Art. 8. Entrata a regime dell'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica 1. A seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, con cui e' stato reso esecutivo l'Accordo Stato-regioni del 15 novembre 2007 concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL entra a regime l'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, gia' provvisoriamente disciplinata dall'art. 41 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004. 2. Le aziende provvedono all'istituzione dei posti della nuova figura dirigenziale sulla base delle proprie esigenze organizzative mediante modifiche compensative della dotazione organica complessiva aziendale, effettuate ai sensi delle norme vigenti in materia, senza ulteriori oneri rispetto a quelli definiti dalle regioni. La trasformazione della dotazione organica avviene nel rispetto delle relazioni sindacali di cui ai CC.CC.NN.L. 3. Ai fini di quanto previsto nel comma precedente le regioni possono adottare, sulla materia, apposite linee di indirizzo ai sensi dell'art. 5 del presente contratto, indicando altresi', ove necessario, le modalita' e i limiti della copertura dei relativi oneri. 4. Alla dirigenza di nuova istituzione si applicano sotto il profilo normativo ed economico tutte le norme previste per la disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed 'amministrativo, dai CCNL vigenti alla data di entrata in vigore del presente contratto. Di conseguenza la struttura della retribuzione e' quella di cui all'art. 33, comma 1, del CCNL 3 novembre 2005. Alla dirigenza di cui al comma 1 non compete l'indennita' di esclusivita'. 5. La retribuzione di posizione minima unificata attribuita al dirigente di cui al comma 1, e' quella stabilita dall'art. 44, comma 1, tavola C) del CCNL 3 novembre 2005, come rideterminata dall'art. 6 del CCNL del 5 luglio 2006, secondo biennio economico e dall'art. 23 del presente contratto. 6. Per la formazione dei fondi della dirigenza del ruolo sanitario appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica si applica quanto previsto dall'art. 5 del CCNL del 3 novembre 2005, come integrate dagli articoli 9, 10 e 11 del CCNL 6 luglio 2006, secondo biennio per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo e confermati dagli articoli 24, 25 e 26 del presente CCNL, fermo restando quanto previsto nel comma 3 del presente articolo. 7. Le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione, sul piano funzionale ed organizzativo, dei rapporti interni con le altre professionalita' della dirigenza sanitaria, saranno definite dall'azienda, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze degli altri dirigenti gia' previste dalla normativa nazionale vigente, nell'ambito di apposito regolamento, previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo indicato nell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e nel decreto del Ministero dell'universita', ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2001, n. 128, nonche' delle attivita' affidate in concreto a tali dirigenti. Le attribuzione del dirigente di nuova istituzione di cui al presente articolo dovranno consentire un adeguato livello di integrazione e collaborazione con le altre funzioni dirigenziali, garantendo il rispetto dell'unicita' della responsabilita' dirigenziale per gli aspetti professionali ed organizzativi interni delle strutture di appartenenza. In particolare, a tale ultimo fine, dovranno essere evitate sovrapposizioni e duplicazioni di competenze ed attribuzioni che, sul piano organizzativo, possano ostacolare od impedire un regolare avvio e funzionamento dei nuovi servizi nonche' l'ottimale organizzazione aziendale. Il regolamento di cui al presente comma dovra' essere stato adottato dall'Azienda prima di procedere all'assunzione dei dirigenti di nuova istituzione. 8. Il presente articolo sostituisce l'art. 41 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.