Art. 31. 
                 (Modalita' dell'intervento statale) 
1. I fondi di garanzia  monetari  costituiti  da  consorzi,  societa'
consortili o  cooperative  di  cui  all'articolo  30  possono  essere
reintegrati nel limite massimo pari al 30  per  cento  delle  perdite
subite nel corso di ciascun esercizio in conseguenza degli interventi
di garanzia, operati successivamente alla data di entrata  in  vigore
della presente legge, a condizione  che  questi  ultimi  siano  stati
assunti per un importo massimo non superiore  al  50  per  cento  del
finanziamento utilizzato dalle imprese. L'anzidetto limite massimo di
reintegro  e'  aumentabile  al  40  per  cento  quando  la   garanzia
consortile sia prestata su  operazioni  di  finanziamento  di  durata
superiore a diciotto mesi o quando le cooperative, i  consorzi  o  le
societa' consortili abbiano competenza operativa estesa al territorio
regionale. Il medesimo limite puo' essere aumentato al 50  per  cento
per le cooperative, i consorzi e le societa' consortili  ubicati  nei
territori di cui all'allegato  al  Regolamento  CEE  n.  2052/88  del
Consiglio, e nei territori italiani colpiti da  fenomeni  di  declino
industriale,  individuati  con  decisione  della  Commissione   delle
Comunita' europee del  21  marzo  1989  e  interessati  dalle  azioni
comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88. 
2. Ciascun consorzio, societa' consortile o  cooperativa  e'  ammesso
all'intervento  dello  Stato  fino  a  un   importo   non   superiore
all'ammontare dei fondi rischi consortili, limitatamente  alla  quota
parte costituita di versamenti a qualsiasi  titolo  effettuati  dalle
imprese consorziate o socie. 
3. Nel  caso  in  cui  le  cooperative,  i  consorzi  e  le  societa'
consortili abbiano beneficiato dei contributi  previsti  allo  stesso
titolo da leggi statali,  regionali  o  delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, il limite massimo dell'intervento  di  reintegro
di cui al comma 1 e' determinato tenendo conto anche dei contributi e
dei finanziamenti erogati ai sensi delle predette leggi. 
4. L'intervento dello Stato di cui al presente articolo e' effettuato
alla  chiusura  dell'esercizio  sociale  in  cui  le  cooperative,  i
consorzi e le societa' consortili  hanno  provveduto  all'adempimento
degli obblighi  connessi  alla  garanzia  prestata,  con  riserva  di
eventuale  conguaglio  allorche'  le  procedure  di  recupero   siano
esaurite. 
5. La gestione degli interventi di reintegro dello Stato e'  affidata
al Mediocredito centrale nel caso di finanziamenti a piccole  imprese
industriali,  commerciali  e  di  servizi  assistiti  dalle  garanzie
collettive, e alla  Cassa  per  il  credito  alle  imprese  artigiane
(Artigiancassa) per i finanziamenti alle imprese artigiane  assistiti
da analoghe garanzie. 
6. Per le finalita' di cui al presente  articolo  e'  autorizzata  la
spesa di lire 15 miliardi per il triennio 1991-1993,  in  ragione  di
lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. 
 
          Note all'art. 31:
          -  Per  il  regolamento CEE n. 2052/1988 vedi nota all'art.
          15.
          -  Per  la  decisione  della  Commissione  delle  Comunita'
          europee del 21 marzo 1989 vedi nota all'art. 15.