Art. 21 
 
  1. La rilevazione degli illeciti amministrativi e'  demandata  agli
ispettori dell'organismo abilitato. 
  2. Detti ispettori potranno accedere a qualsiasi luogo  in  cui  si
ritenga  possano   acquisirsi   prove   in   ordine   alla   avvenuta
effettuazione di illeciti  amministrativi  e  potranno  richiedere  a
chiunque l'esibizione della documentazione  comunque  ritenuta  utile
per dette finalita'. 
  3. Gli ispettori potranno inoltre applicare sul prodotto oggetto di
accertamento segni indelebili di identificazione. 
  4.  Delle  operazioni  compiute  gli  ispettori  dovranno  redigere
processo  verbale   in   duplice   esemplare   da   sottoporre   alla
sottoscrizione anche da parte del soggetto inquisito, al quale verra'
consegnato uno dei suddetti esemplari.