Art. 26. Scrutini ed esami di idoneita' 1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche agli scrutini e agli esami nelle scuole elementari e di istruzione secondaria di secondo grado, ove funzionano classi che attuano iniziative di sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con le seguenti modifiche e integrazioni. 2. In sede di scrutini finali devono essere assegnati, per il profitto e la condotta, voti espressi in decimi anche nei casi in cui le ipotesi scientifiche di sperimentazione formulate dai collegi dei docenti contemplino criteri di valutazione diversi da quelli comunemente adottati nelle classi non sperimentali. 3. Gli scrutini finali per lo suddette classi devono aver luogo a conclusione di ogni anno di corso. 4. Non e' consentita l'ammissione di candidati privatisti, mediante esami di idoneita', a classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione che coinvolgono sia l'ordinamento sia la struttura (c.d. maxisperimentazioni). 5. E' consentita l'ammissione di candidati privatisti, mediante esami di idoneita', a classi ove sono in atto sperimentazioni di solo ordinamento, ad eccezione delle classi alle quali, in considerazione della specificita' dei progetti sperimentali, tale ammissione non sia consentita dai relativi decreti autorizzativi. 6. Nei casi previsti dal precedente comma gli esami di idoneita' vertono sia sui programmi di insegnamento oggetto di sperimentazione sia su quelli non modificati dall'ipotesi sperimentale. Gli interessati ne prenderanno visione presso le segreterie degli istituti. 7. Non sono consentiti esami di idoneita' ne' integrativi per l'ammissione alla quinta classe di corsi sperimentali post-qualifica attivati negli istituti professionali in prosecuzione dei corsi di "Progetto '92", previsti dalla circolare ministeriale n. 135 del 21 maggio 1991 e successive integrazioni, in considerazione della specificita' del relativo percorso formativo.