Art. 20 
   Norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali 
 
  1. Il terzo capoverso del numero 6) dell'articolo 4 della  legge  6
dicembre 1962, n. 1643, e' sostituito dai seguenti: 
E' consentita alle imprese, con le modalita' di cui ai due successivi
capoversi, la produzione di energia elettrica per uso proprio  o  per
la cessione all'Enel e,  in  caso  di  imprese  costituite  in  forma
societaria,  per  uso  delle  societa'  controllate,  della  societa'
controllante e delle societa'  controllate  dalla  medesima  societa'
controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste  ultime.
Il  Ministro  dell'Industria,  del   commercio   e   dell'artigianato
autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti
di cui al capoverso precedente per i fini  ivi  previsti,  attraverso
impianti esistenti,  potenziamento  di  impianti  esistenti  o  nuovi
impianti, tenendo conto della  compatibilita'  con  le  finalita'  di
interesse  generale   proprie   del   servizio   pubblico   e   della
corrispondenza  ad  esigenze  di  natura   economico-produttiva   del
collegamento tra le societa' di cui al capoverso precedente, anche in
relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi. 
Tutta la produzione di energia  elettrica  che  eccede  la  eventuale
quota  consumata  dallo  stesso  produttore  dovra'   essere   ceduta
all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al  terzo  capoverso  potranno
stipulare con l'Enel convenzioni per  la  cessione,  lo  scambio,  la
produzione  per  conto  terzi  ed   il   vettoriamento   dell'energia
elettrica, secondo  le  condizioni  indicate  in  apposite  direttive
vincolanti emanate  dal  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  in  relazione  alla  possibilita'   tecnica   delle
suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico  espletato
dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto
dell'Enel, al vettoriamento ed  i  parametri  relativi  allo  scambio
vengono definiti entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale
dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base  al  criterio
dei costi evitati". 
  2. Sono altresi' ammessi scambi e cessioni tra enti locali  e  loro
imprese, cosi' come definite dall'articolo 22 della  legge  8  giugno
1990, n. 142, nonche' tra societa' con partecipazione di enti  locali
e/o delle loro suddette imprese. 
  3. Restano valide le autorizzazioni rilasciate  anteriormente  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  4. Le forniture di energia elettrica previste  all'articolo  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165,  per
le quantita' e i prezzi di cui agli  articoli  7  e  8  dello  stesso
decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 2001. A quella data,  tali
forniture verranno ridotte in  misura  progressivamente  decrescente,
secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 
529, nei successivi sei anni. 
  5.  L'articolo  10  del  decreto-legge  17  marzo  1980,   n.   68,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, e'
sostituito dal seguente: 
"Art. 10. - 1. L'installazione e l'esercizio  di  gruppi  elettrogeni
per la produzione di energia elettrica  di  soccorso,  nelle  aziende
agricole,  commerciali,  artigianali,  industriali,   nonche'   negli
ospedali e nelle case di cura, non sono  soggetti  all'autorizzazione
prevista  dalla  legge  6  dicembre  1962,  n.  1643,  e   successive
modificazioni e integrazioni, purche' siano effettuati  nel  rispetto
delle norme di sicurezza ed ambientali. 
2. Non sono altresi' soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge
di cui  al  comma  1,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
l'installazione e l'esercizio di gruppi  elettrogeni  funzionanti  di
continuo, di potenza nominale non superiore a 500 kW,  purche'  siano
effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali. 
3.  I  soggetti  che  intendono  provvedere  all'installazione  degli
impianti di cui  ai  commi  1  e  2  devono  darne  comunicazione  al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  all'Enel
e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione  competente  per
territorio". 
  6. E' abrogato l'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, come modificato  dall'articolo  21
del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342. 
  7. I limiti del 70 per cento di cui al numero 6),  dell'articolo  4
della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applicano dalla data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  8. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel a norma dell'articolo 2,
comma 2, della legge 7 agosto 1982, n. 529,  il  prolungamento  della
durata delle concessioni idroelettriche e' disposto, su  istanza  del
concessionario con  decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, sentito l'Enel,  sempreche'  non  ostino  superiori
ragioni di pubblico interesse e per una  durata  massima  nei  limiti
fissati dalla convenzione di cui all'articolo 3 della suddetta legge. 
Tale durata massima si applica anche per le concessioni prolungate  a
favore delle imprese degli enti  locali  ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102. 
 
          Nota al commma 1 dell'art. 20:
          -  Il  testo  vigente  dell'art.  4,  n.  6, della legge n.
          1643/1962 (per l'argomento trattato  nella  legge  v.  nota
          all'art.  12),  cosi'  come  modificato dall'art. 20, primo
          comma, della legge qui pubblicata, e' il seguente:
          "Art. 4 (Omissis).
          6)  non sono soggette a trasferimento:  a)  le  imprese che
          producono energia  elettrica  destinata  a  soddisfare    i
          fabbisogni   inerenti    ad    altri    processi produttivi
          esplicati dalle imprese stesse o da imprese  che  risultino
          consorziate   o   consociate  alla  data  del   31 dicembre
          1961,  purche'  il  fabbisogno  superi  il  70  per   cento
          dell'energia   prodotta   immediatamente    nel    triennio
          1959-1961;
          b)  le  imprese autoproduttrici che abbiano gia' costruito,
          alla data di entrata in vigore della presente legge,  nuovi
          impianti  elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di
          attivita'  produttive  programmate  anteriormente   al   31
          dicembre  1961  in base a documentazioni aventi data certa,
          se entro tre anni dalla data del 1o gennaio 1963 pervengono
          alla  utilizzazione  di  piu'  del  70 per cento del totale
          dell'energia prodotta.
          Le  imprese  di  cui  alla  lettera a) e b) sono trasferite
          allorche' il fabbisogno non abbia  superato  per  tre  anni
          consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta.
          E'  consentita alle imprese, con le modalita' di cui ai due
          successivi capoversi, la produzione  di  energia  elettrica
          per  uso  proprio  per  la  cessione all'Enel e, in caso di
          imprese costituite  in  forma  societaria,  per  uso  delle
          societa'  controllate,  della  societa'  controllante,  con
          ammissione di scambi e cessione tra queste ultime.
          Il     Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato  autorizza  l'autoproduzione  di   energia
          elettrica  da  parte  dei  soggetti  di  cui  al  capoverso
          precedente, per i fini  ivi  previsti  attraverso  impianti
          esistenti,  potenziamento  di  impianto  esistenti  o nuovi
          impianti,  tenendo  conto  della  compatibilita'   con   le
          finalita'   di  interesse  generale  proprie  del  servizio
          pubblico e  della  corrispondenza  ad  esigenze  di  natura
          economico-produttiva  del  collegamento  tra le societa' di
          cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze
          non attinenti a nuovi impianti produttivi.
          Tutta  la  produzione  di  energia  elettrica che eccede la
          eventuale quota consumata dallo  stesso  produttore  dovra'
          essere  ceduta  all'Enel.  A  tal fine i soggetti di cui al
          terzo capoverso potranno stipulare con  l'Enel  convenzioni
          per  la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi
          ed il  vettoriamento  dell'energia  elettrica,  secondo  le
          condizioni   indicate   in  apposite  direttive  vincolanti
          emanate  dal  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato  in  relazione  alla  possibilita' tecnica
          delle suddette operazioni ed  alle  esigenze  del  servizio
          pubblico   espletato  dall'Enel.  I  prezzi  relativi  alla
          cessione,  alla  produzione   per   conto   dell'Enel,   al
          vettoriamento  ed i parametri relativi allo scambio vengono
          definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della  presente  legge  ed  aggiornati  con cadenza
          almeno biennale dal Comitato interministeriale  dei  prezzi
          (CIP) in base al criterio dei costi evitati.
          Sono  escluse  dell'esonero  le  attivita'  di cui al primo
          comma dell'art. 1 (1) esercitate dalla societa' per  azioni
          Terni:  nei  limiti  della  quantita'  di energia elettrica
          consumata per le attivita' esercitate dalla societa'  Terni
          al 1961 o in corso di realizzazione alla data di entrata in
          vigore della presente legge, saranno stabilite le modalita'
          di  fornitura,  ivi compreso il prezzo dell'energia stessa,
          tenuto  conto  delle  condizioni  applicate  alle  suddette
          attivita' mediamente nel triennio 1959-1961.
          Saranno    altresi'   integralmente   trasferite   all'Ente
          nazionale  le   attivita'   della   societa'   per   azioni
          Lardarello".
          (1)  Per  il  testo dell'art. 1 della legge n. 1643/1962 V.
          nota all'art. 12.
          Nota al comma 2 dell'art. 20:
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  22  della  legge n.
          142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali):
          "Art.  22.  (Servizi  pubblici  locali). - 1. I comuni e le
          province,   nell'ambito   delle   rispettive    competenze,
          provvedono  alla  gestione dei servizi pubblici che abbiano
          per oggetto produzione  di  beni  ed  attivita'  rivolte  a
          realizzare   fini   sociali  e  a  promuovere  lo  sviluppo
          economico civile delle comunita' locali.
          2.  I  servizi  riservati in via esclusiva ai comuni e alle
          province sono stabiliti dalla legge.
          3.  I  comuni  e  le  province  possono  gestire  i servizi
          pubblici nelle seguenti forme:
          a)  in  economia, quando per le modeste dimensioni o per le
          caratteristiche del servizio non sia  opportuno  costituire
          una istituzione o una azienda;
          b)  in  concessione  a terzi, quando non sussistano ragioni
          tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
          c)  a  mezzo  di azienda speciale, anche per la gestione di
          piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
          d)  a  mezzo  di  istituzione,  per  l'esercizio di servizi
          sociali senza rilevanza imprenditoriale;
          e)  a  mezzo  di  societa' per azioni a prelevante capitale
          pubblico locale, qualora si renda opportuna,  in  relazione
          alla  natura  del servizio da erogare, la partecipazione di
          altri soggetti pubblici o privati".
          Note al comma 4 dell'art. 20:
          -  Si  trascrive il testo degl artt. 6, 7 e 8 del D.P.R. n.
          1165/1963 (Trasferimento all'ENEL  dei  complessi  di  beni
          organizzati  destinati alle attivita' di cui al primo comma
          dell'art. 1 della legge  n.   1643/1962,  esercitate  dalla
          "TERNI  -  Soc.  per l'industria e l'elettricita'" S.p.A.);
          "Art.  6.  -  L'ENEL  e'  tenuto  a  fornire  alla "Terni -
          Societa'  per  l'Industria  e  l'Elettricita'"  S.p.A.  kWh
          1.025.000.000   annui   con  una  poternza  di  kW  170.000
          quantita' di energia elettrica utilizzata  dal  1961  dalla
          "Terni  - Societa' per l'Industria e l'Elettricita'" S.p.A.
          per le attivita' non comprese tra quelle previste dall'art.
          1  della  legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e kWh 595.000.000
          all'anno, con una ulteriore potenza di kW  100.000  per  le
          attivita' in corso di realizzazione alla data di entrata in
          vigore dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643.
          Le  dette forniture dovranno aver luogo fino al 31 dicembre
          1992 in punti di consegna situati presso  gli  stabilimenti
          Terni determinati d'accordo tra le parti.
          Art.  7.  -  Per la fornitura di kWh 1.025.000.000 annui il
          prezzo della fornitura per kWh sara' determinato in base ai
          prezzi   di  addebito  praticati  mediamente  nel  triennio
          1959-61 del settore elettrico della "Terni -  Societa'  per
          l'Industria  e  la  Elettricita'"  S.p.A. agli stabilimenti
          della stessa Societa' per attivita' non elettriche.
          Per  i  quantitativi di energia che saranno consumati dalla
          "Terni Societa' per l'Industria e l'Elettricita'" S.p.A. in
          eccedenza  ai  predetti  kWh 1.025.000.000 annui fino a kWh
          595.000.000 annui, il prezzo di cui al capoverso precedente
          sara' aumentato di L. 0,45 a kWh.
          Art.  8.  -  I prezzi di cui al precedente articolo saranno
          soggetti a revisione  qualora  vi  siano  variazioni  negli
          oneri  relativi  al  personale,  ai  materiali  e ai canoni
          demaniali e sovraccanoni a favore degli Enti locali  ovvero
          anche  nel  caso  in  cui  il  livello tariffario dell'ENEL
          subisca un cambiamento.
          Per  il  primo  caso, i parametri sono i seguenti:  per  il
          personale,    con    riferimento    agli    oneri  globali,
          retribuzione e  accessori,  a  carico  dell'ENEL,  relativi
          all'operaio  elettrico qualificato con moglie e tre figli a
          carico  (cat.  C  1  di  cui  all'art.   18  del  contratto
          collettivo di lavoro per i lavoratori di aziende elettriche
          private del 2 febbraio 1961),  assumendo,  come  valore  di
          partenza  di tale parametro, quello risultante dall'accordo
          11 aprile 1963 tra l'ENEL  e  le  Organizzazioni  nazionali
          sindacali  dei  lavoratori elettrici; per   i materiali, in
          dipendenza della variazione dei numeri indici  dei   prezzi
          all'ingrosso,     relativi    dall'istituto  centrale    di
          statistica, assumendo, come  valore  di  partenza  di  tale
          parametro,  quello  che  risultera' per l'anno 1963; per  i
          canoni demaniali i sovraccanoni a favore degli Enti locali,
          per  gli  oneri  relativi  ai  bacini  imbriferi   montani,
          assumendo,  come  valore  di partenza di tale parametro, la
          somma dei vigenti canoni per kW nominali di concessione,  e
          cioe' L. (1.213 + 800 + 1.300) = L/kW nom. 3.442.
          Per  il  secondo  caso,  si  partira'  ai  prezzi di cui al
          precedente art.  7, che verranno aggiornati  variandoli  in
          proporzione  della  variazione  che venisse eventualmente a
          subire il prezzo risultante kWh inerente  alla  tariffa  di
          tipo binomia per alta utilizzazione di cui alla lettera b),
          del punto 3) del comma A) del capo V del provvedimento  CIP
          n.  911 del 29 agosto 1961, con utilizzazione della potenza
          di 6.200 ore annue.
          Nel  caso in cui risultasse che il prezzo cosi' determinato
          superasse  o  ugualiasse  quello  deducibile  applicando  i
          criteri  valevoli  per la prima alternativa, sia assumera',
          come nuovo prezzo  contrattuale,  quello  deducibile  nella
          seconda  alternativa: si assumera' invece quello deducibile
          nella prima alternativa, qualora  questo  superasse  quello
          deducibile nella seconda alternativa.
          La  revisione  dei  prezzi  contrattuali  ed  i conseguenti
          conguagli di fatturazione verranno effettuati alla fine  di
          ogni  anno a partire dal 31 dicembre 1964 e con riferimento
          al periodo precedente".
          - Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge n. 529/1982
          (Regolamentazione  dei  rapporti  tra  l'ENEL,  le  imprese
          elettriche  degli enti locali, e le imprese autoproduttrici
          di energia elettrica,  in  materia  di  grandi  derivazioni
          idroelettriche):
          "Art.   4.   -  L'ENEL  fornira',  al  costo  di  esercizio
          dell'impianto e per  una  durata  di  quindici  anni  dalla
          scadenza  della  concessione, ai titolari delle concessioni
          di grande derivazione idroelettrica le cui opere gli  siano
          state   trasferite   ai   sensi   del   combinato  disposto
          dell'articolo 25 del  testo  unico  delle  disposizioni  di
          legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con
          regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dell'articolo 9,
          quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 18
          marzo 1965, n. 342, quantitativi di potenza  e  di  energia
          elettrica  corrispondenti,  per  i  primi  sei  anni,  alla
          produzione degli  impianti  trasferiti  e  progressivamente
          decrescenti per i successivi nove anni.
          Ai  consumatori  di energia fornita ai sensi del precedente
          comma non si applica il  sovrapprezzo  termico  di  cui  al
          provvedimento   6   luglio   1974,   n.  34,  del  Comitato
          interministeriale dei prezzi, e successive modificazioni.
          Le  imprese  elettriche  degli  enti  locali  quali fossero
          assentite, ai sensi dell'articolo 13 della legge  2  agosto
          1975,  n. 393, le concessioni scadute di grande derivazione
          idroelettrica delle imprese autoproduttrici, sono tenute ad
          adempiere gli obblighi di cui ai due commi precedenti".
          Nota al comma 5 dell'art. 20:
          -  Il testo vigente dell'art. 10 della legge n. 178/1980 di
          conversione,  con  modificazioni  del   D.L.   n.   68/1980
          concernente disposizioni sui consumi energetici (pubblicata
          in Gazzetta  Ufficiale  17  maggio  1980,  n.  134)  e'  il
          seguente:
          "Art.   10.  -  L'installazione  e  l'esercizio  di  gruppi
          elettrogeni per  la  produzione  di  energia  elettrica  di
          soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali,
          industriali, nonche' negli ospedali e nelle case  di  cura,
          non sono soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge 6
          dicembre 1962, n. 1643, (1) e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,  purche'  siano effettuati nel rispetto delle
          norme di sicurezza ed ambientali.
          2.  Non  sono altresi' soggetti all'autorizzazione prevista
          dalla legge di cui al comma 1, e successive modificazioni e
          integrazioni,   l'installazione  e  l'esercizio  di  gruppi
          elettrogeni funzionali di continuo, di potenza nominale non
          superiore  a  500 kW, purche' siano effettuati nel rispetto
          delle norme di sicurezza ed ambientali.
          3.  I  soggetti  che intendono provvedere all'installazione
          degli  impianti  di  cui  ai  commi  1  e  2  devono  darne
          comunicazione  al  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio delle  imposte  di
          fabbricazione competente per territorio.
          6.  E'  abrogato  l'articolo  13 del decreto del Presidente
          della Repubblica 4 febbraio 1963, n.  36,  come  modificato
          dall'articolo   21   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.
          7.  I  limiti  del  70  per  cento  di  cui  al  numero 6),
          dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n.  1643,  non
          si applicano dalla data di entrata in vigore della presente
          legge.
          8.  Nei  casi  di  rinuncia  da  parte  dell'Enel  a  norma
          dell'articolo 2, comma 2, della legge  7  agosto  1982,  n.
          529,   il  prolungamento  della  durata  delle  concessioni
          idroelettriche e' disposto, su istanza  del  concessionario
          con  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici di concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,  sentito  l'Enel,  sempreche'  non ostino
          superiori ragioni di pubblico interesse e  per  una  durata
          massima   nei  limiti  fissati  dalla  convenzione  di  cui
          all'articolo 3 della suddetta legge.  Tale  durata  massima
          si  applica  anche  per  le concessioni prolungate a favore
          delle imprese degli enti locali ai sensi  dell'articolo  8,
          comma  4,  della  legge  2  maggio  1990,  n.  102".    (1)
          L'autorizzazione nel presente articolo  e'  quella  di  cui
          all'art.  4, numero 6 della legge n. 1643/1962  cosi'  come
          modificato  dall'art.   20,  primo  comma  della  legge qui
          pubblicata.
          Nota al comma 7 dell'art. 20:
          - Per il testo dell'art. 4, numero 6, della legge 1643/1963
          v. nota al comma 1 dell'art. 20.
          Note al comma 8 dell'art. 20:
          - Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 529/1982
          (per l'argomento trattato v. nota al comma 4 dell'art. 20):
          -  Art.  2.  -  Alla  scadenza  delle concessioni di grande
          derivazione idroelettrica delle  imprese  elettriche  degli
          enti  locali  o  dei  consorzi costituiti tra detti enti ed
          imprese  autoproduttrici  l'ENEL  rinuncera'  ad  avvalersi
          della   facolta'   di  cui  al  precedente  articolo  1,  a
          condizione che le imprese stesse si obblighino ad eseguire,
          in  relazione agli impianti suscettibili di interventi atti
          a conseguire un aumento della producibilita' di energia e/o
          di  potenza,  i  necessari  lavori  di  potenziamento  o di
          ristrutturazione.
          L'ENEL,  rinuncera'  alla  facolta'  di  cui  al precedente
          articolo, (a), anche nel caso di impossibilita' tecnica  od
          economica  degli  interventi  di  cui  al precedente comma,
          accertata, in caso di  dissenso,  da  un  collegio  di  tre
          arbitri  di  cui  due  nominati rispettivamente dall'ENEL e
          dall'impresa concessionaria ed il terzo nominato di  comune
          accordo.  In  caso  di  mancata  nomina  o di disaccordo vi
          provvede il Ministro dei lavori pubblici.
          Alla  scadenza  delle  concessioni  di  grande  derivazione
          idroelettrica   delle   imprese   autoproduttrici,   L'ENEL
          rinuncera' ad avvalersi della facolta' di cui al precedente
          articolo 1  in  relazione  agli  impianti  suscettibili  di
          interventi    atti    a   conseguire   un   aumento   della
          producibilita' di energia e/o di potenza  ed  a  condizione
          che  le imprese autoproduttrici si obblighino ad eseguire i
          necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione.
          (Omissis)".
          (a)  La  facolta' prevista dall'art. 1 della legge 529/1982
          e'  quella  per cui l'ENEL, al termine  dell'utenza  e  nei
          casi  di  decadenza o rinuncia nelle grandi derivazioni per
          forza  motrice,  oltre  ad  acquisire  tutte  le  opere  di
          raccolta,  di regolazione o di condotte forzate ed i canali
          di scarico, puo' immettersi salvo indennizzo nell'immediato
          possesso  di  ogni altro edificio, macchinario, impianto di
          utilizzazione,  di  trasformazione   e   di   distribuzione
          inerente alla concessione.
          -Si  trascrive  l'art.  3  della  legge  n.  529/1982  (per
          l'argomento  trattato  dalla  legge  v.  nota  al  comma  4
          dell'art. 20).
          "Art.   3.   -   I   rapporti   derivanti   dalla  rinuncia
          all'esercizio della facolta' di cui al precedente  articolo
          1, sono regolati in base a convenzioni da stipularsi, entro
          tre mesi dal verificarsi della rinuncia, tra  l'ENEL  e  le
          imprese   elettriche   degli   enti  locali  o  le  imprese
          autoproduttirci  di  energia  elettrica.  Le  imprese   non
          possono farsi rappresentare dalle rispettive organizzazioni
          di categoria.
          Le  convenzioni,  entro  tre  mesi dalla loro stipula, sono
          approvate dal  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  di  concerto  con il Ministro dei lavori
          pubblici.
          Le convenzioni dovranno:
          1)  definire  l'aumento della producibilita' di energia e/o
          di potenza di cui al precedente articolo 2,  determinandone
          gli  indici  di miglioramento in funzione del conseguimento
          di una migliore utilizzazione delle  derivazioni  di  acqua
          dal punto di vista idraulico ed economico, della anticipata
          esecuzione  dei  lavori  rispetto  alla  data  di  scadenza
          originaria  delle  concessioni  e  della possibilita' di un
          esercizio  dell'impianto  in  modo  autonomo   e   separato
          rispetto   allo   stabilimento  industriale  della  impresa
          autoproduttrice;
          2)  determinare i termini e le modalita' di prestazione dei
          progetti di massima e definitivi, relativamente  ai  lavori
          di  potenziamento  e  di  ristrutturazione necessari per il
          conseguimento dell'aumento della producibilita' di  energia
          e/o  di potenze di cui al precedente punto I, nonche' delle
          conseguenti verifiche e collaudi;
          3)   definire   le  modalita'  per  l'esercizio,  da  parte
          dell'ENEL, del potere di impartire  disposizioni  ai  sensi
          dell'articolo   11   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.
          In  caso  di inadempimento degli obblighi o di inosservanza
          dei termini relativi alla esecuzione dei lavori di  cui  al
          precedente  articolo  2 ed al precedente comma del presente
          articolo,   ovvero   di   abituale    inosservanza    delle
          disposizioni  impartite dall'ENEL ai sensi dell'articolo 11
          del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo  1965,
          n.  342,  il  Ministro  dei  lavori  pubblici  dichiara  la
          decadenza dalla concessione, ai sensi dell'articolo 55  del
          testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli
          impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
          1933, n. 1775, e successive modificazioni".
          -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 8 quarto comma, della
          legge n.  102/1990 (Disposizioni per la ricostruzione e  la
          rinascita  della  Valtellina  e  delle adiacenti zone delle
          province  di  Bergamo,  Brescia  e  Como,   nonche'   della
          Provincia  di  Novara, colpite dalle eccezionali avversita'
          atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987).
          Art. 8. - (Omissis).
          4.  In  deroga alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto
          1982, n.  529, alle prossime scadenze delle concessioni  di
          grandi derivazioni relative ad impianti siti nel territorio
          di cui all'articolo 1, (a), l'Enel  rinuncia  ad  avvalersi
          della  facolta'  prevista  dall'articolo  1  della predetta
          legge".
          (a)  Si  tratta  dei territori delle  province  di Sondrio,
          Bergamo, Brescia e Como.