Art. 23. 
(Circolazione  dell'energia  elettrica  prodotta   da   impianti   di
produzione di energia  elettrica  a  mezzo  di  fonti  rinnovabili  e
assimilate) 
1.  Per  l'energia  elettrica  prodotta   dagli   impianti   di   cui
all'articolo 22, oltre agli usi previsti dal terzo capoverso  del  n.
6) dell'articolo  4  della  legge  6  dicembre  1962  n.  1643,  come
sostituito dal comma 1 dell'articolo  20,  e'  consentita  la  libera
circolazione  all'interno  di  consorzi  e  societa'  consortili  fra
imprese e fra dette imprese, consorzi per  le  aree  e  i  nuclei  di
sviluppo  industriale  di  cui  al  testo  unico  delle  leggi  sugli
interventi nel Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, aziende  speciali  degli  enti
locali e societa' concessionarie di  pubblici  servizi  dagli  stessi
assunti, limitatamente ad esigenze di autoproduzione, ovvero  aziende
di  cui  al  regio  decreto  15  ottobre  1925,  n.  2578,   recante:
"Approvazione del testo unico della legge  sull'assunzione  di  retta
dei pubblici servizi da parte dei comuni e  delle  province",  previa
autorizzazione  del  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato rilasciabile sulla base di criteri di economicita' e
di valutazione delle esigenze produttive. 
2. Qualora il calore prodotto in  cogenerazione  sia  ceduto  a  reti
pubbliche di riscaldamento, le  relative  convenzioni  devono  essere
stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata  dal  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni. 
3.  Il  CIP  determina  i  prezzi  massimi  del  calore  prodotto  in
cogenerazione da cedere, secondo quanto previsto dal comma 2, tenendo
conto dei costi del combustibile, del tipo  e  delle  caratteristiche
delle utenze. 
 
          Note all'art. 23:
          -  Per il testo dell'art. 4, n. 6, della legge n. 1643/1962
          v. nota al comma 1 dell'art. 20.
          -  Si  trascrive  l'art.  50  del  T.U.  delle  leggi sugli
          interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con   D.P.R.   n.
          218/1978:
          "Art.  50 (Consorzi per le aree e i nuclei) - Allo scopo di
          favorire nuove iniziative industriali di cui  sia  prevista
          la  concentrazione  di  una  determinata zona, i comuni, le
          province, le camere di comercio, industria,  artigianato  e
          agricoltura   e   gli   altri   enti  interessati,  possono
          costituirsi in Consorzi col compito  di  curare,  ai  sensi
          dell'art.  138,  l'esecuzione in concessione delle opere di
          attrezzatura della zona che deve realizzare la Cassa per il
          Mezzogiorno  ai sensi dell'art. 49, di sviluppare o gestire
          le opere  medesime,  quali  gli  allacciamenti  stradali  e
          ferroviari,  gli  impianti di approvvigionamento di acqua e
          di energia per  uso  industriale  e  di  illuminazione,  le
          fognature,  le  opere di sistemazione dei terreni, le opere
          relative ai porti nonche' tutte quelle d'interesse generale
          idonee a favorire la localizzazione industriale.
          I  Consorzi possono assumere ogni altra iniziativa ritenuta
          utile per lo sviluppo industriale della zona.
          I  Consorzi esercitano inoltre attivita' di promozione e di
          assistenza alle iniziative industriali  e  provvedono  alla
          gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali.
          I  Consorzi  sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla
          vigilanza e tutela delle Regioni che le esercitano ai sensi
          della legislazione vigente.
          Le  regioni svolgono le attribuzioni gia' di competenza del
          Comitato dei Ministri,  soppresso  ai  sensi  dell'art.  1,
          comma  sesto,  della  legge  6  ottobre  1971,  n. 853, del
          Ministro per gli interventi straordinari  nel  Mezzogiorno,
          del    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato  e  del  Ministero  dei  lavori  pubblici,
          relative  ai  consorzi  per  le aree e i nuclei di sviluppo
          industriale,  ivi  comprese  quelle  attinenti   ai   piani
          regolatori  delle  aree e dei nuclei, e inoltre le funzioni
          amministrative in ordine all'assetto dei Consorzi stessi di
          cui all'art. 65 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.  616".
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  23  della  legge n.
          142/1990 (per l'argomento  trattato  nella  legge  v.  nota
          comma 2 dell'art. 20):
          "Art.  23 (Aziende speciali ed istituzioni). - 1. L'azienda
          speciale e' ente strumentale  dell'ente  locale  dotato  di
          personalita'  giuridica,  di autonomia imprenditoriale e di
          proprio  statuto,  approvato  dal  consiglio   comunale   o
          provinciale.
          2.  L'istituzione  e'  organismo  strumentale dell'ente per
          l'esercizio  di  servizi  sociali,  dotato   di   autonomia
          gestionale.
          3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio
          di amministrazione, il presidente e il direttore, al  quale
          compete  la  responsabilita'  gestionale.  Le  modalita' di
          nomina e revoca degli amministratori sono  stabilite  dallo
          statuto dell'ente locale.
          4.  L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a
          criteri di efficacia, efficienza ed economicita'  ed  hanno
          l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso
          l'equilibrio  dei   costi   e   dei   ricavi   compresi   i
          trasferimenti.
          5.   Nell'ambito   della   legge,   l'ordinamento   ed   il
          funzionamento  delle  aziende  speciali  sono  disciplinati
          dallo  statuto  e  dai  regolamenti dell'ente locale da cui
          dipendono.
          6.  L'ente  locale  conferisce  il  capitale  di dotazione:
          determina le finalita' e gli indirizzi,  approva  gli  atti
          fondamentali;  esercita  la vigilanza; verifica i risultati
          della gestione; provvede  alla  copertura  degli  eventuali
          costi sociali.
          7.  Il  collegio  dei  revisori  dei conti dell'ente locale
          esercita  le  sue  funzioni  anche  nei   confronti   delle
          istituzioni.  Lo  statuto  dell'azienda speciale prevede un
          apposito organo di revisione,  nonche'  forme  autonome  di
          verifica della gestione".