ART. 27. (Assicurazione tutela giudiziaria: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/344/CEE dovra' avvenire enl rispetto dei seguenti criteri: a) sara' previsto che, ove la garanzia della tutela giudiziaria formi oggetto di una parte distinta di una unica polizza, questa, oltre alla indicazione del contenuto della garanzia giudiziaria, contenga quelle del corrispondente premio; b) sara' consentito alle imprese di optare o per la gestione sinistri da parte di personale autonomo o da parte di un ufficio liquidazione sinistri gestito da personale autonomo o per la scelta dell'avvocato; c) verra' previsto l'esonero dall'obbligo di indicare nel contratto la scelta dell'avvocato, quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, della direttiva.
Nota all'art. 27: - La direttiva 87/344/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 69 del 3 settembre 1987, 2a serie speciale. L'art. 5, comma 1, recita: "1. Ogni Stato membro puo' esonerare l'assicurazione tutela giudiziaria dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'assicurazione e' limitata alle cause risultanti dall'utilizzazione di autoveicoli stradali nel territorio dello Stato membro in questione; b) l'assicurazione e' collegata con un contratto di assistenza da fornire in caso di incidente o di guasto riguardante un veicolo stradale; c) ne' l'assicuratore della tutela giudiziaria ne' l'assicuratore dell'assistenza coprono il ramo responsabilita'; d) quando le parti di una controversia sono assicurate per la tutela giudiziaria presso lo stesso assicuratore vengono adottate disposizioni affinche' le consulenze giuridiche e la rappresentanza di ognuna di tali parti siano prestate da avvocati completamente indipendenti. 2. L'esonero concesso da uno Stato membro ad una impresa a norma del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2".