Art. 31.
(Modalita' dell'intervento statale)
1. I fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi, societa'
consortili o cooperative di cui all'articolo 30 possono essere
reintegrati nel limite massimo pari al 30 per cento delle perdite
subite nel corso di ciascun esercizio in conseguenza degli interventi
di garanzia, operati successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge, a condizione che questi ultimi siano stati
assunti per un importo massimo non superiore al 50 per cento del
finanziamento utilizzato dalle imprese. L'anzidetto limite massimo di
reintegro e' aumentabile al 40 per cento quando la garanzia
consortile sia prestata su operazioni di finanziamento di durata
superiore a diciotto mesi o quando le cooperative, i consorzi o le
societa' consortili abbiano competenza operativa estesa al territorio
regionale. Il medesimo limite puo' essere aumentato al 50 per cento
per le cooperative, i consorzi e le societa' consortili ubicati nei
territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del
Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino
industriale, individuati con decisione della Commissione delle
Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni
comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88.
2. Ciascun consorzio, societa' consortile o cooperativa e' ammesso
all'intervento dello Stato fino a un importo non superiore
all'ammontare dei fondi rischi consortili, limitatamente alla quota
parte costituita di versamenti a qualsiasi titolo effettuati dalle
imprese consorziate o socie.
3. Nel caso in cui le cooperative, i consorzi e le societa'
consortili abbiano beneficiato dei contributi previsti allo stesso
titolo da leggi statali, regionali o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il limite massimo dell'intervento di reintegro
di cui al comma 1 e' determinato tenendo conto anche dei contributi e
dei finanziamenti erogati ai sensi delle predette leggi.
4. L'intervento dello Stato di cui al presente articolo e' effettuato
alla chiusura dell'esercizio sociale in cui le cooperative, i
consorzi e le societa' consortili hanno provveduto all'adempimento
degli obblighi connessi alla garanzia prestata, con riserva di
eventuale conguaglio allorche' le procedure di recupero siano
esaurite.
5. La gestione degli interventi di reintegro dello Stato e' affidata
al Mediocredito centrale nel caso di finanziamenti a piccole imprese
industriali, commerciali e di servizi assistiti dalle garanzie
collettive, e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane
(Artigiancassa) per i finanziamenti alle imprese artigiane assistiti
da analoghe garanzie.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di lire 15 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di
lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
Note all'art. 31:
- Per il regolamento CEE n. 2052/1988 vedi nota all'art.
15.
- Per la decisione della Commissione delle Comunita'
europee del 21 marzo 1989 vedi nota all'art. 15.