Art. 33.
(Contributi a fondi interconsortili e programmi gestionali)
1. I consorzi, le societa' consortili e le cooperative di garanzia
collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30, che concorrono alla
costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere
nazionale volti a convalidare la capacita' operativa dei consorzi
stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito
della propria attivita' istituzionale, possono beneficiare, a valere
sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, del contributo dello Stato
nella misura massima del 50 per cento delle quote apportate al fondo
da ciascun consorzio, societa' consortile o cooperativa fino ad un
massimo di 40 milioni di lire annui. Tali limiti sono elevati
rispettivamente al 70 per cento e a 100 milioni di lire per i
consorzi, societa' consortili o cooperative operative nei territori
di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e
nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale,
individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee
del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo
di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88. Tale contributo e'
dedotto da quello concesso agli stessi consorzi ai sensi
dell'articolo 31.
2. Ai consorzi, alle societa' consortili e alle cooperative di
garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 possono essere
accordati altresi' contributi in conto capitale a carico del medesimo
fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di programmi di
sviluppo organizzativo e gestionale, anche con l'impiego di strumenti
informatici, per la fornitura di servizi di natura finanziaria alle
piccole imprese consorziate.
3. Il contributo non puo' superare il 50 per cento del costo del
progetto fino ad un massimo di 100 milioni di lire ed e' cumulabile
solo entro tali limiti con altri contributi in conto capitale
concessi per lo stesso programma di gestione dallo Stato o da altri
enti pubblici. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per
cento e a 200 milioni di lire per i territori di cui all'allegato al
Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani
colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione
della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e
interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato
Regolamento CEE n. 2052/88.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
stabilite le modalita' per la concessione e l'erogazione dei
contributi di cui al presente articolo.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo
gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, che e' a tal fine
integrato di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e
1993.
6. I consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado costituiti
da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi
iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane di
cui all'articolo 6, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443,
sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato di cui
all'articolo 31 della presente legge nei limiti dell'autorizzazione
di spesa prevista dal comma 6 del medesimo articolo 31.
7. Per beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'articolo 31
e' necessario che ciascuna cooperativa di cui al comma 1 del presente
articolo sia costituita da un numero minimo di cinquanta imprese
artigiane e che il consorzio di cui al medesimo comma 1 disponga di
fondi di garanzia monetari di importo non inferiore a lire 150
milioni.
Note all'art. 33:
- Per il regolamento CEE n. 2052/1988 vedi nota all'art.
15.
- Per la decisione della Commissione delle Comunita'
europee del 21 marzo 1989 vedi nota all'art. 15.
- Per il testo dell'art. 6, della legge n. 443/1985, vedi
nota all'art. 17.