Art. 36.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 36)
Autorizzazione all'impiego
1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di
sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III,
IV e V di cui all'articolo 14, purche' regolarmente autorizzato
all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al
Ministero della sanita', secondo le modalita' previste dal comma 4
dell'articolo 32, in quanto applicabili.
2. Il Ministero della sanita' accerta se i locali siano idonei alla
preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei
prodotti.
3. Il decreto di autorizzazione e' valido per l'acquisto e per
l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonche' per la
vendita delle preparazioni ottenute.
4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a
carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con
imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle
entrate statali.