Art. 34.
(Centri per l'innovazione)
1. I centri di innovazione imprenditoriale promossi dalla Comunita'
enomica europea e i centri per l'innovazione e lo sviluppo
imprenditoriale costituiti da societa' di promozione imprenditoriale,
anche a capitale misto, pubblico e privato, sono ammessi ai
contributi in conto capitale di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, nei
limiti di autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 6,
per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 19.
2. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le
agevolazioni previste da organismi comunitari nel limite massimo del
75 per cento della spesa ammissibile.