Art. 13. 
1. L'importo dei versamenti dello Stato  all'INPS,  per  il  concorso
agli  oneri  della  gestione  degli  interventi  assistenziali  e  di
sostegno alle  gestioni  previdenziali,  ai  fini  della  progressiva
assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio, dello Stato,  ai
sensi  dell'articolo  37  della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,   e'
complessivamente stabilito per l'anno 1991 in lire 2.600 miliardi, di
cui lire 1.106 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte  di
mensilita' delle  pensioni  erogate  dal  fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori  autonomi,  dalla  gestione
speciale minatori e dall'ENPALS ai sensi del comma 3, lettera c), del
suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui  all'articolo
21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta  determinata  in
lire 19.537 miliardi per l'anno 1991 ed e' assegnata per lire  14.617
miliardi al fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti  per  lire  1.000
miliardi alla gestione  esercenti  attivita'  commerciali,  per  lire
1.035 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.814 miliardi  alla
gestione coltivatori diretti,  per  lire  3  miliardi  alla  gestione
speciale minatori e per lire 68 miliardi all'ENPALS. 
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a versare all'INPS  mediante
giroconto, la somma di lire 2.600 miliardi  indicata  al  comma  1  a
valere sulle disponibilita' maturate al 31 dicembre  1990  sul  conto
corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato
denominato  "Conto  speciale   risanamento   gestione   previdenziale
coltivatori diretti". Con effetto dal 1° gennaio 1991, sono  abrogati
gli articoli 18, 19 e 20 della legge 3  giugno  1975,  n.  160  e  le
disponibilita' residue esistenti sul predetto  conto  sono  acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato. Con  la  stessa  decorrenza  il
contributo addizionale di cui all'articolo 17, della  medesima  legge
n. 160 del 1975,  continua  ad  essere  corrisposto  ed  il  relativo
gettito affluisce alla gestione dei contributi  e  delle  prestazioni
previdenziali dei coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  di  cui
all'articolo 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
3. Il limite al complesso  dei  versamenti  dello  Stato  all'INPS  a
titolo di pagamenti di bilancio  e  di  anticipazioni  di  tesoreria,
queste ultime senza oneri di interessi, e' fissato per l'anno 1991 in
lire 58.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di  tesoreria  e'
in ogni caso consentito sino a  concorrenza  del  predetto  limite  a
completamento dei pagamenti di bilancio effettuati. 
4. Ferme restando le vigenti  modalita'  di  versamento  al  bilancio
dello Stato  dei  contributi  per  l'assistenza  sanitaria  da  parte
dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9  del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 convertito con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1989,  n.  155,  del  rispetto  del  limite  dei  sei
tredicesimi  dell'importo  di  cui  al  comma  3,  il  complesso  dei
trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di  bilancio
e di anticipazioni di tesoreria, risultante al  30  giugno  1991,  e'
maggiorato dei sei dodicesimi  sia  del  saldo  dei  contributi,  sia
dell'adeguamento  al  90  per  cento  degli  acconti  dei  contributi
sanitari previsti per l'anno 1991, sempre  che  tali  versamenti  non
siano gia' intervenuti al 30 giugno dello stesso anno. 
5. L'onere relativo alle minori entrate derivanti, per gli anni  1991
e  seguenti  dall'attuazione  dell'articolo  1,  commi  1  e  2   del
decreto-legge 4 giugno 1990 n. 129,  convertito,  con  modificazioni,
della legge 3 agosto 1990, n. 210, e' valutato in lire 1.820 miliardi
per l'anno 1991, in lire 3.952 miliardi per l'anno  1992  e  in  lire
4.209 miliardi a decorrere dall'anno 1993. 
 
          Note all'art. 13:
          -  Il  testo  dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
          concernente "Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della
          previdenza    sociale   e   dell'Istituto   nazionale   per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro",  e'  il
          seguente:
          "Art.  37.  -  1.  E'  istituita presso l'INPS la "Gestione
          degli interventi assistenziali e di sostegno alle  gestioni
          previdenziali".
          2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo Stato.
          3. Sono a carico della gestione:
          a)  le  pensioni  sociali di cui all'art. 26 della legge 30
          aprile  1969,  n.  153,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni,  ivi  comprese  quelle erogate ai sensi degli
          articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973,  n.  854,  e
          successive modificazioni ed integrazioni;
          b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della legge
          12 giugno 1984 n. 222;
          c)  una  quota  parte  di  ciascuna  mensilita' di pensione
          erogata dal Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  dalle
          gestioni  dei  lavoratori  autonomi dalla gestione speciale
          dei  minatori  e  dall'Ente  nazionale  di   previdenza   e
          assistenza  per  i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) per
          un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art.
          21 comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e'
          annualmente adeguata, con la  legge  finanziaria,  in  base
          alle  variazioni  dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto centrale di statistica;
          d)  gli  oneri  derivanti  dalle  agevolazioni contributive
          disposte per legge  in  favore  di  particolari  categorie,
          settori   e   territori   ivi   compresi   i  contratti  di
          formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e  gli
          oneri  relativi  a  trattamenti  di famiglia per i quali e'
          previsto per legge il concorso dello Stato o a  trattamenti
          di  integrazione  salariale  straordinaria  e a trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968,  n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altra  trattamento
          similare posto per legge a carico dello Stato;
          e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
          f)  l'onere  dei  trattamenti  pensionistici  ai  cittadini
          rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge  28  agosto
          1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli  assegni  vitalizi  di
          cui  all'art.  11,  della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle
          maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge  15
          aprile  1985,  n.  140,  nonche'  delle  quote di pensione,
          afferenti ai periodi lavorativi prestati  presso  le  Forze
          Armate  alleate  e  presso  l'UNRRA. Sono altresi' a carico
          della  gestione  tutti  gli  oneri  relativi   agli   altri
          interventi a carico dello Stato previsto da disposizioni di
          legge.
          4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe l'importo
          di cui all'art. 1 della legge 21 luglio  1965,  n.  903,  i
          contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n.
          160 all'art. 27 della legge 21 dicembre  1978,  n.  843,  e
          all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
          5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini
          della  progressiva  assunzione  degli  oneri  di  cui  alle
          lettere d) e e) del comma 3 e' stabilito annualmente con la
          legge finanziaria. Per l'anno 1988,  alla  copertura  degli
          oneri  di  cui  al  presente  articolo si provvede mediante
          proporzionale  utilizzazione  degli  stanziamenti  disposti
          dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
          6.  L'onere  delle  pensioni liquidate nella gestione per i
          coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  con  decorrenza
          anteriore   dal   1›  gennaio  1989  e  delle  pensioni  di
          reversibilita'  derivanti  dalle  medesime,  nonche'  delle
          relative    spese    di    amministrazione    e'    assunto
          progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
          stabilita  con  la  legge  finanziaria, tenendo anche conto
          degli  eventuali  apporti  di  solidarieta'   delle   altre
          gestioni.
          7.  Il  bilancio  della  gestione  e' unico e, per ciascuna
          forma di intervento, evidenzia l'apporto dello  Stato,  gli
          eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni e
          le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
          8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di
          lavoro  destinati  al  finanziamento  dei  trattamenti   di
          integrazione  salariale  straordinaria  e  dei  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968,  n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati  al
          finanziamento dei pensionamenti anticipati".
          - Il testo dell'art. 21 comma 3, della legge 11 marzo 1988,
          n. 67, concernente  "Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (Legge
          finanziaria  1988)"  e'  il  seguente:  "3.   Al  fine   di
          proseguire  nella  separazione tra previdenza ed assistenza
          e' fissato per l'anno 1988 un contributo  straordinario  di
          lire  16.504  miliardi  a  carico  dello Stato a favore del
          fondo,  pensioni  lavoratori  dipendenti  per  lire  12.390
          miliardi  e  delle gestioni speciali degli artigiani, degli
          esercenti attivita' commerciali, dei  coltivatori  diretti,
          coloni  e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire
          877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi  e  3  miliardi,
          con  riassorbimento  dei  finanziamenti relativi agli oneri
          derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette  delle
          disposizioni  di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965,
          n.  903,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,
          rispettivamente per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, e 9,5
          miliardi, 282 miliardi per complessive lire 1.986  miliardi
          del  finanziamento  di cui all'art. 20 della legge 3 giugno
          1975, n. 160, per  la  gestione  dei  coltivatori  diretti,
          coloni  e  mezzadri  per  lire  410  miliardi,  nonche' del
          finanziamento di cui all'art.  11  della  legge  15  aprile
          1985,  n.  140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti
          per  lire  3.000  miliardi  per  complessive   lire   5.396
          miliardi".
          -  Il  testo  degli articoli 17, 18, 19, e 20 della legge 3
          giugno  1975,   n.   160,   concernente   "Norme   per   il
          miglioramento   dei  trattamenti  pensionistici  e  per  il
          collegamento alla dinamica salariale" e' il seguente:
          "Art.   17   (Finanziamento  della  gestione  speciale  dei
          coltivatori  diretti).   -   Il   contributo   dovuto   per
          l'adeguamento  delle pensioni dai coltivatori diretti e dai
          mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e' stabilito, con
          decorrenza dal 1› gennaio 1975, nella misura di L.  198 per
          ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di  cui
          alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9,
          e successive modificazioni ed integrazioni. Per le  aziende
          agricole  situate  nei  comuni  dichiarati montani ai sensi
          della legge 25 luglio 1952 n. 991, il contributo e' ridotto
          a L. 148 giornaliere. Con la stessa decorrenza e' istituita
          sui contributi predetti una addizionale di L. 100 per  ogni
          giornata di iscrizione.
          Il contributo base di adeguamento e la relativa addizionale
          indicati al precedente comma sono dovuti per  156  giornate
          all'anno,   indipendentemente   dal   sesso   e   dall'eta'
          dell'assicurato.
          Per  le pensioni da liquidare nella gestione speciale per i
          coltivatori diretti, mezzadri e coloni con  decorrenza  dal
          1›  gennaio  1975  o  successiva,  i  requisiti  minimi  di
          contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, di
          anzianita', di invalidita' ed ai requisiti sono equiparati,
          per le donne ed i giovani, a quelli previsti per gli uomini
          delle norme vigenti.
          Ai  soli  fini  del  raggiungimento dei requisiti minimi di
          contribuzione previsti per il diritto alle pensioni di  cui
          al  comma  precedente  i  contributi  versati o accreditati
          nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri
          e  coloni  in  favore  delle donne o dei giovani fino al 31
          dicembre 1974 in numero  inferiore  a  156  per  anno  sono
          moltiplicati  per  il  coefficiente  1,50.  Per  lo  stesso
          coefficiente sono moltiplicati  i  contributi  versati,  in
          numero  inferiore a 156 per anno, dalle donne e dai giovani
          in qualita' di giornalieri di  campagna.  Ai  fini  di  cui
          sopra  non  possono,  tuttavia, essere computati, in favore
          delle  donne  e  dei  giovani,  piu'  di   156   contributi
          giornalieri per ciascun anno.
          I  contributi versati o accreditati in favore delle donne e
          dei giovani nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero
          nella  gestione  speciale  per  gli  artigiani  o  per  gli
          esercenti attivita' commerciali, qualora  siano  utilizzati
          per  la liquidazione della pensione a carico della gestione
          speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono
          ragguagliati,  ai  soli  effetti  della  determinazione dei
          requisiti minimi di contribuzione, a contributi giornalieri
          secondo i seguenti parametri:
          1 contributo annuo = 156 contributi giornalieri;
          1 contributo mensile = 13 contributi giornalieri;
          1 contributo settimanale = 3 contributi gionalieri;
          I  contributi versati o accreditati nella gestione speciale
          per i coltivatori diretti,  mezzadri  e  coloni  in  favore
          delle  donne  ed  i  giovani  dal  1›  gennaio 1975 in poi,
          qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione
          a  carico  della  gestione speciale per gli artigiani o per
          gli esercenti attivita' commerciali, sono ragguagliati,  ai
          soli  effetti  della determinazione dei requisiti minimi di
          contribuzione, a contributi settimanali secondo il seguente
          parametro:   3   contributi  giornalieri  =  il  contributo
          settimanale.
          "Art  18  (Ripianamento  della gestione previdenziale per i
          coltivatori diretti, mezzadri e coloni per  l'assicurazione
          invalidita',  vecchiaia  e  superstiti  alla  data  del  31
          dicembre 1977.
          Agli  oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette
          si provvede con le  disponibilita'  di  cui  ai  successivi
          articoli 19 e 20.
          Si  applicano  a dette operazioni le norme di cui al quarto
          comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
          Art.  19  (Istituzione di un conto corrente speciale per il
          ripianamento   della   gestione   previdenziale   per    il
          coltivatori  diretti,  coloni  e  mezzadri).  -  Il gettito
          derivante dal contributo addizionale di cui al primo  comma
          dell'art.  17  e' versato in un conto corrente infruttifero
          aperto presso  la  Tesoreria  centrale,  denominato  "conto
          speciale  risanamento  gestionale previdenziale coltivatori
          diretti".
          Da  detto  conto  di tesoreria sono annualmente prelevate e
          versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
          occorrenti per coprire, unitamente al concorso dello Stato,
          di cui al successivo  art.  20,  gli  oneri  concessi  alle
          operazioni finanziarie previste dall'art. 18.
          Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare con
          propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
          Art.  20 (Apporto dello Stato per la gestione previdenziale
          per  i  coltivatori  diretti,   coloni   e   mezzadri).   -
          Annualmente,  con  la  legge  di  bilancio,  e' determinato
          l'intervento  dello  Stato  a  favore  della  gestione  per
          l'assicurazione  invalidita'  vecchiaia ed i superstiti dei
          coltivatori diretti, mezzadri e coloni, destinato,  per  un
          importo   pari   al   doppio  del  gettito  del  contributo
          addizionale  di  cui  all'art.   17,   agli   oneri   delle
          operazioni   finanziarie   previste  dall'art.  18,  e  per
          l'eventuale differenza, al ripianamento del disavanzo della
          gestione alla quale va devoluta.
          L'intervento  dello  Stato, di cui al precedente comma, non
          potra'   essere   inferiore,   a   decorrere   dal    1977,
          all'ammontare  del  contributo  stabilito per il 1976 dalla
          tabella allegata al decreto-legge  2  marzo  1974,  n.  30,
          convertito  con  modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
          n. 114".
          -  Il  testo  dell'art.  28 della gia' citata legge 9 marzo
          1989, n. 88, e' il seguente:
          "Art.  28  (Gestione  dei  contributi  e  delle prestazioni
          previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e  coloni).
          -  1.  A decorrere dal 1› gennaio 1989 la gestione speciale
          per  i  coltivatori  diretti,  coloni  e  mezzadri  di  cui
          all'art.  6  della  legge  26  ottobre  1957,  n.  1047,  e
          successive  modificazioni  ed   integrazioni,   assume   la
          denominazione   di   "Gestione   dei   contributi  e  delle
          prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri
          e coloni".
          2.   La   gestione,   alla  quale  affluiscono  i  relativi
          contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste  in
          favore  della  categoria.  Alla gestione sono trasferite le
          parti del contributo statale per gli assegni familiari agli
          autonomi agricoli, di cui all'art. 9, della legge 14 luglio
          1967, n. 585, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          risultate in eccedenza sui fabbisogni annui".
          -  Il  testo  dell'art.  9  del  D.L.  2 marzo 1989, n. 65,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  1989,
          n.  155,  concernente  "Disposizioni  in materia di finanza
          pubblica" e' il seguente:
          "Art.  9  -  1.  Sino  all'entrata  in vigore della riforma
          organica del sistema previdenziale, qualora al 30 giugno di
          ogni   anno  dai  conti  della  tesoreria  risulti  che  il
          complesso dei trasferimenti dallo Stato dell'INPS, a titolo
          di  pagamenti  di bilancio e di anticipazioni di tesoreria,
          al netto delle  regolazioni  pregresse  superi  i  613  del
          limite   massimo   fissato   dalla  legge  finanziaria,  il
          consiglio  di  amministrazione  dell'INPS   e'   tenuto   a
          proporre,  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  del
          Ministero del tesoro, i provvedimenti idonei ad  assicurare
          il  miglior  equilibrio delle singole gestioni tenuto conto
          della  natura  previdenziale  e  non  previdenziale   delle
          stesse".
          - Il testo dell'art. 1 commi 1 e 2, del D.L. 4 giugno 1990,
          n. 129, convertito, con modificazioni dalla legge 3  agosto
          1990  n.  210,  concernente  "Disposizioni  in  materia  di
          fiscalizzazione   degli   oneri   sociali   e   di   sgravi
          contributivi nel Mezzogiorno" e' il seguente:
          "1. Le imprese, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del
          decreto-legge  20  gennaio  1990,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  marzo  1990,  n. 52, sono
          esonerate dal versamento del contributo di cui  all'art.  2
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 2 febbraio
          1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro
          la  tubercolosi,  in  misura pari a 1,66 punti percentuali,
          del contributo di cui all'art.  2  della  legge  14  aprile
          1956,  n.  307,  destinato al finanziamento delle finalita'
          del sopresso Ente Nazionale per  l'assistenza  agli  orfani
          dei  lavoratori  italiani,  in  misura  pari  a  0,16 punti
          percentuali, e del contributo di cui all'art. 10, comma  1,
          della  legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1 punto
          percentuale.
          2.  Le  imprese  di  cui all'art. 1 comma 1, lettera b) del
          decreto-legge  20  gennaio  1990,  n.  3  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  21  marzo  1990,  n.  52 sono
          esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo
          2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 2 febbraio
          1960 n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria  contro
          la  tubercolosi,  in  misura pari a 1,66 punti percentuali,
          del contributo di cui all'art.  2  della  legge  14  aprile
          1956, n. 307 destinato al finanziamento delle finalita' del
          soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli  orfani  dei
          lavoratori   italiani,   in   misura   pari  a  0,16  punti
          percentuali, del contributo di cui all'articolo 1,  secondo
          comma,  della legge 24 ottobre 1966, n. 934, in misura pari
          a 0,20 punti percentuali, e del contributo di cui  all'art.
          10  comma  1,  della  legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura
          pari a 5,50 punti percentuali".