Art. 23. (Circolazione dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate) 1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 22, oltre agli usi previsti dal terzo capoverso del n. 6) dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 20, e' consentita la libera circolazione all'interno di consorzi e societa' consortili fra imprese e fra dette imprese, consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, aziende speciali degli enti locali e societa' concessionarie di pubblici servizi dagli stessi assunti, limitatamente ad esigenze di autoproduzione, ovvero aziende di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, recante: "Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione di retta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province", previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilasciabile sulla base di criteri di economicita' e di valutazione delle esigenze produttive. 2. Qualora il calore prodotto in cogenerazione sia ceduto a reti pubbliche di riscaldamento, le relative convenzioni devono essere stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni. 3. Il CIP determina i prezzi massimi del calore prodotto in cogenerazione da cedere, secondo quanto previsto dal comma 2, tenendo conto dei costi del combustibile, del tipo e delle caratteristiche delle utenze.
Note all'art. 23: - Per il testo dell'art. 4, n. 6, della legge n. 1643/1962 v. nota al comma 1 dell'art. 20. - Si trascrive l'art. 50 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978: "Art. 50 (Consorzi per le aree e i nuclei) - Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione di una determinata zona, i comuni, le province, le camere di comercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti interessati, possono costituirsi in Consorzi col compito di curare, ai sensi dell'art. 138, l'esecuzione in concessione delle opere di attrezzatura della zona che deve realizzare la Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 49, di sviluppare o gestire le opere medesime, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione dei terreni, le opere relative ai porti nonche' tutte quelle d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale. I Consorzi possono assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona. I Consorzi esercitano inoltre attivita' di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali. I Consorzi sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela delle Regioni che le esercitano ai sensi della legislazione vigente. Le regioni svolgono le attribuzioni gia' di competenza del Comitato dei Ministri, soppresso ai sensi dell'art. 1, comma sesto, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici, relative ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti ai piani regolatori delle aree e dei nuclei, e inoltre le funzioni amministrative in ordine all'assetto dei Consorzi stessi di cui all'art. 65 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616". - Si trascrive il testo dell'art. 23 della legge n. 142/1990 (per l'argomento trattato nella legge v. nota comma 2 dell'art. 20): "Art. 23 (Aziende speciali ed istituzioni). - 1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. 2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. 3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale. Le modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. 4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti. 5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono. 6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione: determina le finalita' e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di verifica della gestione".