Art. 13. 1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio, dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' complessivamente stabilito per l'anno 1991 in lire 2.600 miliardi, di cui lire 1.106 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilita' delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata in lire 19.537 miliardi per l'anno 1991 ed e' assegnata per lire 14.617 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 1.000 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali, per lire 1.035 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.814 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 68 miliardi all'ENPALS. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a versare all'INPS mediante giroconto, la somma di lire 2.600 miliardi indicata al comma 1 a valere sulle disponibilita' maturate al 31 dicembre 1990 sul conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato "Conto speciale risanamento gestione previdenziale coltivatori diretti". Con effetto dal 1° gennaio 1991, sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e le disponibilita' residue esistenti sul predetto conto sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Con la stessa decorrenza il contributo addizionale di cui all'articolo 17, della medesima legge n. 160 del 1975, continua ad essere corrisposto ed il relativo gettito affluisce alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 3. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, e' fissato per l'anno 1991 in lire 58.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e' in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a completamento dei pagamenti di bilancio effettuati. 4. Ferme restando le vigenti modalita' di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 3, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno 1991, e' maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno 1991, sempre che tali versamenti non siano gia' intervenuti al 30 giugno dello stesso anno. 5. L'onere relativo alle minori entrate derivanti, per gli anni 1991 e seguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 giugno 1990 n. 129, convertito, con modificazioni, della legge 3 agosto 1990, n. 210, e' valutato in lire 1.820 miliardi per l'anno 1991, in lire 3.952 miliardi per l'anno 1992 e in lire 4.209 miliardi a decorrere dall'anno 1993.
Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente "Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro", e' il seguente: "Art. 37. - 1. E' istituita presso l'INPS la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali". 2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo Stato. 3. Sono a carico della gestione: a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni ed integrazioni; b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222; c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi dalla gestione speciale dei minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21 comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e' annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica; d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori e territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e' previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altra trattamento similare posto per legge a carico dello Stato; e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'art. 11, della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze Armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsto da disposizioni di legge. 4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160 all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140. 5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere d) e e) del comma 3 e' stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. 6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore dal 1 gennaio 1989 e delle pensioni di reversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle relative spese di amministrazione e' assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre gestioni. 7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni e le erogazioni nonche' i costi di funzionamento. 8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati". - Il testo dell'art. 21 comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988)" e' il seguente: "3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza ed assistenza e' fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del fondo, pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390 miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettivamente per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, e 9,5 miliardi, 282 miliardi per complessive lire 1.986 miliardi del finanziamento di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, nonche' del finanziamento di cui all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi per complessive lire 5.396 miliardi". - Il testo degli articoli 17, 18, 19, e 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, concernente "Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale" e' il seguente: "Art. 17 (Finanziamento della gestione speciale dei coltivatori diretti). - Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e' stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1975, nella misura di L. 198 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991, il contributo e' ridotto a L. 148 giornaliere. Con la stessa decorrenza e' istituita sui contributi predetti una addizionale di L. 100 per ogni giornata di iscrizione. Il contributo base di adeguamento e la relativa addizionale indicati al precedente comma sono dovuti per 156 giornate all'anno, indipendentemente dal sesso e dall'eta' dell'assicurato. Per le pensioni da liquidare nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza dal 1 gennaio 1975 o successiva, i requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianita', di invalidita' ed ai requisiti sono equiparati, per le donne ed i giovani, a quelli previsti per gli uomini delle norme vigenti. Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione previsti per il diritto alle pensioni di cui al comma precedente i contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne o dei giovani fino al 31 dicembre 1974 in numero inferiore a 156 per anno sono moltiplicati per il coefficiente 1,50. Per lo stesso coefficiente sono moltiplicati i contributi versati, in numero inferiore a 156 per anno, dalle donne e dai giovani in qualita' di giornalieri di campagna. Ai fini di cui sopra non possono, tuttavia, essere computati, in favore delle donne e dei giovani, piu' di 156 contributi giornalieri per ciascun anno. I contributi versati o accreditati in favore delle donne e dei giovani nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nella gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attivita' commerciali, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi giornalieri secondo i seguenti parametri: 1 contributo annuo = 156 contributi giornalieri; 1 contributo mensile = 13 contributi giornalieri; 1 contributo settimanale = 3 contributi gionalieri; I contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne ed i giovani dal 1 gennaio 1975 in poi, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attivita' commerciali, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi settimanali secondo il seguente parametro: 3 contributi giornalieri = il contributo settimanale. "Art 18 (Ripianamento della gestione previdenziale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti alla data del 31 dicembre 1977. Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilita' di cui ai successivi articoli 19 e 20. Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Art. 19 (Istituzione di un conto corrente speciale per il ripianamento della gestione previdenziale per il coltivatori diretti, coloni e mezzadri). - Il gettito derivante dal contributo addizionale di cui al primo comma dell'art. 17 e' versato in un conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale, denominato "conto speciale risanamento gestionale previdenziale coltivatori diretti". Da detto conto di tesoreria sono annualmente prelevate e versate all'entrata del bilancio dello Stato le somme occorrenti per coprire, unitamente al concorso dello Stato, di cui al successivo art. 20, gli oneri concessi alle operazioni finanziarie previste dall'art. 18. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 20 (Apporto dello Stato per la gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri). - Annualmente, con la legge di bilancio, e' determinato l'intervento dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione invalidita' vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, destinato, per un importo pari al doppio del gettito del contributo addizionale di cui all'art. 17, agli oneri delle operazioni finanziarie previste dall'art. 18, e per l'eventuale differenza, al ripianamento del disavanzo della gestione alla quale va devoluta. L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, non potra' essere inferiore, a decorrere dal 1977, all'ammontare del contributo stabilito per il 1976 dalla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114". - Il testo dell'art. 28 della gia' citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e' il seguente: "Art. 28 (Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 la gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'art. 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni". 2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria. Alla gestione sono trasferite le parti del contributo statale per gli assegni familiari agli autonomi agricoli, di cui all'art. 9, della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni, risultate in eccedenza sui fabbisogni annui". - Il testo dell'art. 9 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente "Disposizioni in materia di finanza pubblica" e' il seguente: "Art. 9 - 1. Sino all'entrata in vigore della riforma organica del sistema previdenziale, qualora al 30 giugno di ogni anno dai conti della tesoreria risulti che il complesso dei trasferimenti dallo Stato dell'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto delle regolazioni pregresse superi i 613 del limite massimo fissato dalla legge finanziaria, il consiglio di amministrazione dell'INPS e' tenuto a proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del Ministero del tesoro, i provvedimenti idonei ad assicurare il miglior equilibrio delle singole gestioni tenuto conto della natura previdenziale e non previdenziale delle stesse". - Il testo dell'art. 1 commi 1 e 2, del D.L. 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1990 n. 210, concernente "Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno" e' il seguente: "1. Le imprese, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'art. 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle finalita' del sopresso Ente Nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, e del contributo di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1 punto percentuale. 2. Le imprese di cui all'art. 1 comma 1, lettera b) del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960 n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'art. 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307 destinato al finanziamento delle finalita' del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 24 ottobre 1966, n. 934, in misura pari a 0,20 punti percentuali, e del contributo di cui all'art. 10 comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 5,50 punti percentuali".