ART. 26. 
             (Assicurazione crediti: criteri di delega). 
1. L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  87/343/CEE  dovra'
avvenire nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) verra' posto a carico  di  tutte  le  imprese  che  esercitano  le
assicurazioni del credito  l'obbligo  di  costituire  la  riserva  di
compensazione; 
b)  verra'  prescelto  il  metodo  di  calcolo   della   riserva   di
compensazione indicato al punto D, metodo n.  1,  dell'allegato  alla
direttiva; 
c) alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo,  cessera'
l'obbligo di integrazione delle  riserve  tecniche  previsto  per  le
assicurazioni del credito dall'articolo  30  della  legge  10  giugno
1978, n. 295. 
 
          Note all'art. 26:
          -  La  direttiva 87/343/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
          n. 69 del 3 settembre 1987, 2a serie speciale.
          - La  legge  10  giugno  1978,  n.  295,  detta  norme  per
          l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro i danni.
          L'art. 30 recita:
          "Art.  30  (Riserve  tecniche   relative   al   portafoglio
          italiano). - Le imprese hanno l'obbligo di costituire per i
          contratti facenti parte del portafoglio italiano la riserva
          dei  primi per i rischi che sono in corso alla fine di ogni
          esercizio, iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni
          di premio di competenze degli esercizi successivi e  quello
          delle  annulita'  dei  premi pagati anticipatamente per gli
          anni futuri. La riserva deve essere determinata sulla  base
          dei  premi lordi, dedotte soltanto le spese di acquisizione
          e le imposte e tasse a carico degli assicurati. In caso  di
          ammortamento     delle    provvigioni    corrisposte    per
          l'acquisizione  di  contratti  di  durata   poliennale   e'
          deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio.
          Le  imprese  debbono  inoltre  costituire alla fine di ogni
          esercizio la  riserva  sinistri,  iscrivendo  nel  bilancio
          l'ammontare  complessivo  delle  somme che, da una prudente
          valutazione  effettuata  in  base  ad  elementi   obiettivi
          risultino  necessarie  per  far  fronte  al  pagamento  dei
          sinistri  avvenuti  nell'esercizio  stesso  o   in   quelli
          precedenti,  e  non ancora liquidati, nonche' alle relative
          spese di liquidazione.
          La riserva per rischi in corso deve  essere  calcolata,  in
          linea di principio, secondo il metodo pro rata temporis. Il
          calcolo puo' tuttavia effettuarsi in misura forfettaria.
          In  tal  caso la riserva premi non puo' essere inferiore al
          35 per cento dei premi lordi  relativi  ai  rischi  assunti
          nell'esercizio. Tale aliquota e' elevata alla misura minima
          del  40 per cento per i rischi della responsabilita' civile
          per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore
          e  dei  natanti  ed e' ridotta alla misura del 15 per cento
          per i rischi di breve  durata.  Si  considerano  rischi  di
          breve  durata le assicurazioni a singoli viaggi di corpi di
          navi o di trasporti di merci  e  le  assicurazioni  la  cui
          durata non ecceda i sei mesi.
          Le  imprese  che  esercitano  le assicurazioni del credito,
          delle cauzioni, dellagrandine e delle calamita' naturali  e
          quelle  dei  danni  derivanti  dall'energia  nucleare  sono
          tenute ad integrare per tali assicurazioni la  riserva  dei
          premi  per  rischi  in  corso,  in  relazione  alla  natura
          particolare dei rischi stessi.
          I criteri per l'integrazione della  predetta  riserva  sono
          stabiliti  dal  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato con proprio decreto e l'integrazione  deve
          essere  costituita  a  decorrere  dall'esercizio successivo
          alla pubblicazione del decreto. Con lo  stesso  decreto  il
          Ministro  puo'  altresi'  stabilire per le assicurazioni di
          cui  al  precedente  comma  metodi   particolari   per   la
          valutazione della riserva sinistri.
          Le  riserve  tecniche  di  cui  ai precedenti commi debbono
          essere  costituite  al  lordo  delle  quote  a  carico  dei
          riassicuratori".