ART. 28. (Libera prestazione dei servizi in materia di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/357/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri: a) saranno definite, in relazione all'articolo 3 della direttiva, regole per una precisa individuazione della situazione di fatto nella quale sia ravvisabile una presenza permanente nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione di altri Stati comunitari operanti in liberta' di servizi; b) saranno esclusi dalla categoria dei "grandi rischi" i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, di joint ventures e di raggruppamenti temporanei di imprese; c) saranno esercitate le opzioni previste dall'allegato 1 alla direttiva per un'applicazione flessibile del principio di corrispondenza tra le valute nelle quali sono espresse o realizzabili le attivita' a copertura delle riserve tecniche e le valute dell'obbligazione assicurativa, con particolare riguardo agli investimenti in ECU (European Currency Uniti) da considerare con il massimo favore; d) sara' stabilito, per le imprese di altri Stati comunitari operanti nel territorio della Repubblica in liberta' di servizi che stipulino assicurazioni a carattere obbligatorio, l'obbligo di attenersi alle disposizioni della legge italiana che disciplinano l'esercizio di queste assicurazioni, ivi comprese quelle relative all'approvazione delle condizioni di contratto e delle tariffe, laddove previste, ed alla loro comunicazione preventiva e sistematica alle autorita' di controllo nazionali; e) saranno attribuiti all'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), in armonia con quanto previsto dalle leggi 28 novembre 1984, n. 792, e 12 agosto 1982, n. 576, i poteri necessari per esercitare un efficace controllo sui contratti conclusi attraverso l'intervento di mediatori di assicurazione con imprese non stabilite nel territorio della Repubblica, quando detti contratti riguardino la copertura dei rischi ubicati in Italia; f) saranno introdotte disposizioni relative alla qualificazione tecnica degli amministratori, alla approvazione di statuti, alle condizioni generali e speciali di polizze e di tariffe; g) potra' essere autorizzato, alle condizioni prescritte dalla direttiva, il trasferimento di tutto o di parte del portafoglio di imprese stabilite nel territorio nazionale ad imprese stabilite in altro Stato diverso da quello della prestazione di servizi, prevede- ndo per l'assicurato la facolta' di recesso; h) saranno ammesse all'esercizio in liberta' di servizi per le sole assicurazioni di "grandi rischi", cme definiti dall'articolo 5 della direttiva, quando gli stessi sono situati nel territorio della Repubblica, anche le imprese di assicurazione stabilite in altri Stati comunitari che siano presenti in Italia con proprio stabilimento e sara' prevista la stessa possibilita' per i rischi diversi dai "grandi rischi" che rientrino nei rami per i quali tale stabilimento non ha l'autorizzazione; i) verra' fatto obbligo alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica, che intendano operare in liberta' di servizi nel territorio di altri Stati comunitari, di presentare all'ISVAP un programma dell'attivita' che si propongono di svolgere, attribuendo all'ISVAP il potere di rifiutare, con provvedimento motivato, il rilascio dei certificati e delle attestazioni che siano richiesti dalle autorita' di controllo dello Stato nel quale l'attivita' dovrebbe essere esercitata quando il programma non possa essere approvato; l) sara' stabilito l'obbligo per le imprese di altri Stati comunitari che intendano svolgere nel territorio della Repubblica attivita' in liberta' di servizi per la assicurazione di rischi diversi dai "grandi rischi", quali definiti dall'articolo 5 della direttiva, di chiedere ed ottenere specifica autotizzazione e di comunicare sistematicamente all'ISVAP le condizioni e le tariffe praticate per tale assicurazione; m) sara' previsto che l'ISVAP potra' richiedere alle stesse imprese di cui alla lettera l), che intendano svolgere nel territorio della Repubblica attivita' in liberta' di servizi per l'assicurazione di "grandi rischi", la comunicazione non sistematica delle condizioni e delle tariffe praticate; n) dovra' essere prescritta la redazione in lingua italiana dei documenti amministrativi o contrattuali che le imprese di altri Stati comunitari dovranno presentare per essere ammesse a svolgere attivita' assicurativa nel territorio della Repubblica, o che saranno da esse posti in essere nell'esercizio di tale attivita'; o) verranno definite le misure che l'ISVAP potra' adottare nei confronti di imprese di altri Stati comunitari che operino irregolarmente nel territorio della Repubblica per far cessare le irregolarita' rilevate; p) verra' prescritto che le imprese operanti nel territorio della Repubblica in liberta' di servizi redigano, al verificarsi delle condizioni e nei limiti previsti dalla direttiva, un conto di gestione conforme agli allegati 2A o 2B alla direttiva stessa per le operazioni di assicurazione riguardanti rischi ubicati in Italia; q) le imprese di altri Stati comunitari operanti nel territorio della Repubblica in liberta' di servizi dovranno designare un proprio rappresentante, residente o stabilito su tale territorio, esclusivamente per l'adempimento degli obblighi tributari inerenti ai contratti di assicurazione stipulati dall'impresa rappresentata e per la tenuta dei documenti giustificativi occorrenti a provare tali adempimenti; r) per le imprese stabilite nel territorio della Repubblica la disciplina delle riserve tecniche sara' adeguata a quella vigente negli altri Stati comunitari per quanto concerne le riserve da costituire e le relative modalita' di determinazione, nonche' per quanto riguarda le forme di investimento; s) la vigente normativa sara' modificata in modo da rendere organica la disciplina dell'attivita' assicurativa esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere sul territorio nazionale sia da parte di imprese nazionali sul territorio degli altri Stati membri; cio' avuto riguardo alla tutela della massa degli assicurati e dei danneggiati e alla necessita' di organizzare forme di collaborazione sistematica tra l'ISVAP e gli altri uffici di controllo dei Paesi della Comunita' economica europea prevedendo che l'ISVAP stesso sia dotato di tutti i necessari poteri e disponga di adeguate strutture.
Note all'art. 28; - La direttiva 88/357/CEE e' stata pubblicato in G.U.R.I. n. 84 del 31 ottobre 1988, 2a serie speciale. L'art. 3 recita: Ai fini dell'applicazione della prima direttiva e della presente direttiva e' assimilata ad un'agenzia o ad una succursale qualsiasi presenza permanente di un'impresa nel territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma di una succursale o agenzia, ma si esercita per mezzo di un semplice ufficio gestito dal personale proprio dell'impresa o da una persona indipendente ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa come farebbe un'agenzia. L'art. 5 recita: "L'art. 5 della prima direttiva e' cosi' completano: "d) grandi rischi: i) i rischi classificati nei rami 4,5,6,7 11 e 12 del punto A dell'allegato, ii) i rischi classificati nei rami 14 e 15 del punto A dell'allegato qualora il contraente assicurato eserciti a titolo professionale un'attivita' industriale, commerciale o liberale e il rischio riguardi questa attivita', iii) i rischi classificati nei rami 8, 9, 13 e 16 del punto A dell'allegato, purche' il contraente assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: Prima tappa: fino al 31 dicembre 1992: - totale dello stato patrimoniale: 12,4 milioni di ECU; - importo netto del volume di affari; 24 milioni di ECU; - numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio; 500. Seconda tappa: a partire dal 1 gennaio 1993; - totale dello stato patrimoniale; 6,2 milioni di ECU; - importo netto del volume di affari: 12,8 milioni di ECU; - numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250. Qualora il contraente assicurato faccia parte di un insieme di imprese per cui sono previsti bilanci consolidati ai sensi della direttiva 83/349/CEE, i criteri sopra indicati sono applicati sulla base dei bilanci consolidati. Ogni Stato membro puo' aggiungere alla categoria menzionata al punto iii) i rischi assicurati a nome di associazioni professionali "joint ventures", e raggruppamenti temporanei". - La legge 28 novembre 1984, n. 792, concerne l'istituzione ed il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione. - La legge 12 agosto 1982, n. 576, concerne la riforma della vigilanza sulle assicurazioni.