Art. 29. 
                              (Delega) 
  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sentite  le  competenti
Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti aventi valore  di  legge
ordinaria per modificare le  disposizioni  contenute  nel  titolo  II
della legge 14 aprile 1975,  n.  103,  concernenti  gli  impianti  di
diffusione  sonora  e  televisiva  via  cavo,  con  l'osservanza  dei
seguenti criteri direttivi: 
    a) la distribuzione di programmi sonori  e  televisivi  via  cavo
mono o pluricanale e' subordinata ad  autorizzazione  rilasciata  dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; 
    b) la durata dell'autorizzazione, i requisiti per ottenerla e gli
obblighi dei soggetti  autorizzati  sono  fissati  tenendo  conto  di
quelli previsti per le concessioni disciplinate dalla presente legge; 
    c) i richiedenti l'autorizzazione devono servirsi  dei  mezzi  di
telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico; nel caso in  cui
non vi  sia  disponibilita'  dei  mezzi  pubblici  l'installazione  e
l'esercizio delle reti e degli  impianti  sono  oggetto  di  apposite
concessioni; 
    d) allo scopo  di  evitare  interferenze  e  duplicazioni  devono
essere disciplinati i rapporti con i gestori di  reti  e  servizi  di
telecomunicazione,  nonche'  le  modalita'   di   distribuzione   dei
programmi agli utenti; 
    e) il titolare dell'autorizzazione sara' tenuto al  pagamento  di
un canone e di una tassa di concessione governativa il cui  ammontare
e' da determinare in correlazione a quelli stabiliti per le  analoghe
concessioni rilasciate per la radiodiffusione. 
  2. Le autorizzazioni di cui al presente  articolo  sono  equiparate
alle concessioni ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 15 e
19 della presente legge. 
 
          Nota all'art. 29 comma 1:
          La legge n. 103/1975 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 102 del 17 aprile 1975.