ART. 27. 
       (Assicurazione tutela giudiziaria: criteri di delega). 
1. L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  87/344/CEE  dovra'
avvenire enl rispetto dei seguenti criteri: 
a) sara' previsto che, ove la garanzia della tutela giudiziaria formi
oggetto di una parte distinta di una  unica  polizza,  questa,  oltre
alla indicazione del contenuto della garanzia  giudiziaria,  contenga
quelle del corrispondente premio; 
b) sara' consentito alle imprese di optare o per la gestione sinistri
da parte di personale autonomo o da parte di un ufficio  liquidazione
sinistri gestito da personale autonomo o per la scelta dell'avvocato; 
c) verra' previsto l'esonero dall'obbligo di indicare  nel  contratto
la scelta dell'avvocato,  quando  ricorrano  le  condizioni  previste
dall'articolo 5, comma 1, della direttiva. 
 
          Nota all'art. 27:
          -  La  direttiva 87/344/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
          n. 69 del 3 settembre 1987, 2a serie speciale.
          L'art. 5, comma 1, recita:
          "1. Ogni Stato membro puo' esonerare l'assicurazione tutela
          giudiziaria dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo  1
          qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
          a)   l'assicurazione  e'  limitata  alle  cause  risultanti
          dall'utilizzazione di autoveicoli stradali  nel  territorio
          dello Stato membro in questione;
          b)   l'assicurazione  e'  collegata  con  un  contratto  di
          assistenza da fornire in caso  di  incidente  o  di  guasto
          riguardante un veicolo stradale;
          c)   ne'   l'assicuratore   della  tutela  giudiziaria  ne'
          l'assicuratore    dell'assistenza    coprono    il     ramo
          responsabilita';
          d)  quando le parti di una controversia sono assicurate per
          la tutela giudiziaria presso lo stesso assicuratore vengono
          adottate disposizioni affinche' le consulenze giuridiche  e
          la rappresentanza di ognuna di tali parti siano prestate da
          avvocati completamente indipendenti.
          2.  L'esonero concesso da uno Stato membro ad una impresa a
          norma  del  paragrafo  1  non   pregiudica   l'applicazione
          dell'articolo 3, paragrafo 2".