Art. 32.
(Concessione di contributi)
1. I contributi di cui all'articolo 31 sono concessi dal Ministro del
tesoro, che stabilisce, con propri decreti, i limiti e le modalita'
dell'intervento dello Stato ivi previsto, nonche' i criteri di
ammissione dei beneficiari secondo l'ordine cronologico delle domande
e di ripartizione delle risorse tra le imprese industriali,
artigiane, commerciali e di servizi di cui al comma 5 del medesimo
articolo 31.
2. Le regioni possono, anche attraverso le societa' finanziarie
regionali, erogare contributi al fondo rischi consortili dei consorzi
di garanzia collettiva fidi.