Art. 29. (Delega) 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per modificare le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernenti gli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: a) la distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo mono o pluricanale e' subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; b) la durata dell'autorizzazione, i requisiti per ottenerla e gli obblighi dei soggetti autorizzati sono fissati tenendo conto di quelli previsti per le concessioni disciplinate dalla presente legge; c) i richiedenti l'autorizzazione devono servirsi dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico; nel caso in cui non vi sia disponibilita' dei mezzi pubblici l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti sono oggetto di apposite concessioni; d) allo scopo di evitare interferenze e duplicazioni devono essere disciplinati i rapporti con i gestori di reti e servizi di telecomunicazione, nonche' le modalita' di distribuzione dei programmi agli utenti; e) il titolare dell'autorizzazione sara' tenuto al pagamento di un canone e di una tassa di concessione governativa il cui ammontare e' da determinare in correlazione a quelli stabiliti per le analoghe concessioni rilasciate per la radiodiffusione. 2. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono equiparate alle concessioni ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 15 e 19 della presente legge.
Nota all'art. 29 comma 1: La legge n. 103/1975 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 17 aprile 1975.