Art. 32. 
                     (Concessione di contributi) 
1. I contributi di cui all'articolo 31 sono concessi dal Ministro del
tesoro, che stabilisce, con propri decreti, i limiti e  le  modalita'
dell'intervento dello  Stato  ivi  previsto,  nonche'  i  criteri  di
ammissione dei beneficiari secondo l'ordine cronologico delle domande
e  di  ripartizione  delle  risorse  tra  le   imprese   industriali,
artigiane, commerciali e di servizi di cui al comma  5  del  medesimo
articolo 31. 
2. Le regioni  possono,  anche  attraverso  le  societa'  finanziarie
regionali, erogare contributi al fondo rischi consortili dei consorzi
di garanzia collettiva fidi.