Art. 22. 
(Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a
mezzo di fonti rinnovabili e assimilate). 
1. La produzione  di  energia  elettrica  a  mezzo  di  impianti  che
utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate,  ai
sensi della normativa vigente, e  in  particolare  la  produzione  di
energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e  calore,
non  e'  soggetta  alla  riserva   disposta   in   favore   dell'Enel
dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962,  n.  643,  e  successive
modificazioni e integrazioni, e alle  autorizzazioni  previste  dalla
normativa  emanata  in  materia  di  nazionalizzazione   di   energia
elettrica. 
2.  I  soggetti  che  intendono  provvedere  all'installazione  degli
impianti di cui al comma 1 devono darne  comunicazione  al  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   all'Enel   e
all'ufficio tecnico delle imposte  di  fabbricazione  competente  per
territorio. 
3. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al
presente articolo e' ceduta all'Enel e  alle  imprese  produttrici  e
distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della  legge  6  dicembre
1962, n. 1643, modificato dall'articolo  18  della  legge  29  maggio
1982, n. 308. 
4. La cessione, lo scambio,  la  produzione  per  conto  terzi  e  il
vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti  di  cui
al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'Enel
in conformita' ad  una  convenzione  tipo,  approvata  dal  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le ragioni,
che  terra'  conto  del  necessario   coordinamento   dei   programmi
realizzativi nel settore elettrico nei diversi ambiti territoriali. 
5. I  prezzi  relativi  alla  cessione,  alla  produzione  per  conto
dell'Enel, al vettoriamento ed  i  parametri  relativi  allo  scambio
vengono definiti dal CIP  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente  legge  ed  aggiornati  con  cadenza
almeno biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso
di  nuova  produzione  di  energia  elettrica   ottenuta   da   fonti
energetiche di cui al comma 1. Nel caso di  impianti  che  utilizzano
fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili, il  CIP  definisce
altresi' le condizioni tecniche generali per l'assimilabilita'. 
6. E' abrogato l'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308. 
7. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 2  e  3
della legge 31 ottobre 1966, n. 940, gli impianti  di  produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ai  sensi  della
normativa vigente con potenza non superiore a 20 kW  vengono  esclusi
dal pagamento dell'imposta e dalla categoria di  officina  elettrica,
in caso di funzionamento in  servizio  separato  rispetto  alla  rete
pubblica. 
 
          Note all'art. 22:
          -  Per  il  testo  dell'art.  1 della legge n. 1643/1962 v.
          seconda nota all'art. 12.
          -  Si  trascrive il testo dell'art. 4, n. 8, della legge n.
          1643/1962 (per  l'argomento  v.  nota  ad  art.  12),  come
          modificato  dall'art. 18 della legge n. 308/1982 (Norme sul
          contenimento dei  consumi  energetici,  lo  sviluppo  delle
          fonti  rinnovabili  di  energia  e  l'esercizio di centrali
          elettriche  alimentate  con  combustibili   diversi   dagli
          idrocarburi):
          "8)  non  sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese
          che non abbiano  prodotto  oppure  prodotto  e  distribuito
          mediamente  nel  biennio  1959-60  piu'  di  15  milioni di
          chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette
          a  trasferimento  all'Ente  nazionale  allorche'  l'energia
          prodotta, oppure prodotta e distribuita, avra' per due anni
          consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno.
          Tale  limite e' elevato a 20 milioni per Kwh per le imprese
          che operano nelle piccole isole.
          Per  le  altre  imprese  l'elevazione  del limite fino a 40
          milioni  di  Kwh  annui  e'  consentita  quando   l'energia
          elettrica  eccedente  i 15 milioni di Kwh proviene da fonte
          diversa da idrocarburi. L'autorizzazione  e'  concessa  dal
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          entro  tre  mesi  dalla  presentazione  della  domanda,   a
          condizione   che   le  imprese  produttrici  presentino  al
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          un   piano   di   trasformazione   degli  impianti  la  cui
          realizzazione non potra' comunque protrarsi oltre due  anni
          dall'approvazione dello stesso.
          Resta  fermo  che,  ad  eccezione delle imprese che operano
          nelle piccole isole, l'integrazione tariffaria alle imprese
          elettriche  minori  puo' essere riconosciuta proquota sulla
          base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre
          i 15 milioni di Kwh annui".
          -  Gli  articoli  2 e 3 della legge 31 ottobre 1966, n. 940
          (modificazioni alla  imposta  erariale  sul  consumo  della
          energia  elettrica),  cosi'  come  modificati  dal  D.L. 30
          agosto 1968, n. 918, convertito in legge 25  ottobre  1968,
          n. 1089, e successivamente modificati dalla legge 17 luglio
          1975,  n.  391  hanno  modificato,   rispettivamente,   gli
          articoli  1  e  2  dei D.M. 8 luglio 1924, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 195 del 26 agosto 1924  (T.U.   delle
          disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta
          sul consumo del gas e dell'energia elettrica). L'art. 1 del
          D.M.  8  luglio  1924  indica,  in  particolare, gli usi di
          energia elettrica esenti in materia di imposta erariale  di
          consumo. L'art. 2 del medesimo D.M. 8 luglio 1924 fissa gli
          obblighi  di  cui  intende  esercitare  una   officina   di
          produzione  di  energia elettrica, estende tali obblighi ad
          alti soggetti ed individua i soggetti esenti.