Art. 17 
 
  1. L'allevatore che rilascia il certificato di cui  all'articolo  3
per suini non allevati ed alimentati conformemente a quanto  disposto
dalla presente legge e'  punito  con  la  privazione  del  potere  di
certificazione per un periodo da uno a sei mesi. 
  2. Chiunque falsifica il  certificato  di  cui  all'articolo  3  e'
punito con la sanzione pecuniaria  da  lire  cinquecentomila  a  lire
cinque milioni. 
  3. Il macellatore che appone il  timbro  indelebile  su  cosce  non
accompagnate dai  prescritti  certificati  o,  comunque,  ne  fa  uso
indebito e' punito con il ritiro del timbro indelebile per un periodo
da tre a dodici mesi.