Art. 25. 
          (Riforma delle procedure di avviamento al lavoro) 
 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, 
ai  sensi  della  legge  29  aprile  1949,  n.  264,   e   successive
modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere  i  lavoratori
facendone richiesta  ai  competenti  organi  di  collocamento,  hanno
facolta'  di  assumere  tutti   i   lavoratori   mediante   richiesta
nominativa. Tali datori di lavoro sono tenuti, quando  occupino  piu'
di dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione  di
quelle di cui alla disciplina  del  collocamento  obbligazionario,  a
riserve il dodici per cento  di  tali  assunzioni,  ad  eccezione  di
quelle di  cui  alla  disciplina  del  collocamento  obbligatorio,  a
riservare il dodici  per  cento  di  tali  assunzioni  ai  lavoratori
appartenenti alle categorie di cui al comma  5,  anche  quando  siano
assunzioni a  termine  ai  sensi  dell'articolo  17  della  legge  28
febbraio 1987, n. 56, purche' rapportate al tempo annuale di lavoro. 
2. Tra le suddette assunzioni non rientrano  quelle  delle  personale
appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei  contratti
collettivi  di  categoria,  quelle  relative   alle   categorie   dei
dirigenti, dei lavoratori destinati a svolgere  mansioni  di  guardia
giurata, quando questi siano in possesso di attestazione di idoneita'
rilasciata dalle competenti autorita' di pubblica  sicurezza,  quelle
relative  al  personale  da  destinare  ad  attivita'   di   pubblica
sicurezza, nonche' quelle  relative  al  personale  da  destinare  ad
attivita'  di  produzione  ovvero  a  servizi  essenziali   ai   fini
dell'integrita' e dell'affidabilita' di strutture  rilevanti  per  la
sicurezza dello Stato, determinate con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del  lavoro  e  della
previdenza sociale, sentiti  il  Comitato  interministeriale  per  le
informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della
legge 24 ottobre  1977,  n.  801,  e  le  associazioni  sindacali  di
categoria  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori   maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. 
3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al  comma  1  non  si
tiene conto delle assunzioni di lavoratori di  cui  al  comma  2.  Il
datore di lavoro puo' differire l'adempimento  dell'obbligo  previsto
nel comma 1 nel caso  in  cui,  nell'ambito  della  regione  e  delle
circoscrizioni  con  termini  rispetto  a  quella  nella   quale   va
effettuata l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle catgegorie di
cui al comma 5 in possesso  della  professionalita'  richiesta  siano
meno di tre. Con decreto del Ministro  del  lavoro  della  previdenza
sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego,  vengono  de-
terminate le modalita' di applicazione delle  disposizioni  contenute
nel presente articolo. 
4. Il lavoratore non puo' essere adibito a mansioni non equivalenti a
quelle risultanti dalla richiesta di avviamento. 
5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono: 
a) i lavoratori iscritti da piu' di due anni nella prima classe delle
liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni
negli elenchi ed albi degli esercenti  attivita'  commerciali,  degli
artigiani  e  dei  coltivatori  diretti  e  agli  albi   dei   liberi
professionisti; 
b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'articolo 6; 
c) le categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche  aree
territoriali,  mediante  delibera  della  Commissione  regionale  per
l'impiego, approvata dal  Ministro  del  Lavoro  e  della  previdenza
sociale ai sensi del comma 7. 
6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un  rapporto,  tra  iscritti
alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente
in eta' di lavoro, superiore alla  media  nazionale,  le  Commissioni
regionali per l'impiego possono, con delibera motivata da assumere  a
maggioranza dei loro componenti,  proporre  di  riservare  una  quota
delle assunzioni  di  cui  al  comma  1  a  beneficio  esclusivo  dei
lavoratori delle categorie previste alla  lettera  b)  del  comma  5.
Nella medesima deliberazione possono proporre  una  elevazione  della
percentuale di assunzioni di  cui  al  comma  1  ad  una  misura  non
superiore al venti per cento. 
7. Le delibere di cui al comma 5, lettera c), ed al comma 6,  possono
essere assunte anche limitatamente  a  territori  subregionali;  esse
vengono sottoposte dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro  e
della massima occupazione all'approvazione del Ministro del lavoro  e
della previdenza sociale, il quale adotta le sue determinazioni entro
trenta giorni dal ricevimento della delibera. 
8. Le Commissioni regionali per l'impiego emanano  disposizioni  alle
Commissioni circoscrizionali  dirette  ed  agevolare  gli  avviamenti
delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di  mobilita'
e agli indici di disoccupazione nel territorio. 
9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilita' assunto a
tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di
lavoro, e' per  i  primi  diciotto  mesi,  quella  prevista  per  gli
apprendisti  dalla  legge  19  gennaio  1955,  n.  25,  e  successive
modificazioni. 
10. Con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinata annualmente la
quota del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 25 della  legge  21
dicembre 1978, n. 845, da  finalizzare  al  finanziamento  di  azioni
formative riservate ai lavoratori appartenenti  alle  comma  5.  Tale
quota e' ripartita tra  le  Regioni  in  proporzione  al  numero  dei
lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna
Regione. 
11.  Il  lavoratore  che  abbia  rifiutato  una  proposta   formativa
offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalita' deter-
minate dalla Commissione  regionale  per  l'impiego,  perde,  per  un
periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui
all'articolo 6, comma 1. 
12.  L'iscrizione  nelle  liste  ordinarie  di  collocamento  produce
effetti solo ai fini dell'avviamento al lavoro o della corresponsione
di  prestazioni  previdenziali.   E'   abrogata   ogni   disposizione
contraria.