Art. 9.
Utilizzo  della  disciplina  provvisoria  di cui all'art. 42 del CCNL
                    integrativo 10 febbraio 2004

    1. In  via provvisoria e a conferma di quanto stabilito nell'art.
24,   comma 20,   del   CCNL   3 novembre  2005,  l'incarico  di  cui
all'articolo  precedente puo' essere conferito dalle aziende anche al
personale  appartenente  al  profilo  di assistente sociale, indicato
nell'art.  7  della  legge  n. 251 del 2000, come integrato dall'art.
1-octies  del decreto-legge n. 250/2005, convertito dalla legge n. 27
del 2006, per il coordinamento della specifica area professionale.
    2. Per  il  conferimento  degli  incarichi al personale di cui al
comma precedente,  per  il  quale  non  e'  ancora  stata  emanata la
relativa   disciplina   concorsuale,   continuano  ad  applicarsi  le
modalita' di conferimento di incarichi provvisori, di cui all'art. 42
del  CCNL  integrativo  10 febbraio  2004,  fino all'emanazione della
predetta disciplina.
    3. Il   presente   articolo sostituisce   l'art.   42   del  CCNL
integrativo   10 febbraio  2004,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
precedente  comma 2  per  il  personale  appartenente  al  profilo di
assistente sociale.