Art. 29.
(Consorzi di garanzia collettiva fidi)
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 31, si
considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i
consorzi, le societa' consortili e le cooperative di cui all'articolo
30 che abbiano come scopo sociali:
a) l'attivita' di prestazione di garanzie collettive per favorire la
concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di
credito, di societa' di locazione finanziaria, di societa' di
cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole
imprese associate;
b) l'attivita' di informazione, di consulenza e di assistenza alle
imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle
fonti finanziarie, nonche' le prestazioni di servizi per il
miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale
attivita', in quanto connessa e complementare a quella di prestazione
di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie
specificamente previste per quest'ultima.
2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'articolo 31 i
consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla
data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con
non piu' di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale
investito di cui all'articolo 1, in misura non superiore ad un sesto
del numero complessivo delle aziene consorziate.