Art. 9. Utilizzo della disciplina provvisoria di cui all'art. 42 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004 1. In via provvisoria e a conferma di quanto stabilito nell'art. 24, comma 20, del CCNL 3 novembre 2005, l'incarico di cui all'articolo precedente puo' essere conferito dalle aziende anche al personale appartenente al profilo di assistente sociale, indicato nell'art. 7 della legge n. 251 del 2000, come integrato dall'art. 1-octies del decreto-legge n. 250/2005, convertito dalla legge n. 27 del 2006, per il coordinamento della specifica area professionale. 2. Per il conferimento degli incarichi al personale di cui al comma precedente, per il quale non e' ancora stata emanata la relativa disciplina concorsuale, continuano ad applicarsi le modalita' di conferimento di incarichi provvisori, di cui all'art. 42 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004, fino all'emanazione della predetta disciplina. 3. Il presente articolo sostituisce l'art. 42 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2 per il personale appartenente al profilo di assistente sociale.