Art. 29. 
               (Consorzi di garanzia collettiva fidi) 
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di  cui  all'articolo  31,  si
considerano consorzi e cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi  i
consorzi, le societa' consortili e le cooperative di cui all'articolo
30 che abbiano come scopo sociali: 
a) l'attivita' di prestazione di garanzie collettive per favorire  la
concessione di finanziamenti  da  parte  di  aziende  e  istituti  di
credito,  di  societa'  di  locazione  finanziaria,  di  societa'  di
cessione di crediti di imprese e di  enti  parabancari  alle  piccole
imprese associate; 
b) l'attivita' di informazione, di consulenza e  di  assistenza  alle
imprese consorziate per il reperimento e il migliore  utilizzo  delle
fonti  finanziarie,  nonche'  le  prestazioni  di  servizi   per   il
miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale
attivita', in quanto connessa e complementare a quella di prestazione
di garanzie  collettive,  si  applicano  le  disposizioni  tributarie
specificamente previste per quest'ultima. 
2. Sono ammessi  ai  medesimi  benefici  di  cui  all'articolo  31  i
consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali,  alla
data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali  con
non piu'  di  trecento  dipendenti,  fermo  il  limite  del  capitale
investito di cui all'articolo 1, in misura non superiore ad un  sesto
del numero complessivo delle aziene consorziate.