Art. 15. 
                     (Compiti di programmazione) 
1. La provincia: 
a) raccoglie e coordina le proposte  avanzate  dai  comuni,  ai  fini
della programmazione  economica,  territoriale  ed  ambientale  della
regione; 
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e
degli altri programmi e piani regionali secondo norme  dettate  dalla
legge regionale; 
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi
del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia
di carattere generale che  settoriale  e  promuove  il  coordinamento
dell'attivita' programmatoria dei comuni. 
2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano  territoriale
di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni  ed  in
attuazione della legislazione e dei  programmi  regionali,  determina
indirizzi generali di  assetto  dei  territorio  e,  in  particolare,
indica: 
a)  le  diverse  destinazioni  del  territorio  in   relazione   alla
prevalente vocazione delle sue parti; 
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle
principali linee di comunicazione; 
c) le linee di intervento per la sistemazione  idrica,  idrogeologica
ed idraulicoforestale ed in genere per il consolidamento del suolo  e
la regimazione delle acque; 
d) le aree nelle quali  sia  opportuno  istituire  parchi  o  riserve
naturali. 
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale  di  coordinamento
sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformita' agli
indirizzi   regionali   della   programmazione   socio-economica    e
territoriale. 
4. La legge regionale detta  le  procedure  di  approvazione  nonche'
norme che assicurino il  concorso  dei  comuni  alla  formazione  dei
programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento. 
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli  strumenti  di
pianificazione territoriale  predisposti  dai  comuni,  la  provincia
esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in  ogni
caso, il compito di accertare la compabilita' di detti strumenti  con
le previsioni del piano territoriale di coordinamento. 
6. Gli enti e  le  amministrazioni  pubbliche,  nell'esercizio  delle
rispettive  competenze,  si  conformano  ai  piani  territoriali   di
coordinamento delle province  e  tengono  conto  dei  loro  programmi
pluriennali.