Art. 20 Norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali 1. Il terzo capoverso del numero 6) dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e' sostituito dai seguenti: E' consentita alle imprese, con le modalita' di cui ai due successivi capoversi, la produzione di energia elettrica per uso proprio o per la cessione all'Enel e, in caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle societa' controllate, della societa' controllante e delle societa' controllate dalla medesima societa' controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime. Il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente per i fini ivi previsti, attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti, tenendo conto della compatibilita' con le finalita' di interesse generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economico-produttiva del collegamento tra le societa' di cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi. Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovra' essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilita' tecnica delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base al criterio dei costi evitati". 2. Sono altresi' ammessi scambi e cessioni tra enti locali e loro imprese, cosi' come definite dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' tra societa' con partecipazione di enti locali e/o delle loro suddette imprese. 3. Restano valide le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Le forniture di energia elettrica previste all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165, per le quantita' e i prezzi di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 2001. A quella data, tali forniture verranno ridotte in misura progressivamente decrescente, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, nei successivi sei anni. 5. L'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - 1. L'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonche' negli ospedali e nelle case di cura, non sono soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni, purche' siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali. 2. Non sono altresi' soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge di cui al comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, di potenza nominale non superiore a 500 kW, purche' siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali. 3. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio". 6. E' abrogato l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342. 7. I limiti del 70 per cento di cui al numero 6), dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche e' disposto, su istanza del concessionario con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Enel, sempreche' non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'articolo 3 della suddetta legge. Tale durata massima si applica anche per le concessioni prolungate a favore delle imprese degli enti locali ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102.
Nota al commma 1 dell'art. 20: - Il testo vigente dell'art. 4, n. 6, della legge n. 1643/1962 (per l'argomento trattato nella legge v. nota all'art. 12), cosi' come modificato dall'art. 20, primo comma, della legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 4 (Omissis). 6) non sono soggette a trasferimento: a) le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese che risultino consorziate o consociate alla data del 31 dicembre 1961, purche' il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta immediatamente nel triennio 1959-1961; b) le imprese autoproduttrici che abbiano gia' costruito, alla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attivita' produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a documentazioni aventi data certa, se entro tre anni dalla data del 1o gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di piu' del 70 per cento del totale dell'energia prodotta. Le imprese di cui alla lettera a) e b) sono trasferite allorche' il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta. E' consentita alle imprese, con le modalita' di cui ai due successivi capoversi, la produzione di energia elettrica per uso proprio per la cessione all'Enel e, in caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle societa' controllate, della societa' controllante, con ammissione di scambi e cessione tra queste ultime. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente, per i fini ivi previsti attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianto esistenti o nuovi impianti, tenendo conto della compatibilita' con le finalita' di interesse generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economico-produttiva del collegamento tra le societa' di cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi impianti produttivi. Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovra' essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilita' tecnica delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base al criterio dei costi evitati. Sono escluse dell'esonero le attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 (1) esercitate dalla societa' per azioni Terni: nei limiti della quantita' di energia elettrica consumata per le attivita' esercitate dalla societa' Terni al 1961 o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalita' di fornitura, ivi compreso il prezzo dell'energia stessa, tenuto conto delle condizioni applicate alle suddette attivita' mediamente nel triennio 1959-1961. Saranno altresi' integralmente trasferite all'Ente nazionale le attivita' della societa' per azioni Lardarello". (1) Per il testo dell'art. 1 della legge n. 1643/1962 V. nota all'art. 12. Nota al comma 2 dell'art. 20: - Si trascrive il testo dell'art. 22 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali): "Art. 22. (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico civile delle comunita' locali. 2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge. 3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi, quando non sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di societa' per azioni a prelevante capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati". Note al comma 4 dell'art. 20: - Si trascrive il testo degl artt. 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 1165/1963 (Trasferimento all'ENEL dei complessi di beni organizzati destinati alle attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge n. 1643/1962, esercitate dalla "TERNI - Soc. per l'industria e l'elettricita'" S.p.A.); "Art. 6. - L'ENEL e' tenuto a fornire alla "Terni - Societa' per l'Industria e l'Elettricita'" S.p.A. kWh 1.025.000.000 annui con una poternza di kW 170.000 quantita' di energia elettrica utilizzata dal 1961 dalla "Terni - Societa' per l'Industria e l'Elettricita'" S.p.A. per le attivita' non comprese tra quelle previste dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e kWh 595.000.000 all'anno, con una ulteriore potenza di kW 100.000 per le attivita' in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Le dette forniture dovranno aver luogo fino al 31 dicembre 1992 in punti di consegna situati presso gli stabilimenti Terni determinati d'accordo tra le parti. Art. 7. - Per la fornitura di kWh 1.025.000.000 annui il prezzo della fornitura per kWh sara' determinato in base ai prezzi di addebito praticati mediamente nel triennio 1959-61 del settore elettrico della "Terni - Societa' per l'Industria e la Elettricita'" S.p.A. agli stabilimenti della stessa Societa' per attivita' non elettriche. Per i quantitativi di energia che saranno consumati dalla "Terni Societa' per l'Industria e l'Elettricita'" S.p.A. in eccedenza ai predetti kWh 1.025.000.000 annui fino a kWh 595.000.000 annui, il prezzo di cui al capoverso precedente sara' aumentato di L. 0,45 a kWh. Art. 8. - I prezzi di cui al precedente articolo saranno soggetti a revisione qualora vi siano variazioni negli oneri relativi al personale, ai materiali e ai canoni demaniali e sovraccanoni a favore degli Enti locali ovvero anche nel caso in cui il livello tariffario dell'ENEL subisca un cambiamento. Per il primo caso, i parametri sono i seguenti: per il personale, con riferimento agli oneri globali, retribuzione e accessori, a carico dell'ENEL, relativi all'operaio elettrico qualificato con moglie e tre figli a carico (cat. C 1 di cui all'art. 18 del contratto collettivo di lavoro per i lavoratori di aziende elettriche private del 2 febbraio 1961), assumendo, come valore di partenza di tale parametro, quello risultante dall'accordo 11 aprile 1963 tra l'ENEL e le Organizzazioni nazionali sindacali dei lavoratori elettrici; per i materiali, in dipendenza della variazione dei numeri indici dei prezzi all'ingrosso, relativi dall'istituto centrale di statistica, assumendo, come valore di partenza di tale parametro, quello che risultera' per l'anno 1963; per i canoni demaniali i sovraccanoni a favore degli Enti locali, per gli oneri relativi ai bacini imbriferi montani, assumendo, come valore di partenza di tale parametro, la somma dei vigenti canoni per kW nominali di concessione, e cioe' L. (1.213 + 800 + 1.300) = L/kW nom. 3.442. Per il secondo caso, si partira' ai prezzi di cui al precedente art. 7, che verranno aggiornati variandoli in proporzione della variazione che venisse eventualmente a subire il prezzo risultante kWh inerente alla tariffa di tipo binomia per alta utilizzazione di cui alla lettera b), del punto 3) del comma A) del capo V del provvedimento CIP n. 911 del 29 agosto 1961, con utilizzazione della potenza di 6.200 ore annue. Nel caso in cui risultasse che il prezzo cosi' determinato superasse o ugualiasse quello deducibile applicando i criteri valevoli per la prima alternativa, sia assumera', come nuovo prezzo contrattuale, quello deducibile nella seconda alternativa: si assumera' invece quello deducibile nella prima alternativa, qualora questo superasse quello deducibile nella seconda alternativa. La revisione dei prezzi contrattuali ed i conseguenti conguagli di fatturazione verranno effettuati alla fine di ogni anno a partire dal 31 dicembre 1964 e con riferimento al periodo precedente". - Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge n. 529/1982 (Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali, e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di grandi derivazioni idroelettriche): "Art. 4. - L'ENEL fornira', al costo di esercizio dell'impianto e per una durata di quindici anni dalla scadenza della concessione, ai titolari delle concessioni di grande derivazione idroelettrica le cui opere gli siano state trasferite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dell'articolo 9, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, quantitativi di potenza e di energia elettrica corrispondenti, per i primi sei anni, alla produzione degli impianti trasferiti e progressivamente decrescenti per i successivi nove anni. Ai consumatori di energia fornita ai sensi del precedente comma non si applica il sovrapprezzo termico di cui al provvedimento 6 luglio 1974, n. 34, del Comitato interministeriale dei prezzi, e successive modificazioni. Le imprese elettriche degli enti locali quali fossero assentite, ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393, le concessioni scadute di grande derivazione idroelettrica delle imprese autoproduttrici, sono tenute ad adempiere gli obblighi di cui ai due commi precedenti". Nota al comma 5 dell'art. 20: - Il testo vigente dell'art. 10 della legge n. 178/1980 di conversione, con modificazioni del D.L. n. 68/1980 concernente disposizioni sui consumi energetici (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1980, n. 134) e' il seguente: "Art. 10. - L'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonche' negli ospedali e nelle case di cura, non sono soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, (1) e successive modificazioni e integrazioni, purche' siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali. 2. Non sono altresi' soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge di cui al comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionali di continuo, di potenza nominale non superiore a 500 kW, purche' siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali. 3. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio delle imposte di fabbricazione competente per territorio. 6. E' abrogato l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342. 7. I limiti del 70 per cento di cui al numero 6), dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche e' disposto, su istanza del concessionario con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Enel, sempreche' non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'articolo 3 della suddetta legge. Tale durata massima si applica anche per le concessioni prolungate a favore delle imprese degli enti locali ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102". (1) L'autorizzazione nel presente articolo e' quella di cui all'art. 4, numero 6 della legge n. 1643/1962 cosi' come modificato dall'art. 20, primo comma della legge qui pubblicata. Nota al comma 7 dell'art. 20: - Per il testo dell'art. 4, numero 6, della legge 1643/1963 v. nota al comma 1 dell'art. 20. Note al comma 8 dell'art. 20: - Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 529/1982 (per l'argomento trattato v. nota al comma 4 dell'art. 20): - Art. 2. - Alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica delle imprese elettriche degli enti locali o dei consorzi costituiti tra detti enti ed imprese autoproduttrici l'ENEL rinuncera' ad avvalersi della facolta' di cui al precedente articolo 1, a condizione che le imprese stesse si obblighino ad eseguire, in relazione agli impianti suscettibili di interventi atti a conseguire un aumento della producibilita' di energia e/o di potenza, i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione. L'ENEL, rinuncera' alla facolta' di cui al precedente articolo, (a), anche nel caso di impossibilita' tecnica od economica degli interventi di cui al precedente comma, accertata, in caso di dissenso, da un collegio di tre arbitri di cui due nominati rispettivamente dall'ENEL e dall'impresa concessionaria ed il terzo nominato di comune accordo. In caso di mancata nomina o di disaccordo vi provvede il Ministro dei lavori pubblici. Alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica delle imprese autoproduttrici, L'ENEL rinuncera' ad avvalersi della facolta' di cui al precedente articolo 1 in relazione agli impianti suscettibili di interventi atti a conseguire un aumento della producibilita' di energia e/o di potenza ed a condizione che le imprese autoproduttrici si obblighino ad eseguire i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione. (Omissis)". (a) La facolta' prevista dall'art. 1 della legge 529/1982 e' quella per cui l'ENEL, al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia nelle grandi derivazioni per forza motrice, oltre ad acquisire tutte le opere di raccolta, di regolazione o di condotte forzate ed i canali di scarico, puo' immettersi salvo indennizzo nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione. -Si trascrive l'art. 3 della legge n. 529/1982 (per l'argomento trattato dalla legge v. nota al comma 4 dell'art. 20). "Art. 3. - I rapporti derivanti dalla rinuncia all'esercizio della facolta' di cui al precedente articolo 1, sono regolati in base a convenzioni da stipularsi, entro tre mesi dal verificarsi della rinuncia, tra l'ENEL e le imprese elettriche degli enti locali o le imprese autoproduttirci di energia elettrica. Le imprese non possono farsi rappresentare dalle rispettive organizzazioni di categoria. Le convenzioni, entro tre mesi dalla loro stipula, sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. Le convenzioni dovranno: 1) definire l'aumento della producibilita' di energia e/o di potenza di cui al precedente articolo 2, determinandone gli indici di miglioramento in funzione del conseguimento di una migliore utilizzazione delle derivazioni di acqua dal punto di vista idraulico ed economico, della anticipata esecuzione dei lavori rispetto alla data di scadenza originaria delle concessioni e della possibilita' di un esercizio dell'impianto in modo autonomo e separato rispetto allo stabilimento industriale della impresa autoproduttrice; 2) determinare i termini e le modalita' di prestazione dei progetti di massima e definitivi, relativamente ai lavori di potenziamento e di ristrutturazione necessari per il conseguimento dell'aumento della producibilita' di energia e/o di potenze di cui al precedente punto I, nonche' delle conseguenti verifiche e collaudi; 3) definire le modalita' per l'esercizio, da parte dell'ENEL, del potere di impartire disposizioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342. In caso di inadempimento degli obblighi o di inosservanza dei termini relativi alla esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 2 ed al precedente comma del presente articolo, ovvero di abituale inosservanza delle disposizioni impartite dall'ENEL ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, il Ministro dei lavori pubblici dichiara la decadenza dalla concessione, ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni". - Si trascrive il testo dell'art. 8 quarto comma, della legge n. 102/1990 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della Provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987). Art. 8. - (Omissis). 4. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529, alle prossime scadenze delle concessioni di grandi derivazioni relative ad impianti siti nel territorio di cui all'articolo 1, (a), l'Enel rinuncia ad avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 1 della predetta legge". (a) Si tratta dei territori delle province di Sondrio, Bergamo, Brescia e Como.