ART. 28. 
            (Libera prestazione dei servizi in materia di 
assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita: criteri
di delega). 
1. L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  88/357/CEE  dovra'
avvenire nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) saranno definite, in relazione  all'articolo  3  della  direttiva,
regole per una precisa individuazione della situazione di fatto nella
quale sia ravvisabile una presenza permanente  nel  territorio  della
Repubblica di imprese di  assicurazione  di  altri  Stati  comunitari
operanti in liberta' di servizi; 
b) saranno esclusi dalla  categoria  dei  "grandi  rischi"  i  rischi
assicurati a nome di associazioni professionali, di joint ventures  e
di raggruppamenti temporanei di imprese; 
c) saranno  esercitate  le  opzioni  previste  dall'allegato  1  alla
direttiva   per   un'applicazione   flessibile   del   principio   di
corrispondenza tra le valute nelle quali sono espresse o realizzabili
le  attivita'  a  copertura  delle  riserve  tecniche  e  le   valute
dell'obbligazione  assicurativa,  con   particolare   riguardo   agli
investimenti in ECU (European Currency Uniti) da considerare  con  il
massimo favore; 
d) sara' stabilito, per le imprese di altri Stati comunitari operanti
nel territorio della Repubblica in liberta' di servizi che  stipulino
assicurazioni a carattere obbligatorio, l'obbligo di  attenersi  alle
disposizioni della legge italiana  che  disciplinano  l'esercizio  di
queste assicurazioni, ivi comprese quelle  relative  all'approvazione
delle condizioni di contratto e delle tariffe, laddove  previste,  ed
alla loro comunicazione preventiva e sistematica  alle  autorita'  di
controllo nazionali; 
e)  saranno  attribuiti   all'istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP),  in  armonia
con quanto previsto dalle leggi 28 novembre 1984, n. 792, e 12 agosto
1982, n. 576, i poteri necessari per esercitare un efficace controllo
sui  contratti  conclusi  attraverso  l'intervento  di  mediatori  di
assicurazione  con  imprese  non  stabilite  nel   territorio   della
Repubblica, quando detti contratti riguardino la copertura dei rischi
ubicati in Italia; 
f)  saranno  introdotte  disposizioni  relative  alla  qualificazione
tecnica degli amministratori,  alla  approvazione  di  statuti,  alle
condizioni generali e speciali di polizze e di tariffe; 
g)  potra'  essere  autorizzato,  alle  condizioni  prescritte  dalla
direttiva, il trasferimento di tutto o di parte  del  portafoglio  di
imprese stabilite nel territorio nazionale ad  imprese  stabilite  in
altro Stato diverso da quello della prestazione di servizi,  prevede-
ndo per l'assicurato la facolta' di recesso; 
h) saranno ammesse all'esercizio in liberta' di servizi per  le  sole
assicurazioni di "grandi rischi", cme definiti dall'articolo 5  della
direttiva, quando  gli  stessi  sono  situati  nel  territorio  della
Repubblica, anche le imprese  di  assicurazione  stabilite  in  altri
Stati  comunitari  che  siano  presenti   in   Italia   con   proprio
stabilimento e sara' prevista la stessa  possibilita'  per  i  rischi
diversi dai "grandi rischi" che rientrino nei rami per i  quali  tale
stabilimento non ha l'autorizzazione; 
i) verra' fatto obbligo alle imprese stabilite nel  territorio  della
Repubblica,  che  intendano  operare  in  liberta'  di  servizi   nel
territorio di altri Stati  comunitari,  di  presentare  all'ISVAP  un
programma dell'attivita' che si propongono di  svolgere,  attribuendo
all'ISVAP il potere di  rifiutare,  con  provvedimento  motivato,  il
rilascio dei certificati e delle  attestazioni  che  siano  richiesti
dalle autorita'  di  controllo  dello  Stato  nel  quale  l'attivita'
dovrebbe essere esercitata  quando  il  programma  non  possa  essere
approvato; 
l) sara' stabilito l'obbligo per le imprese di altri Stati comunitari
che intendano svolgere nel territorio della Repubblica attivita' in 
liberta' di servizi per la 
assicurazione di rischi diversi dai "grandi rischi",  quali  definiti
dall'articolo 5 della direttiva, di chiedere  ed  ottenere  specifica
autotizzazione  e  di  comunicare   sistematicamente   all'ISVAP   le
condizioni e le tariffe praticate per tale assicurazione; 
m) sara' previsto che l'ISVAP potra' richiedere alle  stesse  imprese
di cui alla lettera l), che intendano svolgere nel  territorio  della
Repubblica attivita' in liberta' di servizi  per  l'assicurazione  di
"grandi rischi", la comunicazione non sistematica delle condizioni  e
delle tariffe praticate; 
n) dovra' essere prescritta  la  redazione  in  lingua  italiana  dei
documenti amministrativi o contrattuali che le imprese di altri Stati
comunitari  dovranno  presentare  per  essere  ammesse   a   svolgere
attivita' assicurativa nel territorio della Repubblica, o che saranno
da esse posti in essere nell'esercizio di tale attivita'; 
o) verranno definite  le  misure  che  l'ISVAP  potra'  adottare  nei
confronti  di  imprese  di  altri  Stati   comunitari   che   operino
irregolarmente nel territorio della Repubblica  per  far  cessare  le
irregolarita' rilevate; 
p) verra' prescritto che le imprese  operanti  nel  territorio  della
Repubblica in liberta' di  servizi  redigano,  al  verificarsi  delle
condizioni e  nei  limiti  previsti  dalla  direttiva,  un  conto  di
gestione conforme agli allegati 2A o 2B alla direttiva stessa per  le
operazioni di assicurazione riguardanti rischi ubicati in Italia; 
q) le imprese di altri Stati comunitari operanti nel territorio della
Repubblica in liberta'  di  servizi  dovranno  designare  un  proprio
rappresentante,   residente   o   stabilito   su   tale   territorio,
esclusivamente per l'adempimento degli obblighi tributari inerenti ai
contratti di assicurazione stipulati dall'impresa rappresentata e per
la tenuta dei documenti  giustificativi  occorrenti  a  provare  tali
adempimenti; 
r) per le  imprese  stabilite  nel  territorio  della  Repubblica  la
disciplina delle riserve tecniche sara'  adeguata  a  quella  vigente
negli altri Stati  comunitari  per  quanto  concerne  le  riserve  da
costituire e le relative modalita'  di  determinazione,  nonche'  per
quanto riguarda le forme di investimento; 
s) la vigente normativa sara' modificata in modo da rendere  organica
la  disciplina  dell'attivita'  assicurativa  esercitata  in   libera
prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere sul territorio
nazionale sia da parte di  imprese  nazionali  sul  territorio  degli
altri Stati membri; cio' avuto riguardo alla tutela della massa degli
assicurati e dei danneggiati e alla necessita' di  organizzare  forme
di collaborazione sistematica tra  l'ISVAP  e  gli  altri  uffici  di
controllo dei Paesi della Comunita' economica europea prevedendo  che
l'ISVAP stesso sia dotato di tutti i necessari poteri e  disponga  di
adeguate strutture. 
 
          Note all'art. 28;
          - La direttiva 88/357/CEE e' stata pubblicato  in  G.U.R.I.
          n.  84  del  31  ottobre  1988, 2a serie speciale. L'art. 3
          recita: Ai fini dell'applicazione della prima  direttiva  e
          della  presente  direttiva e' assimilata ad un'agenzia o ad
          una succursale qualsiasi presenza permanente di  un'impresa
          nel  territorio  di  uno  Stato  membro,  anche  se  questa
          presenza non ha  assunto  la  forma  di  una  succursale  o
          agenzia,  ma  si  esercita per mezzo di un semplice ufficio
          gestito dal personale proprio dell'impresa o da una persona
          indipendente ma incaricata di agire in permanenza per conto
          dell'impresa come farebbe un'agenzia.  L'art. 5 recita:
          "L'art. 5 della prima direttiva e' cosi' completano:
          "d) grandi rischi:
          i) i rischi classificati nei rami 4,5,6,7 11 e 12 del punto
          A dell'allegato,
          ii) i rischi classificati nei rami 14  e  15  del  punto  A
          dell'allegato  qualora  il contraente assicurato eserciti a
          titolo professionale un'attivita' industriale,  commerciale
          o liberale e il rischio riguardi questa attivita',
          iii) i rischi classificati nei rami 8, 9, 13 e 16 del punto
          A  dell'allegato, purche' il contraente assicurato superi i
          limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:
          Prima tappa: fino al 31 dicembre 1992:
          - totale dello stato patrimoniale: 12,4 milioni di ECU;
          - importo netto del volume di affari; 24 milioni di ECU;
          -  numero  di  dipendenti   occupati   in   media   durante
          l'esercizio; 500.
          Seconda tappa: a partire dal 1› gennaio 1993;
          - totale dello stato patrimoniale; 6,2 milioni di ECU;
          - importo netto del volume di affari: 12,8 milioni di ECU;
          -   numero   di   dipendenti   occupati  in  media  durante
          l'esercizio: 250.
          Qualora il contraente assicurato faccia parte di un insieme
          di imprese per cui sono  previsti  bilanci  consolidati  ai
          sensi  della direttiva 83/349/CEE, i criteri sopra indicati
          sono applicati sulla base dei bilanci consolidati.
          Ogni Stato membro puo' aggiungere alla categoria menzionata
          al punto iii) i rischi assicurati a  nome  di  associazioni
          professionali    "joint    ventures",    e   raggruppamenti
          temporanei".
          - La legge 28 novembre 1984, n. 792, concerne l'istituzione
          ed   il   funzionamento   dell'albo   dei   mediatori    di
          assicurazione.
          -  La  legge  12  agosto  1982, n. 576, concerne la riforma
          della vigilanza sulle assicurazioni.