Art. 33. (Contributi a fondi interconsortili e programmi gestionali) 1. I consorzi, le societa' consortili e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30, che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacita' operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attivita' istituzionale, possono beneficiare, a valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, del contributo dello Stato nella misura massima del 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio, societa' consortile o cooperativa fino ad un massimo di 40 milioni di lire annui. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 100 milioni di lire per i consorzi, societa' consortili o cooperative operative nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88. Tale contributo e' dedotto da quello concesso agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 31. 2. Ai consorzi, alle societa' consortili e alle cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 possono essere accordati altresi' contributi in conto capitale a carico del medesimo fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale, anche con l'impiego di strumenti informatici, per la fornitura di servizi di natura finanziaria alle piccole imprese consorziate. 3. Il contributo non puo' superare il 50 per cento del costo del progetto fino ad un massimo di 100 milioni di lire ed e' cumulabile solo entro tali limiti con altri contributi in conto capitale concessi per lo stesso programma di gestione dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 200 milioni di lire per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88. 4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo. 5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, che e' a tal fine integrato di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. 6. I consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado costituiti da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'articolo 31 della presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 6 del medesimo articolo 31. 7. Per beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'articolo 31 e' necessario che ciascuna cooperativa di cui al comma 1 del presente articolo sia costituita da un numero minimo di cinquanta imprese artigiane e che il consorzio di cui al medesimo comma 1 disponga di fondi di garanzia monetari di importo non inferiore a lire 150 milioni.
Note all'art. 33: - Per il regolamento CEE n. 2052/1988 vedi nota all'art. 15. - Per la decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 vedi nota all'art. 15. - Per il testo dell'art. 6, della legge n. 443/1985, vedi nota all'art. 17.