non piu'
          utilizzati   per  finalita'  istituzionali,  da  consegnare
          all'Agenzia  del  demanio  ad  avvenuto completamento delle
          procedure  di  riallocazione concernenti i programmi di cui
          ai commi 13-ter e 13-ter.1.».
              13-ter1. Il programma di cui al comma 13-ter:
                a) individua, oltre gli immobili non piu' utilizzati,
          anche  quelli  parzialmente  utilizzati  e  quelli  in  uso
          all'Amministrazione  della  difesa  nei  quali sono tuttora
          presenti funzioni altrove ricollocabili;
                b)  definisce le nuove localizzazioni delle funzioni,
          individuando le opere da realizzare;
                c)  quantifica  il  costo della costruzione ex novo e
          dell'ammodernamento   delle  infrastrutture  individuate  e
          quello   del   trasferimento  delle  funzioni  nelle  nuove
          localizzazioni;
                d)  stabilisce le modalita' temporali delle procedure
          di    razionalizzazione,    accorpamento,    riduzione    e
          ammodernamento  e del successivo rilascio dei beni immobili
          non piu' in uso.
              13-ter2.  Le infrastrutture militari, gli immobili e le
          porzioni  di  piu' ampi compendi ancora in uso al Ministero
          della  difesa, individuati nell'ambito del programma di cui
          ai  commi 13-ter e 13-ter1, sono consegnati all'Agenzia del
          demanio  ad  avvenuta  riallocazione  delle funzioni presso
          idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione
          puo'    avvenire    sia   tramite   la   trasformazione   e
          riqualificazione   di  altri  immobili  militari,  sia  con
          costruzioni  ex novo, da realizzarsi in conformita' con gli
          strumenti  urbanistici  e salvaguardando l'integrita' delle
          aree  di  pregio  ambientale anche attraverso il ricorso ad
          accordi  o  a  procedure  negoziate  con enti territoriali,
          societa'  a  partecipazione  pubblica  e  soggetti  privati
          promosse  dal  Ministero  della  difesa, di concerto con il
          Ministero   dell'economia   e   delle  finanze,  ovvero  in
          attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art. 3, comma
          15-bis   del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
          2001,   n.  410.  Per  consentire  la  riallocazione  delle
          predette  funzioni nonche' per le piu' generali esigenze di
          funzionamento,  ammodernamento, manutenzione e supporto dei
          mezzi,  dei  sistemi,  dei  materiali  e delle strutture in
          dotazione   alle   Forze   armate,   inclusa   l'Arma   dei
          carabinieri,  sono istituiti, nello stato di previsione del
          Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di
          parte  corrente  le  cui  dotazioni  sono determinate dalla
          legge   finanziaria   in   relazione   alle   esigenze   di
          realizzazione  del  programma  di cui al comma 13-ter.1. Al
          fondo   in  conto  capitale  concorrono  anche  i  proventi
          derivanti  dalle  attivita'  di  valorizzazione  effettuate
          dall'Agenzia  del  demanio con riguardo alle infrastrutture
          militari,  ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto
          del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si
          provvede  mediante  uno  o  piu' decreti del Ministro della
          difesa,  da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
          Ministero dell'economia e delle finanze.
                13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si
          applica  l'art. 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007,
          n.  244,  ed essi sono riassegnati allo stato di previsione
          del  Ministero  della  difesa  integralmente  nella  misura
          percentuale di cui al citato comma 13-ter.2.
              13-quater 13-sexies. (Omissis).
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del gia' citato
          decreto-legge    n.   351   del   2001,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  n  410  del  2001, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  3  (Modalita' per la cessione degli immobili). -
          1. I beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 possono
          essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite
          ai  sensi del comma 1 dell'art. 2 con uno o piu' decreti di
          natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
          finanze,    da   pubblicare   nella   Gazzetta   Ufficiale.
          L'inclusione  nei  decreti produce il passaggio dei beni al
          patrimonio   disponibile.   Con  gli  stessi  decreti  sono
          determinati:
                a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a
          titolo  definitivo  a  fronte  del  trasferimento  dei beni
          immobili   e   le  modalita'  di  pagamento  dell'eventuale
          residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli;
                b)     le    caratteristiche    dell'operazione    di
          cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
          il  pagamento  del  prezzo.  All'atto di ogni operazione di
          cartolarizzazione  e' nominato un rappresentante comune dei
          portatori  dei  titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti
          in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
          titoli,   approva   le   modificazioni   delle   condizioni
          dell'operazione;
                c)  l'immissione delle societa' nel possesso dei beni
          immobili trasferiti;
                d)  la  gestione  dei  beni immobili trasferiti e dei
          contratti  accessori, da regolarsi in via convenzionale con
          criteri di remunerativita';
                e)  le modalita' per la valorizzazione e la rivendita
          dei beni immobili trasferiti.
              1-bis  Per  quanto  concerne  i  beni  immobili di enti
          pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
          concerto  con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato
          di  particolare  valore  artistico  e storico i decreti del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze sono adottati di
          concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali.
              2.  Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai
          sensi  del  comma  1 i gestori degli stessi, individuati ai
          sensi  del  comma 1, lettera d) , sono responsabili a tutti
          gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
          di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nonche' per
          l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
              3.  E'  riconosciuto  in  favore  dei  conduttori delle
          unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale  il  diritto  di
          opzione  per  l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di
          mandato  collettivo,  al  prezzo determinato secondo quanto
          disposto  dai  commi  7  e  8.  Le  modalita'  di esercizio
          dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
          1.  Sono  confermate  le  agevolazioni  di  cui  al comma 8
          dell'art.  6  del  decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
          104. Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'art. 6
          del  decreto  legislativo  16  febbraio  1996, n. 104, sono
          estese  ai  conduttori  delle  unita'  ad  uso residenziale
          trasferite  alle  societa'  costituite ai sensi del comma 1
          dell'art. 2.
              3-bis  E'  riconosciuto  in favore dei conduttori delle
          unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il
          diritto  di opzione per l'acquisto in forma individuale, al
          prezzo  determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le
          modalita'   di   esercizio  del  diritto  di  opzione  sono
          determinate con i decreti di cui al comma 1.
              4.  E'  riconosciuto  il  diritto  dei conduttori delle
          unita'   immobiliari   ad  uso  residenziale,  con  reddito
          familiare  complessivo  annuo  lordo,  determinato  con  le
          modalita'  previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978,
          n.  457,  e  successive  modificazioni,  inferiore a 19.000
          euro,  al rinnovo del contratto di locazione per un periodo
          di   nove  anni,  a  decorrere  dalla  prima  scadenza  del
          contratto    successiva    al   trasferimento   dell'unita'
          immobiliare  alle  societa'  di cui al comma 1 dell'art. 2,
          con  applicazione  del medesimo canone di locazione in atto
          alla  data  di  scadenza del contratto. Per le famiglie con
          componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili
          il   limite   del   reddito  familiare  complessivo  lordo,
          determinato   con   le   modalita'   indicate  nel  periodo
          precedente,  e'  pari  a 22.000 euro. Nei casi previsti dai
          primi  due periodi del presente comma, qualora l'originario
          contratto  di locazione non sia stato formalmente rinnovato
          ma  ricorrano  comunque  le  condizioni  previste dal primo
          periodo  del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione
          per  un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva
          al  trasferimento  dell'unita' immobiliare alle societa' di
          cui  al  comma  1  dell'art.  2,  in cui sarebbe scaduto il
          contratto  di  locazione  se  fosse stato rinnovato. Per le
          unita'      immobiliari      occupate     da     conduttori
          ultrasessantacinquenni  o  nel  cui  nucleo familiare siano
          compresi   soggetti   conviventi,  legati  da  rapporti  di
          coniugio  o  di  parentela  in  linea  retta,  portatori di
          handicap,  accertato  ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
          n.   104,  e'  consentita  l'alienazione  della  sola  nuda
          proprieta',  quando  essi  abbiano esercitato il diritto di
          opzione  e  prelazione di cui al comma 5 con riferimento al
          solo diritto di usufrutto.
              5.  E'  riconosciuto il diritto di prelazione in favore
          dei    conduttori   delle   unita'   immobiliari   ad   uso
          residenziale,  delle  unita'  immobiliari ad uso diverso da
          quello  residenziale nonche' in favore degli affittuari dei
          terreni,  solo  per il caso di vendita degli immobili ad un
          prezzo  inferiore  a  quello  di esercizio dell'opzione. Il
          diritto  di  prelazione eventualmente spettante ai sensi di
          legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
          diverso  da  quello  residenziale  puo'  essere  esercitato
          unicamente  nel  caso di vendita frazionata degli immobili.
          La  vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso
          in  cui  ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita
          singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
          unita'.  Il  diritto  di  prelazione  sussiste  anche se la
          vendita  frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco.
          I  decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a
          quanto  previsto  dalla  vigente normativa, gli adempimenti
          necessari  al fine di consentire l'esercizio del diritto di
          prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari.
              6.  I  diritti  dei  conduttori  e degli affittuari dei
          terreni  sono  riconosciuti  se  essi sono in regola con il
          pagamento  dei  canoni e degli oneri accessori e sempre che
          non  sia  stata  accertata  l'irregolarita'  dell'affitto o
          della  locazione.  Sono  inoltre riconosciuti i diritti dei
          conduttori  delle  unita'  immobiliari  ad uso residenziale
          purche'  essi  o  gli  altri  membri  conviventi del nucleo
          familiare   non   siano  proprietari  di  altra  abitazione
          adeguata  alle  esigenze del nucleo familiare nel comune di
          residenza.  I  diritti  di opzione e di prelazione spettano
          anche  ai  familiari  conviventi,  nonche'  agli  eredi del
          conduttore  con lui conviventi ed ai portieri degli stabili
          oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
          di portineria.
              7.  Il  prezzo di vendita degli immobili e delle unita'
          immobiliari  e'  determinato  in ogni caso sulla base delle
          valutazioni  correnti di mercato, prendendo a riferimento i
          prezzi  effettivi  di  compravendite  di  immobili e unita'
          immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
          unita'  immobiliari  liberi  ovvero  i  terreni e le unita'
          immobiliari  per  i quali gli affittuari o i conduttori non
          hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
          posti  in  vendita  al  miglior  offerente  individuato con
          procedura   competitiva,   le   cui   caratteristiche  sono
          determinate  dai  decreti di cui al comma 1, fermo restando
          il diritto di prelazione di cui al comma 5.
              7-bis  Ai  conduttori  delle  unita' immobiliari ad uso
          diverso  da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in
          blocco,  spetta  il diritto di opzione all'acquisto a mezzo
          di   mandato   collettivo,  a  condizione  che  questo  sia
          conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
          delle  unita'  facenti parte del blocco oggetto di vendita.
          Il  prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della
          procedura   competitiva.  Le  modalita'  ed  i  termini  di
          esercizio  del  diritto  di  opzione stabilito dal presente
          comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1.
              8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
          residenziale,  escluse  quelle di pregio ai sensi del comma
          13,  offerte  in  opzione  ai  conduttori che acquistano in
          forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
          unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
          medesimi   immobili   e'  altresi'  confermato  l'ulteriore
          abbattimento  di  prezzo, secondo i coefficienti in vigore,
          in  favore  esclusivamente  dei conduttori che acquistano a
          mezzo  di  mandato  collettivo  unita'  immobiliari  ad uso
          residenziale  che rappresentano almeno l'80 per cento delle
          unita'  residenziali complessive dell'immobile, al netto di
          quelle  libere.  Per  i  medesimi  immobili e' concesso, in
          favore  dei  conduttori  che  acquistano a mezzo di mandato
          collettivo  e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno
          dell'80  per  cento  delle  unita' residenziali complessive
          dell'immobile  al  netto  di quelle libere, un abbattimento
          del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8
          per  cento. Le modalita' di applicazione degli abbattimenti
          di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
          Il  prezzo  di  vendita  dei  terreni  e' pari al prezzo di
          mercato  degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per
          cento.  E'  riconosciuto  agli  affittuari  il  diritto  di
          opzione  per  l'acquisto  da esercitarsi con le modalita' e
          nei  termini  di cui al comma 3 del presente articolo. Agli
          affittuari  coltivatori diretti o imprenditori agricoli che
          esercitano   il  diritto  di  opzione  per  l'acquisto,  e'
          concesso   l'ulteriore   abbattimento   di  prezzo  secondo
          percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e
          determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari
          che  esercitano  il  diritto  di  opzione possono procedere
          all'acquisto  dei  terreni attraverso il regime di aiuto di
          Stato  n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con
          decisione  comunitaria  n.  SG (2001) D/288933 del 3 giugno
          2001.  Non  si  applicano alle operazioni fondiarie attuate
          attraverso  il  regime  di  aiuto  di  Stato n. 110/2001 le
          disposizioni  previste  dall'art.  8  della legge 26 maggio
          1965,  n. 590, e dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n.
          817.   Tali   operazioni  usufruiscono  delle  agevolazioni
          tributarie  per  la  formazione  e  l'arrotondamento  della
          proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n.
          604.
              9.  La  determinazione  esatta del prezzo di vendita di
          ciascun   bene   immobile  e  unita'  immobiliare,  nonche'
          l'espletamento,  ove  necessario,  delle attivita' inerenti
          l'accatastamento   dei   beni   immobili  trasferiti  e  la
          ricostruzione   della   documentazione  ad  essi  relativa,
          possono  essere  affidati  all'Agenzia  del  territorio e a
          societa'   aventi   particolare   esperienza   nel  settore
          immobiliare,  individuate con procedura competitiva, le cui
          caratteristiche  sono  determinate  dai  decreti  di cui al
          comma 1.
              10.  I  beni immobili degli enti previdenziali pubblici
          ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
          all'art.   7  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n.  140,  e  successive  modificazioni,  che non sono stati
          aggiudicati  alla  data  del 31 ottobre 2001, sono alienati
          con le modalita' di cui al presente decreto.
              11.  I beni immobili degli enti previdenziali pubblici,
          diversi  da  quelli di cui al comma 10 e che non sono stati
          venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
          modalita'  di  cui al presente decreto. La disposizione non
          si   applica   ai  beni  immobili  ad  uso  prevalentemente
          strumentale.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche
          sociali  emana  direttive  agli enti previdenziali pubblici
          per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
              12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
          corrisposto  agli  enti  previdenziali  titolari  dei  beni
          medesimi.  Le  relative  disponibilita'  sono  acquisite al
          bilancio  per  essere  accreditate  su  conti  di tesoreria
          vincolati  intestati  all'ente venditore; sulle giacenze e'
          riconosciuto  un  interesse  annuo  al  tasso  fissato  con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze. E'
          abrogato  il  comma  3  dell'art. 2 della legge 23 dicembre
          1999,  n.  488. La copertura delle riserve tecniche e delle
          riserve  legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
          a   costituirle   e'   realizzata   anche   utilizzando  il
          corrispettivo  di cui al comma 1, lettera a) , e i proventi
          di  cui  all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta' di
          accesso   alla   Tesoreria   centrale   dello   Stato   per
          anticipazioni  relative  al  fabbisogno  finanziario  delle
          gestioni   previdenziali,   ai  sensi  di  quanto  disposto
          dall'art.  16  della  legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche'
          dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
              13.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma 1, su proposta
          dell'Agenzia  del territorio, sono individuati gli immobili
          di  pregio.  Si considerano comunque di pregio gli immobili
          situati  nei  centri storici urbani, ad eccezione di quelli
          individuati  nei  decreti  di  cui  al comma 1, su proposta
          dell'Agenzia  del  territorio,  che  si trovano in stato di
          degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
          e  di  risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione
          edilizia.
              14.  Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili
          ad  uso  residenziale  non  di pregio ai sensi del comma 13
          acquistati   per  effetto  dell'esercizio  del  diritto  di
          opzione  e  del  diritto  di  prelazione  prima  che  siano
          trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.
              15.  Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero
          dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
          di  servizi  o promuove accordi di programma per sottoporre
          all'approvazione  iniziative  per  la  valorizzazione degli
          immobili individuati ai sensi dell'art. 1. Con i decreti di
          cui  al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione
          agli  enti territoriali interessati dal procedimento di una
          quota,  non  inferiore al 5 per cento e non superiore al 15
          per  cento,  del ricavato attribuibile alla rivendita degli
          immobili valorizzati.
              15-bis  Per  la  valorizzazione  di  cui  al  comma 15,
          l'Agenzia  del  demanio  puo' individuare, d'intesa con gli
          enti  territoriali  interessati,  una  pluralita'  di  beni
          immobili  pubblici  per  i quali e' attivato un processo di
          valorizzazione  unico,  in  coerenza  con  gli indirizzi di
          sviluppo  territoriale,  che  possa costituire, nell'ambito
          del  contesto  economico e sociale di riferimento, elemento
          di  stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.
          Per  il  finanziamento  degli  studi  di  fattibilita'  dei
          programmi    facenti   capo   ai   programmi   unitari   di
          valorizzazione  dei  beni  demaniali per la promozione e lo
          sviluppo  dei  sistemi  locali  si  provvede  a  valere sul
          capitolo  relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del
          demanio   per   l'acquisto   dei   beni  immobili,  per  la
          manutenzione,  la  ristrutturazione,  il  risanamento  e la
          valorizzazione  dei  beni  del  demanio  e  del  patrimonio
          immobiliare  statale,  nonche'  per  gli  interventi  sugli
          immobili   confiscati  alla  criminalita'  organizzata.  E'
          elemento  prioritario  di  individuazione,  nell'ambito dei
          predetti    programmi    unitari,   la   suscettivita'   di
          valorizzazione   dei   beni   immobili   pubblici  mediante
          concessione  d'uso  o  locazione,  nonche' l'allocazione di
          funzioni   di   interesse   sociale,  culturale,  sportivo,
          ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
          di  solidarieta'  e  per  il  sostegno alle politiche per i
          giovani, nonche' per le pari opportunita'.
              15-ter  Nell'ambito  dei  processi di razionalizzazione
          dell'uso  degli  immobili  pubblici  ed al fine di adeguare
          l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze
          derivanti  dall'adozione  dello strumento professionale, il
          Ministero  della  difesa  puo' individuare beni immobili di
          proprieta'   dello  Stato  mantenuti  in  uso  al  medesimo
          Dicastero  per  finalita'  istituzionali,  suscettibili  di
          permuta  (( di beni e di servizi con gli enti territoriali,
          con  le societa' a partecipazione pubblica e con i soggetti
          privati.  Le  procedure  di  permuta  sono  effettuate  dal
          Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio,
          nel   rispetto   dei   principi  generali  dell'ordinamento
          giuridico-contabile )).
              16.  La  pubblicazione  dei  decreti  di cui al comma 1
          produce  gli  effetti  previsti  dall'art.  2644 del codice
          civile   in   favore   della   societa'   beneficiaria  del
          trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4
          dell'art. 1.
              17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
          terzi  sui  beni  immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
          non  si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere
          esercitato  all'atto della successiva rivendita dei beni da
          parte  delle  societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e
          le    successive   rivendite   non   sono   soggetti   alle
          autorizzazioni  previste  dal testo unico di cui al decreto
          legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto
          dal  comma 113 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali
          territoriali,  e dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998,
          n.  448,  come  modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile
          2001,  n.  136,  concernente la proposizione di progetti di
          valorizzazione  e  gestione  di  beni  immobili statali. Le
          amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali
          e  gli  altri  soggetti  pubblici non possono in alcun caso
          rendersi  acquirenti  dei  beni immobili di cui al presente
          decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente
          comma  non  si  applica agli enti pubblici territoriali che
          intendono  acquistare beni immobili ad uso non residenziale
          per destinarli a finalita' istituzionali degli enti stessi.
              17-bis  Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del
          comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che
          intendono  acquistare unita' immobiliari residenziali poste
          in vendita ai sensi dell'art. 3 che risultano libere ovvero
          per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione
          da  parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di
          disagio   economico   di   cui   al   comma   4,   ai  fini
          dell'assegnazione  delle  unita'  immobiliari  ai  predetti
          soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma
          1,   le  regioni,  i  comuni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali  possono costituire societa' per azioni, anche
          con  la  partecipazione  di  azionisti  privati individuati
          tramite procedura di evidenza pubblica.
              18.  Lo  Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
          dalla  consegna  dei documenti relativi alla proprieta' dei
          beni  e  alla  regolarita'  urbanistica-edilizia e fiscale.
          Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
          decreti  di  cui  al comma 1 puo' essere disposta in favore
          delle  societa'  beneficiarie del trasferimento la garanzia
          di  un  valore  minimo  dei  beni  ad esse trasferiti e dei
          canoni di affitto o locazione.
              19.   Per  la  rivendita  dei  beni  immobili  ad  esse
          trasferiti,  le  societa' sono esonerate dalla garanzia per
          vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
          alla    proprieta'    dei    beni    e   alla   regolarita'
          urbanistica-edilizia  e fiscale. La garanzia per vizi e per
          evizione  e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
          proprietario  del  bene  prima  del  trasferimento a favore
          delle  societa'.  Le  disposizioni di cui all'art. 2, comma
          59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle
          rivendite  da parte delle societa' di tutti i beni immobili
          trasferiti  ai  sensi  del  comma  1.  Gli onorari notarili
          relativi  alla  vendita  dei  beni  immobiliari  di  cui al
          presente  articolo  sono  ridotti  alla  meta'.  La  stessa
          riduzione   si   applica   agli  onorari  notarili  per  la
          stipulazione  di  mutui  collegati  agli  atti  di  vendita
          medesimi,  anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
          unico  di  cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385.  In  caso  di cessione agli affittuari o ai conduttori
          detti  onorari  sono  ridotti  al 25 per cento. I notai, in
          occasione  degli  atti di rivendita, provvederanno a curare
          le  formalita'  di  trascrizione,  di  intavolazione  e  di
          voltura  catastale  relative  ai  provvedimenti e agli atti
          previsti  dai commi 1 e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis
          del  presente  articolo  se  le stesse non siano state gia'
          eseguite.
              20.  Le  unita'  immobiliari definitivamente offerte in
          opzione  entro  il  26  settembre  2001 sono vendute, anche
          successivamente  al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre
          condizioni  indicati  nell'offerta.  Le unita' immobiliari,
          escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
          per  le quali i conduttori, in assenza della citata offerta
          in  opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro
          il  31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso
          di  ricevimento,  sono  vendute al prezzo e alle condizioni
          determinati  in base alla normativa vigente alla data della
          predetta  manifestazione  di  volonta' di acquisto. Per gli
          acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento
          di  prezzo  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  8 e'
          confermato   limitatamente   ad  acquisti  di  sole  unita'
          immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
          l'80   per  cento  delle  unita'  residenziali  complessive
          dell'immobile, al netto di quelle libere.».
              -  La  legge  24  dicembre  1908,  n. 783, e successive
          modificazioni   recante   «Unificazione   dei   sistemi  di
          alienazione   e   di   amministrazione  dei  beni  immobili
          patrimoniali  dello  Stato»  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 25 gennaio 1909, n. 20.
              - Il  regio  decreto  17  giugno  1909, n. 454, recante
          «Regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908,
          n.  783, sulla unificazione dei sistemi di alienazione e di
          amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1909.
              - Si  riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 12 del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
          culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi dell'art. 10 della
          legge 6 luglio 2002, n. 137):
              «2.  I  competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata  dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o  etnoantropologico  nelle  cose  di cui al comma 1, sulla
          base  di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti dal
          Ministero  medesimo  al  fine  di assicurare uniformita' di
          valutazione.
              3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
          al  comma  2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni e dalle
          relative    schede    descrittive.   I   criteri   per   la
          predisposizione  degli  elenchi,  le modalita' di redazione
          delle  schede  descrittive  e  di trasmissione di elenchi e
          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
          concerto  con  l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
          in  uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con il
          concerto  della  competente Direzione generale dei lavori e
          del  demanio.  Il  Ministero  fissa,  con  propri decreti i
          criteri   e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e  la
          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
          documentazione  conoscitiva,  da parte degli altri soggetti
          di cui al comma 1.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13 del gia' citato
          decreto legislativo n. 42 del 2004:
              «Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). - 1.
          La  dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne
          forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10, comma
          3.
              2.  La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
          all'art.  10,  comma  2.  Tali  beni rimangono sottoposti a
          tutela  anche  qualora  i  soggetti  cui  essi appartengono
          mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».
              - Si  riporta  il testo del comma 568 dell'art. 1 della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2006):
              «568.  Ai fini del contenimento delle spese di ricerca,
          potenziamento,   ammodernamento,  manutenzione  e  supporto
          relative  ai  mezzi,  sistemi,  materiali  e  strutture  in
          dotazione   alle   Forze   armate,   inclusa   l'Arma   dei
          carabinieri,  il  Ministero  della  difesa, anche in deroga
          alle  norme  sulla  contabilita' generale dello Stato e nel
          rispetto  della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' autorizzato
          a  stipulare  convenzioni  e  contratti  per  la permuta di
          materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 49 della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001):
              «2.  Con  decreto  del  Ministro  della  difesa  o  del
          Ministro  competente per l'amministrazione di appartenenza,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della    programmazione    economica,   sono   individuati,
          nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse
          al  nuovo  modello  organizzativo delle Forze armate, delle
          Forze  di  polizia  e  del  Corpo  nazionale dei vigili del
          fuoco, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione e
          le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilita'
          generale  dello  Stato,  nel  rispetto della legge 9 luglio
          1990, n. 185.».