Art. 22. (Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate). 1. La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate, ai sensi della normativa vigente, e in particolare la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore, non e' soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 643, e successive modificazioni e integrazioni, e alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione di energia elettrica. 2. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui al comma 1 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio. 3. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo e' ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308. 4. La cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi e il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'Enel in conformita' ad una convenzione tipo, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le ragioni, che terra' conto del necessario coordinamento dei programmi realizzativi nel settore elettrico nei diversi ambiti territoriali. 5. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti dal CIP entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche di cui al comma 1. Nel caso di impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili, il CIP definisce altresi' le condizioni tecniche generali per l'assimilabilita'. 6. E' abrogato l'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308. 7. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 31 ottobre 1966, n. 940, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente con potenza non superiore a 20 kW vengono esclusi dal pagamento dell'imposta e dalla categoria di officina elettrica, in caso di funzionamento in servizio separato rispetto alla rete pubblica.
Note all'art. 22: - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 1643/1962 v. seconda nota all'art. 12. - Si trascrive il testo dell'art. 4, n. 8, della legge n. 1643/1962 (per l'argomento v. nota ad art. 12), come modificato dall'art. 18 della legge n. 308/1982 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi): "8) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 piu' di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorche' l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avra' per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno. Tale limite e' elevato a 20 milioni per Kwh per le imprese che operano nelle piccole isole. Per le altre imprese l'elevazione del limite fino a 40 milioni di Kwh annui e' consentita quando l'energia elettrica eccedente i 15 milioni di Kwh proviene da fonte diversa da idrocarburi. L'autorizzazione e' concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla presentazione della domanda, a condizione che le imprese produttrici presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potra' comunque protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso. Resta fermo che, ad eccezione delle imprese che operano nelle piccole isole, l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori puo' essere riconosciuta proquota sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni di Kwh annui". - Gli articoli 2 e 3 della legge 31 ottobre 1966, n. 940 (modificazioni alla imposta erariale sul consumo della energia elettrica), cosi' come modificati dal D.L. 30 agosto 1968, n. 918, convertito in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successivamente modificati dalla legge 17 luglio 1975, n. 391 hanno modificato, rispettivamente, gli articoli 1 e 2 dei D.M. 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 26 agosto 1924 (T.U. delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica). L'art. 1 del D.M. 8 luglio 1924 indica, in particolare, gli usi di energia elettrica esenti in materia di imposta erariale di consumo. L'art. 2 del medesimo D.M. 8 luglio 1924 fissa gli obblighi di cui intende esercitare una officina di produzione di energia elettrica, estende tali obblighi ad alti soggetti ed individua i soggetti esenti.