Art. 16. 
      (Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali) 
1.  La  provincia,  in  relazione  all'impiezza  e  peculiarita'  del
territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalita' dei
servizi, puo' disciplinare nello statuto la subdivisione del  proprio
territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici,
i servizi e la partecipazione dei cittadini. 
2. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e  l'istituzione
di  nuove  province  i  comuni   esercitano   l'iniziativa   di   cui
all'articolo 133  della  Costituzione,  tenendo  conto  dei  seguenti
criteri ed indirizzi: 
a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona  entro
la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e
culturali della popolazione residente; 
b) ciascun territorio provinciale deve  avere  dimensione  tale,  per
ampiezza, entita' demografica, nonche' per  le  attivita'  produttive
esistenti  o  possibili,  da  consentire  una  programmazione   dello
sviluppo che possa favorire  il  riequilibrio  economico,  sociale  e
culturale del territorio provinciale e regionale; 
c) l'intero territorio di ogni comune deve  far  parte  di  una  sola
provincia; 
d)  l'iniziativa  dei  comuni,  di   cui   all'articolo   133   della
Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni
dell'area interessata, che rappresentino,  comunque,  la  maggioranza
della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera  assunta
a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; 
e)  di  norma,  la  popolazione  delle  province   risultanti   dalle
modificazioni  territoriali  non  deve  essere  inferiore  a  200.000
abitanti; 
f) l'istituzione  di  nuove  province  non  comporta  necessariamente
l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato
e degli altri enti pubblici; 
g)  le  province  preesistenti  debbono  garantire  alle  nuove,   in
proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti,  personale,
beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati. 
3. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le
regioni emanano norme intese a promuovere e  coordinare  l'iniziativa
dei comuni di cui alla lettera d) del comma 2. 
 
          Note all'art. 16:
             -  Per il testo dell'art. 133 della Costituzione si veda
          la precedente nota all'art. 11.
             -  Per il testo dell'art. 117 della Costituzione si veda
          la precedente nota all'art. 3.