Art. 34. 
                     (Centri per l'innovazione) 
1. I centri di innovazione imprenditoriale promossi  dalla  Comunita'
enomica  europea  e  i  centri  per  l'innovazione  e   lo   sviluppo
imprenditoriale costituiti da societa' di promozione imprenditoriale,
anche  a  capitale  misto,  pubblico  e  privato,  sono  ammessi   ai
contributi in conto capitale di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, nei
limiti di autorizzazione di spesa di cui all'articolo  22,  comma  6,
per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 19. 
2. I contributi di cui al presente articolo sono  cumulabili  con  le
agevolazioni previste da organismi comunitari nel limite massimo  del
75 per cento della spesa ammissibile.