Art. 32. (Concessione di contributi) 1. I contributi di cui all'articolo 31 sono concessi dal Ministro del tesoro, che stabilisce, con propri decreti, i limiti e le modalita' dell'intervento dello Stato ivi previsto, nonche' i criteri di ammissione dei beneficiari secondo l'ordine cronologico delle domande e di ripartizione delle risorse tra le imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi di cui al comma 5 del medesimo articolo 31. 2. Le regioni possono, anche attraverso le societa' finanziarie regionali, erogare contributi al fondo rischi consortili dei consorzi di garanzia collettiva fidi.