Art. 21. 
              (Societa' commerciali e imprese elettriche 
                         degli enti locali). 
1. Alle imprese elettriche degli enti locali  che  ne  abbiano  fatto
richiesta entro il termine previsto dall'articolo 4 n. 5) della legge
6 dicembre 1962, n. 1643, l'Enel rilascia la concessione di esercizio
delle   attivita'   di   produzione,    trasporto,    trasformazione,
distribuzione  e  vendita  dell'energia  elettrica  sulla   base   di
convenzioni da stipularsi con riferimento ad  una  convenzione-quadro
tra l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate. 
2. La convenzione-quadro e le convenzioni con le singole imprese sono
soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato. Lo stesso Ministro dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato, sentite le parti, emana, con proprio decreto,  la
convenzione-quadro qualora essa non  sia  stata  stipulata  entro  il
termine di un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
3. Nella convenzione-quadro devono essere  previsti  i  diritti  e  i
doveri delle parti, le modalita' relative all'esercizio dei poteri di
coordinamento di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  18
marzo 1965, n. 342, nonche' le cause di decadenza delle  concessioni.
La convenzione-quadro deve  anche  definire  i  criteri  destinati  a
regolare, in sede di convenzione con le singole aziende, le cessioni,
gli scambi ed i vettoriamenti, tra le imprese concessionarie, 
dell'energia elettrica da esse prodotta. 
4. In mancanza di accordo tra l'Enel e le singole imprese, entro  due
anni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il
Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  sentiti
l'Enel e le aziende municipalizzate, dispone con proprio  decreto  la
convenzione di cui al presente  articolo  tra  l'Enel  e  le  aziende
municipalizzate che abbiano  presentato  nei  termini  prescritti  la
relativa richiesta. 
5. In caso di non  ottenimento  della  concessione  per  manifesta  e
comprovata inidoneita' dell'impresa ad  espletare  il  servizio,  che
sara'  valutata  dal  Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, sentiti  l'Enel  e  l'organizzazione  di  categoria
delle imprese  interessate,  nonche'  nei  casi  di  decadenza  o  di
rinunzia, i beni e i rapporti giuridici  attinenti  all'impresa  sono
trasferiti all'Enel dalla data di emanazione del decreto ministeriale
di trasferimento, con le modalita' e con gli indennizzi previsti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 25  febbraio  1963,  n.  138,
intendendosi tuttavia i valori riferiti alle  risultanze  dell'ultimo
bilancio  approvato  prima  della  emanazione  del  predetto  decreto
ministeriale. 
6. Per le  imprese  indennizzabili  a  stima,  ai  sensi  del  n.  4)
dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 1 luglio 1966, n. 509,
quando l'indennizzo non superi l'importo di un miliardo di  lire;  in
tal  caso  il  pagamento  dell'indennizzo  e'   effettuato   in   due
semestralita'. 
7. Con il rilascio della concessione le imprese elettriche degli enti
locali  concorrono  con  l'Enel,  nell'ambito  del  settore  pubblico
dell'energia  elettrica,  al  conseguimento  dei  fini  di   utilita'
generale di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n.  1643,
e successive modificazioni. 
8.  Le  concessioni  di  esercizio  di  attivita'   elettriche   gia'
rilasciate dall'Enel alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge saranno sostituite da nuove concessioni da rilasciarsi in  base
a quanto previsto nel presente articolo. 
9. Tra l'Enel e  gli  enti  locali  o  loro  imprese  possono  essere
costituiti consorzi, oltre che societa' per azioni, per le  finalita'
e  sotto  l'osservanza  delle  condizioni  e  modalita',  in   quanto
applicabili, di cui all'articolo 34. 
10. Sono abrogati l'articolo 1, n. 5,  e  l'articolo  2,  n.  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre  1962,  n.  1670,
l'articolo 4, n.  5),  della  legge  6  dicembre  1962,  n.  1643,  e
l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4  febbraio
1963, n. 36. 
11. Le societa', le aziende e gli enti che abbiano per oggetto  anche
la distribuzione di energia elettrica devono sottoporre a societa' di
revisione i rispettivi bilanci redatti conformemente al modello  tipo
stabilito con decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, in sostituzione dei modelli allegati alla  legge  4
marzo 1958,  n.  191,  e  devono  trasmetterli  entro  trenta  giorni
dall'approvazione alle regioni nel cui territorio insistono  le  reti
di distribuzione, che li inviano, entro i successivi novanta  giorni,
corredati da una propria relazione, al  Ministro  dell'indutria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  ai  fini   dell'applicazione   degli
articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191. 
12. Per i bilanci riferiti  agli  esercizi  anteriori  alla  data  di
entrata in vigore del decreto di cui al comma  11,  le  societa',  le
aziende e gli enti di cui  al  medesimo  comma  11  ed  il  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove non vi  abbiano
gia' provveduto, non sono piu' tenuti agli adempimenti previsti dalla
legge 4 marzo 1958, n. 191. 
 
          Nota al comma 1 dell'art. 21:
          -  Si  trascrive il testo dell'art. 4, n. 5) della legge n.
          1643/1962 (per l'argomento trattato vedi nota all'art. 12);
          "5)  gli  enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese
          di cui al testo unico 15 ottobre  1925,  n.  2578  (4),  le
          attivita'  di  cui  al  primo  comma  dell'art.  1,  l'Ente
          autonomo del Flumendosa e l'Ente autonomo per  il  Volturno
          potranno     ottenere     dall'Ente    nazionale,    previa
          autorizzazione  del   Ministro   per   l'industria   e   il
          commercio,   la  concessione  dell'esercizio  di  attivita'
          menzionate al primo comma dell'art. 1, purche' ne  facciano
          richiesta  entro  due  anni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge. Saranno determinate le modalita'  per
          il  rilascio  delle  concessioni  e  per l'approvazione dei
          capitolati  relativi, allo scopo  di  garantire  all'utenza
          i massimi  vantaggi  compatibili con  i  fini  di  utilita'
          generale assegnati all'Ente nazionale della presente legge.
          Le  imprese  per  le  quali sia richiesto dagli enti di cui
          sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese  per
          le  quali non sia stata richiesta, o non sia stata ottenuta
          la concessione  predetta,  sono  soggette  a  trasferimento
          secondo  le  disposizioni contenute nei nn. 1), 2) e 3) del
          presente articolo, in quanto applicabili.
          Le  disposizioni di cui al presente n. 5) si applicano agli
          enti istituiti dalle regioni a Statuto speciale e  all'Ente
          Siciliano  di  Elettricita',  istituito con D.Lgs. C.P.S. 2
          gennaio 1947, n. 2; la richiesta  delle  concessioni  sara'
          fatta  dalle  rispettive  amministrazioni  regionali  ed il
          rilascio  delle  concessioni  sara'  accordato  sentite  le
          amministrazioni regionali stesse.
          Saranno  previste  le  norme  per  il subingresso dell'Ente
          nazionale in tutti i rapporti giuridici  dei  consorzi  fra
          comuni  e  province, costituiti anteriormente al 1o gennaio
          1962, ai fini di concessioni idroelettriche o promiscue".
          Nota al comma 5 dell'art. 21:
          -   Il   D.P.R.  n.  138/1963  reca  "Norme  relative  agli
          indennizzi da  corrispondere  alle  imprese  assogettate  a
          trasferimento all'Ente".
          Nota al comma 3 dell'art. 21:
          -  Il  D.P.R. n. 342/1965 (Norme integrative della legge n.
          1643/1962 e norme relative al coordinamento  e  l'esercizio
          delle  attivita' elettriche  esercitate da  enti ed imprese
          diversi dall'ENEL),  prevede, in particolare  all'art.  10,
          che  le  direttive  per  il   coordinamento  e  l'esercizio
          delle attivita'  elettriche  di  enti  ed  imprese  diversi
          dall'Enel, allo  scopo  di  assicurare  il  soddisfacimento
          delle esigenze di utilita' generale,  siano  impartite  dal
          comitato  dei  Ministri  di  cui  all'art.  1 secondo comma
          della legge n. 1643/1962.
          Note al comma 6 dell'art. 21:
          -  Si  trascrive  il testo dell'art. 5 n. 4, della legge n.
          1643/1962 (per l'argomento trattato v. nota  all'art.  12):
          "art. 5".
          "4)  per  le imprese  e  i beni non comtemplati  nei numeri
          precedenti l'indennizzo e' determinato in  misura  pari  al
          valore di stima, con le modalita' che saranno stabilite dai
          decreti di cui all'articolo 2 (a);".
          (a)  I  principi  e  i  criteri  direttivi stabiliti  nella
          legge n. 1643/1962,  che  il  Governo  ai sensi dell'art. 2
          della  legge n.  1643/1962,  e'  stato delegato ad emanare,
          sono  enunciati  nel D.P.R.  n.  1670/1662  (Organizzazione
          dell'  ENEL)   D.P.R.   n.   36/1963   (Norme  relative  ai
          trasferimenti   all'  ENEL,   delle  imprese   esercenti le
          industrie elettriche).
          - Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 509/1966
          recante:  "Norme per l'accelleramento dei pagamenti  dovuti
          alle   aziende   elettriche   minori   trasferite  all'ente
          Nazionale Energia elettrica in base alla legge n. 1643/1962
          e  alla  legge  n. 452/1964".   "Art.    3.   -   La  stima
          prevista  per  la   determinazione dell'indennizzo  per  le
          imprese di cui al n. 4  dell'art.  5 della legge 6 dicembre
          1962,  n.  1643 puo' essere effettuata fra l'E.N.E.L. ed  i
          titolari   delle    imprese    trasferite,  qualora    essi
          convengano su indennizzo non superiore a lire 50.000.000.
          La  stima  effettuata  d'accordo  tra  le parti non diventa
          esecutiva se non e' dichiarata congrua dall'Ufficio tecnico
          erariale competente per territorio.
          Ove  l'Ufficio  tecnico  erariale  competente  non giudichi
          congrua  la  stima  concordata  fra  le  parti,  oppure  se
          l'E.N.E.L.  e  i  titolari  delle  imprese  trasferite  non
          giungano ad accordarsi sul valore di stima, si procede alla
          determinazione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, n. 4,
          della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonche'  del  decreto
          del  Presidente  della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 238,
          articolo 3".
          Nota al comma 7 dell'art. 21:
          -  Per  il  testo  dell'art.  1 della legge n. 1643/1962 v.
          seconda nota all'art. 12.
          Nota ai commi 11 e 12 dell'art. 21:
          - Si trascrive il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della
          legge n.  191/1958 recante "Norme  per  la  formazione  del
          bilancio  d'esercizio  delle  societa',  aziende,  enti  di
          produzione  o  di  distribuzione  dell'energia  elettrica".
          "Art.  1.  - A partire dall'esercizio 1 gennaio-31 dicembre
          1959, le societa' commerciali tenute alla pubblicazione del
          bilancio  di esercizio, le aziende di cui al testo unico 15
          ottobre 1925, n. 2578, gli altri enti pubblici, che abbiano
          per  oggetto  la  produzione  o la distribuzione di energia
          elettrica, debbono redigere il  bilancio  di  esercizio  in
          conformita'  ai  modelli  di  stato patrimoniale e di conto
          economico o conto dei profitti  e  delle  perdite  allegati
          alla presente legge.
          Le societa' aziende, enti predetti, quando esercitano altre
          attivita' produttive e quando da queste  attivita'  abbiano
          conseguito nell'esercizio ricavi complessivamente superiori
          al doppio di quelli conseguiti  dalla  vendita  di  energia
          elettrica,  hanno facolta' di soddisfare all'obbligo di cui
          al  comma  precedente   allegando   al   proprio   bilancio
          d'esercizio i prospetti dimostrativi dei valori di bilancio
          attinenti   la   gestione   esplicata  nella  produzione  o
          distribuzione di energia elettrica, utilizzando a tal  fine
          gli stessi modelli di cui al comma precedente.
          Le  societa',  aziende,  enti  predetti,  il  cui esercizio
          amministrativo abbia decorrenza diversa  dall'anno  solare,
          sono  tenuti ad introdurre nei propri statuti o regolamenti
          le opportune modificazioni  affinche'  dall'esercizio  1959
          tale decorrenza coincida con l'anno solare.
          Art. 2. - Le societa', aziende, enti di cui all'art. 1 sono
          tenuti ad ordinare e  coordinare  la  propria  contabilita'
          sistematica  e  le altre opportune rilevazioni aziendali in
          guisa  da  consentire  ai  competenti  organi   un   facile
          controllo  della  corretta  rilevazione,  classificazione e
          sintesi dei valori esposti nei modelli  indicati  nell'art.
          1.
          Le  societa',  aziende,  enti predetti debbono trasmettere,
          entro trenta giorni dall'approvazione,  copia  del  proprio
          bilancio  d'esercizio  al  Ministero  dell'industria  e del
          commercio.
          Art.  3.  -  Il  Ministero  dell'industria e del commercio,
          sentito  il  Ministero  che  esercita  la  vigilanza  sulle
          aziende  e  sugli enti di cui al primo comma dell'art. 1, o
          sentita la competente regione - per gli enti  di  carattere
          regionale  -  puo'  disporre  accertamenti - anche mediante
          ispezioni  di  propri  funzionari  -  sulla  tenuta   delle
          scritture contabili, allo scopo di verificare se esse siano
          compilate in modo da consentire la redazione  del  bilancio
          di   esercizio   nelle   forme   previste   dagli  articoli
          precedenti.
          Art.  4.  - Nel caso che le aziende o gli enti indicati nel
          primo comma dell'art. 1 non presentino nel termine  di  cui
          all'art.  2  il proprio bilancio d'esercizio, ovvero quando
          il bilancio presentato sia  difforme  dai  modelli  di  cui
          all'art.  1,  oppure le rilevazioni aziendali non risultino
          tenute in conformita'  del  primo  comma  dell'art.  2,  il
          Ministro  per  l'industria  e commercio invita le aziende o
          gli enti predetti a presentare o regolarizzare il  bilancio
          d'esercizio  o  le  rilevazioni  aziendali entro un congruo
          termine.
          Qualora  l'azienda  o  l'ente  non  provveda nel termine su
          esposto,  il  Ministro  per  l'industria  e  commercio,  di
          concerto   con   il  Ministro  che  esercita  la  vigilanza
          sull'azienda od ente, ovvero sentita la competente  regione
          -   per  gli  enti  di  carattere  regionale  -  nomina  un
          commissario per l'adempimento degli obblighi  di  cui  agli
          articoli 1 e 2.
          Art.  5.  -  Qualora  le  societa' indicate nell'art. 1 non
          presentino il  bilancio  d'esercizio  nel  termine  di  cui
          all'art.  2,  ovvero  quando  il  bilancio  presentato  sia
          difforme dai modelli di cui all'art. 1,  oppure  quando  le
          rilevazioni  aziendali  non siano tenute in conformita' del
          primo comma dell'articolo 2, il Ministro per l'industria  e
          commercio  invita  i legali rappresentanti della societa' a
          presentare,  entro  un  congruo  termine,  il  bilancio  di
          esercizio  secondo  i  modelli  di  cui  all'art.  1  od  a
          confermare le rilevazioni aziendali alle  norme  del  primo
          comma dell'art. 2.
          Trascorso   detto   termine,  ove  la  societa'  non  abbia
          ottemperato all'invito il Ministro trasmette  gli  atti  al
          Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente
          perche'  provochi,  dal  Tribunale  stesso,  gli  opportuni
          provvedimenti.
          Il  Tribunale,  con  l'intervento  del  Pubblico Ministero,
          sentiti in camera di  consiglio  gli  amministratori  ed  i
          sindaci,  puo'  ordinare  l'ispezione  dell'amministrazione
          della  societa'  per l'accertamento delle inadempienze.  Il
          Tribunale, qualora il bilancio non  sia  stato  presentato,
          revoca  gli  amministratori  ed  i  sindaci  e  nomina   un
          amministratore  giudiziario  per  la redazione del bilancio
          d'esercizio, determinandone i poteri e la durata.
          Prima   della   scadenza   dell'incarico   l'amministratore
          giudiziario convoca e presiede l'assemblea  per  la  nomina
          dei nuovi amministratori.
          Nel  caso  di accertate irregolarita', il Tribunale assegna
          alla  societa'   un   termine   per   l'adempimento   delle
          disposizioni della presente legge.
          Nei  casi  piu'  gravi  il  Tribunale  puo' provvedere alla
          revoca    degli    amministratori     e     alla     nomina
          dell'amministratore  giudiziario  ai sensi del quarto comma
          del presente articolo".