Art. 33. 
     (Contributi a fondi interconsortili e programmi gestionali) 
1. I consorzi, le societa' consortili e le  cooperative  di  garanzia
collettiva fidi di cui agli articoli 29 e  30,  che  concorrono  alla
costituzione di fondi interconsortili di secondo  grado  a  carattere
nazionale volti a convalidare la  capacita'  operativa  dei  consorzi
stessi attraverso l'attenuazione dei  rischi  incontrati  nell'ambito
della propria attivita' istituzionale, possono beneficiare, a  valere
sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, del contributo dello Stato
nella misura massima del 50 per cento delle quote apportate al  fondo
da ciascun consorzio, societa' consortile o cooperativa  fino  ad  un
massimo di 40  milioni  di  lire  annui.  Tali  limiti  sono  elevati
rispettivamente al 70 per cento  e  a  100  milioni  di  lire  per  i
consorzi, societa' consortili o cooperative operative  nei  territori
di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88  del  Consiglio,  e
nei territori italiani colpiti da fenomeni  di  declino  industriale,
individuati con decisione della Commissione delle  Comunita'  europee
del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di  sviluppo
di cui al citato Regolamento  CEE  n.  2052/88.  Tale  contributo  e'
dedotto  da  quello  concesso   agli   stessi   consorzi   ai   sensi
dell'articolo 31. 
2. Ai consorzi,  alle  societa'  consortili  e  alle  cooperative  di
garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 possono  essere
accordati altresi' contributi in conto capitale a carico del medesimo
fondo di cui al  comma  1,  per  la  realizzazione  di  programmi  di
sviluppo organizzativo e gestionale, anche con l'impiego di strumenti
informatici, per la fornitura di servizi di natura  finanziaria  alle
piccole imprese consorziate. 
3. Il contributo non puo' superare il 50  per  cento  del  costo  del
progetto fino ad un massimo di 100 milioni di lire ed  e'  cumulabile
solo entro  tali  limiti  con  altri  contributi  in  conto  capitale
concessi per lo stesso programma di gestione dallo Stato o  da  altri
enti pubblici. Tali limiti sono elevati  rispettivamente  al  70  per
cento e a 200 milioni di lire per i territori di cui all'allegato  al
Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e  nei  territori  italiani
colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione
della Commissione  delle  Comunita'  europee  del  21  marzo  1989  e
interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo  di  cui  al  citato
Regolamento CEE n. 2052/88. 
4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono
stabilite  le  modalita'  per  la  concessione  e  l'erogazione   dei
contributi di cui al presente articolo. 
5.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente  articolo
gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, che e' a tal  fine
integrato di lire 900 milioni per ciascuno degli anni  1991,  1992  e
1993. 
6. I consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado costituiti
da almeno cinque cooperative artigiane di  garanzia  collettiva  fidi
iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese  artigiane  di
cui all'articolo 6, primo comma, della legge 8 agosto 1985,  n.  443,
sono  ammessi  a  beneficiare  dell'intervento  dello  Stato  di  cui
all'articolo 31 della presente legge nei  limiti  dell'autorizzazione
di spesa prevista dal comma 6 del medesimo articolo 31. 
7. Per beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'articolo 31
e' necessario che ciascuna cooperativa di cui al comma 1 del presente
articolo sia costituita da un  numero  minimo  di  cinquanta  imprese
artigiane e che il consorzio di cui al medesimo comma 1  disponga  di
fondi di garanzia monetari  di  importo  non  inferiore  a  lire  150
milioni. 
 
          Note all'art. 33:
          - Per il regolamento CEE n. 2052/1988  vedi  nota  all'art.
          15.
          -  Per  la  decisione  della  Commissione  delle  Comunita'
          europee del 21 marzo 1989 vedi nota all'art. 15.
          - Per il testo dell'art. 6, della legge n.  443/1985,  vedi
          nota all'art. 17.