Art. 17 1. L'allevatore che rilascia il certificato di cui all'articolo 3 per suini non allevati ed alimentati conformemente a quanto disposto dalla presente legge e' punito con la privazione del potere di certificazione per un periodo da uno a sei mesi. 2. Chiunque falsifica il certificato di cui all'articolo 3 e' punito con la sanzione pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. 3. Il macellatore che appone il timbro indelebile su cosce non accompagnate dai prescritti certificati o, comunque, ne fa uso indebito e' punito con il ritiro del timbro indelebile per un periodo da tre a dodici mesi.