Art. 17. 
            (Norme in materia di amministrazione postale) 
  1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni redige,  entro
il 30 aprile 1992, un programma  pluriennale  di  riorganizzazione  e
razionalizzazione  dei  servizi  gestiti  dall'Amministrazione  delle
poste e delle telecomunicazioni idoneo a conseguire l'equilibrio  del
bilancio e la integrale copertura tariffaria del  costo  di  tutti  i
servizi gestiti, con progressiva eliminazione  degli  oneri  impropri
previsti dalla vigente legislazione. Il programma viene presentato al
Parlamento in allegato  al  Documento  di  programmazione  economico-
finanziaria. 
  2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvedera'  a
riorganizzare gli uffici postali eliminando quelli che presentano  un
minore tasso di  utilizzazione;  la  soppressione  di  uffici  potra'
essere disposta se, a distanza di non piu' di due chilometri,  esiste
un altro ufficio  postale.  Nelle  localita'  che,  a  seguito  della
soppressione, rimangano  prive  di  ufficio  postale,  devono  essere
assicurate la raccolta e la distribuzione quotidiana  della  posta  e
gli altri servizi postali  essenziali,  anche  mediante  l'appalto  a
privati, ove sia  conveniente,  del  servizio  e,  se  del  caso,  un
servizio postale itinerante. 
  3. L'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  e'
autorizzata ad estendere le attivita' dei propri uffici attraverso la
vendita o l'intermediazione di prodotti filatelici. 
  4.  Il  Ministro  delle  poste  e  delle   telecomunicazioni   puo'
autorizzare l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a
partecipare in posizione maggioritaria a societa' di  capitali  o  ad
enti economici esercenti attivita'  postale  o  di  telecomunicazioni
ovvero attivita' ad esse  complementari  o  accessorie.  Il  Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto  con  il  Ministro
del  tesoro,  sentite   le   Commissioni   parlamentari   competenti,
stabilisce,  con  proprio  decreto,  modalita'  e  procedure  per  il
conferimento di beni di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e
delle  telecomunicazioni  e  le  rappresentanze  nel   consiglio   di
amministrazione e nel collegio sindacale. 
  5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,  di  concerto
con il Ministro del tesoro, puo' stabilire, con  decreto,  tariffe  e
condizioni particolari per  la  spedizione  di  grandi  quantita'  di
effetti postali, purche' nell'interesse dell'Amministrazione e  della
maggiore efficienza del servizio.