Art. 30. 
               (Ammissione alle agevolazioni statali) 
1. Le cooperative, in consorzi e le  societa'  consortili,  anche  in
forma cooperativa, che svolgono le attivita' di cui  all'articolo  29
sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle
disposizioni del presente Capo se costituiti  da  almeno  50  piccole
imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese  artigiane
di  cui  alla  legge  8  agosto  1985,  n.  443,  anche  a  carattere
intersettoriale e dispongono di fondi  di  garanzia  monetari  (fondi
rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate  di
importo non inferiore a lire 50 milioni.