Art. 36. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 36) 
                     Autorizzazione all'impiego 
 
  1.  Chiunque  intende  ottenere  l'autorizzazione  all'impiego   di
sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III,
IV e V di  cui  all'articolo  14,  purche'  regolarmente  autorizzato
all'esercizio di officina farmaceutica, deve  presentare  domanda  al
Ministero della sanita', secondo le modalita' previste  dal  comma  4
dell'articolo 32, in quanto applicabili. 
  2. Il Ministero della sanita' accerta se i locali siano idonei alla
preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e  dei
prodotti. 
  3. Il decreto di autorizzazione e'  valido  per  l'acquisto  e  per
l'impiego delle sostanze  sottoposte  a  controllo,  nonche'  per  la
vendita delle preparazioni ottenute. 
  4. Le spese relative agli accertamenti di cui al  comma  2  sono  a
carico del richiedente  ed  i  relativi  recuperi  sono  versati  con
imputazione ad apposito capitolo  dello  stato  di  previsione  delle
entrate statali.