Art. 8.
Entrata  a regime dell'istituzione della qualifica unica di dirigente
delle   professioni   sanitarie   infermieristiche,  tecniche,  della
   riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica

    1. A   seguito  dell'adozione  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  25 gennaio  2008,  con  cui  e'  stato reso
esecutivo l'Accordo Stato-regioni del 15 novembre 2007 concernente la
disciplina  per  l'accesso  alla  qualifica  unica di dirigente delle
professioni     sanitarie     infermieristiche,    tecniche,    della
riabilitazione,  della  prevenzione  e  della  professione ostetrica,
dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente CCNL entra a regime
l'istituzione  della  qualifica  unica di dirigente delle professioni
sanitarie  infermieristiche,  tecniche,  della  riabilitazione, della
prevenzione  e  della  professione  ostetrica,  gia' provvisoriamente
disciplinata dall'art. 41 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004.
    2. Le  aziende  provvedono  all'istituzione dei posti della nuova
figura  dirigenziale  sulla base delle proprie esigenze organizzative
mediante  modifiche compensative della dotazione organica complessiva
aziendale,  effettuate ai sensi delle norme vigenti in materia, senza
ulteriori   oneri  rispetto  a  quelli  definiti  dalle  regioni.  La
trasformazione  della  dotazione  organica avviene nel rispetto delle
relazioni sindacali di cui ai CC.CC.NN.L.
    3. Ai  fini  di  quanto  previsto nel comma precedente le regioni
possono adottare, sulla materia, apposite linee di indirizzo ai sensi
dell'art.   5   del   presente  contratto,  indicando  altresi',  ove
necessario,  le  modalita'  e  i  limiti della copertura dei relativi
oneri.
    4. Alla  dirigenza  di  nuova  istituzione  si applicano sotto il
profilo  normativo  ed  economico  tutte  le  norme  previste  per la
disciplina   del   rapporto  di  lavoro  della  dirigenza  dei  ruoli
sanitario,   professionale,  tecnico  ed  'amministrativo,  dai  CCNL
vigenti  alla  data  di  entrata in vigore del presente contratto. Di
conseguenza la struttura della retribuzione e' quella di cui all'art.
33,  comma 1,  del  CCNL  3  novembre  2005. Alla dirigenza di cui al
comma 1 non compete l'indennita' di esclusivita'.
    5. La  retribuzione  di  posizione minima unificata attribuita al
dirigente  di  cui  al  comma  1,  e'  quella stabilita dall'art. 44,
comma 1,  tavola  C)  del  CCNL  3 novembre  2005, come rideterminata
dall'art.  6  del CCNL del 5 luglio 2006, secondo biennio economico e
dall'art. 23 del presente contratto.
    6. Per   la  formazione  dei  fondi  della  dirigenza  del  ruolo
sanitario  appartenente  alle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione
ostetrica  si  applica  quanto  previsto  dall'art.  5  del  CCNL del
3 novembre  2005, come integrate dagli articoli 9, 10 e 11 del CCNL 6
luglio 2006, secondo biennio per i dirigenti dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo e confermati dagli articoli 24, 25 e 26 del
presente  CCNL,  fermo  restando  quanto  previsto  nel  comma 3  del
presente articolo.
    7. Le  attribuzioni  dei  dirigenti  di  nuova  istituzione  e la
regolazione,  sul  piano  funzionale  ed  organizzativo, dei rapporti
interni  con  le  altre  professionalita'  della dirigenza sanitaria,
saranno  definite  dall'azienda,  nel  rispetto  delle attribuzioni e
delle  competenze degli altri dirigenti gia' previste dalla normativa
nazionale   vigente,  nell'ambito  di  apposito  regolamento,  previa
consultazione  obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie
del  presente  contratto,  sulla base dei contenuti professionali del
percorso   formativo   indicato  nell'art.  6,  comma 3  del  decreto
legislativo   n.   502   del   1992   e  nel  decreto  del  Ministero
dell'universita',  ricerca  scientifica  e  tecnologica  del 2 aprile
2001,  pubblicato  sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
del  5 giugno  2001,  n.  128,  nonche'  delle  attivita' affidate in
concreto  a  tali  dirigenti.  Le attribuzione del dirigente di nuova
istituzione  di  cui  al  presente  articolo dovranno  consentire  un
adeguato  livello  di  integrazione  e  collaborazione  con  le altre
funzioni  dirigenziali,  garantendo  il  rispetto dell'unicita' della
responsabilita'   dirigenziale   per  gli  aspetti  professionali  ed
organizzativi   interni   delle   strutture   di   appartenenza.   In
particolare,   a   tale   ultimo   fine,   dovranno   essere  evitate
sovrapposizioni e duplicazioni di competenze ed attribuzioni che, sul
piano organizzativo, possano ostacolare od impedire un regolare avvio
e  funzionamento  dei nuovi servizi nonche' l'ottimale organizzazione
aziendale.  Il  regolamento  di  cui  al presente comma dovra' essere
stato  adottato  dall'Azienda  prima  di procedere all'assunzione dei
dirigenti di nuova istituzione.
    8. Il   presente   articolo sostituisce   l'art.   41   del  CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004.