Art. 30.
(Ammissione alle agevolazioni statali)
1. Le cooperative, in consorzi e le societa' consortili, anche in
forma cooperativa, che svolgono le attivita' di cui all'articolo 29
sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle
disposizioni del presente Capo se costituiti da almeno 50 piccole
imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere
intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi
rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di
importo non inferiore a lire 50 milioni.